Sentenza 1 ottobre 2007
Massime • 1
La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto si tratta di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2007, n. 40719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40719 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 01/10/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1142
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 020503/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DR FR, N. IL 16/03/1968;
avverso SENTENZA del 14/02/2007 CORTE APPELLO di TRENTO;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA Carlo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto;
Udito l'avv. ASTA Pietro.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di DR CO in ordine al delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2. 2. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce:
a) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e vizio di motivazione. Sostiene che l'atto di costituzione di parte civile non menziona l'autorizzazione del giudice tutelare richiesta espressamente dall'art. 320 c.c., comma 3, richiamato dall'art. 77 c.p.p., comma 1, e, dunque, la parte civile non aveva la rappresentanza ad agire in favore dei figli. Sostiene, inoltre, l'eccepibilità e la rilevabilità d'ufficio di tale nullità in ogni stato e grado del giudizio;
b) inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità dell'imputato. Sostiene che, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, risulta in atti lo stato di disoccupazione, l'assenza di fonti di reddito, la conseguente impossibilità di versare danaro alla moglie, lo sforzo compiuto per adempiere almeno parzialmente l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
4. Contro la tesi esposta dal ricorrente milita un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene il difetto di legale rappresentanza del minore danneggiato dal reato un vizio non radicale, inidoneo ad inficiare l'atto di costituzione di parte civile sotto il profilo della capacità giuridica, ma relativo alla sola capacità ad agire.
In mancanza di opposizione, e verificatasi la decadenza di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, tale invalidità, non essendo impugnabile l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile, non può utilmente essere dedotta in appello dall'imputato, ne' può essere dedotta a motivo di ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 1, n. 898 del 27.5.1968; Riv. 109200; Clemente;
Sez. 3, n. 327 del 12.2.1970; Riv. 115593; Benvenuto). "La tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione "in limine" e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla "legitimatio ad processum", che non siano state dedotte nei termini, rendendo conseguentemente stabile il rapporto civilistico instauratosi tra le parti. Pertanto i provvedimenti, anche impliciti,di ammissione e di esclusione della parte civile, assunti in primo grado (e relativi alla titolarità del diritto alla rappresentanza dell'avente diritto ed alle finalità della costituzione stessa),per il principio di tassatività dei mezzi di gravame, non sono impugnabili, neppure con la sentenza" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2911 del 22/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999 ) Rv. 212 617; Lo Presti N.)
5. Ma, sul punto, appare assorbente la considerazione, anch'essa assecondata da stratificata giurisprudenza, che per il minore assoggettato a potestà genitoriale l'autorizzazione del giudice tutelare non sia necessaria, dato che la costituzione di parte civile è concordemente ritenuta atto non eccedente l'ordinaria amministrazione.
6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente entra diffusamente nel merito delle questioni di fatto esaminate dai giudici di primo e secondo grado e delle dichiarazioni testimoniali per contestare, in definitiva, la ricostruzione del fatto come operata da quei giudici.
il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). in particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è per espressa disposizione legislativa rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa in sede di controllo sulla motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2007