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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2647/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2647/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. D'ANDREA ANGELO, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore,
(C.F. ), contumace a seguito della Controparte_1 P.IVA_1 riassunzione del giudizio
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BILOTTI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari - fideiussione
CONCLUSIONI pagina 1 di 8
Conclusioni di e Parte_1 Parte_2
“
1. Dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dai sigg. e Parte_2 Pt_1
in data 12.07.2007, in particolare delle condizioni previste dagli artt 2, 6 e 8.
[...]
2. Per l'effetto, dichiarare la decadenza di parte creditrice ex art 1957 cc e revocare il decreto ingiuntivo 651/2019.
3. Il tutto con vittoria di spese di lite, come da nota spese allegata, con attribuzione all'Avv. Angelo
D'Andrea che si dichiara procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare:
− Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 651/2019, atteso che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito:
In via principale:
− Rigettare l'opposizione promossa da e , in Parte_3 Parte_2 Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data 24/06/2019;
− Respingere le domande formulate da parte attrice in opposizione perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e, per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla
a titolo di interessi, commissioni e spese e dichiarare che nulla deve alla CP_3 Controparte_4 ed ai Sigg. e a nessun titolo;
Parte_3 Parte_2 Parte_1
In subordine:
− Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto I.llmo Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito di € 129.533,12 (o della diversa somma risultante di giustizia), oltre interessi dalla maturazione al saldo, che l'opposta vanta nei confronti della e dei Sigg. e , e per l'effetto condannare i Parte_3 Parte_2 Parte_1 medesimi al pagamento in favore di (già Controparte_2 [...]
dell'importo di € 129.533,12 (o della diversa somma risultante Controparte_5 di giustizia);
pagina 2 di 8 − Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito di (già Controparte_2
con il credito da questa vantato nei confronti di parte attrice. Controparte_4
In via istruttoria
− Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, VI° comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., ammettere le prove documentali offerte in comunicazione con il presente atto oltre ai mezzi di prova che verranno dedotti;
− Respingere l'istanza di CTU contabile formulata da controparte.
In ogni caso:
− Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese generali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, questi ultimi nella qualità di soci e fideiussori, hanno proposto opposizione
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 651/2019 emesso da questo Tribunale su ricorso di con cui è stato loro ingiunto il Controparte_6 pagamento della somma di euro 129.533,12, oltre interessi e spese.
Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dai soci della debitrice principale, e , in data 12.07.2017, per violazione Parte_2 Parte_1 della normativa antitrust; ha altresì dedotto l'illegittimità di taluni addebiti sul conto corrente, con particolare riguardo agli interessi anatocistici ed alle commissioni di massimo scoperto. si è costituita in giudizio, resistendo integralmente all'opposizione e Controparte_4 chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa la c.t.u. contabile richiesta dalla parte opponente.
Il procedimento è stato dichiarato interrotto per intervenuto fallimento di e Parte_2 [...] ed è stato poi riassunto su istanza dei fideiussori, senza che sia intervenuta la Pt_3 costituzione del Fallimento, di cui è stata dichiarata la contumacia.
Si è successivamente costituita in giudizio con comparsa Controparte_2 di intervento del 05.02.2022, a seguito di fusione e incorporazione di di Controparte_5
pagina 3 di 8 la quale, facendo proprie le conclusioni, Controparte_5 argomentazioni ed allegazioni già svolte dalla banca incorporata, ha insistito nel rigetto dell'opposizione formulata.
In conseguenza della rinuncia di parte opponente al completamento della c.t.u. contabile già ammessa, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente dare atto che parte opponente, successivamente all'intervenuto fallimento di ha rinunciato alle domande aventi ad oggetto Parte_3
l'illegittimità delle somme addebitate in conto corrente, dando altresì atto della carenza di interesse in ordine al proseguimento della già disposta consulenza tecnica contabile.
Parte attrice ha solo insistito nella pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata e azionata, in quanto riproduttiva del c.d. modello A.B.I., dichiarato nullo con il noto provvedimento n. 55/2005 pronunciato dalla Banca d'Italia, in quanto attuativo di intese anticoncorrenziali.
Deve essere innanzitutto affrontata la questione inerente alla natura della garanzia azionata con il procedimento monitorio.
Dalla documentazione contrattuale versata in atti, è emerso che gli odierni opponenti, in data 12.07.2001, hanno dichiarato di costituirsi fideiussori di e dei suoi Parte_3 successori o aventi causa sino alla concorrenza dell'importo di euro 150.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale verso la banca contraente, “dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”.
Nel medesimo contratto, è stato così pattuito:
- Articolo 1. “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. Avrò/emo cura di aggiornare l'entità degli interessi e degli accessori richiedendo espressamente copia delle comunicazioni al garantito… “;
- Articolo 5. “Avrò/avremo cura di tenermi/ci al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarmi/ci presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca… “;
pagina 4 di 8 - Articolo 6. “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo.”.
- Articolo 7. “Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente alla a CP_3 semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro di me/noi…le risultanze delle scritture contabili della Banca. In caso di mio/nostro ritardo nel pagamento, sono/siamo tenuto/i a corrispondere alla gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni CP_3 previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa a me/noi stesso/i.”.
- Articolo 8. “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/iamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin
d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Le clausole riportate prevedono l'onere a carico dei garanti di informarsi circa le condizioni patrimoniali del debitore e circa lo svolgimento dei rapporti di quest'ultimo con la banca;
prevedono altresì la deroga all'art. 1957 c.c. ed anche l'obbligazione di pagamento immediato e “a semplice richiesta scritta” della Banca di quanto dovutole “per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, anche in caso di opposizione del debitore.
L'art. 8 del contratto, in particolare, qualifica espressamente la garanzia rilasciata dagli opponenti come “astratta ed autonoma”, con conseguente insensibilità della medesima rispetto alle vicende attinenti alle obbligazioni principali, tanto che, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite fossero state dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia si sarebbe estesa sin dalla sua concessione all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e dei relativi accessori.
Al di là del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto di garanzia (nel caso di specie di fideiussione), le predette clausole consentono di inquadrare la pattuizione nell'alveo del contratto autonomo di garanzia.
pagina 5 di 8 Diversamente dalla fideiussione, che è finalizzata a garantire l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante, il contratto autonomo di garanzia, mirando a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Con la fideiussione, invece, in virtù dell'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne consegue che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
La pattuizione in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27619 del 03/12/2020).
Ciò posto, la causa in concreto del contratto in esame appare quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, in ragione dell'esplicita previsione del pagamento immediato e
“a semplice richiesta scritta” della Banca di quanto dovutole “per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7 contratto, doc. 2 sub. doc. 8 convenuta opposta), anche in caso di opposizione del debitore, indi a prescindere dalle eventuali eccezioni del medesimo, nonché in virtù dell'espressa qualificazione della garanzia rilasciata dagli opponenti come “astratta ed autonoma” e della persistenza della garanzia pure nelle ipotesi di inesistenza, inefficacia o invalidità delle obbligazioni garantite (artt. 7 e 8 contratto, doc.
2 sub. doc. 8 convenuta opposta).
pagina 6 di 8 Del resto, è pacificamente ammesso che, anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, che fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, detta autonomia possa risultare anche dal tenore dell'accordo (cfr. Cass, n. 15091 del
31.05.2021), circostanza che nel caso di specie ricorre, sulla scorta delle clausole contrattuali sopra richiamate.
Benché nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di garanzia non sia presente anche l'espressione “senza eccezioni”, deve rilevarsi che l'art. 8 configura una rinuncia da parte del garante alla proposizione di eccezioni relative, per l'appunto, alla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali (in senso conforme, Tribunale Monza sez. I,
21/01/2020, n. 62).
Qualificato il negozio oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata esclusivamente in relazione alle fideiussioni cd. omnibus e non in relazione a garanzie di natura diversa, tra cui il contratto autonomo di garanzia, è da respingersi la domanda di parte opponente (Cass. 18079/2024).
Infatti, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, l'illecito antitrust va dimostrato, senza avvalersi di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che ha riguardato unicamente le fideiussioni omnibus e non negozi di differente contenuto (Cass. 19401/2024).
Detti oneri allegatori e probatori non sono stati assolti nel caso specifico, essendosi gli opponenti limitati a fare rimando allo schema ABI sanzionato con il provvedimento n.
55/2005, con la conseguenza per cui la domanda in ordine alla nullità della garanzia, rimasta sfornita di prova, deve essere rigettata.
Ad ogni modo, quand'anche si volesse qualificare il contratto azionato alla stregua di una fideiussione, non potrebbe ravvisarsi la denunciata nullità.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nell'arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005 (Cass. 1170/2025).
Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quella per cui è causa (datata
12.07.2007), in relazione a cui è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi pagina 7 di 8 costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Per queste ragioni l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
Parimenti seguono la soccomebenza le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 651/2019 emesso dal Tribunale di Novara, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli attori opponenti, in solido, a rimborsare a Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in euro 11.977,00, oltre al 15% per rimborso
[...] forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico solidale degli attori.
Novara, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2647/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. D'ANDREA ANGELO, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore,
(C.F. ), contumace a seguito della Controparte_1 P.IVA_1 riassunzione del giudizio
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BILOTTI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari - fideiussione
CONCLUSIONI pagina 1 di 8
Conclusioni di e Parte_1 Parte_2
“
1. Dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dai sigg. e Parte_2 Pt_1
in data 12.07.2007, in particolare delle condizioni previste dagli artt 2, 6 e 8.
[...]
2. Per l'effetto, dichiarare la decadenza di parte creditrice ex art 1957 cc e revocare il decreto ingiuntivo 651/2019.
3. Il tutto con vittoria di spese di lite, come da nota spese allegata, con attribuzione all'Avv. Angelo
D'Andrea che si dichiara procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare:
− Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 651/2019, atteso che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito:
In via principale:
− Rigettare l'opposizione promossa da e , in Parte_3 Parte_2 Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data 24/06/2019;
− Respingere le domande formulate da parte attrice in opposizione perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e, per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla
a titolo di interessi, commissioni e spese e dichiarare che nulla deve alla CP_3 Controparte_4 ed ai Sigg. e a nessun titolo;
Parte_3 Parte_2 Parte_1
In subordine:
− Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto I.llmo Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito di € 129.533,12 (o della diversa somma risultante di giustizia), oltre interessi dalla maturazione al saldo, che l'opposta vanta nei confronti della e dei Sigg. e , e per l'effetto condannare i Parte_3 Parte_2 Parte_1 medesimi al pagamento in favore di (già Controparte_2 [...]
dell'importo di € 129.533,12 (o della diversa somma risultante Controparte_5 di giustizia);
pagina 2 di 8 − Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito di (già Controparte_2
con il credito da questa vantato nei confronti di parte attrice. Controparte_4
In via istruttoria
− Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, VI° comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., ammettere le prove documentali offerte in comunicazione con il presente atto oltre ai mezzi di prova che verranno dedotti;
− Respingere l'istanza di CTU contabile formulata da controparte.
In ogni caso:
− Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese generali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, questi ultimi nella qualità di soci e fideiussori, hanno proposto opposizione
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 651/2019 emesso da questo Tribunale su ricorso di con cui è stato loro ingiunto il Controparte_6 pagamento della somma di euro 129.533,12, oltre interessi e spese.
Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dai soci della debitrice principale, e , in data 12.07.2017, per violazione Parte_2 Parte_1 della normativa antitrust; ha altresì dedotto l'illegittimità di taluni addebiti sul conto corrente, con particolare riguardo agli interessi anatocistici ed alle commissioni di massimo scoperto. si è costituita in giudizio, resistendo integralmente all'opposizione e Controparte_4 chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa la c.t.u. contabile richiesta dalla parte opponente.
Il procedimento è stato dichiarato interrotto per intervenuto fallimento di e Parte_2 [...] ed è stato poi riassunto su istanza dei fideiussori, senza che sia intervenuta la Pt_3 costituzione del Fallimento, di cui è stata dichiarata la contumacia.
Si è successivamente costituita in giudizio con comparsa Controparte_2 di intervento del 05.02.2022, a seguito di fusione e incorporazione di di Controparte_5
pagina 3 di 8 la quale, facendo proprie le conclusioni, Controparte_5 argomentazioni ed allegazioni già svolte dalla banca incorporata, ha insistito nel rigetto dell'opposizione formulata.
In conseguenza della rinuncia di parte opponente al completamento della c.t.u. contabile già ammessa, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente dare atto che parte opponente, successivamente all'intervenuto fallimento di ha rinunciato alle domande aventi ad oggetto Parte_3
l'illegittimità delle somme addebitate in conto corrente, dando altresì atto della carenza di interesse in ordine al proseguimento della già disposta consulenza tecnica contabile.
Parte attrice ha solo insistito nella pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata e azionata, in quanto riproduttiva del c.d. modello A.B.I., dichiarato nullo con il noto provvedimento n. 55/2005 pronunciato dalla Banca d'Italia, in quanto attuativo di intese anticoncorrenziali.
Deve essere innanzitutto affrontata la questione inerente alla natura della garanzia azionata con il procedimento monitorio.
Dalla documentazione contrattuale versata in atti, è emerso che gli odierni opponenti, in data 12.07.2001, hanno dichiarato di costituirsi fideiussori di e dei suoi Parte_3 successori o aventi causa sino alla concorrenza dell'importo di euro 150.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale verso la banca contraente, “dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”.
Nel medesimo contratto, è stato così pattuito:
- Articolo 1. “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. Avrò/emo cura di aggiornare l'entità degli interessi e degli accessori richiedendo espressamente copia delle comunicazioni al garantito… “;
- Articolo 5. “Avrò/avremo cura di tenermi/ci al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarmi/ci presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca… “;
pagina 4 di 8 - Articolo 6. “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo.”.
- Articolo 7. “Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente alla a CP_3 semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro di me/noi…le risultanze delle scritture contabili della Banca. In caso di mio/nostro ritardo nel pagamento, sono/siamo tenuto/i a corrispondere alla gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni CP_3 previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa a me/noi stesso/i.”.
- Articolo 8. “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/iamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin
d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Le clausole riportate prevedono l'onere a carico dei garanti di informarsi circa le condizioni patrimoniali del debitore e circa lo svolgimento dei rapporti di quest'ultimo con la banca;
prevedono altresì la deroga all'art. 1957 c.c. ed anche l'obbligazione di pagamento immediato e “a semplice richiesta scritta” della Banca di quanto dovutole “per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, anche in caso di opposizione del debitore.
L'art. 8 del contratto, in particolare, qualifica espressamente la garanzia rilasciata dagli opponenti come “astratta ed autonoma”, con conseguente insensibilità della medesima rispetto alle vicende attinenti alle obbligazioni principali, tanto che, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite fossero state dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia si sarebbe estesa sin dalla sua concessione all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e dei relativi accessori.
Al di là del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto di garanzia (nel caso di specie di fideiussione), le predette clausole consentono di inquadrare la pattuizione nell'alveo del contratto autonomo di garanzia.
pagina 5 di 8 Diversamente dalla fideiussione, che è finalizzata a garantire l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante, il contratto autonomo di garanzia, mirando a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Con la fideiussione, invece, in virtù dell'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne consegue che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
La pattuizione in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27619 del 03/12/2020).
Ciò posto, la causa in concreto del contratto in esame appare quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, in ragione dell'esplicita previsione del pagamento immediato e
“a semplice richiesta scritta” della Banca di quanto dovutole “per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7 contratto, doc. 2 sub. doc. 8 convenuta opposta), anche in caso di opposizione del debitore, indi a prescindere dalle eventuali eccezioni del medesimo, nonché in virtù dell'espressa qualificazione della garanzia rilasciata dagli opponenti come “astratta ed autonoma” e della persistenza della garanzia pure nelle ipotesi di inesistenza, inefficacia o invalidità delle obbligazioni garantite (artt. 7 e 8 contratto, doc.
2 sub. doc. 8 convenuta opposta).
pagina 6 di 8 Del resto, è pacificamente ammesso che, anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, che fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, detta autonomia possa risultare anche dal tenore dell'accordo (cfr. Cass, n. 15091 del
31.05.2021), circostanza che nel caso di specie ricorre, sulla scorta delle clausole contrattuali sopra richiamate.
Benché nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di garanzia non sia presente anche l'espressione “senza eccezioni”, deve rilevarsi che l'art. 8 configura una rinuncia da parte del garante alla proposizione di eccezioni relative, per l'appunto, alla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali (in senso conforme, Tribunale Monza sez. I,
21/01/2020, n. 62).
Qualificato il negozio oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata esclusivamente in relazione alle fideiussioni cd. omnibus e non in relazione a garanzie di natura diversa, tra cui il contratto autonomo di garanzia, è da respingersi la domanda di parte opponente (Cass. 18079/2024).
Infatti, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, l'illecito antitrust va dimostrato, senza avvalersi di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che ha riguardato unicamente le fideiussioni omnibus e non negozi di differente contenuto (Cass. 19401/2024).
Detti oneri allegatori e probatori non sono stati assolti nel caso specifico, essendosi gli opponenti limitati a fare rimando allo schema ABI sanzionato con il provvedimento n.
55/2005, con la conseguenza per cui la domanda in ordine alla nullità della garanzia, rimasta sfornita di prova, deve essere rigettata.
Ad ogni modo, quand'anche si volesse qualificare il contratto azionato alla stregua di una fideiussione, non potrebbe ravvisarsi la denunciata nullità.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nell'arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005 (Cass. 1170/2025).
Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quella per cui è causa (datata
12.07.2007), in relazione a cui è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi pagina 7 di 8 costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Per queste ragioni l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
Parimenti seguono la soccomebenza le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 651/2019 emesso dal Tribunale di Novara, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli attori opponenti, in solido, a rimborsare a Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in euro 11.977,00, oltre al 15% per rimborso
[...] forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico solidale degli attori.
Novara, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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