CASS
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2025, n. 31245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31245 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RB EL AN DI RO RO NZ - Relatore - SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona nei confronti di Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 16/04/2025, nel procedimento a carico di: PR IO, nato a [...] il [...]; AR AN, nato a [...] il [...]; RD RL, nato a [...] il [...]; SP AN IA, nata a [...] il [...]; SP AT, nato a [...] il [...]; OS FR, nato a [...] il [...]; D'AP IO, nato a [...] il [...]; CA AR, nato a [...] il [...]. Letti gli atti ed il provvedimento che ha sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale IA Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano - dinanzi al quale si discuteva la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore della Repubblica di Milano nei confronti di dieci soggetti, imputati, tra l’altro, dei reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio, accesso abusivo a sistemi informatici, truffa e falso – accoglieva l’eccezione difensiva e dichiarava la propria incompetenza territoriale, disponendo trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Cremona: rilevava, in particolare, che tutti i reati in contestazione erano avvinti da connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che i più gravi tra essi erano i delitti di autoriciclaggio, il più risalente dei quali era quello, commesso in Cremona, contestato al capo 12), che doveva ritenersi perfezionato non nella data indicata nell’editto d’accusa (19 ottobre 2017), ma in data 5 maggio 2017, allorquando Penale Sent. Sez. 1 Num. 31245 Anno 2025 Presidente: IA NC Relatore: LL MI Data Udienza: 10/09/2025 avveniva l’acquisto della utilitas in cui si sostanziava il profitto del reato.
2. Con ordinanza del 16 aprile 2025 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati in contestazione vi è - al capo B) della rubrica - quello previsto e punito dall’art. 615 ter cod. pen., per il quale l’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. prevede la competenza distrettuale, sicché funzionalmente competente a conoscere gli atti è il giudice del Tribunale di Milano.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, «essendo principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito con la sentenza n. 15037 del 2025) quello per cui il reato di competenza distrettuale iscritto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. esercita la vis attractiva in deroga agli ordinari principi di competenza territoriale». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice rimettente.
3. Ai sensi dell’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., «Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli [..] 615 ter [..] del codice penale [..] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». L’art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen prescrive che «Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, l’attribuzione delle funzioni inquirenti, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente comporta «una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri» (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391 - 01), con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato. Nel caso di specie i delitti di cui all’art. 615 ter cod. pen., ascritti al capo B) agli imputati FR OS e IO PR, sono stati contestati come commessi «in Milano, nel periodo compreso tra il 30.11.2016 e il 25.02.2019». Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, al quale gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice dell'udienza preliminare del 2 Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI LL NC IA 3
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale IA Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano - dinanzi al quale si discuteva la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore della Repubblica di Milano nei confronti di dieci soggetti, imputati, tra l’altro, dei reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio, accesso abusivo a sistemi informatici, truffa e falso – accoglieva l’eccezione difensiva e dichiarava la propria incompetenza territoriale, disponendo trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Cremona: rilevava, in particolare, che tutti i reati in contestazione erano avvinti da connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che i più gravi tra essi erano i delitti di autoriciclaggio, il più risalente dei quali era quello, commesso in Cremona, contestato al capo 12), che doveva ritenersi perfezionato non nella data indicata nell’editto d’accusa (19 ottobre 2017), ma in data 5 maggio 2017, allorquando Penale Sent. Sez. 1 Num. 31245 Anno 2025 Presidente: IA NC Relatore: LL MI Data Udienza: 10/09/2025 avveniva l’acquisto della utilitas in cui si sostanziava il profitto del reato.
2. Con ordinanza del 16 aprile 2025 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati in contestazione vi è - al capo B) della rubrica - quello previsto e punito dall’art. 615 ter cod. pen., per il quale l’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. prevede la competenza distrettuale, sicché funzionalmente competente a conoscere gli atti è il giudice del Tribunale di Milano.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, «essendo principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito con la sentenza n. 15037 del 2025) quello per cui il reato di competenza distrettuale iscritto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. esercita la vis attractiva in deroga agli ordinari principi di competenza territoriale». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice rimettente.
3. Ai sensi dell’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., «Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli [..] 615 ter [..] del codice penale [..] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». L’art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen prescrive che «Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, l’attribuzione delle funzioni inquirenti, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente comporta «una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri» (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391 - 01), con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato. Nel caso di specie i delitti di cui all’art. 615 ter cod. pen., ascritti al capo B) agli imputati FR OS e IO PR, sono stati contestati come commessi «in Milano, nel periodo compreso tra il 30.11.2016 e il 25.02.2019». Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, al quale gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice dell'udienza preliminare del 2 Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI LL NC IA 3