Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa R.G.L. 6275/2024, instaurata tra le parti:
- (C.F.: ) (ricorrente), ass. Avv. SILVIO Parte_1 C.F._1
CHIODO
- (C.F. e P.IVA: , (convenuta) ass. Avv. Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO DIRUTIGLIANO ed Avv. LUCA ROPOLO
CONCLUSIONI: come da verbale
Il Giudice
1. premesso
• che ha rappresentato: di essere dipendente di , già Parte_1 Controparte_1
con anzianità aziendale dal 2/11/1988 ed inquadramento riconducibile Controparte_2
nella 1° Area professionale del CCSL aziendale;
che nel corso del rapporto di lavoro, ancora in essere, in diversi anni vi è stata coincidenza delle festività (come individuate dalle leggi
1
che in occasione di tali coincidenze le festività, come previsto dal CCNL di categoria, sono retribuite;
• che parte ricorrente ha quindi affermato il proprio diritto, ai sensi dell'art. 2120 co 2 c.c. di vedere riconosciute le retribuzioni dei giorni festivi ai fini di calcolo e di accantonamento del trattamento di fine rapporto;
trattasi infatti, per parte ricorrente, di compensi corrisposti a titolo non occasionale, con entità e cadenza predeterminata e predeterminabile;
parte ricorrente ha quindi chiesto in questa sede la condanna dalla società datrice all'accantonamento delle somme sinora maturate a titolo di T.F.R. in ragione della retribuzione delle festività non fruite, in quanto coincidenti con le domeniche;
somme quantificate in complessivi euro 577,00;
• che , costituitasi in giudizio, ha eccepito: il difetto di interesse ad Controparte_1
agire in capo al ricorrente;
la non spettanza, in ogni caso del diritto, non essendo le retribuzioni delle festività non godute maturate con sufficiente frequenza, tale da farle rientrare nel montante di calcolo del T.F.R.;
2. rilevato
che costituiscono elementi non contestati in causa: - l'ammontare delle retribuzioni corrisposte in occasione delle festività non godute;
- l'entità e la ricorrenza delle stesse;
- il quantum dei conteggi prodotti da parte ricorrente ed il procedimento aritmetico in forza del quale la somma oggetto di domanda è stata determinata;
3. ritenuto:
- che l'eccezione relativa al preteso difetto di interesse ad agire sia infondata;
ha chiarito in più
occasioni la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SSUU n. 11945/1990; conformi, le successive Cass. n. 7081/1991, Cass. n. 8861/1991, Cass. n. 4329/1992) che la disciplina del trattamento di fine rapporto introdotta dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 in sostituzione dell'art. 2120 cod. civ. - che prevedeva il calcolo dell'indennità di anzianità secondo un criterio
2 di proporzionalità pura in relazione agli anni di servizio ed in base esclusivamente all'ultima retribuzione - può comportare di anno in anno la necessità di determinare l'ammontare del trattamento di fine rapporto già maturato (compresa la quota d'indennità di anzianità a norma dell'art. 5, primo comma, della stessa legge) per predisporre i futuri conteggi e controllare l'esatto importo delle anticipazioni che il dipendente può pretendere per le necessità precisate nell'ottavo comma dello stesso art. 2120 (nuovo testo), con la conseguente sussistenza di un interesse attuale e concreto del lavoratore ancora in servizio a domandare - a fronte dell'eventuale contestazione della computabilità di determinati elementi retributivi (nella specie, compensi per lavoro straordinario, notturno, notturno-festivo e festivo) nel trattamento di fine rapporto - l'accertamento giudiziale di tale computabilità; sussistendo l'interesse ad agire del lavoratore, in corso di rapporto, fintantochè vi sia una situazione di oggettiva incertezza, da dirimere solo mediante l'azione giudiziale, circa la computabilità o meno di determinati emolumenti nel montante del T.F.R.;
- che le eccezioni di parte convenuta relative al merito della domanda siano parimenti infondate;
ha affermato Cass. n. 4286/2016 che “l'art. 2120, comma 2, c.c., nella formulazione
attualmente vigente, nel definire la nozione di retribuzione ai fini del calcolo del trattamento
di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma, la ripetitività regolare
e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi
vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi
intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi
all'opposto computare gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o
connessi alla particolare organizzazione del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata, che aveva ritenuto la computabilità, ai fini del suddetto calcolo, delle
somme corrisposte a titolo di festività non fruite in quanto cadenti di domenica)” (conforme,
tra le pronunce precedenti della S.C., Cass. n. 15080/2008); la sussistenza dei precedenti di
3 legittimità appena citati, dai quali lo scrivente non intende discostarsi, è dirimente per il rigetto delle eccezioni di merito;
è sufficiente comunque evidenziare (ad abundantiam) che la coincidenza delle festività di legge con le domeniche, sebbene costituisca evento che non ha cadenza regolare (ma tanto, come si è appena visto, non rileva), non ha però carattere del tutto imprevedibile e fortuito (conoscendosi già prima del gennaio di ogni anno quali festività non saranno fruite dal lavoratore a causa della coincidenza con le domeniche) e neppure sporadico ed occasionale (ricorrendo tale circostanza, anche se con entità variabile, praticamente, salvo rare eccezioni, ogni anno, come dimostrato dai conteggi di parte ricorrente);
4. ritenuto
quindi che la domanda debba essere accolta, con condanna della società convenuta all'accantonamento a titolo di T.F.R. degli importi indicati in ricorso;
importi non contestati da parte convenuta;
5. ritenuto
che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cpc, e che la liquidazione delle stesse, che si opera in dispositivo, debba tenere conto del carattere seriale della controversia;
e del diritto del difensore di parte ricorrente alla distrazione, ex art. 93 cpc,
dal momento che lo stesso si è dichiarato antistatario;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna all'accantonamento, in favore di di Controparte_1 Parte_1
complessivi euro 577,00, a titolo di trattamento di fine rapporto;
oltre a rivalutazione monetaria;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Silvio Controparte_1
Chiodo, procuratore di e dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che si Parte_1
4 liquidano in euro 515,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, oltre a contributo unificato se versato.
Torino, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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