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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 27/11/2025 nella causa n. 1318/2024 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti LASAGNA MASSIMO e ENA STEFANO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dagli avv.ti COCO ALESSANDRO e COMASCHI MARCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: indennità per specifiche responsabilità
Premesso che: con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha dedotto: di essere dipendente del Parte_1
Comune di Cremolino (AL) dall'1.4.2016, inquadrata quale istruttore amministrativo, Cat. C5, ex
CCNL Enti Locali;
che con Deliberazione di Giunta n. 49 del 12.12.2016 le veniva assegnata l'indennità di specifica responsabilità ex art. 70 quinques, co. 1, CCNL Enti Locali 2016-2018 (già art. 17, co. 2, CCNL previgente); di essere stata assente dal 29.10.2020 fino al gennaio 2021 per malattia legata alla gravidanza, dal gennaio 2021 al 28.4.2021 per maternità a rischio, dal
29.4.2021 al 1.10.2021 per maternità obbligatoria e dal 2.10.2021 al 1.4.2021 per congedo parentale;
che con lettera del 12.11.2021 il Comune di le comunicava la sospensione CP_1 dell'erogazione dell'indennità assegnata con recupero di quanto erogato mensilmente per il periodo da novembre 2020 a ottobre 2021 compresi, pari ad € 83,33 per 12 mesi;
di aver contestato la decisione del Comune, ritenuta illegittima e discriminatoria, senza esito.
La ricorrente quindi ha chiesto: “Nel merito
1 RGL n. 1318/2024
• Alla luce dei profili evidenziati, si chiede al Giudice di voler dichiarare illegittima e discriminatoria la sospensione dell'indennità e il recupero delle somme già erogate, con conseguente condanna del convenuto, (p.iva , con sede in Cremolino (AL), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Emanuele II, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione degli importi trattenuti ed al pagamento di quelli non versati a titolo di indennità di specifica responsabilità, per il periodo in cui la ricorrente si trovava in astensione per maternità;
• Con rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al saldo.
• In ogni caso, con il favore di onorari, diritti, spese, IVA, CPA e rimborso forf. spese generali ex art. 15 T.P.”.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda CP_1 CP_1 avversaria, eccependo la mancata produzione del CCNL di rifermento, disciplinante l'indennità in questione, ritenendo non provato il recupero dell'importo di € 996,96 e l'omissione della corresponsione dell'indennità per il periodo di astensione per maternità e in ogni caso sostenendo che la somma non sia dovuta per il periodo indicato in assenza di prestazione lavorativa effettiva.
L'ente resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
− dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente, dipendente del Comune di sin dal 1.4.2016, con profilo di istruttore amministrativo, inquadrata nella CP_1 categoria C5, è stata effettivamente individuata quale destinataria dell'assegnazione dell'indennità di specifica responsabilità, prevista dall'art. 17, co. 2, CCNL 1999 e successivamente dall'art. 70 quinques, co. 1, CCNL 2016/2018, in forza della Deliberazione di Giunta n. 49 del 12.12.2016, che continua a percepire tuttora (v. doc. 7 e 6 ric.);
− nello specifico, è documentato che la ricorrente sia assegnataria della predetta indennità, che è stata quantificata in € 1.000,00 annui (pari a € 83,33 mensili) sulla scorta delle previsioni della contrattazione collettiva integrativa per gli anni 2020, 2021 e 2022 (doc. 2, 3
e 4 ric.);
− l'art. 70 quinques CCNL 2016/2018 (che essendo un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego è conoscibile ex officio dal giudice in base al principio iura novit curia), rubricato “Indennità per specifiche responsabilità” prevedeva, al co. 1, che “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.”;
2 RGL n. 1318/2024
− la disposizione è stata successivamente sostituita dall'art. 84 CCNL 2019/2021 (doc. 1 ric.), che recita “1. Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4 lett. f)
(Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici;
tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo
2016/679);
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di
Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale;
nonché di responsabile dei
Tributi;
− specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
− specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;
− specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;
− specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto;
− specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
− specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
3 RGL n. 1318/2024
− specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del
Giudice di Pace;
− specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016;
− specifiche responsabilità derivanti dall'incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del Vice Segretario di cui all'art. 16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020.
2. La presente disciplina non si applica al personale appartenente ai profili di educatore, insegnante e docente di cui alla Sezione personale educativo e scolastico.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018.”;
− in base a quanto disposto dall'art. 45 D.Lgs. 165/2001 “1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3- quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.”; l'art. 7, co. 4, lett. f),
CCNL 2019/2021 indica che sono oggetto di contrattazione integrativa “f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente
CCNL”;
− la norma del CCNL disciplinante l'indennità non prevede espressamente, né prevedeva nella sua previgente formulazione, che la relativa corresponsione sia subordinata alla presenza effettiva in servizio del dipendente assegnatario;
la norma prevede, invece, che l'indennità è riconosciuta per un ammontare annuo lordo, senza ulteriori specificazioni;
né tale presupposto risulta essere stato esplicitamente previsto in sede di contrattazione integrativa, la quale si è invece limitata a quantificare l'importo annuale destinato alla corresponsione dell'indennità agli addetti indicati, con la specificazione che le somme destinate a ciascuno sarebbero state corrisposte mensilmente, ossia mediante ratei mensili
(doc. 2, 3 e 4 ric.); i CCDI presenti agli atti non contemplano ipotesi di sospensione dell'indennità in relazione a determinate situazioni (es. assenze per malattia, permesso, congedo o altro) né indicano criteri di quantificazione dell'indennità e modalità di recupero per l'eventuale ricorrenza di periodi di sospensione dell'erogazione;
− si tratta di un trattamento economico riconosciuto in ragione del ruolo rivestito e delle particolari responsabilità ad esso associate in base all'organizzazione dei singoli enti, integrante all'evidenza un trattamento accessorio della retribuzione ex art. 73, co. 1, lett. c),
CCNL 2019/2021;
− il ha comunicato, con missiva del 12.11.2021, quanto segue: “Come Controparte_1
a Lei noto, il Le ha assegnato, ai sensi della deliberazione di Giunta Controparte_1
n. 49 del 12/12/2016 l'indennità di specifica responsabilità ai sensi dell'allora articolo 17 comma 2 CCNL 1999, ora articolo 70-quinques, comma 1 CCNL 2016/2018. Poiché la suddetta indennità è parametrata ai giorni di svolgimento dell'attività lavorativa, la stessa va
4 RGL n. 1318/2024
adeguata nel suo importo finale al periodo di servizio effettivo. Dal momento che per prassi
Le è stata erogata in quote mensili costanti di € 83,33, si rende necessario, alla luce della
Sua attuale assenza per congedo di maternità:
1. Sospendere l'erogazione per l'anno in corso, riservando il computo di quanto effettivamente dovuto a consuntivo al termine dell'esercizio;
2. Procedere altresì al recupero di quanto finora erogato mensilmente, ancorchè non dovuto in relazione all'assenza dal servizio. Con riferimento al punto 2 la cifra complessivamente da recuperare ammonta a € 83,33 per 12 mesi (da Novembre 2020 a
Ottobre 2021 compreso), pari a € 999,96. In considerazione della rilevanza del suddetto importo, questa Amministrazione ha ritenuto di operare una trattenuta mensile pari a €
83,33 per i prossimi 12 mesi, con decorrenza dal cedolino stipendiale relativo al mese di
Novembre 2021.” (doc. 7 ric.);
− il ha confermato la propria decisione in sede di risposta al difensore della CP_1 ricorrente in data 1.10.2024 (doc. 9 ric.);
− la sospensione e la trattenuta sono state disposte dall'ente sulla base di una propria determinazione, che presuppone, ai fini dell'erogazione dell'indennità, la presenza effettiva in servizio del dipendente assegnatario, senza che ciò trovi un fondamento nelle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, e che quindi vìola il disposto dell'art. 45 D. Lgs. 165/2001;
− l'orientamento applicativo dell'ARAN del 12.5.2025, richiamato dalla parte resistente in sede di discussione, invero privo di carattere vincolante e di valenza di interpretazione autentica, conferma la centralità del ruolo della contrattazione integrativa nell'individuare i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità, “con margine di valutazione per l'individuazione delle modalità di decurtazione della indennità in parola, in relazione alle diverse tipologie di assenza, tenuto conto delle responsabilità connesse”;
− peraltro, l'art. 45 del CCNL 2019/2021 prevede che “2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,17,27 bis e 28 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di , nonché i premi Parte_2 correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.”;
5 RGL n. 1318/2024
− ne deriva che, essendo stata la ricorrente assente ex art. 17, co. 2, lett. a), D.Lgs. 151/2001 dal 8.1.2021 al 26.4.2021, ex art. 16 D.Lgs. 151/2001 dal 28.4.2021 al 1.10.2021 e ex art. 32 D.Lgs. 151/2001 dal 2.10.2021 al 1.4.2022 (doc. 5 ric.), il trattamento accessorio corrispostole annualmente sin dalla decorrenza prevista dalla Deliberazione di Giunta n. 49 del 12.12.2016, avrebbe dovuto esserle corrisposto senz'altro dal 8.1.2021 all'1.11.2021;
− con riguardo al periodo dal 29.10.2020 al 7.1.2020 la ricorrente risulta essere stata in malattia;
− l'art. 48 CCNL 2019/2021 prevede che “11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.L.
n. 112/2008, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall'undicesimo giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c)
(Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.”;
− l'art. 71 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, per quanto di interesse, ha previsto che “1.
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,
6 RGL n. 1318/2024
oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;
− la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 71, sollevata in riferimento agli art. 3,32,36 e 38 Cost., osservando che la disposizione censurata - che prevede inderogabilmente la detrazione delle competenze accessorie dal trattamento dovuto al lavoratore in malattia per i primi dieci giorni - trova la propria ratio in un quadro di misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di
"riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello privato" e con l'effetto dichiarato di utilizzare i risparmi in tal modo realizzati per il miglioramento dei saldi di bilancio delle pubbliche amministrazioni, senza alcuna confluenza nei fondi per la contrattazione integrativa;
− pertanto, la ricorrente aveva diritto a percepire l'indennità in questione anche per il periodo dall'8.11.2020 all'inizio del periodo di estensione dell'astensione obbligatoria;
− per il periodo di congedo parentale eccedente i primi trenta giorni il trattamento economico
è determinato secondo quanto disposto dagli artt. 34 e 23 D.Lgs. 151/2001, nella versione ratione temporis vigente;
non è fatta questione in questa sede della corretta commisurazione dell'indennità erogata;
− in conclusione, deve affermarsi il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di cui all'art. 70 quinques CCNL 2016/2018, successivamente art. 84 CCNL 2019/2021, per il periodo
8.11.2020 – 1.11.2021, con conseguente condanna del resistente alla restituzione CP_1 delle somme trattenute in esecuzione del provvedimento Prot. N. 3186 del 15/11/2021
(doc. 7 e 9 ric.) con riguardo a tale periodo;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
− va precisato, rispetto alla corretta ripartizione degli oneri probatori, che nella specie la ricorrente non agisce per la ripetizione di un indebito, ma per il corretto adempimento dell'obbligazione incombente sul CP_1
− resta assorbita ogni altra questione;
− le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
7 RGL n. 1318/2024
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di cui all'art. 70 quinques
CCNL 2016/2018, successivamente art. 84 CCNL 2019/2021, per il periodo 8.11.2020 –
1.11.2021;
- condanna il resistente alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione del CP_1 provvedimento Prot. N. 3186 del 15/11/2021 con riguardo al periodo indicato al punto che precede, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi € 515,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Alessandria, 27.11.2025.
Il Giudice
LV OR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 27/11/2025 nella causa n. 1318/2024 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti LASAGNA MASSIMO e ENA STEFANO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dagli avv.ti COCO ALESSANDRO e COMASCHI MARCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: indennità per specifiche responsabilità
Premesso che: con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha dedotto: di essere dipendente del Parte_1
Comune di Cremolino (AL) dall'1.4.2016, inquadrata quale istruttore amministrativo, Cat. C5, ex
CCNL Enti Locali;
che con Deliberazione di Giunta n. 49 del 12.12.2016 le veniva assegnata l'indennità di specifica responsabilità ex art. 70 quinques, co. 1, CCNL Enti Locali 2016-2018 (già art. 17, co. 2, CCNL previgente); di essere stata assente dal 29.10.2020 fino al gennaio 2021 per malattia legata alla gravidanza, dal gennaio 2021 al 28.4.2021 per maternità a rischio, dal
29.4.2021 al 1.10.2021 per maternità obbligatoria e dal 2.10.2021 al 1.4.2021 per congedo parentale;
che con lettera del 12.11.2021 il Comune di le comunicava la sospensione CP_1 dell'erogazione dell'indennità assegnata con recupero di quanto erogato mensilmente per il periodo da novembre 2020 a ottobre 2021 compresi, pari ad € 83,33 per 12 mesi;
di aver contestato la decisione del Comune, ritenuta illegittima e discriminatoria, senza esito.
La ricorrente quindi ha chiesto: “Nel merito
1 RGL n. 1318/2024
• Alla luce dei profili evidenziati, si chiede al Giudice di voler dichiarare illegittima e discriminatoria la sospensione dell'indennità e il recupero delle somme già erogate, con conseguente condanna del convenuto, (p.iva , con sede in Cremolino (AL), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Emanuele II, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione degli importi trattenuti ed al pagamento di quelli non versati a titolo di indennità di specifica responsabilità, per il periodo in cui la ricorrente si trovava in astensione per maternità;
• Con rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al saldo.
• In ogni caso, con il favore di onorari, diritti, spese, IVA, CPA e rimborso forf. spese generali ex art. 15 T.P.”.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda CP_1 CP_1 avversaria, eccependo la mancata produzione del CCNL di rifermento, disciplinante l'indennità in questione, ritenendo non provato il recupero dell'importo di € 996,96 e l'omissione della corresponsione dell'indennità per il periodo di astensione per maternità e in ogni caso sostenendo che la somma non sia dovuta per il periodo indicato in assenza di prestazione lavorativa effettiva.
L'ente resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
− dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente, dipendente del Comune di sin dal 1.4.2016, con profilo di istruttore amministrativo, inquadrata nella CP_1 categoria C5, è stata effettivamente individuata quale destinataria dell'assegnazione dell'indennità di specifica responsabilità, prevista dall'art. 17, co. 2, CCNL 1999 e successivamente dall'art. 70 quinques, co. 1, CCNL 2016/2018, in forza della Deliberazione di Giunta n. 49 del 12.12.2016, che continua a percepire tuttora (v. doc. 7 e 6 ric.);
− nello specifico, è documentato che la ricorrente sia assegnataria della predetta indennità, che è stata quantificata in € 1.000,00 annui (pari a € 83,33 mensili) sulla scorta delle previsioni della contrattazione collettiva integrativa per gli anni 2020, 2021 e 2022 (doc. 2, 3
e 4 ric.);
− l'art. 70 quinques CCNL 2016/2018 (che essendo un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego è conoscibile ex officio dal giudice in base al principio iura novit curia), rubricato “Indennità per specifiche responsabilità” prevedeva, al co. 1, che “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.”;
2 RGL n. 1318/2024
− la disposizione è stata successivamente sostituita dall'art. 84 CCNL 2019/2021 (doc. 1 ric.), che recita “1. Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4 lett. f)
(Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici;
tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo
2016/679);
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di
Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale;
nonché di responsabile dei
Tributi;
− specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
− specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;
− specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;
− specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto;
− specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
− specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
− specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
3 RGL n. 1318/2024
− specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del
Giudice di Pace;
− specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016;
− specifiche responsabilità derivanti dall'incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del Vice Segretario di cui all'art. 16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020.
2. La presente disciplina non si applica al personale appartenente ai profili di educatore, insegnante e docente di cui alla Sezione personale educativo e scolastico.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018.”;
− in base a quanto disposto dall'art. 45 D.Lgs. 165/2001 “1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3- quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.”; l'art. 7, co. 4, lett. f),
CCNL 2019/2021 indica che sono oggetto di contrattazione integrativa “f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente
CCNL”;
− la norma del CCNL disciplinante l'indennità non prevede espressamente, né prevedeva nella sua previgente formulazione, che la relativa corresponsione sia subordinata alla presenza effettiva in servizio del dipendente assegnatario;
la norma prevede, invece, che l'indennità è riconosciuta per un ammontare annuo lordo, senza ulteriori specificazioni;
né tale presupposto risulta essere stato esplicitamente previsto in sede di contrattazione integrativa, la quale si è invece limitata a quantificare l'importo annuale destinato alla corresponsione dell'indennità agli addetti indicati, con la specificazione che le somme destinate a ciascuno sarebbero state corrisposte mensilmente, ossia mediante ratei mensili
(doc. 2, 3 e 4 ric.); i CCDI presenti agli atti non contemplano ipotesi di sospensione dell'indennità in relazione a determinate situazioni (es. assenze per malattia, permesso, congedo o altro) né indicano criteri di quantificazione dell'indennità e modalità di recupero per l'eventuale ricorrenza di periodi di sospensione dell'erogazione;
− si tratta di un trattamento economico riconosciuto in ragione del ruolo rivestito e delle particolari responsabilità ad esso associate in base all'organizzazione dei singoli enti, integrante all'evidenza un trattamento accessorio della retribuzione ex art. 73, co. 1, lett. c),
CCNL 2019/2021;
− il ha comunicato, con missiva del 12.11.2021, quanto segue: “Come Controparte_1
a Lei noto, il Le ha assegnato, ai sensi della deliberazione di Giunta Controparte_1
n. 49 del 12/12/2016 l'indennità di specifica responsabilità ai sensi dell'allora articolo 17 comma 2 CCNL 1999, ora articolo 70-quinques, comma 1 CCNL 2016/2018. Poiché la suddetta indennità è parametrata ai giorni di svolgimento dell'attività lavorativa, la stessa va
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adeguata nel suo importo finale al periodo di servizio effettivo. Dal momento che per prassi
Le è stata erogata in quote mensili costanti di € 83,33, si rende necessario, alla luce della
Sua attuale assenza per congedo di maternità:
1. Sospendere l'erogazione per l'anno in corso, riservando il computo di quanto effettivamente dovuto a consuntivo al termine dell'esercizio;
2. Procedere altresì al recupero di quanto finora erogato mensilmente, ancorchè non dovuto in relazione all'assenza dal servizio. Con riferimento al punto 2 la cifra complessivamente da recuperare ammonta a € 83,33 per 12 mesi (da Novembre 2020 a
Ottobre 2021 compreso), pari a € 999,96. In considerazione della rilevanza del suddetto importo, questa Amministrazione ha ritenuto di operare una trattenuta mensile pari a €
83,33 per i prossimi 12 mesi, con decorrenza dal cedolino stipendiale relativo al mese di
Novembre 2021.” (doc. 7 ric.);
− il ha confermato la propria decisione in sede di risposta al difensore della CP_1 ricorrente in data 1.10.2024 (doc. 9 ric.);
− la sospensione e la trattenuta sono state disposte dall'ente sulla base di una propria determinazione, che presuppone, ai fini dell'erogazione dell'indennità, la presenza effettiva in servizio del dipendente assegnatario, senza che ciò trovi un fondamento nelle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, e che quindi vìola il disposto dell'art. 45 D. Lgs. 165/2001;
− l'orientamento applicativo dell'ARAN del 12.5.2025, richiamato dalla parte resistente in sede di discussione, invero privo di carattere vincolante e di valenza di interpretazione autentica, conferma la centralità del ruolo della contrattazione integrativa nell'individuare i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità, “con margine di valutazione per l'individuazione delle modalità di decurtazione della indennità in parola, in relazione alle diverse tipologie di assenza, tenuto conto delle responsabilità connesse”;
− peraltro, l'art. 45 del CCNL 2019/2021 prevede che “2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,17,27 bis e 28 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di , nonché i premi Parte_2 correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.”;
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− ne deriva che, essendo stata la ricorrente assente ex art. 17, co. 2, lett. a), D.Lgs. 151/2001 dal 8.1.2021 al 26.4.2021, ex art. 16 D.Lgs. 151/2001 dal 28.4.2021 al 1.10.2021 e ex art. 32 D.Lgs. 151/2001 dal 2.10.2021 al 1.4.2022 (doc. 5 ric.), il trattamento accessorio corrispostole annualmente sin dalla decorrenza prevista dalla Deliberazione di Giunta n. 49 del 12.12.2016, avrebbe dovuto esserle corrisposto senz'altro dal 8.1.2021 all'1.11.2021;
− con riguardo al periodo dal 29.10.2020 al 7.1.2020 la ricorrente risulta essere stata in malattia;
− l'art. 48 CCNL 2019/2021 prevede che “11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.L.
n. 112/2008, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall'undicesimo giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c)
(Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.”;
− l'art. 71 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, per quanto di interesse, ha previsto che “1.
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,
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oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;
− la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 71, sollevata in riferimento agli art. 3,32,36 e 38 Cost., osservando che la disposizione censurata - che prevede inderogabilmente la detrazione delle competenze accessorie dal trattamento dovuto al lavoratore in malattia per i primi dieci giorni - trova la propria ratio in un quadro di misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di
"riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello privato" e con l'effetto dichiarato di utilizzare i risparmi in tal modo realizzati per il miglioramento dei saldi di bilancio delle pubbliche amministrazioni, senza alcuna confluenza nei fondi per la contrattazione integrativa;
− pertanto, la ricorrente aveva diritto a percepire l'indennità in questione anche per il periodo dall'8.11.2020 all'inizio del periodo di estensione dell'astensione obbligatoria;
− per il periodo di congedo parentale eccedente i primi trenta giorni il trattamento economico
è determinato secondo quanto disposto dagli artt. 34 e 23 D.Lgs. 151/2001, nella versione ratione temporis vigente;
non è fatta questione in questa sede della corretta commisurazione dell'indennità erogata;
− in conclusione, deve affermarsi il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di cui all'art. 70 quinques CCNL 2016/2018, successivamente art. 84 CCNL 2019/2021, per il periodo
8.11.2020 – 1.11.2021, con conseguente condanna del resistente alla restituzione CP_1 delle somme trattenute in esecuzione del provvedimento Prot. N. 3186 del 15/11/2021
(doc. 7 e 9 ric.) con riguardo a tale periodo;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
− va precisato, rispetto alla corretta ripartizione degli oneri probatori, che nella specie la ricorrente non agisce per la ripetizione di un indebito, ma per il corretto adempimento dell'obbligazione incombente sul CP_1
− resta assorbita ogni altra questione;
− le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
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Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di cui all'art. 70 quinques
CCNL 2016/2018, successivamente art. 84 CCNL 2019/2021, per il periodo 8.11.2020 –
1.11.2021;
- condanna il resistente alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione del CP_1 provvedimento Prot. N. 3186 del 15/11/2021 con riguardo al periodo indicato al punto che precede, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi € 515,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Alessandria, 27.11.2025.
Il Giudice
LV OR
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