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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 4114 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente SENTENZA
TRA
, quale titolare dell'Azienda Grafica IB di Parte_1
IB NS, rappresentato e difeso dall'Avv. Rinaldi Vittorio, come da procura in atti
APPELLANTE E rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Lopardi Ubaldo, come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2021 del Tribunale di Rieti, pubblicata l'11/01/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Rieti, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 434 emesso in data 30.07.2014 dal Tribunale di Rieti la
[...] ingiungeva alla Azienda Grafica IB di IB NS Controparte_1 il pagamento della somma di euro 6.870,32 oltre interessi e spese legali a fronte del mancato pagamento di fatture per la prestazione resa. Con atto di citazione la Azienda Grafica IB di IB NS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ritenendo lo stesso inesistente per estinzione delle obbligazioni dedotte per compensazione e per adempimento chiedendo la revoca del decreto e la restituzione dei beni concessi in comodato. Sosteneva infatti la parte opponente che per l'importo di una delle fatture oggetto di ingiunzione era stato concordato uno sconto poi non applicato per vizi nella realizzazione, che la opponente
r.g. n. 1 aveva concesso alla in comodato con Parte_2 obbligo di un pagamento di canone per l'uso delle macchine e infine, posto che i macchinari non erano stati restituiti veniva richiesto un risarcimento per il danno subito. Si costituiva nel giudizio la contestando Controparte_1
l'opposizione ed il fatto che le opere erano state tutte realizzate a regola d'arte e che comunque la eccezione era stata formulata tardivamente con conseguente decadenza dal diritto azionato, che non esisteva alcun comodato ma solo un noleggio per alcuni dei beni consegnati dal sig. IB mentre gli altri beni presenti presso i locali della
[...] erano stati dati in deposito a fronte di un accordo Controparte_1 esistente tra le parti laddove il sig. IB avrebbe procacciato clienti alla
e questa avrebbe utilizzato i beni depositati previo Controparte_1 compenso da pattuire. Chiedeva, pertanto, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ed il rigetto della opposizione. Il Giudice rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto e concedeva i termini di cui all'art. 183, 6^ comma, c.p.c. Venivano ammesse le prove articolate in giudizio ed escussi i testi nonché interrogatorio formale di attore e convenuto. (..) Il contenzioso ha per oggetto il mancato pagamento di fatture per forniture effettate in favore della parte opponente e da questa non pagate costringendo la parte opposta ad intraprendere una procedura ingiuntiva. Nonostante nella opposizione la Azienda Grafica IB di IB NS abbia sostenuto di aver contestato la fattura n. 24 /2013 in quanto, a suo dire, l'importo era errato per mancata applicazione di uno sconto per lavoro giudicato scadente, non risulta provato né il danno lamentato, né che era stato concordato uno sconto, peraltro negato dal legale rappresentante della società. Per quanto attiene poi alla eccepita compensazione delle somme in virtù della esistenza di un contratto di comodato non gratuito ma con canone, non veniva prodotto o provato alcun accordo in tal senso. Inoltre, i testi escussi hanno riferito di un comodato d'uso ma non a titolo oneroso come sostenuto da parte opponente. Ai sensi dell'art.1803 c.c. il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo determinato e per un uso determinato con obbligo di restituzione della cosa ricevuta ed è essenzialmente gratuito. In alcuni casi il comodato può essere ad uso oneroso e ciò avviene quanto il bene viene concesso in comodato ad un altro soggetto a fronte di una determinata prestazione. La Cassazione ha affermato che in presenza di un modus a carico del comodatario il carattere essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione (Cass. n. 9718/1990) che tuttavia non
r.g. n. 2 deve essere considerato un canone. Dalla documentazione prodotta in atti non è stato confermato che i beni in questione fossero stati concessi in comodato d'uso oneroso quanto piuttosto che alcuni macchinari venivano concessi in locazione (si legge nelle fatture “nolo”) e per tali beni si presume fosse pattuito un canone di utilizzo, mentre gli altri è stato provato che rimanevano inutilizzati nei locali di parte opposta e ancora imballati. Pertanto, non si può riconoscere alcun comodato d'uso modale tra le parti mancando quella che deve ritenersi una controprestazione. È stato, infine, provato che i beni elencati nelle fatture e rimasti inutilizzati nei locali della sono stati oggetto di esecuzione mobiliare in Controparte_1 seguito alla concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e successiva vendita come da documentazione acquisita. Pertanto, allo stato non è possibile procedere ad alcuna restituzione. L'opponente, pertanto, nulla ha provato di quanto dedotto nell'atto introduttivo e non ha allegato alla domanda gli elementi costitutivi, modificativi e/o estintivi della dedotta pretesa e non è stata in grado di provare le sue asserzioni neppure attraverso le prove. Ne consegue che le contestazioni formulate dall'opponente appaiono generiche, meramente assertive, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. L'opposizione, pertanto, si ritiene non fondata e le spese legali seguono la soccombenza.” Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- Respinge la opposizione promossa da Azienda Grafica IB di IB NS nei confronti di Controparte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n.434 emesso dal Tribunale di Rieti il 30.07.2014 e lo dichiara definitivamente esecutivo
- Condanna la ditta Azienda Grafica IB di IB NS alla refusione dei compensi in favore della che liquida Controparte_1 in euro 2000,00 oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.” Avverso tale sentenza ha proposto appello IB NS, nella qualità di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1. ACCOGLIERE l'impugnazione proposta avverso la sentenza 9/2021 emessa dal Tribunale di Rieti in data 7.01.2021 e pubblicata il 11.01.2021 per tutte le motivazioni esposte nell'atto di appello, e per l'effetto.
2. ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e comunque l'estinzione dell'obbligazione dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo per compensazione e per adempimento per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
r.g. n. 3
3. REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 435/2014 emesso dal Tribunale di Rieti il 30.07.2014.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva e CPA dovuti come per legge.” L ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“si chiede che la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia: In rito:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità, per tutte le ragioni esposte, dell'Atto di Citazione in Appello introduttivo del presente giudizio;
Nel merito:
- rigettare le avverse pretese in quanto infondate e in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 9/2021 pronunciata in data 07.01.2021 e pubblicata in data 10.01.2021, nell'ambito del procedimento n. 1961/2014 R.G., dal Tribunale Civile di Rieti, in persona del Giudice, Dott.ssa Antonella Tassi. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello.” La causa all'udienza del 24/04/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. Con il primo motivo di appello, IB NS, nella qualità di cui in epigrafe, ha censurato la sentenza per mal governo del principio dell'onere della prova di cui agli artt. 116 e 2697 c.c. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, era stato concordato, in relazione alla fattura n. 24/2013, l'applicazione di uno sconto pari al 20%, a causa del lavoro non eseguito a regola d'arte, come contestato con lettera del 12 dicembre 2014 e come provato attraverso la prova testimoniale resa da , Testimone_1 la quale, nel confermare tali circostanze, ha fatto presente di essere stata presente al momento dell'accordo. Oltretutto, lo stesso legale rappresentante della società appellata, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che il lavoro commissionato e per il quale aveva emesso la detta fattura non era stato eseguito a regola d'arte, perché si staccavano i lembi delle cartelline. La censura è infondata. Si premette che il legale rappresentante ha negato l'accordo relativo allo sconto, limitandosi a dichiarare che “(..) non c'è stato nessun errore nella stampa delle cartelline, che io ricordi c'era un problema che si staccavano i lembi delle cartelline”. Solo la testimone ha confermato la Testimone_1 circostanza relativa all'accordo, sia pure in modo generico non avendo fatto alcun riferimento spaziale e temporale, donde tale testimonianza non può supportare le affermazioni di parte appellante.
r.g. n. 4 Ebbene, l'asserito sconto, secondo quanto desumibile dalla lettera di contestazione del 12 febbraio 2014, era stato concordato per “stampa scadente”, negata in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società di cui in epigrafe. È vero che in tale lettera si fa riferimento anche allo “scollamento delle cartelline” (circostanza ammessa da controparte in sede di interrogatorio)), ma è anche vero che, in relazione a ciò, non vi è alcun riferimento allo sconto, avendo anzi l'appellante scritto nella lettera: “dobbiamo verificare se il lavoro si può recuperare in qualche modo o se dovrà essere sostituito integralmente. In ogni caso ci vedremo costretti ad addebitarvi i costi che sosterremmo”. In conclusione, il legale rappresentante ha negato non solo la sussistenza dell'accordo, ma anche errori nella stampa. Su questi ultimi non vi è prova, in quanto, come suddetto, la testimone
, si è limitata a confermare il capitolo avente ad oggetto Tes_1
l'accordo relativo allo sconto per non meglio definiti “errori di stampa,” senza circostanziare il fatto (luogo, data, ecc.). Il difetto di prova rende dunque condivisibile la decisione del Tribunale sul punto. Con il secondo motivo di appello, IB NS, nella qualità di cui in epigrafe, ha censurato la sentenza per mal governo del principio dell'onere della prova di cui agli artt. 116 e 2697 c.c. e per contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che per l'uso di alcuni macchinari era stato convenuto un canone, come d'altronde riconosciuto dal Tribunale. Per l'anno 2003 l'importo da corrispondere era pari a complessivi € 2440,00 (€ 2000,00 più IVA), come da fattura n. 76 del 31 dicembre 2013; parte avversa si era limitata a corrispondere € 2000,00, sul presupposto, non provato, che l'accordo prevedesse il pagamento di € 2000,00, comprensivo di IVA, donde l'importo non corrisposto pari a € 440,00 , che aveva opposto in compensazione, gli era dovuto. La censura è fondata. Ed invero, parte appellata non h fornito la prova dell'inclusione dell'IVA nell'importo concordato di € 2000,00, tenuto conto che l'unico testimone sentito sul punto, si è limitato a dichiarare, Testimone_2 peraltro in modo del tutto generico, che l'accordo prevedeva il pagamento della somma di € 2000,00, ma nulla ha detto sull'IVA, donde essa è dovuta, e, atteso l'omesso pagamento, vi sono i presupposti per la compensazione. Non è invece fondata la censura relativa alla fattura n. 27 del 28 febbraio 2014 di € 1329,80 emessa per l'uso di beni consumabili, non essendo stata raggiunta la prova sia dell'uso di tali beni e sia dell'importo concordato per lo stesso. Ha sostenuto l'appellante che l'uso di tali beni è stato riconosciuto da parte avversa in sede di interrogatorio formale. In realtà quest'ultima si è limitata a dichiarare di aver utilizzato “in r.g. n. 5 piccola parte” l'inchiostro per le lavorazioni del Sign. e non anche CP_2 gli ulteriori beni, che si trovavano ancora presso il suo stabilimento;
quest'ultima circostanza è stata confermata peraltro anche in sede testimoniale. Oltretutto, parte appellante nulla ha detto sugli importi concordati per l'uso dei beni consumabili. Ed infine, non c'è spazio per il risarcimento del danno da ricollegarsi alla mancata riconsegna dei beni. Ed invero, i beni non sono stati riconsegnati in quanto oggetto di procedura esecutiva, conclusasi con la vendita degli stessi. Con riferimento al periodo precedente l'esecuzione, osserva la Corte che i beni, pur richiesti, non sono stati restituiti, tuttavia, dovendosi escludere il danno in re ipsa, sarebbe stato onere dell'appellante dedurre e provare il danno subito per la mancata riconsegna, quantomeno specificando se, a causa della mancata riconsegna, non abbia potuto utilizzare direttamente i beni ovvero non li abbia potuti concedere in locazione. Per quanto fin qui detto, in accoglimento parziale dell'eccezione di compensazione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e contestualmente parte appellante deve essere condannata al pagamento della somma di € 6.430,32 (€ 6.870,32 - € 440,00), oltre interessi dalla domanda al saldo. In ragione dell'esito complessivo della controversia, le spese di lite del presente giudizio e del giudizio di primo grado si compensano.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 434 emesso in data 30.07.2014 dal Tribunale di Rieti;
- Condanna IB NS, quale titolare dell'Azienda Grafica IB di IB NS, al pagamento della somma di € 6.430,32, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore della società Controparte_1
- compensa le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio. Così deciso, in Roma nella camera di consiglio tenutasi in data 1° settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 6