Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2014, n. 37468
CASS
Sentenza 3 luglio 2014

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Non ricorre l'oggettiva impossibilità di osservare la disciplina dei termini di cui all'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., per la proposizione della dichiarazione di ricusazione che può legittimare, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 e 24, comma secondo, Cost.), il ricorso al più ampio termine di tre giorni di cui all'art. 38, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato detenuto non compaia in udienza, in quanto la rinuncia per libera scelta a presenziavi implica l'accettazione di tutte le conseguenze ricollegabili a detta assenza in ordine all'andamento dell'udienza e del processo, non essendo consentita una remissione in termini in favore dell'imputato assente.

La ricusazione è atto personalissimo della parte; può tuttavia essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo generico mandato defensionale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistenti i requisiti del mandato specifico nell'atto allegato dal difensore alla dichiarazione di ricusazione, sottoscritto dall'imputato, con firma autenticata dallo stesso difensore e contenente l'espresso riferimento all'istanza di ricusazione nei confronti del giudice ricusato).

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  • 1Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2014, n. 37468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37468
Data del deposito : 3 luglio 2014

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