Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 10136
CASS
Sentenza 5 dicembre 2000

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.38 cod. proc. pen. in relazione agli artt.3 e 24 della Costituzione, posto che l'apposizione di precisi limiti temporali all'esercizio della facoltà di ricusazione non comporta la lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza poiché il termine impedisce che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla "ratio" dell'istituto ed evita che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo nonché, per altro verso, esclude che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del processo.

L'art.111, comma 2, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, non ha creato nuove ipotesi di incompatibilità del giudice rispetto a quelle in precedenza già enucleabili dalle norme costituzionali relative alla giurisdizione ed in base alle quali la Corte costituzionale, con numerose sentenze additive, ha innovato il disposto dell'art. 34 cod.proc. pen..Ne consegue che in virtù dei principi del giusto processo inseriti l'art.111 Cost. non è sorta una nuova ipotesi di incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento proposta da altri coimputati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 10136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10136
    Data del deposito : 5 dicembre 2000

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