Sentenza 5 dicembre 2000
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.38 cod. proc. pen. in relazione agli artt.3 e 24 della Costituzione, posto che l'apposizione di precisi limiti temporali all'esercizio della facoltà di ricusazione non comporta la lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza poiché il termine impedisce che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla "ratio" dell'istituto ed evita che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo nonché, per altro verso, esclude che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del processo.
L'art.111, comma 2, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, non ha creato nuove ipotesi di incompatibilità del giudice rispetto a quelle in precedenza già enucleabili dalle norme costituzionali relative alla giurisdizione ed in base alle quali la Corte costituzionale, con numerose sentenze additive, ha innovato il disposto dell'art. 34 cod.proc. pen..Ne consegue che in virtù dei principi del giusto processo inseriti l'art.111 Cost. non è sorta una nuova ipotesi di incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento proposta da altri coimputati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 10136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10136 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 05/12/2000
1. Dott. TORQUATO GEMELLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMILLO LOSANA " N. 7054
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI " N. 020457/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE ER N. il 30/05/1938
2) PU IN N. il 16/01/1955
avverso ORDINANZA del 23/02/2000 CORTE APPELLO di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dott. GALGANO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
OSSERVA
Con ordinanza del 23.2.2000, la Corte di Appello di Firenze respingeva la richiesta di ricusazione presentata da EL ER e PU NC nei confronti dei Dott.ri FERRUCCI Giancarlo e ROCCHI Giacomo, giudici del Tribunale di Firenze, per il fatto che i due magistrati avevano fatto parte del collegio giudicante che aveva rigettato l'istanza di patteggiamento proposta, a norma dell'art. 444 c.p.p., da due coimputati.
Il difensore degli imputati proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., denunciando erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione sul rilievo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della portata innovativa del nuovo testo dell'art. 111 Cost. e che la decisione di rigetto della richiesta di pena concordata, emessa nei confronti di due coimputati, aveva valore inequivocamente pregiudicante rispetto alla decisione della regiudicanda riguardante i due istanti, chiamati a rispondere di un reato necessariamente plurisoggettivo quale quello associativo ex art. 416 c.p.p.. Eccepiva, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 del d.lgs. 271/89, nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'art. 34 del nuovo codice ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, e degli artt. 61 c.p.p. 1930 e 34 c.p.p. 1988, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice in situazioni identiche a quelle di specie.
Con memoria del 23.2.2000, la difesa dei ricorrenti contestava la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha segnalato la tardività della dichiarazione di ricusazione, replicando che la situazione che legittima la ricusazione è sorta soltanto con l'entrata in vigore della l. Cost. 23.11.1999, n. 2, che ha modificato l'art. 111 Cost.. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Deve considerarsi esatto il rilievo del Procuratore Generale secondo cui la dichiarazione di ricusazione è inammissibile perché proposta tardivamente, dopo la scadenza del termine perentorio prescritto, a pena di decadenza dall'art. 38 c.p.p., che, al secondo comma, detta una disciplina riproducente le più perspicue posizioni della dottrina e della giurisprudenza formatesi nella vigenza dell'art. 66 c.p.p. 1930. In particolare, va sottolineato che l'istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere proposta appena i due imputati sono venuti a conoscenza della supposta causa di ricusazione, derivante dal rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata dai due coimputati: ditalché il dies ad quem coincide per il EL con l'inizio dell'udienza del 3.5.1999 e per il PU con l'udienza del 15.2.1999.
Sono del tutto prive di pregio le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva con le quali è stato sostenuto che la possibilità della ricusazione è sorta soltanto con l'entrata in vigore della l. Cost. n. 2 del 1999, che ha modificato l'art. 111 Cost.. La tesi è palesemente infondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, deve porsi in risalto che il principio del "giudice indipendente e imparziale" non rappresenta una creazione del nuovo art. 111, comma 2, dato che la citata l. Cost. n. 2 del 1999 non ha fatto altro che enunciare esplicitamente una regola fondamentale già scritta nelle norme della Carta fondamentale relative alla giurisdizione. La riprova più evidente è offerta della copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha profondamente innovato il contenuto dell'art. 34 c.p.p. con una serie di sentenze additive di incostituzionalità fondate proprio sul principio della terzietà, dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, valutato come garanzia costituzionale del giusto processo, come attributo essenziale tanto della funzione giurisdizionale quanto della posizione del giudice e, in definitiva, come necessario presidio dell'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio (C. Cost. n. 131/96, GI, 1996, I, 484: cfr. altresì C. Cost. n. 308197, n. 307/97 e n. 306/97; C. Cost. n. 432/95; C. Cost. n. 124/92). Inoltre, va rilevato che l'esigenza della previsione di termini brevi, sanzionati con l'inammissibilità, risponde all'interesse pubblico ad una rapida definizione delle situazioni corrispondenti alle diverse cause di ricusazione, al fine di impedire l'uso strumentale di tale istituto e di eliminare senza indugio sospetti che incidono sulla credibilità del giudice. La disciplina dei termini deve considerarsi, perciò, non incompatibile con alcuna norma costituzionale, sicché deve ribadirsi la pronuncia con cui è stata considerata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per la ragione che l'apposizione di precisi limiti temporali all'esercizio della facoltà di ricusazione risponde alla insopprimibile esigenza di disciplinare lo svolgimento del processo anche ai fini di una sua sollecita definizione (Cass., Sez. VI^, 11 febbraio 1998, Ferretti).
In conclusione, poiché l'inammissibilità delle dichiarazioni di ricusazione deve essere rilevata di ufficio, anche se la Corte di merito abbia pronunciato sul merito delle stesse senza avvedersi della preclusione nascente dalla tardività, deve pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, non ravvisandosi una situazione di mancanza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001