Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
Il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere - salvo il caso del latitante o dell'evaso che per legge sono rappresentati a tutti gli effetti dal difensore - un'autonoma, parallela legittimazione di quest'ultimo, il quale, pur potendo validamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto, a tal fine, apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale, ma pur sempre tale da rivelare l'espressa volontà della parte mirante alla ricusazione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/1999, n. 6965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6965 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 07/12/1999
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI OV Consigliere N. 6965
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO Consigliere N. 24543/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OV n. il 17.05.1968
2) NE RO n. il 03.02.1961
avverso ordinanza del 09.04.1999 CORTE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G., il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 9 aprile 1999 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del dott. Matteo ZANOBINI e TO AR - componenti del Tribunale del riesame di Catanzaro competente a decidere sull'istanza di riesame avverso ordinanza custodiale presentata da NI NO e CC NE indagati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. - proposta dal difensore dei predetti avv. Francesco SASSI, rilevando che questi non era legittimato, in mancanza di specifico mandato, ad inoltrare autonomamente la predetta istanza, di guisa che la stessa risultava inammissibile ex art. 41 co. 1^ c.p.p.
2. Ricorre per cassazione il difensore dei sunnominati indagati, il quale deduce violazione e inosservanza di legge, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b), c), d) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 38 e 41 stesso codice e 24 e 25 Costituzione), assumendo che, svolgendosi la procedura di riesame con il rito della camera di consiglio con conseguente conoscenza della composizione del collegio giudicante soltanto in tale sede, l'istanza di ricusazione non poteva essere predisposta preventivamente;
affermando che, essendo presente all'udienza camerale uno degli indagati, la presentazione dell'istanza e la relativa richiesta di accoglimento erano state approvate e condivise in quanto il difensore aveva operato in sua presenza e nel suo interesse;
rilevando che, in ogni caso, la norma in questione andava interpretata nel senso di validità dell'istanza di ricusazione proposta dal difensore della parte in presenza della stessa;
precisando che i giudici ricusati erano incompatibili in quanto si erano di già pronunciati, sempre in sede di riesame, per un analogo provvedimento custodiale emesso per lo stesso reato nei confronti di altri due coindagati;
richiedendo, in via subordinata e nel caso di eventuale decisione confliggente con il precedente indirizzo giurisprudenziale, la trasmissione del procedimento alle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero, questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le tante, SS.UU., 27.1.1995 (c.c. 5.10.1994), ric. Battaggia) che, ai sensi dell'art. 37 c.p.p., il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un'autonoma parallela legittimazione del difensore - ad esclusione del caso del latitante o dell'evaso che, per legge (art. 165 co. 3^ c.p.p.), sono rappresentati "a tutti gli effetti" dal difensore -, il quale, pur potendo validatamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tale fine apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale, ma pur sempre con un atto giuridicamente rilevante idoneo a rivelare l'espressa volontà della parte mirante alla ricusazione del giudice. Ne discende che la mera presenza della parte interessata all'udienza, in cui il proprio difensore autonomamente propone istanza di ricusazione da egli soltanto sottoscritta, di per se sola non assume alcun significato in ordine alla volontà della parte medesima di concedergli lo specifico mandato necessario per legge (art. 38 co. 4^ c.p.p.) per la proposizione di tale atto, i cui requisiti e forma non possono che essere quelli espressamente prescritti dalla legge processuale e che, per l'eccezionalità dell'istituto della ricusazione, non possono essere sostituiti da comportamenti equipollenti.
Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione recante la sola sottoscrizione del difensore degli indagati, di tal che il ricorso in esame risulta manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico dei ricorrenti le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000