Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
L'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., nello stabilire che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante l'udienza, la relativa dichiarazione dev'essere in ogni caso proposta prima che l'udienza medesima abbia termine, intende riferirsi, con l'espressione "divenuta nota", ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza. Ne deriva che l'anzidetto termine di decadenza opera anche nei confronti dell'imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunciato a presenziare all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 17280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17280 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 15/02/2002
1. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - rel. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SECONDO CARMENINI - Consigliere - N. 830
3. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLA PODO - Consigliere - N. 39518/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di IS MA
avverso la ordinanza della Corte di Appello di Milano del 19.9.2001 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione del Cons. Dott. Carmenini,
Acquisite le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA
Con ordinanza del 19.9.2001 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da AD RO nei confronti del Presidente del collegio giudicante del tribunale di Monza.
La Corte rilevava che la prospettata causa della ricusazione si era verificata all'udienza dell'11.7.2001, mentre la relativa richiesta era stata avanzata dall'AD tardivamente (il 13.7.2001) dal carcere dov'era detenuto in semilibertà; riteneva che non aveva alcun rilievo il fatto che l'imputato fosse stato assente dall'udienza, avendo egli rinunciato a comparire ed essendo, quindi, rappresentato ad ogni effetto dal difensore.
Ricorre per cassazione il difensore dell'AD, il quale deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 37, 38 e 41 c.p.p.), nonché la mancanza di motivazione.
Secondo il ricorrente il potere di ricusare il giudice è attribuito alla parte, la quale può esercitarlo personalmente, o a mezzo del difensore o di un procuratore speciale (art. 38 c.p.p.), dovendosi comunque escludere che il difensore possa formulare di propria iniziativa la volontà di ricusare. La parte interessata, secondo questa tesi, deve aver preso essa stessa la decisione, la cui formulazione con apposita dichiarazione può poi attribuire al difensore.
Con successiva memoria il difensore replica alle conclusioni del P.G., sottolineando che l'AD era rinunciante a comparire, non latitante o evaso, ne' contumace, sì che non può parlarsi di rappresentanza del difensore ad ogni effetto.
Al riguardo deve osservarsi che l'art.38, comma 2 ultima parte, prevede che se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la relativa dichiarazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
Nell'ambito di questa previsione normativa, la questione sollevata dal ricorrente non appare posta correttamente. Gli istituti dell'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice - inseriti nel titolo primo del libro primo del codice di rito (SOGGETTI/Giudice) - non attengono al diritto di difesa, ma all'imparzialità del giudice.
Nel bilanciamento delle esigenze di immutabilità del giudice naturale, se non per ragioni specifiche ed insuscettibili di interpretazione estensiva;
di speditezza dei processi;
di esercizio della facoltà di ricusazione, il legislatore ha previsto, fra l'altro, un sistema di termini e di conoscenza dei fatti, volto ad eliminare ogni possibilità di inserire nel processo elementi di incertezza che possano minarne il corretto andamento. Deve quindi ritenersi che con l'espressione "divenire noto", contenuta nell'art. 38 citato, il legislatore abbia inteso prendere in considerazione una situazione obbiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla conoscibilità mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che l'imputato, il quale per sua libera scelta, abbia rinunciato a presenziare all'udienza, abbia nel contempo accettato tutte le conseguenze della sua assenza, che non attengono al diritto di difesa, ma proprio all'ordinario andamento dell'udienza stessa e del processo. Diversamente opinando si verrebbe a delineare una sorta di remissione in termini, in favore dell'imputato assente - non espressamente prevista, ne' deducibile dal sistema - per fatti verificatisi in udienza.
Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2002