Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
La disposizione secondo cui la causa di ricusazione, sorta o divenuta nota durante l'udienza, deve essere proposta prima che l'udienza abbia termine, è osservata pur quando il giudice procedente, su richiesta delle parti, interrompe l'udienza per il tempo necessario al deposito dell'originale della dichiarazione di ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 15764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15764 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 26/02/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 261
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 026216/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) WHY NOT OUTSOURCING S.R.L.;
contro
2) LA CHIMIA ON ALESSANDRO, N. IL 19/09/1946;
3) IA EP, N. IL 21/06/1975;
avverso ORDINANZA del 20/06/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - La WHY NOT OUTSOURCING s.r.l., in persona del suo l.r. AN Giuseppe, propone quale P.C. ricorso contro ordinanza della Corte di Catanzaro, che ha dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione del Giudice di Pace di ZI Terme del 9.6.08, proposta per una causa (giudizi anticipati del giudice) divenuta nota nelle udienze del 3.4.08 e 5.6.08, per inosservanza dei termini di cui all'art. 38 c.p.p.. Rileva che l'istanza non è stata depositata prima che l'udienza avesse termine.
Il ricorso denuncia violazione di legge, affermando in sostanza che sarebbe stato impossibile depositare la dichiarazione lo stesso 5.6.08, e comunque lo è stato nei tre giorni (il 9.6.08 perché il giorno 8 era festivo).
2 - Il ricorso è infondato.
L'art. 38 c.p.p., comma 2 prevede il termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione del giudice, sorta e nota dopo l'apertura del dibattimento (art. 491 c.p.p., comma 1). Ma aggiunge che, se la causa è sorta o nota in udienza, "la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza".
La Corte di merito si rifà nella specie al principio che "per udienza nell'art. 38 c.p.p. s'intende l'unità quotidiana di lavoro, non la durata del dibattimento" (cfr. Cass., Sez. 5, n. 47015/04, Cella;
conf. Cass. Sez. 6, n. 20084/08 Mitrano), salvo verifica che risulti effettivamente nota.
E rileva che, all'udienza del 5.6.08, la causa addotta di ricusazione a stregua della sua delineata descrizione era immediatamente riconoscibile con chiarezza.
Il ricorso invoca diverso principio, obiettando che il termine comunque inderogabile è quello di tre giorni (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 8247/08 - CED rv. 239045 ed i precedenti citati nel ricorso e dal P.G. nelle sue conclusioni, Cass., sez. 5, n. 34877/04, in Cass. pen. 2005, n. 510, p. 1322, e Cass. Sez. 1, n. 8247/08), sicché la presentazione non può nella specie ritenersi tardiva, non essendo prima possibile proporla (nella specie per l'ora in cui era terminata l'udienza e la distanza tra ZI T. e Catanzaro, che avrebbe impedito lo spostamento in tempo utile, prima della chiusura dell'ufficio della Corte).
2.1 - Il principio invocato dal ricorso sottolinea la necessità che deve aversi per certo che la parte possa presentare in tempo utile la dichiarazione, salvo privarla dell'esercizio di un suo diritto. Ma non supera la ragione di confinamento del termine nella stessa udienza in cui la causa sia sorta o divenuta nota.
Il fine evidente di questa previsione è che la dichiarazione sia proposta comunque prima che il giudice pervenga a sentenza (art. 37 c.p.). Inoltre il tempo incide sugli atti da compiere e sull'efficacia degli atti compiuti. La Corte di appello, difatti, può disporre la sospensione temporanea dell'attività processuale e, se accoglie la ricusazione, deve comunque decidere quali atti mantengano efficacia. La legge dunque mira non solo ad impedire che la parte si sottragga al giudice naturale, ma che possa condizionare l'evoluzione del processo, con una ricusazione strumentale. E poiché non distingue il tempo (l'udienza) in ragione del luogo (sede), il giudice distrettuale chiamato a decidere ai sensi dell'art. 41 c.p.p., non può escludere la sanzione di inammissibilità della dichiarazione tardiva, per una valutazione a posteriori delle sue concrete possibilità di rispetto del termine dell'udienza. Nè a fortiori il giudice di legittimità può condizionare la propria verifica ad un presupposto di fatto, già sottratto alla valutazione del giudice distrettuale.
In realtà la regola che la dichiarazione di ricusazione, per causa sorta o nota in udienza, debba essere proposta prima del termine della stessa udienza, implica compiuta lettura dell'art. 477 c.p.p., comma 1, che precisa che se non è assolutamente possibile concludere il processo in un solo giorno, il presidente dispone che venga proseguito il giorno successivo.
Fermo che per udienza intende l'unità "quotidiana" di lavoro, la legge dunque prevede che se non sia possibile concludere in un solo giorno il processo, il giudice ne stabilisce il prosieguo. Per contro, seppure abbia disposto prosieguo può, di seguito, escluderne la necessità, invitando le parti a concludere, e subito dopo deliberare. Ne segue che la parte, che ritenga di non poter osservare il termine dell'art. 38 c.p.p. nel corso dell'udienza, deve investire il giudice che procede. E solo tale giudice può, in rapporto alla durata dell'udienza, persino interromperla per il tempo necessario alla parte per depositare l'originale della dichiarazione, in relazione alla distanza dalla sede distrettuale. Nè il ricusante ha alcuna ragione di riservatezza nei confronti del giudice che intende ricusare, posto che il procedimento incidentale di ricusazione lo involgerà necessariamente, tant'è che è previsto il deposito di copia della dichiarazione contenente i motivi presso la sua cancelleria (art. 38 c.p.p., comma 3), dopo di che, si è visto, il giudice non può pronunciare sentenza prima della decisione sulla ricusazione (art. 37 c.p.p.). E, per inciso, il magistrato ricusato, giudice monocratico o componente di collegio che sia, valuta immediatamente se per la causa indicata di ricusazione ricorrano gli estremi per dichiarare astensione che, accolta, renderebbe come non proposta la stessa ricusazione (art. 39 c.p.p.). In sintesi, la previsione di legge che confina il termine per proporre la dichiarazione nell'udienza ha una ratio, che implica il coinvolgimento immediato ed ineludibile del giudice ricusato. Ed il ricusante non può a posteriori trincerarsi nella previsione di un termine maggiore, auspiscando una concessiva (l'ora, la distanza ...) da parte del giudice che deve decidere la ricusazione, per una riservatezza non prevista e non giustificabile dalla Corte distrettuale, e meno ancora in questa sede.
Questa ratio risponde al principio di ragionevole durata del processo, che implica assoluta lealtà e cooperazione tra i soggetti processuali e con il giudice che pure si voglia ricusare, a monte delle ragioni di parte.
Nella specie pertanto il ricorso va rigettato, perché il ricorrente non ha rispettato il termine di legge, quello dell'udienza in cui è divenuta nota la causa di ricusazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009