Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 2
È legittima l'adozione della procedura "de plano" - che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti - per la dichiarazione di inammissibilità di istanza di ricusazione proposta dal difensore non legittimato in quanto non munito di procura speciale o di mandato specifico.
La dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale ed è dunque inammissibile se proposta dal difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico, ma solo del generico mandato defensionale.
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24099 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria C. Consigliere SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere N. 1760
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere N. 4050/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IC, N. IL 01/02/1956;
2) CO SI, N. IL 10/06/1963;
avverso ORDINANZA del 27/10/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 27.10.2008 la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione del magistrato d.ssa Laura Donati del Tribunale di Verona proposta dall'Avv. De Angelis per conto degli imputati ZZ SI e CH RI. Premesso che non risultava specifica procura per l'atto in questione, e rilevato ancora come la ricusazione si basasse solo su generica informazione assunta in cancelleria circa il fatto che la d.ssa Donati avrebbe assunto la trattazione dell'udienza preliminare riguardante i suddetti imputati, osservava peraltro detta Corte come il collegio del riesame presieduto dall'anzidetto magistrato non avesse - comunque - espresso valutazioni più pregnanti di quelle riservate alla fase sua propria della valutazione delle necessità cautelari reali.
2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per Cassazione gli anzidetti imputati che, con unico atto, motivavano il gravame formulando le seguenti deduzioni:
a) violazione di legge per omesso avviso alle parti ed ai difensori dell'udienza camerale di trattazione del proposto incidente;
b) legittimità del difensore in proprio di proporre la ricusazione;
c) solo all'udienza del 21.10. 2008 le parti hanno avuto conoscenza che l'udienza preliminare sarebbe stata tenuta dalla dott.sa Donati;
d) eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa essere giudice dell'udienza preliminare chi in precedenza abbia partecipato al collegio del riesame.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Sul tema centrale del ricorso, che aggredisce la decisione della Corte veneta che ha ritenuto inammissibile la ricusazione per essere stata presentata da persona non legittimata, va affermata la piena correttezza di tale decisione - e dunque l'infondatezza del ricorso - alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che qui va richiamata e ribadita, secondo cui "la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale ed è inammissibile se proposta dal difensore non munito di procura speciale" (così, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6, n. 47822 in data 27.11.2003, Rv. 227724, Festante), "sicché deve escludersi un'autonoma legittimazione del difensore" (così Cass. Pen. Sez. 5, n. 6441 in data 07.11.2002, Rv. 224742, Selimaj). Anche ove si ritenga, con interpretazione più ampia, sufficiente il mandato, e non la procura speciale, si deve trattare però di apposito mandato ad hoc, non essendo sufficiente il generico mandato defensionale (così ancora l'appena citata sentenza Selimaj). Nel caso di specie è risultato pacifico che il difensore, che ebbe a firmare e produrre la ricusazione, era munito di generico mandato defensionale, espressivo di alcune facoltà specificamente individuate che, però, assolutamente non comprendevano la facoltà di proporre ricusazione. Ciò posto, è di tutta evidenza il difetto di legittimazione in capo al difensore che ebbe a proporre l'istanza di ricusazione e, quindi, l'infondatezza del proposto ricorso sul punto.
Consegue anche l'infondatezza della questione proposta in relazione alla procedura de plano adottata dalla Corte veneta in presenza di manifesta inammissibilità in ragione della predetta mancata legittimazione in capo al difensore istante. Ed invero "È legittima l'adozione di procedura de plano - che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti - per la dichiarazione di inammissibilità di istanza di ricusazione fondata su motivi manifestamente infondati" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 34531 in data 09.10.2002, Rv. 22186, Stara) e quindi anche per mancata legittimazione attiva.
Va quindi convalidata la pronuncia di inammissibilità dell'istanza. Restano assorbiti i successivi motivi di ricorso.
Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti CH RI e ZZ SI al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009