Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2003, n. 2777
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Sentenza 24 febbraio 2003

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Nella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall'abitazione, la necessità per il conduttore convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere - a pena di decadenza come espressamente sancisce l'art. 418 cod. proc. civ. - la fissazione di una nuova udienza di discussione, non sussiste nel caso in cui il giudizio sia iniziato con il rito ordinario (nella specie, con citazione per convalida di licenza per finita locazione) e in esso sia stata proposta la domanda riconvenzionale, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito a norma dell'art. 426 cod. proc. civ., giacché l'udienza di discussione fissata ai sensi di quest'ultimo articolo consente di realizzare le esigenze, sottese alla richiesta del convenuto, volte ad assicurare la regolarità del contraddittorio e la possibilità per l'attore di svolgere le proprie difese.

Nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, l'invio, da parte del locatore, del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, pur essendo di natura negoziale e pur avendo l'effetto sostanziale di far cessare il rapporto locativo, configura, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, una condizione di procedibilità della domanda di rilascio; ne consegue che detta comunicazione deve precedere l'introduzione del giudizio e non può sopravvenire in corso di causa.

In tema di locazione, l'azione del conduttore volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., l'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, non può essere proposta prima dell'avvenuta riconsegna del bene locato al locatore.

Commentari2

  • 1Miglioramenti effettuati dal conduttore sull'immobile
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 12 aprile 2023

    L'art. 1592 c.c. cita : ‘‘salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna''. Nella nozione di miglioramenti, delineata dal summenzionato articolo, rientrano quelle opere che con trasformazioni o sistemazioni diverse determinano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2003, n. 2777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2777
Data del deposito : 24 febbraio 2003

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