Sentenza 4 aprile 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23816 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 02/09/2021), n.23816 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13632-2016 proposto da: D.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro LEONARDO DA VINCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 5036/ 0 1 IN NOME DEL POPOLO LA CORTCORTE O E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 22573/98 Rel. Consigliere Cron.・10732 Dott. Pietro CUOCO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud.18/01/01 - Consigliere - Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA IA AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell'avvocato PICICHE' GERARDO, che la rappresenta e difende all'avvocato CUCARI ATTILIO, giusta delegaunitamente in atti;
! ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, 259 -1- PULLI CLEMENTINA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
ASSEMBLY DI D'ANGELO AU & C SAS;
intimato avverso la sentenza n. 445/98 del Tribunale di VARESE, depositata il 21/08/98; R.G.N. 912/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PICICHE'; udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 22 giugno 1994 IT AT ON espose che 1. il 1° dicembre 1992 era stata assunta dall'ASSEMBLY S.n.c. (poi S.a.s.) come impiegata di categoria “E” (con mansioni di prima nota, corrispondenza, telefonate, fatture ed archivio);
2. successivamente era divenuta socia accomandante della società (ed il marito ne era divenuto accomandatario); Luow 3. i 13 novembre 1989 l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), sostenendo che a seguito di accertamento ispettivo era emerso che il lavoro da lei prestato era adempimento dell'obbligo societario (per cui ogni socio era obbligato a prestare la sua opera manuale, da retribuire in misura annualmente fissata), aveva annullato il rapporto previdenziale ed assicurativo costituito per il lavoro che ella aveva svolto per la Società. Ciò premesso, ella chiese che il Pretore di Varese in funzione di giudice del Lavoro riconoscesse il suo diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, previste per i lavoratori dipendenti. Con sentenza del 4 giugno 1996 il Pretore, dopo aver espletato la testimoniale, respinse la domanda. Con sentenza del 21 agosto 1998 il prova Tribunale di Varese respinse l'appello proposto dalla ON. Afferma il Tribunale che 1. dalle dichiarazioni dei testimoni e della stessa ricorrente era emerso che costei prestava la propria opera nella sua abitazione, sede della Società, per la Società utilizzando l'unico telefono, della stessa abitazione;
che dava disposizioni ai dipendenti sulle attività da svolgere;
e che, nella 3 sua attività di segreteria ed amministrazione, non aveva orari, essendo disponibile anche di sera;
né era emerso alcun potere direttivo e di controllo da parte del marito D'GE nei suoi confronti;
2. le costanti somme, che la ON assumeva di avere percepito, non corrispondevano al preteso mutamento del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno (che ricorrente assumeva essere avvenuto dal ского maggio del 1988), né alla durata ed alle variazioni del lavoro che, anche di sera, ella svolgeva per la società;
3. l'inesistenza di prova certa in ordine agli orari della prestazione, la coincidenza fra abitazione e luogo di lavoro, il rapporto di coniugio con l'amministratore della società, e l'inesistenza di prova sull'esercizio di un potere direttivo e di controllo nei suoi confronti (maggiormente necessaria per l'ambiguità degli altri aspetti), conducevano ad escludere la natura subordinata del rapporto intercorso fra la Di AO e la Società;
4. la domanda doveva essere respinta, non in quanto l'attività della ricorrente era adempimento di obblighi societari, bensì in quanto era priva dei caratteri del lavoro subordinato. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IT AT ON, percorrendo le linee di un unico motivo. Resiste l'I.N.P.S. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa interpretazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. nonché omessa motivazione, la ricorrente sostiene che 4 1. era stato accertato che ella lavorava nell'ufficio, svolgeva attività di amministrazione e di segreteria, consegnava i disegni ai dipendenti, stendeva la prima nota, e teneva i contatti con uffici pubblici;
2. in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di orari predeterminati non era elemento significativo;
Husco 3. il Tribunale aveva erroneamente escluso l'esistenza del potere gerarchico: questo “si atteggia in maniera diversa, e talora sfumata, a seconda dei rapporti ai quali inerisce: è un potere che, in talune circostanze, può non avere occasione di essere esercitato in concreto, ma che esiste come potere giuridico esercitabile in qualsiasi momento il datore ne ravvisi l'opportunità”; ed il fatto che i testi non avessero riferito di disposizioni impartite alla ON non consentiva di escludere il rapporto di subordinazione;
era onere del Tribunale accertare se dal quadro probatorio emergesse, anche in via presuntiva, l'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico;
4. era determinante il mettere a disposizione dell'azienda le energie lavorative;
5. il Tribunale non aveva accertato quale fosse la causa dello scambio fra il lavoro prestato e la retribuzione erogatale, che non era commisurata ad un opus, bensì fissa;
né aveva accertato quale fosse la volontà contrattuale delle parti, desumibile dalla formale denuncia di costituzione e cessazione del rapporto. Il ricorso è infondato. Giova premettere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è 5 _ censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento Много di fatto: valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 3 ottobre 1994 n. 8006). Normativamente necessari alla subordinazione (art. 2094 cod. civ.) sono l'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa, e la permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore (potere che si manifesta con direttive, ordini ed istruzioni). Questo potere e questo assoggettamento, parti integranti della struttura della subordinazione, restano elementi necessari alla relativa qualificazione (Cass. 16 gennaio 1996 n. 326, 25 luglio 1994 n. 6919). Generali istruzioni, orari, direttive e controlli, non sono estranei ad un rapporto di lavoro autonomo. Poiché l'assoggettamento, che caratterizza il lavoro subordinato, è un vincolo immanente, ciò che differenzia le istruzioni gli orari, le direttive ed i controlli, che si esprimono nell'ambito del lavoro subordinato, è la specificità e l'immanenza di questi fatti, che, con la loro articolazione e continuità ed ineludibilità, esprimono l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore (e, da simmetrica angolazione, il porre a disposizione del datore le energie lavorative). 6 E' indubbio che questa situazione assume intensità (specificità, modalità e forme tecniche) differenziata, in funzione della natura del rapporto: e l'intensità è inversamente proporzionale al livello di professionalità delle mansioni, divenendo minore nell'ambito di rapporti di elevata professionalità: la stessa natura intellettuale della prestazione esige che il potere direttivo assuma natura "più flessibile ed attenuata" (Cass. 1° febbraio 1993 n. 1182). La pur minore intensità non è tuttavia scomparsa del potere stesso, poiché questo è parte integrante della struttura normativa della subordinazione. Il potere e l'assoggettamento sono indubbiamente una potenzialità, che non assume costante evidenza e visibilità: la contingente mancanza di visibilità non è ovviamente assenza del potere;
i predetti elementi permangono nella loro immanente presenza (e la stessa carenza di visibilità è ovviamente contingente): la relativa prova resta tuttavia onere di colui che invoca il diritto (di cui questo fatto è fondamento). Né è ipotizzabile che, in assenza della prova, il giudice abbia l'onere di ricercarla (attraverso i poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ.). Altri elementi (quali l'osservanza di orari predeterminati, l'uniforme importo della retribuzione, l'uniforme cadenza del relativo versamento, l'assenza di rischio imprenditoriale, e lo stesso inserimento nell'organizzazione imprenditoriale), sono solo il riflesso della predetta subordinazione, con funzione di riscontro (Cass. 26 ottobre 1994 n. 8804). Riflesso che da un canto non è necessario, potendo questi elementi mancare, e la mancanza tuttavia non escludere, in presenza dell'indicato assoggettamento, la subordinazione;
e d'altro canto non sufficiente, potendo 7 gli stessi elementi essere presenti e tuttavia, in assenza dell'assoggettamento, non integrare la struttura subordinata del rapporto. Nel caso in esame, la sentenza ha applicato l'indicato parametro normativo ("non risulta che vi fosse alcun potere di controllo e di vigilanza sull'attività compiuta dalla ON da parte del di lei coniuge D'GE, che era amministratore della società, nessuna prova vi è che la ON nel dettare disposizioni sui cantieri e sulle attività fosse semplice tramite di disposizioni a lei date dal marito D'GE, l'inesistenza di prova alcuna sull'esercizio, da parte di questi, di un potere gerarchico sull'asserita dipendente, tanto più necessaria quando come nella specie sussistano profili di equivocità del rapporto"), deducendo dall'inesistenza del potere datorile la natura non subordinata del rapporto. E di ciò il Tribunale ha trovato riscontro in altri concorrenti elementi (inesistenza di prova certa in ordine ai pretesi orari di lavoro, il rapporto di coniugio con il datore di lavoro); anche (ciò costituendo mera marginale argomentazione) nella stessa retribuzione (che la ricorrente invoca come elemento probatorio): la natura fissa della retribuzione (che di per sé non è elemento sufficiente a caratterizzare la natura subordinata del rapporto) era nel caso in esame un elemento da cui il Tribunale motivatamente deduce (per il fatto che non rispecchiasse le modalità della prestazione: lavoro part time ed a tempo pieno, lavoro - straordinario) un riscontro della natura non subordinata del rapporto. Questa carenza è stata poi accertata attraverso esame analitico (di ogni elemento testimoniale), motivato, ed immune da vizi logici. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 8
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti del resistente costituito, delle spese del giudizio di legittimità, oltre a lire 2.500.000 per onorario.liquidate in lire 21.000 Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Pietro Cuoco PRESIDENTE Порно бе щwns Shell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, APR. 2001 a n s E IL CANCELLIERE I 3 0 A 3 1 D S T 5 . S , N R O I M O T A O C . T R L , N L A ' A O L S 3 R L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I M D A I G E E , A O L O T D T R I E A T T R S L I I L N D G E E E S D O R E 9