Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1540 del 10.10.2023 Oggetto: rideterminazione spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Insalata. Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Manzi. CP_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DESIONE
Con ricorso depositato il 10 luglio 2018 adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Brindisi e, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.10072121, liquidata in virtù di contribuzione versata quale operaio agricolo a tempo determinato, lamentava come l' CP_2
resistente avesse liquidato e corrisposto la prestazione in questione utilizzando a parametro - per gli anni 2005, 2006 e 2007 - una retribuzione inferiore al salario medio convenzionale “congelato”, rilevato nel 1995, pubblicato nel 1996 (€ 44,26) e calcolato anno per anno sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell'anno precedente giusta il disposto dell'art. 28 del D.P.R. n°488/68. Sulla scorta di tale prospettazione, chiedeva condannarsi parte convenuta alla riliquidazione della pensione in godimento nonchè al pagamento delle differenze pensionistiche già maturate. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda deducendo CP_1
di aver correttamente liquidato la pensione.
, con ricorso depositato l'11 ottobre 2023, ha lamentato l'erroneità della Parte_1
predetta sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione totale delle spese di giudizio, pure a fronte della totale soccombenza virtuale dell' , considerato Controparte_3
che essa ricorrente, in corso di causa, aveva limitato la domanda all'annualità 2005; ha chiesto pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento, per CP_1
intero, delle spese processuali del primo grado, tenendo conto delle tariffe applicabili in relazione al valore della causa, che ha individuato in € 1.689,00, somma corrispondente a quella liquidata dall' all'esito della ricostituzione della pensione con il ricalcolo della retribuzione pensionabile CP_1 per l'anno 2005.
Si è costituito in giudizio l' deducendo la correttezza della decisione adottata dal Tribunale ed CP_1 ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello risulta fondato nei limiti di seguito specificati.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (Cass. n. 11494/2004;
n. 3148/2016).
Ciò posto l'art. 92 c.p.c. stabilisce che le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento- quella in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
in relazione al nuovo enunciato introdotto dal
Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio (cfr. in tal senso Cass. n. 34830/2022).
Nella specie, il Tribunale di Brindisi ha giustificato la compensazione totale delle spese processuali
“ in ragione della reciproca soccombenza delle parti”.
E tuttavia, le motivazioni addotte dal Tribunale non appaiono idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione totale, considerato che l' ha CP_1 proceduto alla liquidazione della prestazione, all'esito del ricalcolo della retribuzione pensionabile per l'anno 2005, solo in corso di causa e, sul punto, l va quindi ritenuto Controparte_3
soccombente virtuale.
Quanto alla restante parte della domanda ( riliquidazione della pensione all'esito della rideterminazione della retribuzione pensionabile per gli anni 2006 e 2007), l'appellante ha rinunciato alla stessa solo in corso di causa e dopo la costituzione in giudizio dell' , che Controparte_3
quindi ha dovuto, anche con riferimento alle anzidette annualità, difendersi in giudizio.
Deve quindi ritenersi che, considerate le predette circostanze ( pagamento di parte delle differenze pensionistiche richieste in ricorso e rinuncia del pensionato alla restante parte, circostanze entrambe verificatesi in corso di causa), sia giustificata la compensazione per ½ delle spese del primo grado di giudizio, con condanna dell' (soccombente virtuale con riferimento ad una parte dell'originaria CP_1
domanda proposta in ricorso) al pagamento della restante parte.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio devono essere quantificate -avuto riguardo al secondo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), secondo il valore corrispondente a quanto corrisposto dall' in corso di causa- nella misura minima di cui in CP_1 dispositivo, esclusa la fase istruttoria (in assenza di attività) e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni e dell'attività processuale svolta dalla difesa del ricorrente.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'11 ottobre
2023 da nei confronti di avverso la sentenza n. 1540/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, compensa per ½ le spese del giudizio di primo grado e condanna l' al pagamento della residua parte, liquidata in euro 443,00 oltre accessori e CP_1 rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Così deciso in Lecce il 5 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi