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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/02/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2798/2020 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Serino e Marco Parte_1
Lo Giudice ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 80 dal dott. funzionario del ed Persona_1 Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l Controparte_3
, sito in in via San Lorenzo n° 312/g;
[...] CP_3
-resistente-
in persona del legale rappr.te pro-tempore; CP_4
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2020, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, avendo premesso che Controparte_1 CP_4
1 con la sentenza meglio indicata in ricorso e versata in atti, il Tribunale di Termini
Imerese aveva dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro instauratosi fra il e la stessa, in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e CP_5
continuativa con decorrenza dal 01/07/2001 fino al 31/08/2015 - con condanna del al risarcimento del danno ex art. 36 T.U.P.I., al pagamento delle differenze CP_5
retributive, nonché al riconoscimento delle progressioni stipendiali, lamentava che i rapporti di lavoro erano proseguiti anche nel successivo periodo ricompreso tra l'1/9/2015 e il 31/8/2018, in forza di ulteriori contratti - costituenti la mera prosecuzione di quelli oggetto del precedente giudizio, e come tali qualificati solo formalmente come contratti di collaborazione coordinata – e che l'attività lavorativa dalla stessa svolta aveva assunto i connotati, anche nell'ultimo periodo in questione, di un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata.
Chiedeva, pertanto, di “1) accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il
si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, Controparte_1
con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del ), Org_1
con decorrenza dal 1/9/2015 fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente,3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/09/2015 fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo
e per l'effetto condannare il in persona del suo legale Controparte_1
rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze
2 retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto prestato dal 1/7/2001 al 31/08/2018 e per l'effetto condannare le parti resistenti a corrispondere tale importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) condannare il
ad inserire la parte ricorrente nella 3° fascia stipendiale Controparte_1
corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni con rapporti di lavoro di fatto subordinato, come disposto dal , sia ai fini Organizzazione_2
giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
6) condannare il convenuto al pagamento in favore dell' CP_1 [...]
delle differenze contributive commisurate al Parte_2
riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza, in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto dal 1/7/2001 al 31/8/2018”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
eccependo in preliminare la inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento degli anni di servizio ai fini giuridici ed economici, nonché della domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, per violazione del principio ne bis in idem, nonché la intervenuta prescrizione del credito. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
L' , sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, sicchè ne va CP_4
dichiarata la contumacia.
La causa, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.11.2023 per il deposito di note.
***
In via preliminare, quanto all'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto CP_1
con riferimento alla regolarizzazione contributiva per il periodo 01.07.2001-
3 31.08.2018 e alle maturate differenze retributive per il periodo 01.09.2015-31.08.2018, la stessa va respinta.
Ed invero, deve osservarsi come il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n.
73/2018 in atti ha condannato il al risarcimento del CP_5
danno ex art. 36 TUPI, nonché al pagamento degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, senza disporre alcunché in ordine alla questione afferente alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Né sulla questione può dirsi formato un giudicato implicito di rigetto, avendo la giurisprudenza chiarito che “perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico – giuridico” (cfr. Cass. 14999/2000), rapporto nella specie insussistente.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal CP_1
convenuto, deve osservarsi quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10219/2020, ha chiarito come
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla
4 cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cass. n. 10219/2020).
La detta eccezione risulta, dunque, infondata, alla luce dell'atto di messa in mora notificato dalla ricorrente, in data 23.03.2020, al convenuto (cfr. messa in CP_1
mora in atti) in relazione alle pretese economiche avanzate per il periodo 01.09.2015 –
31.08.2018.
Ciò posto, nel merito, il ricorso va accolto, ritenendosi di dover condividere pienamente l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'Appello nelle sentenze in atti, relativamente ad alcune fattispecie analoghe a quella oggetto di causa.
Va, in primo luogo, rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n. 81/2000).
Con riferimento al settore scolastico, in particolare, l'art. 2 del D.M. n. 66 citato ha previsto che: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio
2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
La ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo cat. B1., e ciò anche nel periodo dal 2015 al
2018.
Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito la lavoratrice, ferma restando l'impossibilità di una conversione del rapporto verso il modello del
5 lavoro subordinato ha chiesto il riconoscimento del suo diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste”(cfr. Consiglio Stato, sez. VI,
27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo
(co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato da ultimo dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto
6 ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass.
n. 10951 del 8/5/2018).
Ha soggiunto la Corte di Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicchè la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto dei rapporti abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione anche con riferimento al periodo dal 2015 al 2018.
Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che la ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati con gli istituti scolastici indicati in ricorso, svolse una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo, con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. estratti timbratura badge e firme registri presenze, in atti) e la comunicazione e richiesta di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per i giorni di ferie (cfr. modelli in atti).
Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
Meritano dunque accoglimento le domande concernenti il pagamento delle differenze retributive relativamente al periodo su indicato, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del
7 contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Peraltro, la Suprema Corte, con sentenza n. 3384/2017, ha stabilito che: “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire una tutela in termini meramente risarcitori, nei limiti di cui all'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale”.
Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere alla ricorrente le differenze retributive maturate tra quanto corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge, per tutto il periodo lavorativo dal
01/09/2015 fino al 31/08/2018, anche alla luce dell'atto di messa in mora notificato dai ricorrenti, in data 23/03/2020, al convenuto (cfr. messa in mora in atti), oltre CP_1
regolarizzazione delle relative posizioni contributive.
In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui la ricorrente avrebbe avuto diritto ove inquadrata stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta, da ultimo, la Corte di
Cassazione (sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L.
8 succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi ai ricorrenti nella misura prevista dal CCNL del
Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dall'1/9/2015 al 31/08/2018.
Va, infine, accolta la domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, di fatto, dall'1/7/2001 al 31/8/2018.
Al riguardo, invero, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio sarebbero ancora in essere, sì da rendere inesigibile il TFR, il quale, come noto, può essere liquidato solo alla cessazione del rapporto.
Deve, difatti, condividersi l'orientamento espresso in una questione analoga, dalla
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2828 del 2021, secondo cui “la esigibilità del TFR è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, CP_4
la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del
TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale…
3.6. Dei principi enunciati da Cass. S.U., n. 24280 del 2014, e Cass., Sezione Lavoro,
n. 5895 del 2020, ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, atteso che nella
9 fattispecie di causa è pacifico che il rapporto di lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – seppure alle dipendenze della stessa amministrazione – assumendo tale dato rilievo dirimente”.
Da tali principi ne deriva che ai fini della esigibilità del TFR assume rilievo centrale la
“cessazione del rapporto di lavoro” sul piano squisitamente giuridico, rimanendo, per converso, irrilevante l'eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, ancorché alle dipendenze della stessa amministrazione e sia pur con le medesime mansioni.
Invero, seguendo tali coordinate ermeneutiche, nella specie, non può non riconoscersi alla ricorrente il diritto al TFR maturato nel corso del rapporto protrattosi dal 2001 al
2018, atteso che quest'ultimo rapporto, lungi dal considerarsi una successione di singoli rapporti lavorativi a termine, costituisce un vero e proprio unicum (come peraltro accertato dalle sentenze in atti con specifico riferimento al periodo 2001 –
2015, e come acclarato nel corso del presente giudizio quanto al successivo periodo
2015- 2018), la cui cessazione è intervenuta in data 31/8/2018, data a decorrere dalla quale è maturato il relativo diritto.
Non può invece ritenersi che l'originario rapporto sia ancora in essere, con conseguente inesigibilità del TFR, avendo la ricorrente, in data 01.09.2018, sottoscritto un nuovo contratto con l'amministrazione, che ha dato luogo ad un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e, peraltro, con annesso periodo di prova.
L'esaurimento del precedente rapporto a termine e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del tutto distinto e separato dal precedente - ancorché con la medesima amministrazione e con le medesime mansioni -, hanno dunque determinato, sul piano strettamente giuridico, quella “cessazione dal servizio” che, alla luce della tesi sulla frazionabilità del TFR come delineata dalla Cassazione, appare bastevole per far sorgere l'esigibilità del trattamento di fine rapporto per tutto il periodo lavorativo, ossia dal 2001 al 2018.
In conclusione, il (nella qualità di soggetto deputato Controparte_1
10 all'accantonamento) e l' (nella qualità di ente erogatore) vanno condannati in CP_4
solido, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento, in favore della ricorrente, del TFR con decorrenza dal 2001 al 2018, oltre interessi come per legge.
In ragione delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono, quindi, trovare accoglimento.
Sussistono giusti motivi, connessi alla contumacia già dichiarata dell' , per CP_4
compensare le spese di lite tra lo stesso e la ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore degli avv.ti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata dell' : CP_4
- in accoglimento del ricorso, condanna il a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati succedutisi nel periodo dal 0l/09/2015 al 31/08/2018, oltre accessori come per legge;
- Condanna il convenuto alla regolarizzazione della posizione CP_1
contributiva della ricorrente, mediante pagamento nei confronti dell' delle CP_4
differenze contributive maturate dalla stessa nei periodi come sopra indicati;
-Condanna il convenuto e l' in solido, al pagamento in favore della CP_1 CP_4
ricorrente del TFR maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre interessi come per legge;
-Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che quantifica CP_1
complessivamente in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, e distrae in favore dei procuratori antistatari.
-Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' . CP_4
11 Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 15.11.2023 per il deposito delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
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