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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 2521/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
ROSA BONAVOGLIA, presso il cui studio, sit o in Catanzaro, alla Via
Gimigliano n. 86, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procu ra rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate pagina 1 di 8 telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 409/2022, emesso dal
Tribunale di Catanzaro, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in favore di della somma di € 29.715,14, oltre accessori di Controparte_1 legge e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 9083449, finalizzato all'acquisto dell'automobile Mito
Alfa Romeo, concluso con la e ceduto con contratto di CP_2 cessione pro soluto del 16.01.2017 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione: che la documentazione allegata a supporto probatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe lacunosa ed insufficiente, atteso che la avrebbe CP_3 dovuto allegare la prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente ovvero tutti gli estratti conto a far tempo dalla nascita del rapporto;
che, inoltre, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto in giudizio dall'opposta non indica l'importo di cui certifica la verità e liquidità né il nome e il cognome del dirigente che ha compiuto l'attività di certificazione, dal momento che la sottoscrizione apposta appare illeggibile;
che, inoltre, sono stati applicati al credito ingiunto interessi moratori con tassi usurari, nonché la commissione di massimo scoperto, in violazione della legislazione in materia;
che, infine, emerge che il metodo con cui è stato formulato il piano di ammortamento è quello “alla francese”, nullo per applicazione di interessi anatocistici.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Parte_1 seguenti conclusioni: «rigettata ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Catanzaro, in via preliminare, respingere, ove richiesta, la provvisoria esecutivi tà al decreto ingiuntivo opposto, attese le contestazioni e le eccezioni formulate in premessa;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la non Controparte_1
pagina 2 di 8 vanta nessun credito nei confronti dell'odierna opponente e per tale effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
409/2022 opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato;
altresì, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per applicazione di interessi, trimestrali, per contrarietà all'art. 1283 cc; accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto e delle spese di commissione non concordate;
accertare l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca sul contratto di conto corrente.»
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale chiedeva: la concessione della provvi soria esecutività del
[...] decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma, maggiore o minore, che Parte_1 sarebbe risultata in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta - premessa la propria legittimazione attiva, nonché l'inopponibilità delle eccezioni riguardanti il contratto di finanziamento al cessionario del credito - parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione avversaria, atteso che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienament e valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere.
Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda volta all'accertamento del tasso soglia usurario, assumendo che, in quanto cessionaria del credito, non possono essere formulate nei suoi confronti domande per asseriti vizi genetici del contratto originario.
Deduceva che prive di pregio apparirebbero le doglianze con cui parte opponente contestava la nullità ex art . 1815, co. 2 c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e agli interessi moratori, l'illegittima applicazione della commissione di estinzione anticipata e delle altre voci di costo previste dal contratto di finanziamento nonché l'illegittimità ex art. 1283 c.c. del pagina 3 di 8 piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Alla prima udienza, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria , onerava parte opposta di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
27.02.2023), all'udienza del 10.03.2023, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In data 22/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato, che, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
****
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la società opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria.
Il motivo di opposizione è info ndato e va rigettato.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale att ore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe su l creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del pagina 4 di 8 titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Nel caso di specie, ha fornito prova dell'esistenza e Controparte_1 dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria);
- contabile di erogazione del credito (cfr. all. 4 della produzione di parte opposta);
- estratto conto certificato ex art. 50 T.U .B. (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria);
- dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. all. 5 della produzione di parte opposta);
- il contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, la lettera raccomandata di notifica dell'avvenuta cessione nonché l'estratto della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale (cfr. all.ti 4,6,7 e
8 del fascicolo monitorio).
Parte opponente, invece, non solo non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento e di non averli restituiti integralmente, ma non ha neanche dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerata, di talché tali c ircostanze devono ritenersi provate ai sensi dell'articolo 115 c.p.c..
In ordine alla presunta inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. prodotta dall'opposta in quanto lacunosa ed incompleta e con firma illeggibile, si osserva che, nel caso in esa me, il credito azionato in via monitoria trae origine da un contratto di finanziamento, il quale risulta, come già osservato, prodotto in atti unitamente alla lista movimenti, contenente il conteggio preciso e dettagliato del credito azionato in via monitoria: deve escludersi l'obbligo dell'opposta di produrre l'estratto conto pagina 5 di 8 certificato ex art. 50 T.U.B., risultando sufficiente la produzione del contratto di finanziamento (del tutto inconferente appare la doglianza relativa alla mancata produzione degli e stratti conto del contratto di conto corrente, trattandosi di contratto di mutuo).
Ed infatti, secondo ripetuto orientamento giurisprudenziale, “l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in v ia monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze però non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con
l'erogazione della somma di danaro, della cui prova è onerato il creditore”
(Corte d'Appello di Torino, sent. 319 del 7 aprile 2025), erogazione che, nella specie, non solo non è contestata ma è stata provata dalla cessionaria attraverso la produzione della contabile di erogazione del finanziamento.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che sono stati convenuti interessi di mora usurari, nonché la commissione di massimo scoperto e altre spese di commissione non concordate e c he, pertanto, le relative clausole contrattuali sono nulle.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
In relazione all'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di finanziamento, la contestazione formulata dall'opponente è totalmente generica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento.
Né può ritenersi che il potere officioso del Giudice di rilevare la nullità della clausola che prevede interessi usurari possa prescindere da un minimo principio di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e giustificare la nomina di un C.T.U. contabile, atteso che, nel caso di specie, la consulenza risulterebbe del tutto esplorativa, dal momento che l'opponente non ha pagina 6 di 8 indicato né la clausola contrattuale censurata né il tasso d'interesse contrattualmente previsto né il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Inoltre, anche le altre contestazioni relative ai costi non pattuiti appaiono totalmente generiche: l'opponente n on ha adempiuto all'onere di allegazione e non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare le doglianze circa l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento de quo e l'applicazione di ulteriori spese non pattuite.
L'opponente ha, infine, eccepito l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” per violazione del divieto di anatocismo.
Sul punto, appare sufficiente rammentare che, secondo quanto chiarito da giurisprudenza consolidata, il piano di ammortamento “alla francese” non comporta un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di meccanismo che prevede solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di consentire la prioritaria restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 с.с.: le rate sono infatti composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (cfr. Trib. Roma, n. 6897/2020;
Trib. Roma, n. 5583/2019).
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata, in quanto infondata.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 409/2022 va integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il valore (€ Parte_1
29.715,14, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi pagina 7 di 8 € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase intro duttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza , difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 409/2022 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore della società Parte_1 opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 08/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 2521/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
ROSA BONAVOGLIA, presso il cui studio, sit o in Catanzaro, alla Via
Gimigliano n. 86, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procu ra rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate pagina 1 di 8 telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 409/2022, emesso dal
Tribunale di Catanzaro, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in favore di della somma di € 29.715,14, oltre accessori di Controparte_1 legge e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 9083449, finalizzato all'acquisto dell'automobile Mito
Alfa Romeo, concluso con la e ceduto con contratto di CP_2 cessione pro soluto del 16.01.2017 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione: che la documentazione allegata a supporto probatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe lacunosa ed insufficiente, atteso che la avrebbe CP_3 dovuto allegare la prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente ovvero tutti gli estratti conto a far tempo dalla nascita del rapporto;
che, inoltre, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto in giudizio dall'opposta non indica l'importo di cui certifica la verità e liquidità né il nome e il cognome del dirigente che ha compiuto l'attività di certificazione, dal momento che la sottoscrizione apposta appare illeggibile;
che, inoltre, sono stati applicati al credito ingiunto interessi moratori con tassi usurari, nonché la commissione di massimo scoperto, in violazione della legislazione in materia;
che, infine, emerge che il metodo con cui è stato formulato il piano di ammortamento è quello “alla francese”, nullo per applicazione di interessi anatocistici.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Parte_1 seguenti conclusioni: «rigettata ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Catanzaro, in via preliminare, respingere, ove richiesta, la provvisoria esecutivi tà al decreto ingiuntivo opposto, attese le contestazioni e le eccezioni formulate in premessa;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la non Controparte_1
pagina 2 di 8 vanta nessun credito nei confronti dell'odierna opponente e per tale effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
409/2022 opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato;
altresì, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per applicazione di interessi, trimestrali, per contrarietà all'art. 1283 cc; accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto e delle spese di commissione non concordate;
accertare l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca sul contratto di conto corrente.»
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale chiedeva: la concessione della provvi soria esecutività del
[...] decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma, maggiore o minore, che Parte_1 sarebbe risultata in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta - premessa la propria legittimazione attiva, nonché l'inopponibilità delle eccezioni riguardanti il contratto di finanziamento al cessionario del credito - parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione avversaria, atteso che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienament e valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere.
Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda volta all'accertamento del tasso soglia usurario, assumendo che, in quanto cessionaria del credito, non possono essere formulate nei suoi confronti domande per asseriti vizi genetici del contratto originario.
Deduceva che prive di pregio apparirebbero le doglianze con cui parte opponente contestava la nullità ex art . 1815, co. 2 c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e agli interessi moratori, l'illegittima applicazione della commissione di estinzione anticipata e delle altre voci di costo previste dal contratto di finanziamento nonché l'illegittimità ex art. 1283 c.c. del pagina 3 di 8 piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Alla prima udienza, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria , onerava parte opposta di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
27.02.2023), all'udienza del 10.03.2023, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In data 22/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato, che, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
****
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la società opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria.
Il motivo di opposizione è info ndato e va rigettato.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale att ore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe su l creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del pagina 4 di 8 titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Nel caso di specie, ha fornito prova dell'esistenza e Controparte_1 dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria);
- contabile di erogazione del credito (cfr. all. 4 della produzione di parte opposta);
- estratto conto certificato ex art. 50 T.U .B. (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria);
- dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. all. 5 della produzione di parte opposta);
- il contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, la lettera raccomandata di notifica dell'avvenuta cessione nonché l'estratto della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale (cfr. all.ti 4,6,7 e
8 del fascicolo monitorio).
Parte opponente, invece, non solo non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento e di non averli restituiti integralmente, ma non ha neanche dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerata, di talché tali c ircostanze devono ritenersi provate ai sensi dell'articolo 115 c.p.c..
In ordine alla presunta inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. prodotta dall'opposta in quanto lacunosa ed incompleta e con firma illeggibile, si osserva che, nel caso in esa me, il credito azionato in via monitoria trae origine da un contratto di finanziamento, il quale risulta, come già osservato, prodotto in atti unitamente alla lista movimenti, contenente il conteggio preciso e dettagliato del credito azionato in via monitoria: deve escludersi l'obbligo dell'opposta di produrre l'estratto conto pagina 5 di 8 certificato ex art. 50 T.U.B., risultando sufficiente la produzione del contratto di finanziamento (del tutto inconferente appare la doglianza relativa alla mancata produzione degli e stratti conto del contratto di conto corrente, trattandosi di contratto di mutuo).
Ed infatti, secondo ripetuto orientamento giurisprudenziale, “l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in v ia monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze però non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con
l'erogazione della somma di danaro, della cui prova è onerato il creditore”
(Corte d'Appello di Torino, sent. 319 del 7 aprile 2025), erogazione che, nella specie, non solo non è contestata ma è stata provata dalla cessionaria attraverso la produzione della contabile di erogazione del finanziamento.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che sono stati convenuti interessi di mora usurari, nonché la commissione di massimo scoperto e altre spese di commissione non concordate e c he, pertanto, le relative clausole contrattuali sono nulle.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
In relazione all'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di finanziamento, la contestazione formulata dall'opponente è totalmente generica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento.
Né può ritenersi che il potere officioso del Giudice di rilevare la nullità della clausola che prevede interessi usurari possa prescindere da un minimo principio di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e giustificare la nomina di un C.T.U. contabile, atteso che, nel caso di specie, la consulenza risulterebbe del tutto esplorativa, dal momento che l'opponente non ha pagina 6 di 8 indicato né la clausola contrattuale censurata né il tasso d'interesse contrattualmente previsto né il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Inoltre, anche le altre contestazioni relative ai costi non pattuiti appaiono totalmente generiche: l'opponente n on ha adempiuto all'onere di allegazione e non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare le doglianze circa l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento de quo e l'applicazione di ulteriori spese non pattuite.
L'opponente ha, infine, eccepito l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” per violazione del divieto di anatocismo.
Sul punto, appare sufficiente rammentare che, secondo quanto chiarito da giurisprudenza consolidata, il piano di ammortamento “alla francese” non comporta un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di meccanismo che prevede solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di consentire la prioritaria restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 с.с.: le rate sono infatti composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (cfr. Trib. Roma, n. 6897/2020;
Trib. Roma, n. 5583/2019).
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata, in quanto infondata.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 409/2022 va integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il valore (€ Parte_1
29.715,14, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi pagina 7 di 8 € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase intro duttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza , difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 409/2022 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore della società Parte_1 opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 08/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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