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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Emanuela Musi Presidente relatore dott.ssa Patrizia Acampora Giudice dott. Amleto Pisapia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 241/2025 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Meglio C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in RR DE C.F._2
GR, al Corso Vittorio Emanuele n. 119, giusta procura in atti. PEC
Email_1
- RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
, residente in [...], rapp.to C.F._3
e difeso per procura in atti dall'avv. Antonio Renzullo (c.f. ) e C.F._4 presso il quale domicilia in RR DE GR alla via Circumvallazione 44. PEC
Email_2
- RESISTENTE
OGGETTO: istanza ex art. 56 Legge n. 392/1978; art. 6 l. 431/98.
CONCLUSIONI: in atti ed a verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, rubricato “istanza di proroga DEla procedura esecutiva”, , ha chiesto ai sensi DEl'art. 6 L. 431/98, la proroga DEla Parte_1 esecuzione DElo sfratto con accesso fissato per il 30.01.2025. A fondamento DEla istanza ha pagina 1 di 4 premesso;
a) di essere sottoposta a procedura di esecuzione di rilascio per l'immobile ad uso abitativo sito in RR DE GR alla via Nazionale n.44, in virtù DEl'ordinanza di convalida di sfratto emessa da questo Tribunale nel procedimento iscritto all'R.G. 5042/2024; b) di trovarsi nelle condizioni reddituali e socio - sanitarie richieste dalla norma per ottenere il differimento DElo sfratto.
Con ordinanza DE 31.12.2025 il Giudice relatore ha sospeso l'esecuzione ritenendo sussistente prima facie, sulla scorta DEla documentazione depositata, sia periculum in mora che il fumus fissando l'udienza collegiale al 12.03.2025.
Con comparsa depositata il 04.02.2025 si è costituito parte reclamata instando per la nullità DEla notifica ed il rigetto DEla domanda. In relazione alla infondatezza DEla domanda, ha dedotto: a) che alcuna proroga poteva essere concessa dal momento che il rapporto di locazione si è risolto per morosità DEla conduttrice;
b) che l'esecuzione DElo Parte_1 sfratto ha avuto inizio fin dal 16.09.2024.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa, che viene decisa con la presente sentenza con redazione contestale dei motivi.
⁎⁎⁎⁎⁎
Sulla domanda volta ad ottenere una proroga di diciotto mesi (o DE tempo ritenuto di giustizia) DEl'esecuzione DEl'ordine di rilascio avanzata ai sensi DEl'art. 6, co. 5,
D.Lgs. n. 431/1998
La domanda va riqualificata ai sensi DEl'art. 56, co. 3, Legge n. 392/78 e ciò in quanto, in tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data DEl'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, DEla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore DEla detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999 (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11961 DE
17/05/2010). Nel caso in esame, invece, la ordinanza R.G. 5042/2023, che ordina il rilascio DEl'immobile, è stata emessa in data 30/04/2024, ovvero ben oltre il suddetto termine DE 27.06.1999, per cui – in ossequio al principio iura novit curia nonché al principio di conservazione degli atti esecutivi – si ritiene di poter riqualificare la domanda ai sensi DEl'art. 56, co. 3, Legge n. 392/78, che così recita: “Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per pagina 2 di 4 l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, DEla legge 9 dicembre 1998, n. 431”.
In relazione all'eccezione di nullità DEla notifica degli atti DE giudizio (per essere stato notificato unicamente il decreto di fissazione udienza e non anche il ricorso), deve osservarsi che parte resistente si è regolarmente costituita in giudizio spiegando compiute difese, dunque di fatto sanato il vizio dedotto.
Ad ogni buon conto, pur a seguito DEla riqualificazione giuridica DEla domanda, ed a prescindere da ogni valutazione sul merito, va anzitutto valutata in rito l'ammissibilità DEla istanza in relazione al termine entro cui poteva essere avanzata.
La domanda è senza dubbio inammissibile in quanto proposta solo ad esecuzione in corso in data 27.01.2025 (data di deposito DE ricorso), dunque ben oltre lo spirare DE termine indicato nel titolo esecutivo per il rilascio DEl'immobile DE 06/07/2027 (cfr. doc produzione resistente DE 04.02.2025). Ciò comporta la tardività DEla domanda ai sensi DEl'art. 56, co. 4, Legge n. 392/1978 (che così recita: “Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti DE codice di procedura civile”), come d'altronde chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza n.
12814/2012, ha chiarito che “una volta spirato il termine fissato senza che il debitore conduttore si sia avvalso DEla facoltà di opporvisi, è giocoforza che l'esecuzione inizi finalmente ai sensi DEl'art. 605 c.p.c., e segg.; pertanto, può concludersi nel senso che la speciale opposizione avverso il provvedimento di fissazione DE giorno DEl'esecuzione DEla condanna DE conduttore al rilascio, previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56, comma 3 (come sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, art. 1 bis convertito con modificazioni in L. 12 novembre 2004, n. 269) non è soggetta al termine di proponibilità DEl'opposizione agli atti esecutivi e può essere proposta, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, fino a quando il termine stesso non sia spirato”.
L'azione va pertanto dichiarata inammissibile
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste a carico DEla ricorrente , nonché liquidate come da dispositivo sulla scorta dei Parte_1 criteri previsti dal D.M. n. 55 DE 2014 ratione temporis vigente. In particolare: a) valore DEla controversia è indeterminabile;
b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria;
c) si applicano pagina 3 di 4 i parametri minimi di cui alla tabella n. 2, stante la scarsa complessità DEle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR Annunziata, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di , DEle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2.906,00, oltre rimborso forfettario nella misura DE 15%, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in data 12.3.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Musi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Emanuela Musi Presidente relatore dott.ssa Patrizia Acampora Giudice dott. Amleto Pisapia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 241/2025 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Meglio C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in RR DE C.F._2
GR, al Corso Vittorio Emanuele n. 119, giusta procura in atti. PEC
Email_1
- RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
, residente in [...], rapp.to C.F._3
e difeso per procura in atti dall'avv. Antonio Renzullo (c.f. ) e C.F._4 presso il quale domicilia in RR DE GR alla via Circumvallazione 44. PEC
Email_2
- RESISTENTE
OGGETTO: istanza ex art. 56 Legge n. 392/1978; art. 6 l. 431/98.
CONCLUSIONI: in atti ed a verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, rubricato “istanza di proroga DEla procedura esecutiva”, , ha chiesto ai sensi DEl'art. 6 L. 431/98, la proroga DEla Parte_1 esecuzione DElo sfratto con accesso fissato per il 30.01.2025. A fondamento DEla istanza ha pagina 1 di 4 premesso;
a) di essere sottoposta a procedura di esecuzione di rilascio per l'immobile ad uso abitativo sito in RR DE GR alla via Nazionale n.44, in virtù DEl'ordinanza di convalida di sfratto emessa da questo Tribunale nel procedimento iscritto all'R.G. 5042/2024; b) di trovarsi nelle condizioni reddituali e socio - sanitarie richieste dalla norma per ottenere il differimento DElo sfratto.
Con ordinanza DE 31.12.2025 il Giudice relatore ha sospeso l'esecuzione ritenendo sussistente prima facie, sulla scorta DEla documentazione depositata, sia periculum in mora che il fumus fissando l'udienza collegiale al 12.03.2025.
Con comparsa depositata il 04.02.2025 si è costituito parte reclamata instando per la nullità DEla notifica ed il rigetto DEla domanda. In relazione alla infondatezza DEla domanda, ha dedotto: a) che alcuna proroga poteva essere concessa dal momento che il rapporto di locazione si è risolto per morosità DEla conduttrice;
b) che l'esecuzione DElo Parte_1 sfratto ha avuto inizio fin dal 16.09.2024.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa, che viene decisa con la presente sentenza con redazione contestale dei motivi.
⁎⁎⁎⁎⁎
Sulla domanda volta ad ottenere una proroga di diciotto mesi (o DE tempo ritenuto di giustizia) DEl'esecuzione DEl'ordine di rilascio avanzata ai sensi DEl'art. 6, co. 5,
D.Lgs. n. 431/1998
La domanda va riqualificata ai sensi DEl'art. 56, co. 3, Legge n. 392/78 e ciò in quanto, in tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data DEl'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, DEla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore DEla detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999 (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11961 DE
17/05/2010). Nel caso in esame, invece, la ordinanza R.G. 5042/2023, che ordina il rilascio DEl'immobile, è stata emessa in data 30/04/2024, ovvero ben oltre il suddetto termine DE 27.06.1999, per cui – in ossequio al principio iura novit curia nonché al principio di conservazione degli atti esecutivi – si ritiene di poter riqualificare la domanda ai sensi DEl'art. 56, co. 3, Legge n. 392/78, che così recita: “Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per pagina 2 di 4 l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, DEla legge 9 dicembre 1998, n. 431”.
In relazione all'eccezione di nullità DEla notifica degli atti DE giudizio (per essere stato notificato unicamente il decreto di fissazione udienza e non anche il ricorso), deve osservarsi che parte resistente si è regolarmente costituita in giudizio spiegando compiute difese, dunque di fatto sanato il vizio dedotto.
Ad ogni buon conto, pur a seguito DEla riqualificazione giuridica DEla domanda, ed a prescindere da ogni valutazione sul merito, va anzitutto valutata in rito l'ammissibilità DEla istanza in relazione al termine entro cui poteva essere avanzata.
La domanda è senza dubbio inammissibile in quanto proposta solo ad esecuzione in corso in data 27.01.2025 (data di deposito DE ricorso), dunque ben oltre lo spirare DE termine indicato nel titolo esecutivo per il rilascio DEl'immobile DE 06/07/2027 (cfr. doc produzione resistente DE 04.02.2025). Ciò comporta la tardività DEla domanda ai sensi DEl'art. 56, co. 4, Legge n. 392/1978 (che così recita: “Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti DE codice di procedura civile”), come d'altronde chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza n.
12814/2012, ha chiarito che “una volta spirato il termine fissato senza che il debitore conduttore si sia avvalso DEla facoltà di opporvisi, è giocoforza che l'esecuzione inizi finalmente ai sensi DEl'art. 605 c.p.c., e segg.; pertanto, può concludersi nel senso che la speciale opposizione avverso il provvedimento di fissazione DE giorno DEl'esecuzione DEla condanna DE conduttore al rilascio, previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56, comma 3 (come sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, art. 1 bis convertito con modificazioni in L. 12 novembre 2004, n. 269) non è soggetta al termine di proponibilità DEl'opposizione agli atti esecutivi e può essere proposta, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, fino a quando il termine stesso non sia spirato”.
L'azione va pertanto dichiarata inammissibile
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste a carico DEla ricorrente , nonché liquidate come da dispositivo sulla scorta dei Parte_1 criteri previsti dal D.M. n. 55 DE 2014 ratione temporis vigente. In particolare: a) valore DEla controversia è indeterminabile;
b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria;
c) si applicano pagina 3 di 4 i parametri minimi di cui alla tabella n. 2, stante la scarsa complessità DEle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR Annunziata, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di , DEle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2.906,00, oltre rimborso forfettario nella misura DE 15%, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in data 12.3.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Musi
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