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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16846 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 40871 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 19 novembre 2025 e vertente
Tra
Sig.ra elettivamente domiciliata in Parte_1
Grosseto, Via Santerno 25, presso lo Studio dell'Avv. Sergio Frediani, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
ed , quali soci e Controparte_1 Controparte_2
liquidatori della Controparte_3
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: IO CONCLUSIONI
All'udienza del 19 novembre 2025, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in
[...]
Roma, Via Aurelia 346, acquistato in data 16 ottobre 1967 unitamente ad una cantina posta nel medesimo stabile.
Rilevava che, al momento dell'immissione in possesso e all'atto di consegna della chiave, l'allora venditore,
[...]
le aveva consegnato una Controparte_3
cantina attigua e che di tale errore era venuta a conoscenza solo di recente, quando aveva fatto redigere una perizia di stima dell'immobile da parte di un tecnico.
Evidenziava pertanto che la cantina posseduta pacificamente ed ininterrottamente per oltre venti anni non corrispondeva a quella individuata nel contratto di compravendita, che, invece era stata venduta ad altro acquirente e a cui era stata consegnata.
Esponeva come la cantina posseduta, individuata come n. 2, era ancora intestata alla società costruttrice – venditrice, cessata a far data dal 31 maggio 2002 e il cui liquidatore e socio amministratore erano entrambi deceduti.
Concludeva richiedendo l'accertamento del proprio acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di giudizio, censito al F. 377, part. 41, sub 19, cat. C/2.
Autorizzata la notifica per pubblici proclami con provvedimento del
Presidente del Tribunale in data 28 luglio 2023, nessuno si costituiva per parte convenuta che veniva dichiarata contumace con provvedimento in data 9 luglio 2024. La causa veniva istruita con l'audizione di alcuni testi e veniva rimessa in decisione all'udienza del 19 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto accertarsi l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, della cantina sita in
Roma, Via Aurelia 346, identificata con il n. 2.
Ora, all'esito della disamina del complesso della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletata prova orale, ritiene il Giudice che parte attrice abbia fornito la prova della sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso – il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso l'espletata prova per testi, laddove il teste
, ha confermato che l'attrice ha sempre avuto il possesso Tes_1
pacifico ed interrotto della cantina n. 2 dal settembre 1967, precisando di risiedere nel medesimo fabbricato dal 1967; il medesimo teste ha altresì confermato che la cantina è sempre stata chiusa a chiave, posseduta dalla sola attrice e dai suoi familiari, confermando altresì che nel detto locale risultavano riposti i beni della Sig.ra da oltre 50 anni, e ciò per essersi affacciato Parte_1
nella cantina e aver guardato dentro.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dalla teste sorella del compagno della figlia dell'attrice, che ha Testimone_2
dichiarato, fra l'altro, di essere stata nella cantina e di ricordare che la
Sig.ra aveva le chiavi e prendeva le sue cose che erano Parte_1 all'interno; la teste poi, sorella del compagno della figlia Tes_3
dell'attrice, ha dichiarato che la cantina era sempre chiusa a chiave e che era la Sig.ra a dare il mazzo di chiavi per aprirla, Parte_1
precisando di frequentare i luoghi di causa a partire da qualche anno prima del 2001; la medesima teste ha poi dichiarato di aver fatto i conteggi per la parte fiscale, sia le dichiarazioni dei redditi che l'IMU, della cantina, e ciò in quanto impiegata amministrativa e lavoratrice in un CAF.
Sul punto, peraltro, si deve ricordare, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo al possesso la prova da parte di colui che l'invoca deve avere ad oggetto soltanto l'elemento di fatto (relazione materiale con la cosa) perché sia per il codice civile vigente (art. 1141) sia per quello abrogato (art. 687) si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione, con la conseguenza che, provato il potere di fatto del soggetto che vanta il possesso ad usucapionem, fa carico alla controparte l'onere della prova della detenzione iniziale atta a vincere la presunzione iuris tantum del possesso legittimo. (C.C.
5415/90).
Nel caso di specie, nulla di specifico risulta dedotto o provato in tal senso da parte convenuta, che non si è costituita nel presente giudizio.
Con riguardo inoltre all'elemento soggettivo del possesso utile all'usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'attore, e ciò in presenza del corpus possessionis (C.C.
1716/66). Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale. Il termine a quo in cui parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste , che ha confermato il possesso Tes_1
della cantina da parte dell'attrice sin dal 1967.
Nè vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta su parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, pertanto, e del complesso degli atti di causa, la presente domanda deve essere accolta, dovendo pertanto dichiararsi che parte attrice è proprietaria esclusiva del bene oggetto di giudizio, per come meglio descritto in dispositivo, per averlo usucapito.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso cono della mancata costituzione di parte convenuta, e della conseguente mancata contestazione degli assunti attorei, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Dichiara che la Sig.ra ha acquistato Parte_1
a titolo di usucapione la proprietà dell'immobile sito nel
Comune di Roma e così descritto:
1. F. 377, part. 41, sub 19, Cat. C/2;
II. Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di trascrivere la presente sentenza, con esenzione da ogni responsabilità;
III. Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 40871 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 19 novembre 2025 e vertente
Tra
Sig.ra elettivamente domiciliata in Parte_1
Grosseto, Via Santerno 25, presso lo Studio dell'Avv. Sergio Frediani, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
ed , quali soci e Controparte_1 Controparte_2
liquidatori della Controparte_3
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: IO CONCLUSIONI
All'udienza del 19 novembre 2025, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in
[...]
Roma, Via Aurelia 346, acquistato in data 16 ottobre 1967 unitamente ad una cantina posta nel medesimo stabile.
Rilevava che, al momento dell'immissione in possesso e all'atto di consegna della chiave, l'allora venditore,
[...]
le aveva consegnato una Controparte_3
cantina attigua e che di tale errore era venuta a conoscenza solo di recente, quando aveva fatto redigere una perizia di stima dell'immobile da parte di un tecnico.
Evidenziava pertanto che la cantina posseduta pacificamente ed ininterrottamente per oltre venti anni non corrispondeva a quella individuata nel contratto di compravendita, che, invece era stata venduta ad altro acquirente e a cui era stata consegnata.
Esponeva come la cantina posseduta, individuata come n. 2, era ancora intestata alla società costruttrice – venditrice, cessata a far data dal 31 maggio 2002 e il cui liquidatore e socio amministratore erano entrambi deceduti.
Concludeva richiedendo l'accertamento del proprio acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di giudizio, censito al F. 377, part. 41, sub 19, cat. C/2.
Autorizzata la notifica per pubblici proclami con provvedimento del
Presidente del Tribunale in data 28 luglio 2023, nessuno si costituiva per parte convenuta che veniva dichiarata contumace con provvedimento in data 9 luglio 2024. La causa veniva istruita con l'audizione di alcuni testi e veniva rimessa in decisione all'udienza del 19 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto accertarsi l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, della cantina sita in
Roma, Via Aurelia 346, identificata con il n. 2.
Ora, all'esito della disamina del complesso della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletata prova orale, ritiene il Giudice che parte attrice abbia fornito la prova della sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso – il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso l'espletata prova per testi, laddove il teste
, ha confermato che l'attrice ha sempre avuto il possesso Tes_1
pacifico ed interrotto della cantina n. 2 dal settembre 1967, precisando di risiedere nel medesimo fabbricato dal 1967; il medesimo teste ha altresì confermato che la cantina è sempre stata chiusa a chiave, posseduta dalla sola attrice e dai suoi familiari, confermando altresì che nel detto locale risultavano riposti i beni della Sig.ra da oltre 50 anni, e ciò per essersi affacciato Parte_1
nella cantina e aver guardato dentro.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dalla teste sorella del compagno della figlia dell'attrice, che ha Testimone_2
dichiarato, fra l'altro, di essere stata nella cantina e di ricordare che la
Sig.ra aveva le chiavi e prendeva le sue cose che erano Parte_1 all'interno; la teste poi, sorella del compagno della figlia Tes_3
dell'attrice, ha dichiarato che la cantina era sempre chiusa a chiave e che era la Sig.ra a dare il mazzo di chiavi per aprirla, Parte_1
precisando di frequentare i luoghi di causa a partire da qualche anno prima del 2001; la medesima teste ha poi dichiarato di aver fatto i conteggi per la parte fiscale, sia le dichiarazioni dei redditi che l'IMU, della cantina, e ciò in quanto impiegata amministrativa e lavoratrice in un CAF.
Sul punto, peraltro, si deve ricordare, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo al possesso la prova da parte di colui che l'invoca deve avere ad oggetto soltanto l'elemento di fatto (relazione materiale con la cosa) perché sia per il codice civile vigente (art. 1141) sia per quello abrogato (art. 687) si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione, con la conseguenza che, provato il potere di fatto del soggetto che vanta il possesso ad usucapionem, fa carico alla controparte l'onere della prova della detenzione iniziale atta a vincere la presunzione iuris tantum del possesso legittimo. (C.C.
5415/90).
Nel caso di specie, nulla di specifico risulta dedotto o provato in tal senso da parte convenuta, che non si è costituita nel presente giudizio.
Con riguardo inoltre all'elemento soggettivo del possesso utile all'usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'attore, e ciò in presenza del corpus possessionis (C.C.
1716/66). Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale. Il termine a quo in cui parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste , che ha confermato il possesso Tes_1
della cantina da parte dell'attrice sin dal 1967.
Nè vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta su parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, pertanto, e del complesso degli atti di causa, la presente domanda deve essere accolta, dovendo pertanto dichiararsi che parte attrice è proprietaria esclusiva del bene oggetto di giudizio, per come meglio descritto in dispositivo, per averlo usucapito.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso cono della mancata costituzione di parte convenuta, e della conseguente mancata contestazione degli assunti attorei, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Dichiara che la Sig.ra ha acquistato Parte_1
a titolo di usucapione la proprietà dell'immobile sito nel
Comune di Roma e così descritto:
1. F. 377, part. 41, sub 19, Cat. C/2;
II. Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di trascrivere la presente sentenza, con esenzione da ogni responsabilità;
III. Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2025
IL GIUDICE