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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ) e C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONCIANI Parte_10 C.F._10
ELISA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. BONCIANI ELISA
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRAVIA Controparte_1 P.IVA_1
NI OM, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. TRAVIA NI OM RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato presso il difensore avv. LUPOLI MARIA
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.6.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
pagina 1 di 11 e evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna Parte_9 Parte_10 in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere o di essere Controparte_3 stati dipendenti della società resistente con mansioni e qualifica di macchinisti, in servizio presso l'impianto di Bologna, di Rimini o di Parma. Affermavano in particolare che: 1) erano stati dipendenti di e l'1.1.2020 Controparte_4 erano transitati a a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, che aveva Controparte_5 successivamente assunto la denominazione di che applica agli Controparte_6 ex dipendenti di il CCNL delle Attività Ferroviarie 2016 nonché il Contratto CP_1
Aziendale di Gruppo FSI 2016; 3) facevano parte del personale dei treni – definito anche personale mobile – le cui prestazioni si sviluppavano nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni l'anno, comprese domeniche e festivi, con i relativi turni di lavoro che potevano iniziare e terminare a qualunque ora del giorno o della notte;
3) la loro c.d. paga base mensile era costituita da: a) minimo contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianità (APA); c) assegni ad personam pensionabili; d) salario professionale;
e) elemento retributivo individuale (ERI); f) elementi distinti della retribuzione (EDR); g) indennità utilizzazione professionale (I.U.P.) quota fissa mensile (fino al 2012) h) (dal 2012) salario di produttività; 4) in funzione delle prestazioni svolte, la loro paga base mensile era incrementata dalle seguenti indennità: a) indennità di turno13 (giornaliera); b) indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), distinta in: b1) I.U.P. giornaliera (servizi non di condotta); b2) I.U.P. variabile (servizi di condotta) che per i macchinisti era composta da tre voci distinte: b2x) condotta treno (oraria; attualmente suddivisa in otto diverse misure in funzione dei quattro tipi di equipaggio e dell'orario diurno o notturno); b2y) lavoro (oraria; ore di lavoro, non di condotta); b2z) chilometri percorsi (due diverse misure in funzione del diverso tipo di equipaggio); c) indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); d) indennità per lavoro domenicale (giornaliera); e) indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato;
f) compenso per assenza dalla residenza (orario): f1) assenza residenza interna (due misure): f1x) con riposo fuori residenza;
f1y)senza riposo fuori residenza;
f2) assenza residenza estera (due misure): f2x) con riposo fuori residenza;
f2y) senza riposo fuori residenza;
f3) maggiorazione compenso assenza residenza;
g) indennità diverse (per attività); h) compenso per lavoro straordinario (oraria); i) ticket restaurant;
j) rimborsi vari;
5) in occasione della fruizione di ferie subivano un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché era considerata solo la paga base mensile e non le indennità integrative menzionate, a eccezione dell'indennità di turno (€. 1,90, incrementata a €. 2,25) e la I.U.P. giornaliera (da €. 10,00 a €. 12,80), entrambe liquidate in tutte le giornate di assenza retribuita, comprese le ferie;
6) la contrattazione collettiva prevedeva che i macchinisti – essendo assimilati ai lavoratori con articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni – avessero diritto a un numero di ferie pari a venti giorni lavorativi l'anno (che diventavano venticinque con un'anzianità di servizio superiore a otto anni), quattro in meno rispetto alle ferie in godimento ai lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni;
7) la mancata contabilizzazione delle indennità supplementari o integrative nella retribuzione dei giorni di ferie determinava una perdita economica che oscillava tra €. 500,00 ed €. 1.500,00 ogni anno;
8) poiché la disciplina contrattuale del settore violava i principi stabiliti dalla legislazione comunitaria – secondo cui la fruizione delle ferie non deve comportare riduzioni rispetto alla retribuzione che viene normalmente percepita dal lavoratore in una giornata di lavoro – avevano chiesto alla società resistente il riconoscimento di tale diritto, senza ottenere risposta;
9) richiamata la normativa della UE e la giurisprudenza relativa pagina 2 di 11 della Corte di Giustizia Europea in materia di diritto a periodi di ferie retribuiti, e in particolare il principio affermato dalla CGUE sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C 131/04 e C 257/04, e altri, secondo il quale l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui Persona_1 all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, e cioè che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, i ricorrenti chiedevano l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o la disapplicazione delle disposizioni del Contratto Aziendale e del CCNL in materia di retribuzione feriale e l'accertamento del loro diritto alla retribuzione di ciascun giorno di ferie goduto con una somma pari alla retribuzione giornaliera media percepita nei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento quindi sia alla componente fissa, sia alle componenti variabili, con carattere di continuità e legate intrinsecamente alle mansioni, con condanna della resistente a retribuire tali giorni secondo questo criterio. CP_7
Ciò premesso chiedevano che: 1) fosse accertata la nullità, o, comunque, l'inopponibilità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle seguenti clausole contrattuali della contrattazione collettiva 2016: a) art. 30 punto 6 CCNL;
b) art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL;
c) art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
d) art. 31 Contratto Aziendale;
della contrattazione collettiva 2012: a) art. 31 punto 6 CCNL;
b) art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL;
c) art. 14 punto 3 CCNL art. 31 del Contratto Aziendale;
d) contrattazione collettiva 2003: e) art. 25 punto 6 CCNL art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL;
f) art. 15 punto 3 Contratto Aziendale;
g) art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere calcolate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); b) fosse accertato che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, e che, in particolare, in tale importo debbano essere incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi i codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); 3) fosse condannata la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie indicati, delle seguenti somme: a) €. 20.801,18; b) € Parte_1 Parte_2
17.520,69; c) €. 16.264,16; d) €. 17.076,29; e) Parte_3 Parte_4 Parte_5
€. 18.928,06; f) €. 13.856,09; g) €. 16.094,30; h) Parte_6 Parte_7 Pt_8
€. 13.516,91; i) €. 12.441,19; l) €. 15.485,87,
[...] Parte_9 Parte_10 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) fosse condannata la società resistente al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti;
5) fosse dichiarato il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto pagina 3 di 11 al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' , CP_2 da parte della società resistente, della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_3 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava a tal proposito che: 1) si era sempre attenuta ai Contratti Collettivi che, tanto più se stipulati da parti sociali qualificate, dovevano ritenersi idonei a dare attuazione concreta nel singolo ordinamento ai principi comunitari, compreso quello del diritto alle ferie retribuite invocato dal ricorrente;
2) erano inapplicabili al caso in oggetto dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che le indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o alla sua collocazione temporale e non erano volte a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni;
3) la IUP variabile era alternativa alla IUP giornaliera ed era corrisposta solo quando il personale svolgeva prestazioni in viaggio nella misura stabilite dalla Tabella B dell'art. 31 CCNL, dunque il personale viaggiante, nella giornata di ferie, percepiva la medesima IUP percepita nelle giornate lavorative nelle quali svolgeva attività di traghettamento, di manovra o attività formativa per il conseguimento e mantenimento delle abilitazioni professionali;
3) le somme rivendicate a titolo sia di IUP sia di assenza dalla residenza per la giornata di ferie avevano un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione dei ricorrenti, dunque le norme della contrattazione collettiva non avevano un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie. Eccepiva poi la parziale prescrizione (quinquennale) delle differenze retributive richieste. Contestava infine i calcoli effettuati dai ricorrenti, sul duplice rilievo che: a) per ottenere l'importo presunto (media matematica) delle competenze accessorie eventualmente spettanti anche nelle giornate di ferie, il ricorrente avrebbe dovuto dividere il totale delle indennità percepite in presenza per i consueti ventiseiesimi sui quali era strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non per i giorni di presenza effettiva in servizio;
b) la domanda non era stata limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003, pari a 20 giorni, ma era stata estesa a tutti i giorni di ferie fruiti dai lavoratori;
6) chiedeva infine, in subordine, di compensare gli eventuali importi che dovessero essere riconosciuti con le somme ricevute in forza delle clausole dichiarate nulle, stante la clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi. Su richiesta dei ricorrenti era disposta la chiamata in giudizio dell' che si costituiva CP_2 in giudizio eccependo che il diritto alla regolarizzazione contributiva vantato dai ricorrenti risultava parzialmente prescritto, ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95. Quanto poi al versamento della riserva matematica necessaria ai fini della costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, L. 1338/62, rilevava che la domanda non risultava proposta direttamente nei suoi confronti e che non poteva essere altrimenti, visto che doveva essere necessariamente preceduta da una specifica domanda amministrativa allo stesso . Controparte_8
Chiedeva quindi che: 1) previo accertamento della fondatezza delle domande dei ricorrenti nei confronti della società resistente e previo ulteriore accertamento di somme corrisposte ed illegittimamente non sottoposte a contribuzione, o sottoposte solo parzialmente, fosse accertato il suo diritto al pagamento da parte della società resistente dei contributi su eventuali somme eccedenti a quelle per le quali la posizione era stata già regolarizzata, entro i pagina 4 di 11 limiti della prescrizione quinquennale;
2) fosse condannare, pertanto, la società resistente al pagamento delle somme dovute a fronte dell'accoglimento delle domande dei ricorrenti. In corso di causa, alla luce dei principi affermati da Cass. n. 20216/22 del 23.6.2022, i ricorrenti erano invitati a riformulare i propri conteggi. Istruita per il resto solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 23.10.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande dei ricorrenti sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che nel nostro ordinamento non vige un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale. Alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva (Cass. civ., sez, lav., n. 23366/20: “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”). Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della onnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (così Cass. civ., sez. lav., n. 1823/04). Ciò premesso, la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88/03 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. civ., sez. lav., n. 18160/23 che richiama CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22). La finalità è quella di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C385/17, ). In questo senso qualsiasi Per_2 Persona_3 incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori pagina 5 di 11 il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (così anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende quindi qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 13425/19 e n. 37589/21). In applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in violazione dell'art. 4 D.l.vo n. 185/05 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22). Se così è, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 13425/19 e Cass. civ., n. 37589/21). Recentemente le pronunce della Corte di legittimità nn. 1816, 19663, 19711 e 19716/23 hanno confermato la correttezza delle sentenze della Corte d'appello di Milano che, in relazione a fattispecie affini a quella oggetto della presente causa, avevano riconosciuto il diritto di alcuni macchinisti ferroviari a vedersi computare nella retribuzione feriale i compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale. Nella sentenza n. 13932/24 la Suprema Corte ha proceduto all'esame di alcune delle voci di retribuzione, pacificamente non corrisposte durante il periodo feriale, oggetto del presente in giudizio, la cosiddetta indennità di utilizzazione professionale (IUP) e quella per assenza dalla residenza. La Corte ha ritenuto sussistente il cosiddetto nesso intrinseco tra tutti i predetti elementi retributivi e le mansioni svolte dai lavoratori sulla base delle seguenti argomentazioni: “20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al
pagina 6 di 11 godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Per tali ragioni deve dunque ritenersi che la cosiddetta indennità di utilizzazione professionale (IUP) variabile e l'indennità per assenza dalla residenza retribuiscano un incomodo intrinsecamente connesso all'esecuzione delle mansioni di macchinista. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'indennità PdM , Pt_11 che spetta al dipendente chiamato a svolgere ulteriori attività specifiche e risulta sicuramente connessa in modo intrinseco al profilo professionale dei macchinisti. E tuttavia non vi sono allegazioni sufficienti circa il suo concreto riconoscimento ai ricorrenti visto che nel ricorso -
“alcuni degli odierni ricorrenti macchinisti potrebbero essere stati utilizzati in servizio ai treni merci” - nulla si dice circa l'effettivo ricorrere dei presupposti per il riconoscimento in loro favore della predetta indennità. Quanto invece alle ulteriori voci retributive richieste, e in particolare per quanto concerne le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, il compenso per lavoro straordinario e le indennità diverse (flessibilità di orario), le stesse appaiono connesse a una semplice collocazione oraria e giornaliera del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione, e dunque non costituiscono espressione dello status personale e professionale dei ricorrenti, né paiono inerenti a una particolare caratteristica della loro attività lavorativa. In relazione a esse manca l'intrinseca connessione con lo status personale e professionale dei ricorrenti, determinato dall'attività lavorativa svolta. Il nucleo centrale dell'argomentare della Corte di Giustizia, scandito dall'avverbio
“intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. E intrinsecamente significa che l'elemento retributivo deve remunerare la specifica professionalità del lavoratore interessato, al punto tale da legarsi indissolubilmente con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa svolte. La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo a essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la
“sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (Cass. civ., sez. lav., n. 16106/03). Del resto, il novellato art. 2103 c.c. al suo sesto comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Occorre quindi verificare se le voci retributive oggetto di giudizio siano dirette a compensare la professionalità tipica che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore o se invece attengono a modalità meramente estrinseche - si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione stessa.
pagina 7 di 11 Nel caso in esame, le indennità per lavoro straordinario diurno e notturno, festivo e domenicale e le cosiddette indennità diverse non risultano “intrinsecamente” connesse alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti, ma ineriscono a una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In conclusione, pertanto, le uniche indennità, fra quelle oggetto di giudizio, che appaiono intrinsecamente collegate alla esecuzione di mansioni - e rispetto alle quali v'è la deduzione e la prova della stabile corresponsione ai ricorrenti, nei periodi in cui essi sono in servizio effettivo - sono la cosiddetta indennità di utilizzazione professionale (IUP) nella sua parte variabile e l'indennità per assenza dalla residenza, il cui mancato riconoscimento, durante il periodo feriale, appare potenzialmente idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie. E infatti “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (così Cass. civ., sez. lav., n. 14089/24). Pertanto, dette voci devono essere riconosciute ai ricorrenti anche durante le ferie, con conseguente disapplicazione delle norme della contrattazione collettiva che dispongono diversamente. Circa il quantum richiesto, deve anzitutto condividersi quanto sostenuto dai ricorrenti secondo cui, per calcolare quanto dovuto a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione fissa, mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. È quindi corretto il criterio utilizzato nel conteggio allegato che assume il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, e ciò per ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio ottenuto deve poi essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, come inizialmente prospettato dai ricorrenti, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22). E tale periodo, come eccepito dalla società resistente, non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, se la previsione di quattro settimane dovesse essere intesa come ventotto giorni di lavoro effettivo e non quattro settimane di calendario, i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni avrebbero diritto a un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su sei giorni a un minimo di cinque settimane scarse. Ciò creerebbe, all'evidenza, una disparità di trattamento priva di qualsivoglia giustificazione logica, prima ancora che giuridica. E il fatto che in un passaggio motivazionale della più volte citata Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22 la Suprema Corte abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio in cui ha chiaramente preso posizione su altra questione: «30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della
pagina 8 di 11 componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti”. Nel calcolo deve poi essere considerata la facoltà di fruizione nell'anno successivo, se le ferie non sono state fruite nell'anno solare di riferimento, come previsto dalla contrattazione collettiva. Sulla scorta di tali considerazioni, è stato richiesto ai ricorrenti di riformulare i propri conteggi, parametrandoli sulle sole quattro settimane di ferie garantite dal diritto di fonte comunitaria. Non può poi trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata dalla società resistente volta a ottenere la declaratoria di nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie. E infatti “quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. n. 5675-87)” (Cass. civ., sez. lav., n. 10050/96). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative e inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. La società resistente non ha inoltre fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dal ricorrente avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità. Deve infine essere rigettata, ancorché in via preliminare, l'eccezione di prescrizione della società resistente con riferimento alle differenze retributive maturate dai ricorrenti per il periodo anteriore al quinquennio dall'avvenuta notifica del ricorso o di altro atto valido a interrompere la prescrizione. E infatti “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., n. 26246/22).
pagina 9 di 11 La società resistente deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di differenze retributive, delle seguenti somme: a) €. 12.394,90 a favore di b) €. 11.296,61 a favore di;
c) €. 11.284,28 a favore di Parte_1 Parte_2
; d) €. 10.527,62 a favore di;
e) €. 10.900,31 a favore di Parte_3 Parte_4
; f) €. 7.955,50 a favore di g) €. 9.547,91 a favore di Parte_5 Parte_6 Pt_7
h) €. 8.016,39 a favore di;
i) €. 7.478,61 a favore di
[...] Parte_8 [...]
; l) €. 9.476,52 a favore di . Parte_9 Parte_10
Su ciascuna di esse sono poi dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La società resistente deve altresì essere condannata alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla data della notificazione all' della chiamata in causa. CP_2
Deve invece essere rigettata l'ulteriore domanda dei ricorrenti volta ad accertare il loro diritto a versare all' , da parte della società convenuta, della riserva matematica finalizzata CP_2 alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 L. 1338/62, poiché tale norma, al suo primo comma, pone in capo al datore di lavoro la facoltà, e non l'obbligo, “di chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal Controparte_9 successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”. E il successivo quinto comma attribuisce al lavoratore la facoltà di sostituirsi al datore di lavoro nel richiedere la costituzione della rendita vitalizia a suo favore, subordinatamente all'impossibilità di ottenere che la stessa richiesta sia avanzata dal datore di lavoro. Le spese di lite fra i ricorrenti e la società resistente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore ritualmente dichiaratosi antistatario;
visto l'esito del giudizio possono essere interamente compensate quelle fra i ricorrenti e l' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 1247/22 R.G. LAV., promossa da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro in persona del legale Parte_9 Parte_10 CP_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e con la chiamata in causa dell' , in persona del Presidente CP_2 pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
1) previa disapplicazione di ogni norma contrattuale in contrasto, accerta il diritto dei ricorrenti al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) variabile e del compenso per assenza dalla residenza;
2) condanna la resistente al pagamento di: a) €. 12.394,90, oltre alla rivalutazione CP_7 monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di b) Parte_1
€. 11.296,61, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
c) €. 11.284,28, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_2 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
d) €. 10.527,62, oltre Parte_3 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di pagina 10 di 11 ; e) €. 10.900,31, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali Parte_4 dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
f) €. 7.955,50, oltre alla rivalutazione Parte_5 monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di Parte_6
g) €. 9.547,91, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
h) €. 8.016,39, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_7 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
i) €. 7.478,61, Parte_8 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
l) €. 9.476,52, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali Parte_9 dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
Parte_10
3) condanna la società resistente alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla data della notificazione all' della CP_2 chiamata in causa;
4) condanna la società resistente al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi €. 4.918,00, di cui €. 118,50 per anticipazioni ed €. 4.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
a) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 23.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ) e C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONCIANI Parte_10 C.F._10
ELISA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. BONCIANI ELISA
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRAVIA Controparte_1 P.IVA_1
NI OM, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. TRAVIA NI OM RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato presso il difensore avv. LUPOLI MARIA
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.6.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
pagina 1 di 11 e evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna Parte_9 Parte_10 in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere o di essere Controparte_3 stati dipendenti della società resistente con mansioni e qualifica di macchinisti, in servizio presso l'impianto di Bologna, di Rimini o di Parma. Affermavano in particolare che: 1) erano stati dipendenti di e l'1.1.2020 Controparte_4 erano transitati a a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, che aveva Controparte_5 successivamente assunto la denominazione di che applica agli Controparte_6 ex dipendenti di il CCNL delle Attività Ferroviarie 2016 nonché il Contratto CP_1
Aziendale di Gruppo FSI 2016; 3) facevano parte del personale dei treni – definito anche personale mobile – le cui prestazioni si sviluppavano nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni l'anno, comprese domeniche e festivi, con i relativi turni di lavoro che potevano iniziare e terminare a qualunque ora del giorno o della notte;
3) la loro c.d. paga base mensile era costituita da: a) minimo contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianità (APA); c) assegni ad personam pensionabili; d) salario professionale;
e) elemento retributivo individuale (ERI); f) elementi distinti della retribuzione (EDR); g) indennità utilizzazione professionale (I.U.P.) quota fissa mensile (fino al 2012) h) (dal 2012) salario di produttività; 4) in funzione delle prestazioni svolte, la loro paga base mensile era incrementata dalle seguenti indennità: a) indennità di turno13 (giornaliera); b) indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), distinta in: b1) I.U.P. giornaliera (servizi non di condotta); b2) I.U.P. variabile (servizi di condotta) che per i macchinisti era composta da tre voci distinte: b2x) condotta treno (oraria; attualmente suddivisa in otto diverse misure in funzione dei quattro tipi di equipaggio e dell'orario diurno o notturno); b2y) lavoro (oraria; ore di lavoro, non di condotta); b2z) chilometri percorsi (due diverse misure in funzione del diverso tipo di equipaggio); c) indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); d) indennità per lavoro domenicale (giornaliera); e) indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato;
f) compenso per assenza dalla residenza (orario): f1) assenza residenza interna (due misure): f1x) con riposo fuori residenza;
f1y)senza riposo fuori residenza;
f2) assenza residenza estera (due misure): f2x) con riposo fuori residenza;
f2y) senza riposo fuori residenza;
f3) maggiorazione compenso assenza residenza;
g) indennità diverse (per attività); h) compenso per lavoro straordinario (oraria); i) ticket restaurant;
j) rimborsi vari;
5) in occasione della fruizione di ferie subivano un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché era considerata solo la paga base mensile e non le indennità integrative menzionate, a eccezione dell'indennità di turno (€. 1,90, incrementata a €. 2,25) e la I.U.P. giornaliera (da €. 10,00 a €. 12,80), entrambe liquidate in tutte le giornate di assenza retribuita, comprese le ferie;
6) la contrattazione collettiva prevedeva che i macchinisti – essendo assimilati ai lavoratori con articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni – avessero diritto a un numero di ferie pari a venti giorni lavorativi l'anno (che diventavano venticinque con un'anzianità di servizio superiore a otto anni), quattro in meno rispetto alle ferie in godimento ai lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni;
7) la mancata contabilizzazione delle indennità supplementari o integrative nella retribuzione dei giorni di ferie determinava una perdita economica che oscillava tra €. 500,00 ed €. 1.500,00 ogni anno;
8) poiché la disciplina contrattuale del settore violava i principi stabiliti dalla legislazione comunitaria – secondo cui la fruizione delle ferie non deve comportare riduzioni rispetto alla retribuzione che viene normalmente percepita dal lavoratore in una giornata di lavoro – avevano chiesto alla società resistente il riconoscimento di tale diritto, senza ottenere risposta;
9) richiamata la normativa della UE e la giurisprudenza relativa pagina 2 di 11 della Corte di Giustizia Europea in materia di diritto a periodi di ferie retribuiti, e in particolare il principio affermato dalla CGUE sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C 131/04 e C 257/04, e altri, secondo il quale l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui Persona_1 all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, e cioè che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, i ricorrenti chiedevano l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o la disapplicazione delle disposizioni del Contratto Aziendale e del CCNL in materia di retribuzione feriale e l'accertamento del loro diritto alla retribuzione di ciascun giorno di ferie goduto con una somma pari alla retribuzione giornaliera media percepita nei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento quindi sia alla componente fissa, sia alle componenti variabili, con carattere di continuità e legate intrinsecamente alle mansioni, con condanna della resistente a retribuire tali giorni secondo questo criterio. CP_7
Ciò premesso chiedevano che: 1) fosse accertata la nullità, o, comunque, l'inopponibilità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle seguenti clausole contrattuali della contrattazione collettiva 2016: a) art. 30 punto 6 CCNL;
b) art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL;
c) art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
d) art. 31 Contratto Aziendale;
della contrattazione collettiva 2012: a) art. 31 punto 6 CCNL;
b) art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL;
c) art. 14 punto 3 CCNL art. 31 del Contratto Aziendale;
d) contrattazione collettiva 2003: e) art. 25 punto 6 CCNL art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL;
f) art. 15 punto 3 Contratto Aziendale;
g) art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere calcolate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); b) fosse accertato che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, e che, in particolare, in tale importo debbano essere incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi i codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); 3) fosse condannata la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie indicati, delle seguenti somme: a) €. 20.801,18; b) € Parte_1 Parte_2
17.520,69; c) €. 16.264,16; d) €. 17.076,29; e) Parte_3 Parte_4 Parte_5
€. 18.928,06; f) €. 13.856,09; g) €. 16.094,30; h) Parte_6 Parte_7 Pt_8
€. 13.516,91; i) €. 12.441,19; l) €. 15.485,87,
[...] Parte_9 Parte_10 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) fosse condannata la società resistente al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti;
5) fosse dichiarato il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto pagina 3 di 11 al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' , CP_2 da parte della società resistente, della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_3 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava a tal proposito che: 1) si era sempre attenuta ai Contratti Collettivi che, tanto più se stipulati da parti sociali qualificate, dovevano ritenersi idonei a dare attuazione concreta nel singolo ordinamento ai principi comunitari, compreso quello del diritto alle ferie retribuite invocato dal ricorrente;
2) erano inapplicabili al caso in oggetto dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che le indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o alla sua collocazione temporale e non erano volte a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni;
3) la IUP variabile era alternativa alla IUP giornaliera ed era corrisposta solo quando il personale svolgeva prestazioni in viaggio nella misura stabilite dalla Tabella B dell'art. 31 CCNL, dunque il personale viaggiante, nella giornata di ferie, percepiva la medesima IUP percepita nelle giornate lavorative nelle quali svolgeva attività di traghettamento, di manovra o attività formativa per il conseguimento e mantenimento delle abilitazioni professionali;
3) le somme rivendicate a titolo sia di IUP sia di assenza dalla residenza per la giornata di ferie avevano un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione dei ricorrenti, dunque le norme della contrattazione collettiva non avevano un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie. Eccepiva poi la parziale prescrizione (quinquennale) delle differenze retributive richieste. Contestava infine i calcoli effettuati dai ricorrenti, sul duplice rilievo che: a) per ottenere l'importo presunto (media matematica) delle competenze accessorie eventualmente spettanti anche nelle giornate di ferie, il ricorrente avrebbe dovuto dividere il totale delle indennità percepite in presenza per i consueti ventiseiesimi sui quali era strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non per i giorni di presenza effettiva in servizio;
b) la domanda non era stata limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003, pari a 20 giorni, ma era stata estesa a tutti i giorni di ferie fruiti dai lavoratori;
6) chiedeva infine, in subordine, di compensare gli eventuali importi che dovessero essere riconosciuti con le somme ricevute in forza delle clausole dichiarate nulle, stante la clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi. Su richiesta dei ricorrenti era disposta la chiamata in giudizio dell' che si costituiva CP_2 in giudizio eccependo che il diritto alla regolarizzazione contributiva vantato dai ricorrenti risultava parzialmente prescritto, ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95. Quanto poi al versamento della riserva matematica necessaria ai fini della costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, L. 1338/62, rilevava che la domanda non risultava proposta direttamente nei suoi confronti e che non poteva essere altrimenti, visto che doveva essere necessariamente preceduta da una specifica domanda amministrativa allo stesso . Controparte_8
Chiedeva quindi che: 1) previo accertamento della fondatezza delle domande dei ricorrenti nei confronti della società resistente e previo ulteriore accertamento di somme corrisposte ed illegittimamente non sottoposte a contribuzione, o sottoposte solo parzialmente, fosse accertato il suo diritto al pagamento da parte della società resistente dei contributi su eventuali somme eccedenti a quelle per le quali la posizione era stata già regolarizzata, entro i pagina 4 di 11 limiti della prescrizione quinquennale;
2) fosse condannare, pertanto, la società resistente al pagamento delle somme dovute a fronte dell'accoglimento delle domande dei ricorrenti. In corso di causa, alla luce dei principi affermati da Cass. n. 20216/22 del 23.6.2022, i ricorrenti erano invitati a riformulare i propri conteggi. Istruita per il resto solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 23.10.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande dei ricorrenti sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che nel nostro ordinamento non vige un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale. Alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva (Cass. civ., sez, lav., n. 23366/20: “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”). Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della onnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (così Cass. civ., sez. lav., n. 1823/04). Ciò premesso, la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88/03 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. civ., sez. lav., n. 18160/23 che richiama CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22). La finalità è quella di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C385/17, ). In questo senso qualsiasi Per_2 Persona_3 incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori pagina 5 di 11 il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (così anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende quindi qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 13425/19 e n. 37589/21). In applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in violazione dell'art. 4 D.l.vo n. 185/05 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22). Se così è, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 13425/19 e Cass. civ., n. 37589/21). Recentemente le pronunce della Corte di legittimità nn. 1816, 19663, 19711 e 19716/23 hanno confermato la correttezza delle sentenze della Corte d'appello di Milano che, in relazione a fattispecie affini a quella oggetto della presente causa, avevano riconosciuto il diritto di alcuni macchinisti ferroviari a vedersi computare nella retribuzione feriale i compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale. Nella sentenza n. 13932/24 la Suprema Corte ha proceduto all'esame di alcune delle voci di retribuzione, pacificamente non corrisposte durante il periodo feriale, oggetto del presente in giudizio, la cosiddetta indennità di utilizzazione professionale (IUP) e quella per assenza dalla residenza. La Corte ha ritenuto sussistente il cosiddetto nesso intrinseco tra tutti i predetti elementi retributivi e le mansioni svolte dai lavoratori sulla base delle seguenti argomentazioni: “20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al
pagina 6 di 11 godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Per tali ragioni deve dunque ritenersi che la cosiddetta indennità di utilizzazione professionale (IUP) variabile e l'indennità per assenza dalla residenza retribuiscano un incomodo intrinsecamente connesso all'esecuzione delle mansioni di macchinista. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'indennità PdM , Pt_11 che spetta al dipendente chiamato a svolgere ulteriori attività specifiche e risulta sicuramente connessa in modo intrinseco al profilo professionale dei macchinisti. E tuttavia non vi sono allegazioni sufficienti circa il suo concreto riconoscimento ai ricorrenti visto che nel ricorso -
“alcuni degli odierni ricorrenti macchinisti potrebbero essere stati utilizzati in servizio ai treni merci” - nulla si dice circa l'effettivo ricorrere dei presupposti per il riconoscimento in loro favore della predetta indennità. Quanto invece alle ulteriori voci retributive richieste, e in particolare per quanto concerne le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, il compenso per lavoro straordinario e le indennità diverse (flessibilità di orario), le stesse appaiono connesse a una semplice collocazione oraria e giornaliera del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione, e dunque non costituiscono espressione dello status personale e professionale dei ricorrenti, né paiono inerenti a una particolare caratteristica della loro attività lavorativa. In relazione a esse manca l'intrinseca connessione con lo status personale e professionale dei ricorrenti, determinato dall'attività lavorativa svolta. Il nucleo centrale dell'argomentare della Corte di Giustizia, scandito dall'avverbio
“intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. E intrinsecamente significa che l'elemento retributivo deve remunerare la specifica professionalità del lavoratore interessato, al punto tale da legarsi indissolubilmente con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa svolte. La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo a essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la
“sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (Cass. civ., sez. lav., n. 16106/03). Del resto, il novellato art. 2103 c.c. al suo sesto comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Occorre quindi verificare se le voci retributive oggetto di giudizio siano dirette a compensare la professionalità tipica che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore o se invece attengono a modalità meramente estrinseche - si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione stessa.
pagina 7 di 11 Nel caso in esame, le indennità per lavoro straordinario diurno e notturno, festivo e domenicale e le cosiddette indennità diverse non risultano “intrinsecamente” connesse alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti, ma ineriscono a una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In conclusione, pertanto, le uniche indennità, fra quelle oggetto di giudizio, che appaiono intrinsecamente collegate alla esecuzione di mansioni - e rispetto alle quali v'è la deduzione e la prova della stabile corresponsione ai ricorrenti, nei periodi in cui essi sono in servizio effettivo - sono la cosiddetta indennità di utilizzazione professionale (IUP) nella sua parte variabile e l'indennità per assenza dalla residenza, il cui mancato riconoscimento, durante il periodo feriale, appare potenzialmente idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie. E infatti “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (così Cass. civ., sez. lav., n. 14089/24). Pertanto, dette voci devono essere riconosciute ai ricorrenti anche durante le ferie, con conseguente disapplicazione delle norme della contrattazione collettiva che dispongono diversamente. Circa il quantum richiesto, deve anzitutto condividersi quanto sostenuto dai ricorrenti secondo cui, per calcolare quanto dovuto a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione fissa, mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. È quindi corretto il criterio utilizzato nel conteggio allegato che assume il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, e ciò per ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio ottenuto deve poi essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, come inizialmente prospettato dai ricorrenti, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22). E tale periodo, come eccepito dalla società resistente, non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, se la previsione di quattro settimane dovesse essere intesa come ventotto giorni di lavoro effettivo e non quattro settimane di calendario, i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni avrebbero diritto a un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su sei giorni a un minimo di cinque settimane scarse. Ciò creerebbe, all'evidenza, una disparità di trattamento priva di qualsivoglia giustificazione logica, prima ancora che giuridica. E il fatto che in un passaggio motivazionale della più volte citata Cass. civ., sez. lav., n. 20216/22 la Suprema Corte abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio in cui ha chiaramente preso posizione su altra questione: «30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della
pagina 8 di 11 componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti”. Nel calcolo deve poi essere considerata la facoltà di fruizione nell'anno successivo, se le ferie non sono state fruite nell'anno solare di riferimento, come previsto dalla contrattazione collettiva. Sulla scorta di tali considerazioni, è stato richiesto ai ricorrenti di riformulare i propri conteggi, parametrandoli sulle sole quattro settimane di ferie garantite dal diritto di fonte comunitaria. Non può poi trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata dalla società resistente volta a ottenere la declaratoria di nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie. E infatti “quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. n. 5675-87)” (Cass. civ., sez. lav., n. 10050/96). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative e inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. La società resistente non ha inoltre fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dal ricorrente avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità. Deve infine essere rigettata, ancorché in via preliminare, l'eccezione di prescrizione della società resistente con riferimento alle differenze retributive maturate dai ricorrenti per il periodo anteriore al quinquennio dall'avvenuta notifica del ricorso o di altro atto valido a interrompere la prescrizione. E infatti “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., n. 26246/22).
pagina 9 di 11 La società resistente deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di differenze retributive, delle seguenti somme: a) €. 12.394,90 a favore di b) €. 11.296,61 a favore di;
c) €. 11.284,28 a favore di Parte_1 Parte_2
; d) €. 10.527,62 a favore di;
e) €. 10.900,31 a favore di Parte_3 Parte_4
; f) €. 7.955,50 a favore di g) €. 9.547,91 a favore di Parte_5 Parte_6 Pt_7
h) €. 8.016,39 a favore di;
i) €. 7.478,61 a favore di
[...] Parte_8 [...]
; l) €. 9.476,52 a favore di . Parte_9 Parte_10
Su ciascuna di esse sono poi dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La società resistente deve altresì essere condannata alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla data della notificazione all' della chiamata in causa. CP_2
Deve invece essere rigettata l'ulteriore domanda dei ricorrenti volta ad accertare il loro diritto a versare all' , da parte della società convenuta, della riserva matematica finalizzata CP_2 alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 L. 1338/62, poiché tale norma, al suo primo comma, pone in capo al datore di lavoro la facoltà, e non l'obbligo, “di chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal Controparte_9 successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”. E il successivo quinto comma attribuisce al lavoratore la facoltà di sostituirsi al datore di lavoro nel richiedere la costituzione della rendita vitalizia a suo favore, subordinatamente all'impossibilità di ottenere che la stessa richiesta sia avanzata dal datore di lavoro. Le spese di lite fra i ricorrenti e la società resistente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore ritualmente dichiaratosi antistatario;
visto l'esito del giudizio possono essere interamente compensate quelle fra i ricorrenti e l' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 1247/22 R.G. LAV., promossa da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro in persona del legale Parte_9 Parte_10 CP_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e con la chiamata in causa dell' , in persona del Presidente CP_2 pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
1) previa disapplicazione di ogni norma contrattuale in contrasto, accerta il diritto dei ricorrenti al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) variabile e del compenso per assenza dalla residenza;
2) condanna la resistente al pagamento di: a) €. 12.394,90, oltre alla rivalutazione CP_7 monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di b) Parte_1
€. 11.296,61, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
c) €. 11.284,28, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_2 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
d) €. 10.527,62, oltre Parte_3 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di pagina 10 di 11 ; e) €. 10.900,31, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali Parte_4 dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
f) €. 7.955,50, oltre alla rivalutazione Parte_5 monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di Parte_6
g) €. 9.547,91, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
h) €. 8.016,39, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_7 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
i) €. 7.478,61, Parte_8 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
l) €. 9.476,52, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali Parte_9 dalle singole scadenze al saldo, a favore di;
Parte_10
3) condanna la società resistente alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla data della notificazione all' della CP_2 chiamata in causa;
4) condanna la società resistente al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi €. 4.918,00, di cui €. 118,50 per anticipazioni ed €. 4.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
a) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 23.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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