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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2060/2022 R.G., trattenuta in decisione il 9.10.2024 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Zacheo Parte_1
Francesco ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Roma. Appellante CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Colella Controparte_1
Antonio ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Rimini.
Appellata
CP_2
Contumace avverso la sentenza n. 1104/2022 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 16.11.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Rimini e CP_2 Controparte_3 perché, asserendo di essere rimasta vittima di un
[...] sinistro, essendo stata colpita mentre era alla guida della sua bicicletta dal convenuto che stava percorrendo con un veicolo
Peugeot 106 la Strada Statale Adriatica in Rimini in un tratto rettilineo, allorché, a causa dell'eccessiva velocità ed imprudenza, aveva perso il controllo dell'autovettura, domandava che venisse accertato e dichiarato che i danni subiti dalla medesima fossero da attribuire al convenuto e che, conseguentemente, fosse Controparte_3 condannata al risarcimento dei danni fisici quantificati nella misura complessiva di €409.050,00 ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improponibilità e inammissibilità della domanda avversaria in quanto non esisteva alcuna valida richiesta risarcitoria ai sensi degli artt. 145 e 148 del d. lgs. 209/2005, e comunque, in via principale, nel merito, chiedendone il rigetto poiché infondata in punto di an.
rimaneva contumace in primo grado. CP_2
-Con la gravata sentenza, il Tribunale dichiarava la nullità della procura alle liti di parte attrice e, per l'effetto,
l'inammissibilità della domanda poiché rilevava che la sola procura in atti era stata rilasciata a Kiev in data 30.9.2016 ed era corredata di “apostille” priva di autentica e presentava, in calce, due ulteriori paragrafi dattiloscritti, redatti in lingua originale, privi di traduzione.
Il Tribunale, pur tenendo conto del contrasto giurisprudenziale di cui rappresentava le diverse interpretazioni più rigide e più possibiliste, aderiva all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso che comminava, per tali ipotesi, la nullità, poiché tale posizione risultava più rispettosa del diritto di difesa dell'avversario, coerente col principio di ragionevole durata del processo e tutelava altresì il soggetto mandante, il quale gode dell'efficacia interruttiva della prescrizione.
-Avverso tale decisione, proponeva Parte_2 appello formulando le seguenti doglianze:
1) l'erronea applicazione della normativa circa la validità delle procure speciali rilasciate all'estero, erronea applicazione della
Convenzione dell'Aja del 1961 e motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione alla controversia;
2) mancata disamina e considerazione della procura speciale datata
28.8.2014 rilasciata dalla medesima appellante al procuratore quando si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Rimini.
-Si costituiva in grado d'appello la compagnia assicurativa eccependo l'illegittimità e/o irritualità Controparte_1
e/o inammissibilità e/o inutilizzabilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. dei documenti prodotti dall'attrice solo in appello poiché si trattava di documenti nuovi, tardivi mai tempestivamente versati in atti.
-Anche nel presente grado rimaneva contumace. CP_2
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Pur dandosi atto dell'orientamento giurisprudenziale che afferma, per ciò che concerne gli atti prodromici al processo, il principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto ex art. 123 c.p.c. e che esclude che la contestuale traduzione dell'atto costituisca requisito di validità del medesimo se il giudice sia in grado di provvedere da sé alla traduzione (Cass. Civ. 19900/2023), occorre rammentare che quanto statuito anche nella pronuncia n. 2866/2021 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio di diritto per cui “la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. “apostille”, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto”, si pone come principio orientativo di rango “dispositivo”, e maggiormente rispettoso della ratio normativa e del sistema in generale.
In ogni caso, è tranchant osservare che, nel caso in esame, il giudice di primo grado, con ordinanza emessa in data 16.8.2021, assegnava un termine di giorni 40 per la produzione, oltreché dell'atto di citazione notificato a LEKA ai fini della regolarità del contraddittorio, della procura alle liti, rilevando che il documento n. 1 indicato in atto di citazione contenente le
“Procure speciali” non era stato allegato;
con deposito intervenuto in data 21.9.2021, l'Avv. Zacheo provvedeva alla produzione dell'atto di citazione notificato al convenuto, accompagnato alla procura speciale rilasciata a Kiev, che recava la cd. “apostille” in lingua ucraina, priva della sua traduzione, così come eccepito dalla difesa di alla prima occasione CP_1 utile e, cioè all'udienza del 9.11.2021. Ora, premesso che il termine assegnato dal giudice per regolarizzare la costituzione del rapporto processuale deve reputarsi perentorio e che la difesa attorea produceva procura che non presentava la compiuta traduzione della “apostille”, occorre altresì rilevare che, a seguito dell'eccezione mossa in udienza dalla controparte circa il vizio della traduzione, nella successiva comparsa conclusionale, l'attrice non provvedeva a formulare alcuna specifica difesa tesa a chiarire la propria posizione, e mancava peraltro di depositare replica, così come ragionevolmente argomentato dal primo giudicante in sentenza.
La prima censura mossa dall'appellante tesa a valorizzare la giurisprudenza di legittimità che ammette che il giudice possa rivolgersi ad un esperto per la traduzione degli atti prodromici risulta quindi infondata, poiché nel caso di specie è dirimente che parte attrice non spiegasse alcuno sforzo difensivo teso ad argomentare o, comunque, a regolarizzare la costituzione del rapporto processuale, pur a fronte dell'eccezione mossa dalla controparte e avendo, peraltro, già ottenuto il termine di cui all'ordinanza sopra indicata.
Del resto, deve reputarsi inammissibile che parte attrice, rimasta inerte rispetto alle eccezioni di controparte, possa beneficiare dell'attività di consulenza di un traduttore, laddove il giudice non possa di per sé compiere la traduzione, atteso che, nel caso di specie, la medesima non assolveva compiutamente e tempestivamente ai propri oneri assertivi e dimostrativi;
e tanto deve escludersi a fortiori laddove si consideri la posizione rigorosa della giurisprudenza di legittimità che, anche in relazione alla concessione del termine di cui all'art. 182 c.p.c., nel dettato precedente alla riforma Cartabia, non consente di sanare, con tale meccanismo sanante, l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti. Le asserzioni mosse dall'appellante risultano, per tale ragionamento, inidonee ad attingere alle statuizioni del primo giudice.
-B) Quanto al secondo motivo, la procura rilasciata in data 28.8.2014 non risulta riscontrata fra le produzioni del primo grado nei termini di legge, come prontamente eccepito dalla compagnia assicurativa in sede di comparsa di costituzione in questo grado, e, pertanto, la censura risulta infondata, ai limiti della temerarietà, non potendosi dolere l'appellante della mancata considerazione di documentazione che non provvedeva a depositare tempestivamente in giudizio.
In ogni caso, la sanatoria del 182 cpc è dettata con i limiti del primo grado, e la procura “buona” in lingua italiana, asseritamente presente nel giudizio di primo grado e rilasciata sempre asseritamente sin dal 2014, non è stata in realtà mai prodotta, se non in questo grado come allegato all'atto di appello che porta la data del dicembre 2022. Ciò detto, ogni altra questione, e così anche l'eccezione di ammissibilità che attinge la documentazione allegata all'atto di impugnazione rilevante nel merito, deve ritenersi assorbita e superfluo, per tali rilievi, ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
-C) Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da e, Parte_2 per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la alla rifusione a favore di Pt_2 [...] delle spese processuali che liquida per il CP_1 presente grado in €5.077,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 10.6.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2060/2022 R.G., trattenuta in decisione il 9.10.2024 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Zacheo Parte_1
Francesco ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Roma. Appellante CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Colella Controparte_1
Antonio ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Rimini.
Appellata
CP_2
Contumace avverso la sentenza n. 1104/2022 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 16.11.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Rimini e CP_2 Controparte_3 perché, asserendo di essere rimasta vittima di un
[...] sinistro, essendo stata colpita mentre era alla guida della sua bicicletta dal convenuto che stava percorrendo con un veicolo
Peugeot 106 la Strada Statale Adriatica in Rimini in un tratto rettilineo, allorché, a causa dell'eccessiva velocità ed imprudenza, aveva perso il controllo dell'autovettura, domandava che venisse accertato e dichiarato che i danni subiti dalla medesima fossero da attribuire al convenuto e che, conseguentemente, fosse Controparte_3 condannata al risarcimento dei danni fisici quantificati nella misura complessiva di €409.050,00 ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improponibilità e inammissibilità della domanda avversaria in quanto non esisteva alcuna valida richiesta risarcitoria ai sensi degli artt. 145 e 148 del d. lgs. 209/2005, e comunque, in via principale, nel merito, chiedendone il rigetto poiché infondata in punto di an.
rimaneva contumace in primo grado. CP_2
-Con la gravata sentenza, il Tribunale dichiarava la nullità della procura alle liti di parte attrice e, per l'effetto,
l'inammissibilità della domanda poiché rilevava che la sola procura in atti era stata rilasciata a Kiev in data 30.9.2016 ed era corredata di “apostille” priva di autentica e presentava, in calce, due ulteriori paragrafi dattiloscritti, redatti in lingua originale, privi di traduzione.
Il Tribunale, pur tenendo conto del contrasto giurisprudenziale di cui rappresentava le diverse interpretazioni più rigide e più possibiliste, aderiva all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso che comminava, per tali ipotesi, la nullità, poiché tale posizione risultava più rispettosa del diritto di difesa dell'avversario, coerente col principio di ragionevole durata del processo e tutelava altresì il soggetto mandante, il quale gode dell'efficacia interruttiva della prescrizione.
-Avverso tale decisione, proponeva Parte_2 appello formulando le seguenti doglianze:
1) l'erronea applicazione della normativa circa la validità delle procure speciali rilasciate all'estero, erronea applicazione della
Convenzione dell'Aja del 1961 e motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione alla controversia;
2) mancata disamina e considerazione della procura speciale datata
28.8.2014 rilasciata dalla medesima appellante al procuratore quando si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Rimini.
-Si costituiva in grado d'appello la compagnia assicurativa eccependo l'illegittimità e/o irritualità Controparte_1
e/o inammissibilità e/o inutilizzabilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. dei documenti prodotti dall'attrice solo in appello poiché si trattava di documenti nuovi, tardivi mai tempestivamente versati in atti.
-Anche nel presente grado rimaneva contumace. CP_2
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Pur dandosi atto dell'orientamento giurisprudenziale che afferma, per ciò che concerne gli atti prodromici al processo, il principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto ex art. 123 c.p.c. e che esclude che la contestuale traduzione dell'atto costituisca requisito di validità del medesimo se il giudice sia in grado di provvedere da sé alla traduzione (Cass. Civ. 19900/2023), occorre rammentare che quanto statuito anche nella pronuncia n. 2866/2021 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio di diritto per cui “la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. “apostille”, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto”, si pone come principio orientativo di rango “dispositivo”, e maggiormente rispettoso della ratio normativa e del sistema in generale.
In ogni caso, è tranchant osservare che, nel caso in esame, il giudice di primo grado, con ordinanza emessa in data 16.8.2021, assegnava un termine di giorni 40 per la produzione, oltreché dell'atto di citazione notificato a LEKA ai fini della regolarità del contraddittorio, della procura alle liti, rilevando che il documento n. 1 indicato in atto di citazione contenente le
“Procure speciali” non era stato allegato;
con deposito intervenuto in data 21.9.2021, l'Avv. Zacheo provvedeva alla produzione dell'atto di citazione notificato al convenuto, accompagnato alla procura speciale rilasciata a Kiev, che recava la cd. “apostille” in lingua ucraina, priva della sua traduzione, così come eccepito dalla difesa di alla prima occasione CP_1 utile e, cioè all'udienza del 9.11.2021. Ora, premesso che il termine assegnato dal giudice per regolarizzare la costituzione del rapporto processuale deve reputarsi perentorio e che la difesa attorea produceva procura che non presentava la compiuta traduzione della “apostille”, occorre altresì rilevare che, a seguito dell'eccezione mossa in udienza dalla controparte circa il vizio della traduzione, nella successiva comparsa conclusionale, l'attrice non provvedeva a formulare alcuna specifica difesa tesa a chiarire la propria posizione, e mancava peraltro di depositare replica, così come ragionevolmente argomentato dal primo giudicante in sentenza.
La prima censura mossa dall'appellante tesa a valorizzare la giurisprudenza di legittimità che ammette che il giudice possa rivolgersi ad un esperto per la traduzione degli atti prodromici risulta quindi infondata, poiché nel caso di specie è dirimente che parte attrice non spiegasse alcuno sforzo difensivo teso ad argomentare o, comunque, a regolarizzare la costituzione del rapporto processuale, pur a fronte dell'eccezione mossa dalla controparte e avendo, peraltro, già ottenuto il termine di cui all'ordinanza sopra indicata.
Del resto, deve reputarsi inammissibile che parte attrice, rimasta inerte rispetto alle eccezioni di controparte, possa beneficiare dell'attività di consulenza di un traduttore, laddove il giudice non possa di per sé compiere la traduzione, atteso che, nel caso di specie, la medesima non assolveva compiutamente e tempestivamente ai propri oneri assertivi e dimostrativi;
e tanto deve escludersi a fortiori laddove si consideri la posizione rigorosa della giurisprudenza di legittimità che, anche in relazione alla concessione del termine di cui all'art. 182 c.p.c., nel dettato precedente alla riforma Cartabia, non consente di sanare, con tale meccanismo sanante, l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti. Le asserzioni mosse dall'appellante risultano, per tale ragionamento, inidonee ad attingere alle statuizioni del primo giudice.
-B) Quanto al secondo motivo, la procura rilasciata in data 28.8.2014 non risulta riscontrata fra le produzioni del primo grado nei termini di legge, come prontamente eccepito dalla compagnia assicurativa in sede di comparsa di costituzione in questo grado, e, pertanto, la censura risulta infondata, ai limiti della temerarietà, non potendosi dolere l'appellante della mancata considerazione di documentazione che non provvedeva a depositare tempestivamente in giudizio.
In ogni caso, la sanatoria del 182 cpc è dettata con i limiti del primo grado, e la procura “buona” in lingua italiana, asseritamente presente nel giudizio di primo grado e rilasciata sempre asseritamente sin dal 2014, non è stata in realtà mai prodotta, se non in questo grado come allegato all'atto di appello che porta la data del dicembre 2022. Ciò detto, ogni altra questione, e così anche l'eccezione di ammissibilità che attinge la documentazione allegata all'atto di impugnazione rilevante nel merito, deve ritenersi assorbita e superfluo, per tali rilievi, ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
-C) Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da e, Parte_2 per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la alla rifusione a favore di Pt_2 [...] delle spese processuali che liquida per il CP_1 presente grado in €5.077,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 10.6.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)