Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 2
La mancata indicazione nell'atto amministrativo (nella fattispecie, verbale di accertamento di violazione del codice della strada) del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente.
L'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiché tale affermazione è frutto di un potere discrezionale dello stesso giudice, che, pertanto, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.
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- 2. Circolare del 06/03/2008 n. 16 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 6 marzo 2008
Indice 1. La disciplina del responsabile del procedimento nello "Statuto dei diritti del contribuente" e nella legge n. 241 del 1990 2. Le conseguenze della mancata designazione del responsabile del procedimento 3. Le conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento 4. L\'ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007 e relativi effetti 5. Ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 6. Gestione delle controversie pendenti * * * * * 1. La disciplina del responsabile del procedimento nello "Statuto dei diritti del contribuente" e nella legge n. 241 del 1990 L\'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 27 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9263 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO ET IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PEREIRA 78, presso l'avvocato LO ET ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato LESTI GIORGIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2135/98 del Pretore di ROMA, depositata il 28/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lo ET, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lesti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza del 28 marzo 1998 il Pretore di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla sig. Lo ET avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada (cambio di direzione a sinistra, senza il precedente spostamento al centro della carreggiata), affermando che: l'impossibilità della contestazione immediata era dovuta al luogo della violazione (incrocio in prossimità del Policlinico Gemelli) ed alla notoria situazione di traffico abitualmente elevato;
il luogo della violazione era individuato con precisione, la giustificazione fornita dall'opponente circa le condizioni della segnaletica non avevano trovato conferma nell'istruttoria svolta;
dalle stesse dichiarazioni dell'ingiunta poteva evincersi l'avvenuta violazione delle prescrizioni dell'art. 154 C.d.S.; non è onere del verbalizzante indicare nel verbale le modalità di opposizione.
La Lo ET propone ora ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente censura il punto della sentenza nel quale è stato escluso che esistessero le condizioni per la contestazione immediata, stante "la notoria situazione di traffico abitualmente elevato", e sostiene che nella specie difettavano i presupposti per il ricorso al notorio, di cui all'art. 115 c.p.c., tanto più che la descrizione del luogo neppure risultava dal verbale di accertamento.
Il motivo è infondato, posto che dalla stessa giurisprudenza menzionata dalla ricorrente (corrispondente, peraltro, a quella unanime della Corte di legittimità) risultano rispettati dal giudice i canoni relativi alla prova. Innanzitutto, va ricordato che l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiché tale affermazione è frutto di un potere discrezionale dello stesso giudice che, pertanto, non è tenuto ad indicare ali elementi sui quali la determinazione si fonda (Cass. 19 aprile 2001, n. 5809). Più in particolare, si è chiarito che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo (Cass. 9 luglio 1999, n. 7181). Alla luce di tali principi appare corretta l'affermazione che costituisce fatto notorio la circostanza che le condizioni del traffico siano tali, in prossimità di un incrocio stradale di un grande centro urbano e di un nosocomio di particolare importanza nazionale, da non consentire la contestazione immediata di una violazione al codice della strada. Quanto, poi, alle pretese lacune del verbale circa il luogo del fatto, si tratta di accertamento di merito operato dal Pretore, in relazione al quale non può essere chiesto il controllo da parte del giudice di legittimità. Il secondo motivo - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, in relazione all'art. 383 C.d.S. - censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che l'atto sia invalido per la mancata indicazione dei soggetti dinanzi ai quali esso può essere impugnato e dei relativi termini e modalità. A tal proposito, per affermare l'infondatezza del motivo, basta ricordare che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (Cass. 4 giugno 1999, n. 5453). Nella specie, la ricorrente non è incorsa in alcun errore, posto che ha tempestivamente proposto opposizione innanzi all'autorità giudiziaria competente, sicché la lamentata omessa indicazione rimane comunque irrilevante.
Con il terzo motivo la ricorrente - nel lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione alle disposizioni del regolamento al C.d.S., nonché i vizi della motivazione - pone in discussione l'iter logico seguito dal giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, per avere attribuito prevalenza a determinati elementi di convincimento, senza motivare in alcun modo sulle ragioni di tale scelta.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile È infondato nella parte in cui lamenta l'insufficiente motivazione, visto che il giudice ha congruamente e logicamente spiegato il suo convincimento (contrario alla tesi della Lo ET, secondo la quale la segnaletica orizzontale non sarebbe stata corretta ed in particolare che solo dopo l'accertamento sarebbe stata aggiunta una seconda freccia che, in posizione arretrata rispetto all'incrocio, segnalava la possibilità di proseguire diritto) come frutto della documentazione acquisita in atti (la planimetria del Comune di Roma) e della relativa conferma sia del verbalizzante, sia del responsabile del servizio di segnaletica del Comune, aggiungendo che la diversa tesi dell'opponente risultava confermata dal solo testimone dalla stessa citato e che, comunque, la verificazione della contestata violazione era evincibile dalle medesime dichiarazioni della Lo ET, così correttamente utilizzando il suo potere discrezionale ed incensurabile di comparazione e valorizzazione delle varie prove acquisite. Il motivo è, infine, inammissibile laddove offre la mera contrapposizione fra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 29 gennaio 2000, n. 1045). In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 416,59, di cui euro quattrocento (400) per onorari. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002