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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16778 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI^ CIVILE in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al n. 14591/2024 del R.G.A.C.,
TRA
- con sede in Roma, via Trionfale 8291 (part. iva Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante p.t. , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Falzone (C.F. C.F._1
– PEC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Roma, Via Benedetto Croce 66-68, giusta procura digitale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (PEC: ; Email_1
- opponente -
E
- I. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. Dr. con sede in Roma, P.IVA_2 CP_2
Piazzale Clodio n. 14, elettivamente domiciliato in Roma Via Merulana n.76, presso lo studio dell'Avv. Francesco Orecchia (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
ND La FA (C.F. ), giusta delega in calce al C.F._3
ricorso per d.i. (PEC: - Email_2
) - opposto - Email_3
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6.3.2024 n. 3152/2024; CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 17.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
conveniva in giudizio lo . Controparte_1
Esponeva parte opponente che:
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in data 6.3.2024 su ricorso dello notificato unitamente all'atto di precetto in CP_1
data 13.3.2024, era stato ingiunto alla il pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 44.144,13 di cui € 32.857,00 per sorte capitale, € 8.862,38 per interessi oltre ad € 1.305,00 per onorari liquidati nel decreto ed € 286,00 per esborsi ed oltre ad onorari e competenze di precetto;
- a sostegno della domanda lo deduceva di avere svolto attività CP_1
varie di consulenza del lavoro per gli anni 2019-2020, tenuta delle buste paga anni 2019, 2020 e 2021 e attività di tenuta contabile e dichiarazioni reddituali relative agli anni 2018, 2019 e 2020;
- assumeva di avere, conseguentemente, maturato verso la un Parte_1
credito di € 32.857,00 come da prospetto di parcella dalla stessa elaborato secondo i vigenti parametri ministeriali;
- rilevava di avere proposto per il medesimo credito un precedente ricorso ex art 702 bis c.p.c. verso la rigettato per carenza di prova dal Parte_1
Tribunale di Roma con Ordinanza depositata in data 29.9.2023 (nei giudizi riuniti instaurati verso la rg. Parte_3
38419/2021, verso la rg. 38431/21 e, infine, Controparte_3
verso la recante il n. rg. 38440/2023); Parte_1
- rilevava lo studio istante che, nel ricorso ex art 702 bis c.p.c. aveva depositato “alcune fatture emesse, in seguito annullate per il mancato pagamento ad opera della corredate delle sole copie delle Parte_1
scritture contabili tanto che il giudice rigettava il ricorso, senza entrare nel merito, proprio per la carenza di prova”, come rappresentato nel ricorso per decreto ingiuntivo);
- assumeva inoltre di avere prodotto documentazione attestante atto di riconoscimento di credito da parte della per l'importo di € Parte_1
23.313,62 e rappresentava che la specifica notula redatta secondo il DM. n.
140/2012 e DM 46/2013, attestava l'esecuzione delle prestazioni ivi descritte e che sussisteva, infine, un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto la aveva ceduto l'azienda farmacia di cui era titolare in Parte_1
data 30.3.2023;
- gli assunti vantati dallo studio odierno opposto erano infondati ed il decreto ingiuntivo, pertanto, doveva ritenersi nullo ed illegittimo, in quanto l'opposto, in sede monitoria, aveva triplicato i costi e gli onorari delle contabilità affidate dalla famiglia Pt_1
- nel mese di maggio 2021, i legali rappresentanti delle società della famiglia avevano deciso di affidare la tenuta della contabilità e dei connessi Pt_1
adempimenti fiscali, a primaria società del settore e lo studio CP_1
emetteva, quindi, a vario titolo parcelle verso le tre società e, per ciò che qui interessa, verso la le parcelle n. 8 del 8.2.2021 di € 17.962,14 e n. Parte_1
37 del 4.5.2021 di € 5.351,48 per complessivi € 23.313.62;
- le competenze esposte negli avvisi di fattura azionati nel ricorso ex art 702 bis c.p.c. risultavano essere indicate dallo a saldo delle CP_1
prestazioni degli anni 2019, 2020 e 2021 (sino al mese di febbraio 2021);
- con il decreto ingiuntivo impugnato controparte produceva una “nuova” notula datata 26.1.2024 di € 32.856,00 con generica dicitura “adempimenti contabili e fiscali anni 2018, 2019, 2020 e 2021 come da documentazione allegata”; - la detta parcella, contestata, era evidentemente stata formata in maniera postuma per ottenere un decreto ingiuntivo radicalmente nullo e, peraltro, arbitrariamente aumentato rispetto all'importo del credito di € 23.313,62 che lo aveva già richiesto a saldo delle prestazioni mediante il CP_1
ricorso ex 702 bis c.p.c.;
- inoltre, nel decreto ingiuntiva non era dato atto del pagamento, effettuato dalla nel corso dell'anno 2020, per la complessiva somma di € Parte_1
11.428,00, corrisposto a mezzo bonifici;
- con ordinanza di rigetto del ricorso del 28.9.2023 lo era CP_1
stato condannato al pagamento della somma complessiva di € 3.397,00 oltre spese generali ed accessori per complessivi € 4.956,63, somma che in questa sede veniva pertanto espressamente richiesta in via riconvenzionale dall'odierna opponente, essendo il provvedimento passato in giudicato per mancata impugnazione;
- a seguito del recesso dal rapporto professionale, lo aveva CP_1
subordinato, a più riprese, il rilascio della documentazione contabile al pagamento delle spettanze, provvedendovi solo dietro plurime diffide in data
31.5.2021;
- lo studio, in particolare, con evidente intento ritorsivo ometteva di
“chiudere” la contabilità aziendale al 31.12.2020 e di fornire al nuovo consulente incaricato ( il bilancio d'esercizio al 31.12.2020, con i Pt_4 CP_4
saldi contabili, per consentire di registrare le scritture di apertura all'1.1.2021;
- tale condotta, gravemente pregiudizievole e contraria ai doveri deontologici, impediva al nuovo consulente di iniziare l'incarico, costringendolo a reinserire (mediante registrazione manuale) la contabilità aziendale dell'intero anno 2020; - ciò determinava ulteriori costi alla pari a complessivi € 5.124,00 Parte_1
come da fattura (recante la dicitura “PER REINSERIMENTO
CONTABILITA' ANNO 2020”) versata in atti e che, pertanto, si richiedeva in via riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno subito;
- ne derivava preliminarmente la completa nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le prestazioni rivendicate dallo CP_1
erano già state oggetto di giudicato definitivo con pronuncia del Tribunale di
Roma del 28.9.2023;
- si evidenziava altresì la radicale nullità ed annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e 636 c.p.c., essendo la parcella formata in data 26.1.2024, priva del parere di congruità del competente Ordine professionale, previsto obbligatoriamente dall'art. 636 c.p.c. e indispensabile per l'emissione del decreto ingiuntivo a favore del professionista;
- l'incertezza del quantum della domanda risultava definitivamente confermata dalla circostanza che controparte, per le medesime prestazioni, aveva dapprima richiesto la somma € 23.313,62 e, successivamente, aveva modificato la somma in € 32.857,00;
- erano pertanto espressamente contestate le prestazioni rese dallo Studio oltre che nel quantum anche nell'an; CP_1
così concludeva l'opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa;
- in via preliminare, per i motivi suesposti, con decreto inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza e termine per la notifica del relativo decreto, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del decreto ingiuntivo n. 3152/2024 emesso in data 6.3.2024 (RG 6646/2024) stante la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sulle prestazioni oggetto del presente decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo.
- nel merito, per le ragioni esposte nel presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3152/2024 emesso in data 6.3.2024 (RG 6646/2024) stante
l'insussistenza ed infondatezza della pretesa creditoria avversaria in fatto ed in diritto.
- in via subordinata accertare e dichiarare che l'importo rivendicabile dallo è pari ad € 23.313,00 accertando e dichiarando CP_1
l'avvenuto pagamento da parte di dell'importo di € 11.428,00 Parte_1
per competenze dello CP_1
In via riconvenzionale, per i motivi esposti nel presente atto, condannare lo in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 4.956,63 per spese legali liquidate come dettagliate in narrativa e di € 5.124,00 a titolo di risarcimento del danno (per fatture relative ad attività di inserimento contabilità) per l'inadempimento dell'opposto per complessivi € 10.008,63 da porsi in compensazione (unitamente all'importo di € 11.428,00 per pagamenti già effettuati) con quanto eventualmente dovesse essere riconosciuto a credito dell'ingiungente.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva lo , contestando ed Controparte_1
impugnando tutto quanto ex adverso ritenuto, eccepito e richiesto in quanto privo di fondamento logico e giuridico, eccependo l'illegittimità ed infondatezza dell'opposizione, evidenziando che del tutto infondato appariva il tentativo di ottenere la declaratoria di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto senza fornire alcuna valida prova a sostegno di quanto asserito, come pure senza fornire adeguata e fondata giustificazione sui gravi motivi per la sospensione della provvisoria esecuzione, non essendo sorretta, l'opposizione, da alcuna valida prova scritta o elemento idoneo a sostenere quanto eccepito, dal momento che tutte le questioni relative al presunto giudicato formatosi sulle somme dovute in favore dello CP_1
e lamentate in questa sede venivano dall'opponente già manifestate e
[...]
chiarite in sede monitoria, evidenziando che nel ricorso si dava testualmente atto che “In questa sede, viceversa, si produce copiosa documentazione, mai depositata in giudizio e, dunque, mai oggetto di alcun giudicato, né formale né sostanziale, attestante e comprovante inequivocabilmente e dettagliatamente tutta la rilevante attività svolta in favore della attuale resistente, onerata a pagarne il corrispettivo tanto che riconosceva espressamente il proprio debito”, evidenziando che l'ordinanza che aveva rigettato la domanda ex art. 702 bis c.p.c. nulla aveva delibato sul merito della questione, limitandosi a rigettare il ricorso senza appunto entrare nel merito, statuendo che l'attore “non deduce, né dimostra le specifiche attività svolte, né i parametri per la loro quantificazione (…) Ne deriva che il ricorso non sia accoglibile, per difetto di prova”, rilevando che nel fascicolo monitorio lo oltre a depositare gli atti essenziali del procedimento CP_1
sommario, aveva dettagliatamente allegato intera documentazione comprovante attività di consulenza contabile fiscale e commerciale svolta per la società mai deposita nel precedente fascicolo sommario e, dunque, Pt_1
mai oggetto di alcun giudicato, formale o sostanziale, era depositata specifica e dettagliata notula redatta conformemente ai parametri di cui al D.M.
140/2012 e 46/201, era depositato riconoscimento espresso del debito maturato dall'opponente, come da comunicazione inviata a mezzo PEC il
29/11/2022 nella quale la testualmente riportava Parte_5 “VOSTRO CREDITO AL 30.09.2022 € 23.313,62”, particolarmente importante risultava la data del riconoscimento del debito, peraltro pienamente attestato nel piano di Risanamento, di cui alla relazione ex art. 56 c. III CCII del 22.03.2023, in quanto parte opponente sostiene arbitrariamente che lo non avrebbe tenuto conto nella CP_1
richiesta di pagamento dei pagamenti per € 11.428,00 ricevuti nel 2020, mentre, fermo restando che molti di questi pagamenti non si riferivano a compensi in favore dello bensì a spese afferenti la società CP_1
non potevano avere comunque alcuna rilevanza liberatoria in favore Pt_1
della medesima atteso che riguardavano l'anno 2020, dunque già Pt_1
conteggiati, e che successivamente a tali bonifici, nell'anno 2022 e nell'anno
2023, la dava contezza della rimanenza del credito in favore dello Pt_1
per € 23.313,62, rilevando la non obbligatorietà del parere di CP_1
congruità dell'ordine professionale, contestando l'avvenuta triplicazione dei costi, sottolineando l'irrilevanza liberatoria del presunto pagamento di €
11.428,00, effettuato con bonifici emessi nell'anno 2020, dunque già conteggiati e considerato che, successivamente a tali bonifici, nell'anno 2022 la dava piena contezza della rimanenza del credito in favore dello Pt_1
per € 23.313,62, come da comunicazione inviata a mezzo PEC CP_1
il 29/11/2022, evidenziando che, oltre al predetto riconoscimento di debito, rilevava altresì quanto contenuto nella cessione d'azienda effettuata dalla alla società Medicamenta Farma Srl ove, nel piano di risanamento Parte_1
allegato, risultava creditore di lo Parte_1 Controparte_1
per € 23.313,62 (pag. 20), sotto la voce - tabella passività, al
[...]
n. cronologico 00021, nonché al punto 3.4.2.1. “Debiti verso fornitori” per prestazioni professionali (pagg. 31, 33) e, non a caso, l'Attestatore confermava che (sempre a pag. 33) “alla luce delle verifiche operate, lo scrivente ritiene che la posta in commento sia stata contabilizzata correttamente nella situazione patrimoniale di riferimento”, sottolineando ad abundantiam, che molti dei pagamenti bonificati nemmeno si riferivano a compensi in favore dello riguardando invece spese afferenti CP_1
la società (in particolare, l'allegato 12 contiene un pagamento di € Pt_1
1.530,00 con causale PAGAMENTO RATE PIGNORAMENTO SAS, il bonifico di € 1.500,00 riguarda, per € 600,00, il VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE, il bonifico di € 1.000,00 presso la filiale Unicredit ROMA AMBIENTI
GIUDIZIARI C/O TRIBUNALE DI ROMA SETTORE C con causale
STIPENDIO), inoltre, i bonifici, pur se riferiti all'anno 2020, erano oltretutto relativi a periodi ancora precedenti, come ad esempio il bonifico di
€ 2.998,00, riportante causale FATTURA N. 107 DEL 29.10.2019, Per_1
evidenziando la legittimità della richiesta vantata in monitorio, atteso che l'importo di € 23.313,62 già riconosciuto dalla debitrice e attestato nel piano di risanamento di controparte, non teneva conto altresì dell'ulteriore attività professionale svolta dallo in favore di ed ampiamente CP_1 Pt_1
documentata nel fascicolo monitorio, infatti l'attuale opposto svolgeva sempre in favore di attività per predisporre, compilare, inviare le Parte_1
certificazioni uniche per tutti i dipendenti della suddetta società per gli anni
2019-2020, nonché tutte le buste paga ogni mese per gli anni 2019 2020 e
2021, pertanto, aggiungendo all'importo suddetto, riconosciuto quale debito dalla stessa l'elaborazione dei cedolini per le buste paga dei Parte_1
dipendenti della società opponente per gli anni 2019 e 2020, per € 6.000,00 circa accessori compresi, nonché € 3.500,00 (sempre accessori compresi) computati in acconto per la contabilità dell'anno 2020, l'importo di cui al decreto ingiuntivo costituiva esattamente quanto dovuto allo CP_1
per tutta la copiosa attività svolta in favore della sottolineando, in Pt_1
merito all'ingiustificato e prolungato inadempimento di e della Parte_1
cessionaria Medicamenta Farma S.r.l., che ometteva Parte_1 dolosamente di comunicare al proprio creditore che avrebbe CP_1
ceduto, come poi accaduto in data 30.3.2023, l'azienda farmacia, nemmeno la cessionaria, poi, provvedeva a pagare la somma riconosciuta anzi, in maniera del tutto infedele, a fronte della richiesta dello inviata a CP_1
mezzo PEC in data 18.3.2024 dagli scriventi, di ottemperare al debito di la stessa rispondeva per il tramite dell'Avv. Castorino contestando Parte_1
la richiesta, adducendo che il credito del ricorrente “non risultava iscritto nei libri contabili di cessionaria dell'azienda acquistata Parte_3
dalla Società mia assistita che, ai sensi del disposto di cui all'art. 2560 II comma c.c., non risponde degli eventuali debiti della cessionaria non iscritti”, sottolineando l'insussistenza della dedotta solvibilità di parte opponente, stante lo stato di crisi in cui versava, così, da ultimo, concludendo:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, e richiesta:
- IN VIA PRELIMINARE: confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione non fondata su valida prova scritta, o di pronta soluzione;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere la proposta opposizione nonché la domanda riconvenzionale proposta e confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3152/2024, emesso dal
Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento recante R.G. n.
6646/2024 in data 6.03.2024, notificato in data 13.03.2024;
- IN VIA SUBORDINATA: condannare comunque ed in ogni caso la opponente al pagamento, in favore dello Controparte_1
, della somma di € 32.857,00, in virtù degli obblighi assunti
[...]
e per tutte le ragioni espresse in narrativa, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'eventuale istruttoria del presente giudizio, il tutto oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla scadenza fino al soddisfo;
- condannare, comunque ed in ogni caso, parte opponente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge”.
Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto la causa, documentalmente istruita, era rinviata per la decisione all'udienza del
17.11.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ed in detta udienza la stessa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intervenuto giudicato esterno sulle questioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
Rileva e documenta parte opponente (e la circostanza trova conferma, oltre che nella produzione documentale in atti, anche nelle dichiarazioni rese dalla stessa parte opposta nel medesimo ricorso per decreto ingiuntivo) che lo studio tecnico opposto, prima di richiedere in via monitoria il pagamento delle spettanze maturate nei confronti della odierna opponente, aveva promosso un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi rigettato per difetto di prova, per far valere, nei confronti della medesima parte ingiunta, lo stesso diritto al pagamento dei compensi professionali (così, testualmente, il Tribunale di
Roma: “… ricordando che grava sull'attore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto, deve sottolinearsi come il ricorrente, a fronte delle puntuali contestazioni di controparte e della prova di un parziale pagamento, non deduce, né dimostra le specifiche attività svolte, né i parametri per la loro quantificazione. Ne deriva che il ricorso non sia accoglibile per difetto di prova. …”) Tale provvedimento, pacificamente, non è stato contestato ed è passato in giudicato, ossia è divenuto immodificabile.
Ed infatti, come è noto, l'ordinanza che decide un rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. passa in giudicato se non viene appellata entro
30 giorni dalla sua comunicazione, come previsto dall'art. 702 quater c.p.c., secondo cui “l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
E' in sede di opposizione, poi, che “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”.
La cosa giudicata formale preclude, come è noto, alle parti di richiedere al giudice un nuovo provvedimento sulla res litigiosa e se, a rigore, l'art. 324
c.p.c. si riferisce alla sentenza, il principio si applica a tutti i provvedimenti del Giudice con contenuto decisorio, fra cui, appunto, l'ordinanza resa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c..
Il giudicato, sia esso interno o esterno, è rilevabile d'ufficio dal Giudice, anche in Cassazione, quando ciò risulti dagli atti allegati al processo e l'autorità dell'accertamento passato in giudicato è circoscritta ai fatti, situazioni o rapporti, che abbiano costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice nel provvedimento finale di merito, rilevando l'effettività della statuizione decisoria, sia essa collocata nel dispositivo o nella motivazione del provvedimento decisorio.
Quanto agli effetti, il provvedimento passato in giudicato è vincolante solo per le categorie di soggetti di cui all'art. 2909 c.c. (le parti, i loro eredi e aventi causa) e, sotto il profilo oggettivo, riguarda il petitum mediato e immediato, implicando l'impossibilità di rimettere in discussione la cosa giudicata, attraverso deduzioni di eccezioni o difese, di fatto o di diritto, non prese in considerazione nel precedente giudizio, in quanto rigettate o non proposte, tant'è che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Orbene nel caso di specie, il Tribunale si è già pronunciato sul merito delle questioni poste a base della richiesta monitoria e qui opposte, rigettando la domanda perché carente di allegazioni in fatto e di prova.
Il rigetto di una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia sul merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale (sul punto, cfr. Cass. 22128/2025) ed il giudicato sostanziale copre non solo la pretesa creditoria specifica azionata, ma anche i presupposti logico-giuridici che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, non vi è dubbio della identità delle pretese vantate nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., conclusosi con il rigetto della domanda per difetto di prova e quelle vantate nel monitorio e qui opposte.
L'accertamento divenuto irrevocabile preclude, pertanto, ogni valutazione posta a sostegno della richiesta avanzata in monitorio.
Ne deriva che (in forza del principio secondo il quale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con provvedimento passato in giudicato,
l'accertamento cosi' compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalita' diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo), l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, per violazione del ne bis in idem.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, che può essere esaminata in quanto non ha costituito oggetto di valutazione ne' tantomeno di pronuncia, sicche' sulla stessa non si è formato alcun giudicato, si osserva che la stessa non merita accoglimento.
Quanto alla condanna al pagamento delle spese del giudizio ex art. 702 ter c.p.c., le stesse sono già state riconosciute nell'ordinanza in questione, che costituisce titolo per il recupero.
Quanto alla ulteriore domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale, si osserva quanto segue.
Rileva parte opponente che lo nonostante plurime diffide, CP_1
aveva omesso di “chiudere” la contabilità aziendale al 31.12.2020 e di fornire al nuovo consulente incaricato ( il bilancio d'esercizio al Pt_4 CP_4
31.12.2020 costringendo la società a dover corrispondere al nuovo tenutario la somma di € 5.124,00 per le attività di inserimento contabile.
La documentazione prodotta risulta del tutto inidonea a far ritenere provato un inadempimento dello studio professionale opposto.
Si consideri, sul punto, che nelle missive del legale della società opponente versate in atti, si richiede la documentazione relativa al bilancio 2020, chiarendo, testualmente che “ … la mia assistita invita lo a CP_1
predisporre il bilancio d'esercizio al 31.12.2020 con relativo verbale di assemblea e deposito presso la CCIAA. Ovviamente la Controparte_5
si dichiara disponibile a corrispondere anticipatamente gli oneri
[...]
derivanti dai richiesti e necessari adempimenti per il bilancio …”.
Dalla lettura delle missive prodotte, tutte di analogo contenuto, può ricavarsi che tale adempimento o non era stato concordato fra le parti o, se concordato, per il suo svolgimento non era stato corrisposto, dall'opponente, il dovuto compenso (tant'è che si dice, nelle missive: “… si dichiara disponibile
a corrispondere anticipatamente gli oneri derivanti dai richiesti e necessari adempimenti per il bilancio …”), con la conseguenza che le spese che l'opponente assume di aver sostenuto per l'adempimento in oggetto, a seguito di incarico affidato ad altro professionista, non possono certamente essere pretese, a titolo di rimborso, dall'opponente.
La relativa domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite, anche del reclamo proposto dallo Controparte_1
, avverso l'ordinanza emessa da questo giudice dell'opposizione
[...]
in data 7.6.2024, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura del 50% per questo giudizio, tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 3152/2024 del 6.3.2024
(RG 6646/2024);
-) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei Parte_1
confronti dello;
Controparte_1
-) condanna lo alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore della che liquida, per il reclamo, in € Parte_1
900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge e per il presente giudizio (nella misura del 50%), in € 150,00 per spese e 2.600,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 1.12.2025. Il Giudice