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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 671/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 671/2023, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nata a [...], Durres (ALBANIA), il 26/11/1984, Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ANERDI ENRICA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
FILZ VALENTINA e con l'Avv. PAGETTO CARLOTTA MADDALENA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la separazione personale tra i signori e , alle seguenti CONDIZIONI 1. I Parte_1 CP_1 coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. I figli minori ed Per_1 Per_2
1 continueranno ad abitare con la madre con la quale avranno la residenza anagrafica.
3. I minori saranno affidati in via esclusiva alla madre.
4. Il padre potrà vedere il figlio a week end Per_2
alternati dalle ore 9 fino alle ore 19.00 / 20.00 del sabato, a seconda del periodo, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, con facoltà di pernotto, allo stato limitatamente alla regione
Toscana. Allo stato la figlia non vuole frequentare il padre e, fino a modifica della volontà Per_1
della stessa, non si prevedono visite con la minore.
4. Disporre che trascorra ad anni alterni, Per_2 il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, così come il 1° gennaio e il 6 gennaio. Il genitore che avrà il figlio con sé il 26 dicembre e il 6 gennaio, lo terrà durante il giorno di Pasqua, mentre il Lunedi dell'Angelo il minore starà con l'altro genitore. Tali date potranno essere variate in accordo di entrambi i genitori e salvo il rispetto delle scelte e desiderata del ragazzo.
5. Quanto sopra, allorquando e se vorrà frequentare nuovamente il padre, potrà applicarsi anche alla Per_1
figlia.
6. Disporre che il padre possa trascorrere con un periodo della durata di una settimana, Per_2 anche consecutivamente, durante le vacanze estive anche fuori dalla Toscana, a far data dall'anno
2026. 7. Il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00
(quattrocento/00), annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat, quale contributo al mantenimento dei figli minori.
8. Entrambi i genitori sosteranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, dovendosi considerare tali quelle previste dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. – Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione
e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage
2 sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico–sanitarie che non richiedono il preventivo accordo, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità e urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta
e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 9.
Disporre per il padre la continuazione del percorso psicologico individuale presso il Servizio
Sanitario di Novi Ligure. 10. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. 11. Spese integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, la IG.ra esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio con il IG. con rito civile in data 21 febbraio 2002 a Xhafzotaj (Albania). CP_1
Dall'unione coniugale nascevano i figli ed a Novi Ligure (AL) in data rispettivamente Per_1 Per_2
10 luglio 2007 e 14 ottobre 2012. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione giudiziale,
l'affido cd. superesclusivo e un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 600,00 mensili;
tanto a fronte di violenza domestica anche in conseguenza della quale la stessa previamente veniva autorizzata al trasferimento in Toscana. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando quanto ex adverso dedotto.
A scioglimento dell'udienza del 16 giugno 2023 il Presidente del Tribunale, con ordinanza in data 26 giugno 2023, sentite le parti e ritenuto opportuno che le visite ai figli avvenissero in luogo neutro fino a valutazioni positive da parte dei Servizi sociali, disponeva come segue: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori ed in via esclusiva alla madre, con facoltà per il Per_1 Per_2 padre di vederli ogni quindici giorni con l'ausilio dei Servizi sociali in luogo neutro;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ricorrente un contributo al CP_1
mantenimento dei figli di euro 400, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria
4) Dispone la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti, e la presa in carico dei minori da parte del Servizio Psicologia e NPI dell'Asl territorialmente competente”.
All'udienza del 9 novembre 2023, il giudice istruttore disponeva “l'immediata attivazione da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (Società della Salute Empolese Valdarno Valdera,
Per_ assistente sociale dott.ssa degli incontri in luogo neutro fra il minore ed Controparte_2 Per_2
3 il padre, con cadenza quindicinale – come già previsto con ordinanza presidenziale del 23.6.2023 -, con facoltà di di partecipare a tali incontri, ove la stessa manifestasse il desiderio di vedere Per_1 il padre” e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 7 febbraio 2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2024, il giudice istruttore, ritenuti i capitoli di prova formulati da parte resistente inammissibili, rilevato che entrambe le parti richiedevano CTU al fine di valutare le capacità genitoriali, disponeva CTU. Depositata la CTU, il giudice istruttore, condividendo le conclusioni della CTU, disponeva come segue: “ammonisce il padre di smettere di riversare la propria sofferenza su prescrive ai genitori di comunicare via Per_2
mail almeno ogni 4 giorni;
dispone videochiamate padre-figlio ogni due giorni in orario indicato dalla madre come adeguato;
dispone visite padre-figlio come segue: due visite mensili con educatore
(preferibilmente il lunedì), e due visite libere la domenica pomeriggio (il giorno prima della visita con educatore) dal pranzo alle 18.00 (circa); il minore verrà accompagnato la domenica dai parenti materni e poi potrà stare con il padre per il pranzo/pomeriggio – di modo che si evitino momenti di tensione tra i genitori-; dispone la prosecuzione delle prese in carico già disposte:
[...]
per il nucleo madre-figli, Controparte_3 Controparte_4 [...]
) - Controparte_5 Controparte_6
ed dispone la presa in carico di da parte del
[...] Per_2 CP_1 [...]
per sostegno alla genitorialità; si trasmetta anche la CTU, anche al Controparte_7 [...]
che potrà supportare il padre anche nell'intraprendere detto percorso terapeutico”. CP_3
A fronte del percorso, liberalizzate medio tempore del tutto le visite padre-Enea, le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Rispetto alla domanda di separazione, si premette che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova
4 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Rispetto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine ai figli, rispetto che di qui a due giorni Per_1
diviene maggiorenne, i genitori risultavano rispettosi della di lei volontà; rispetto ad gli accordi Per_2
dei genitori risultano nel suo interesse, basandosi su quanto già disposto in seno al procedimento e considerato che nel corso del procedimento veniva svolto un percorso di visite con educatore che vedeva un andamento complessivamente positivo, visite che venivano in ultimo liberalizzate.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto in tal senso;
spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno per il 50 %.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto matrimonio in CP_1 C.F._2
Xhafzotaj (Albania), in data 21 febbraio 2002;
affida i figli minori in via esclusiva alla madre;
dispone che i figli minori ed continuino ad abitare con la madre con la quale avranno la Per_1 Per_2
residenza anagrafica;
dispone che il padre potrà vedere il figlio a week end alternati dalle ore 9 fino alle ore 19.00 / Per_2
20.00 del sabato, a seconda del periodo, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, con facoltà di pernotto, allo stato limitatamente alla regione Toscana. Allo stato la figlia Per_1
5 non vuole frequentare il padre e, fino a modifica della volontà della stessa, non si prevedono visite con la minore;
dispone che trascorrerà ad anni alterni, il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con Per_2
l'altro, così come il 1° gennaio e il 6 gennaio. Il genitore che avrà il figlio con sé il 26 dicembre e il 6 gennaio, lo terrà durante il giorno di Pasqua, mentre il Lunedi dell'Angelo il minore starà con l'altro genitore. Tali date potranno essere variate in accordo di entrambi i genitori e salvo il rispetto delle scelte e desiderata del ragazzo;
dispone che quanto sopra, allorquando e se vorrà frequentare nuovamente il padre, il regime Per_1
di cui sopra potrà applicarsi anche alla figlia;
dispone che il padre potrà trascorrere con un periodo della durata di una settimana, anche Per_2 consecutivamente, durante le vacanze estive anche fuori dalla Toscana, a far data dall'anno
2026;
dispone che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00
(quattrocento/00), annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat, quale contributo al mantenimento dei figli minori;
dispone che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, dovendosi considerare tali quelle previste dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria;
dispone per il padre la continuazione del percorso psicologico individuale presso il Servizio Sanitario di Novi Ligure (AL); con prosieguo nel tempo a discrezione del Servizio;
dispone che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
Spese compensate, spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno per il 50 %.
Cont Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al Servizio di Psicologia AL.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 671/2023, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nata a [...], Durres (ALBANIA), il 26/11/1984, Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ANERDI ENRICA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
FILZ VALENTINA e con l'Avv. PAGETTO CARLOTTA MADDALENA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la separazione personale tra i signori e , alle seguenti CONDIZIONI 1. I Parte_1 CP_1 coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. I figli minori ed Per_1 Per_2
1 continueranno ad abitare con la madre con la quale avranno la residenza anagrafica.
3. I minori saranno affidati in via esclusiva alla madre.
4. Il padre potrà vedere il figlio a week end Per_2
alternati dalle ore 9 fino alle ore 19.00 / 20.00 del sabato, a seconda del periodo, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, con facoltà di pernotto, allo stato limitatamente alla regione
Toscana. Allo stato la figlia non vuole frequentare il padre e, fino a modifica della volontà Per_1
della stessa, non si prevedono visite con la minore.
4. Disporre che trascorra ad anni alterni, Per_2 il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, così come il 1° gennaio e il 6 gennaio. Il genitore che avrà il figlio con sé il 26 dicembre e il 6 gennaio, lo terrà durante il giorno di Pasqua, mentre il Lunedi dell'Angelo il minore starà con l'altro genitore. Tali date potranno essere variate in accordo di entrambi i genitori e salvo il rispetto delle scelte e desiderata del ragazzo.
5. Quanto sopra, allorquando e se vorrà frequentare nuovamente il padre, potrà applicarsi anche alla Per_1
figlia.
6. Disporre che il padre possa trascorrere con un periodo della durata di una settimana, Per_2 anche consecutivamente, durante le vacanze estive anche fuori dalla Toscana, a far data dall'anno
2026. 7. Il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00
(quattrocento/00), annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat, quale contributo al mantenimento dei figli minori.
8. Entrambi i genitori sosteranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, dovendosi considerare tali quelle previste dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. – Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione
e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage
2 sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico–sanitarie che non richiedono il preventivo accordo, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità e urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta
e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 9.
Disporre per il padre la continuazione del percorso psicologico individuale presso il Servizio
Sanitario di Novi Ligure. 10. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. 11. Spese integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, la IG.ra esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio con il IG. con rito civile in data 21 febbraio 2002 a Xhafzotaj (Albania). CP_1
Dall'unione coniugale nascevano i figli ed a Novi Ligure (AL) in data rispettivamente Per_1 Per_2
10 luglio 2007 e 14 ottobre 2012. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione giudiziale,
l'affido cd. superesclusivo e un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 600,00 mensili;
tanto a fronte di violenza domestica anche in conseguenza della quale la stessa previamente veniva autorizzata al trasferimento in Toscana. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando quanto ex adverso dedotto.
A scioglimento dell'udienza del 16 giugno 2023 il Presidente del Tribunale, con ordinanza in data 26 giugno 2023, sentite le parti e ritenuto opportuno che le visite ai figli avvenissero in luogo neutro fino a valutazioni positive da parte dei Servizi sociali, disponeva come segue: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori ed in via esclusiva alla madre, con facoltà per il Per_1 Per_2 padre di vederli ogni quindici giorni con l'ausilio dei Servizi sociali in luogo neutro;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ricorrente un contributo al CP_1
mantenimento dei figli di euro 400, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria
4) Dispone la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti, e la presa in carico dei minori da parte del Servizio Psicologia e NPI dell'Asl territorialmente competente”.
All'udienza del 9 novembre 2023, il giudice istruttore disponeva “l'immediata attivazione da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (Società della Salute Empolese Valdarno Valdera,
Per_ assistente sociale dott.ssa degli incontri in luogo neutro fra il minore ed Controparte_2 Per_2
3 il padre, con cadenza quindicinale – come già previsto con ordinanza presidenziale del 23.6.2023 -, con facoltà di di partecipare a tali incontri, ove la stessa manifestasse il desiderio di vedere Per_1 il padre” e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 7 febbraio 2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2024, il giudice istruttore, ritenuti i capitoli di prova formulati da parte resistente inammissibili, rilevato che entrambe le parti richiedevano CTU al fine di valutare le capacità genitoriali, disponeva CTU. Depositata la CTU, il giudice istruttore, condividendo le conclusioni della CTU, disponeva come segue: “ammonisce il padre di smettere di riversare la propria sofferenza su prescrive ai genitori di comunicare via Per_2
mail almeno ogni 4 giorni;
dispone videochiamate padre-figlio ogni due giorni in orario indicato dalla madre come adeguato;
dispone visite padre-figlio come segue: due visite mensili con educatore
(preferibilmente il lunedì), e due visite libere la domenica pomeriggio (il giorno prima della visita con educatore) dal pranzo alle 18.00 (circa); il minore verrà accompagnato la domenica dai parenti materni e poi potrà stare con il padre per il pranzo/pomeriggio – di modo che si evitino momenti di tensione tra i genitori-; dispone la prosecuzione delle prese in carico già disposte:
[...]
per il nucleo madre-figli, Controparte_3 Controparte_4 [...]
) - Controparte_5 Controparte_6
ed dispone la presa in carico di da parte del
[...] Per_2 CP_1 [...]
per sostegno alla genitorialità; si trasmetta anche la CTU, anche al Controparte_7 [...]
che potrà supportare il padre anche nell'intraprendere detto percorso terapeutico”. CP_3
A fronte del percorso, liberalizzate medio tempore del tutto le visite padre-Enea, le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Rispetto alla domanda di separazione, si premette che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova
4 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Rispetto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine ai figli, rispetto che di qui a due giorni Per_1
diviene maggiorenne, i genitori risultavano rispettosi della di lei volontà; rispetto ad gli accordi Per_2
dei genitori risultano nel suo interesse, basandosi su quanto già disposto in seno al procedimento e considerato che nel corso del procedimento veniva svolto un percorso di visite con educatore che vedeva un andamento complessivamente positivo, visite che venivano in ultimo liberalizzate.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto in tal senso;
spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno per il 50 %.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto matrimonio in CP_1 C.F._2
Xhafzotaj (Albania), in data 21 febbraio 2002;
affida i figli minori in via esclusiva alla madre;
dispone che i figli minori ed continuino ad abitare con la madre con la quale avranno la Per_1 Per_2
residenza anagrafica;
dispone che il padre potrà vedere il figlio a week end alternati dalle ore 9 fino alle ore 19.00 / Per_2
20.00 del sabato, a seconda del periodo, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, con facoltà di pernotto, allo stato limitatamente alla regione Toscana. Allo stato la figlia Per_1
5 non vuole frequentare il padre e, fino a modifica della volontà della stessa, non si prevedono visite con la minore;
dispone che trascorrerà ad anni alterni, il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con Per_2
l'altro, così come il 1° gennaio e il 6 gennaio. Il genitore che avrà il figlio con sé il 26 dicembre e il 6 gennaio, lo terrà durante il giorno di Pasqua, mentre il Lunedi dell'Angelo il minore starà con l'altro genitore. Tali date potranno essere variate in accordo di entrambi i genitori e salvo il rispetto delle scelte e desiderata del ragazzo;
dispone che quanto sopra, allorquando e se vorrà frequentare nuovamente il padre, il regime Per_1
di cui sopra potrà applicarsi anche alla figlia;
dispone che il padre potrà trascorrere con un periodo della durata di una settimana, anche Per_2 consecutivamente, durante le vacanze estive anche fuori dalla Toscana, a far data dall'anno
2026;
dispone che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00
(quattrocento/00), annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat, quale contributo al mantenimento dei figli minori;
dispone che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, dovendosi considerare tali quelle previste dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria;
dispone per il padre la continuazione del percorso psicologico individuale presso il Servizio Sanitario di Novi Ligure (AL); con prosieguo nel tempo a discrezione del Servizio;
dispone che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
Spese compensate, spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno per il 50 %.
Cont Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al Servizio di Psicologia AL.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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