CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1642/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Saracena (CS), alla
[...] C.F._2
Via A. Casini n. 31, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Chiaramonte, rappresentate e difese dagli
Avv.ti Emilia Cerchiara e Vincenzo Chiaramonte giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corigliano _1 C.F._3
– Rossano (CS), alla Via della Scuola n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo Lavorato, il quale la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione nel giudizio n. 913/2013
R.G. Tribunale di Castrovillari;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_2 Parte_1
Catanzaro, contrariis reiectis:
1 1) In via pregiudiziale di rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 693/2022 emessa dal Tribunale di
Castrovillari, Giudice Dott. Gaetano Laviola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 913/2013, depositata in cancelleria in data 27/05/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“rigettare l'atto di vocatio in ius per carenza di legittimazione attiva della signora _1
; respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto” e
[...]
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per il NY IA: “…. si conclude col chiedere che l'Ecc.ma Corte dichiari
l'inammissibilità e l'improponibilità di motivi nuovi addotti in appello rispetto al giudizio di primo grado.
In via subordinata, rigettarsi il proposto gravame perché infondato in fatto e diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza.
Il tutto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidare
a favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione depositato il 21.06.2013, ha convenuto in _1
giudizio , e davanti al Tribunale Controparte_2 Parte_1 Parte_2
di Castrovillari, per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto di donazione stipulato da in data 12.04.2012 per Notar Controparte_3 Persona_1
(rep. 42296, racc. 19195), avente a oggetto degli immobili siti in Spezzano Albanese alla Via
Gennaro Cassiani e riportati catastalmente nel Foglio 21, p.lle 995 sub. 10 e 19, rispettivamente cat. C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse di 37 mq) e A2 (abitazione di tipo civile, consistenza 11 vani).
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ , poi deceduto il 29.11.2012, ha stipulato in data 8.10.2007 un atto Controparte_3 di compravendita ex art. 1411 c.c. con la , dinanzi al Notaio Controparte_4
(rep. n. 32492, racc. n. 12781 e trascritto a Cosenza l'11.10.207), avente Persona_2
2 a oggetto un appartamento riportato al catasto sezione fabbricati del Comune di Corigliano
Calabro al foglio 76 mappale 294 sub. 8 Piazza SS. Somma e AB (piano 3 interno 6, categoria A/3, classe 3), con beneficiaria la stessa attrice;
➢ contestualmente ha contratto un mutuo ipotecario (rep. 32493, Controparte_3
racc. 12782) con per la somma di euro 145.000,00, con un Parte_3 piano d'ammortamento ventennale suddiviso in 240 rate mensili per un importo di euro
1.082,58 per ciascuna rata;
➢ a garanzia della somma finanziaria erogata, ha iscritto una ipoteca Controparte_3
di primo grado sugli immobili situati nel Comune di Terranova di Sibari, alla via Largo
Regina Elena n. 7 e precisamente:
1. appartamento posto al piano terra composto di un vano scale (foglio 26, part. 381 sub 8, categoria A/5, classe 1), 2. appartamento posto al primo piano composto di un vano scale (foglio 26, part. 381 sub 9, categoria A/5, classe
1);
➢ inoltre, sempre a garanzia della suddetta somma, è intervenuta l'attrice, in qualità di terza datrice di ipoteca, e ha provveduto a iscrivere una ipoteca sul proprio immobile situato in
Corigliano Calabro, alla piazza SS Somma AB, posto al terzo piano e così riportato in catasto: foglio 76 mappale 294 sub. 8 cat. A3, classe 3;
➢ con provvedimento del Ministero dell'Interno del 21.11.2008, l'attrice ha ottenuto la cittadinanza italiana e in luogo dell'originale nome ha Persona_3
acquistato il nome e cognome di;
_1
➢ in data 27.08.2012, ha inviato a lei e a Pt_3 Parte_3 Controparte_3
una diffida ad adempiere relativa al pagamento dei ratei scaduti dall'8.12.2011
[...]
fino alla data della diffida (27.08.2012) pari a euro 6.473,12, compresi euro 420,00 per spese commissioni, euro 128,35 a titolo di interessi convenzionali dalla scadenza dei ratei non pagati, con aggiunta degli interessi maturandi e delle spese di diffida pari a euro
243,86;
➢ nonostante la suddetta diffida, il debitore principale, , non solo non Controparte_3
ha provveduto al pagamento di quanto richiesto in tale atto ma non ha nemmeno corrisposto gli importi previsti dalle successive rate;
➢ inoltre, invece di procedere all'estinzione della propria posizione debitoria, Controparte_3
ha donato in data 12.04.2012 alla moglie e ai figli, ,
[...] Parte_2
e con atto a rogito del Notaio (rep. Controparte_2 Parte_1 Persona_1
3 n. 42296, racc. 19195), i beni immobili siti in Spezzano Albanese, censiti al catasto al
Foglio 21, particella 995 sub. 10 e 19.
Sulla base delle suddette premesse, ha ritenuto sussistente nella vicenda in esame _1
tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per ottenere una declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo pregiudizievole. In particolare, ha rappresentato che la suddetta donazione avente a oggetto gli unici beni potenzialmente aggredibili dall'istituto bancario in ragione del mancato pagamento delle rate discendenti dal contratto di mutuo, avrebbe inevitabilmente comportato la perdita del suo unico bene immobile offerto in garanzia dalla stessa alla banca mutuante, in qualità di terza datrice di ipoteca.
Con comparsa depositata in data 15.10.2013 si sono costituiti in giudizio Controparte_2
e , per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché Parte_1 Parte_2
infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare hanno eccepito. 1) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice perché non qualificabile come creditrice, 2) la loro carenza di legittimazione passiva a seguito di rinuncia all'eredità del donante ( ). Inoltre, in via riconvenzionale, hanno chiesto la Controparte_3 condanna dell'attrice al pagamento in loro favore della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Benché fosse stata ammessa la prova orale, a seguito di rinuncia alla stessa a causa è stata istruita solo documentalmente.
Con sentenza n. 693/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 27.05.2022, il Tribunale di Castrovillari ha: 1) dichiarato inefficace nei confronti di parte attrice l'atto di donazione realizzato da in favore di , Controparte_3 Parte_2 Controparte_2
e (rogato per notar il 12 aprile 2012, rep. 42.296, racc. n. 19.195); Parte_1 Persona_1
2) rigettato la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
3) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/02.
In estrema sintesi il Tribunale in risposta all'eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice sollevata dai convenuti ha ritenuto che fosse, invece, legittimata ad agire in _1
giudizio sulla base delle seguenti considerazioni: 1) la stessa ha offerto in ipoteca, a garanzia del mutuo ipotecario acceso da l'8.10.2007, il proprio immobile, sito in Controparte_3
Corigliano Calabro e censito al Catasto al Foglio 76, particella 294 sub. 8; 2) il suddetto immobile
è stato oggetto di un pignoramento immobiliare del 14.04.2015; 3) l'art. 2871 c.c. dispone che il
4 terzo datore di ipoteca, che abbia pagato il creditore o abbia sofferto l'espropriazione, ha diritto ad esercitare azione di regresso nei confronti del debitore;
4) l'azione revocatoria è un'azione a tutela delle ragioni del creditore al fine di impedire che il debitore, con atti di disposizione, possa depauperare il proprio patrimonio così pregiudicando le sue garanzie di solvibilità.
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti il Tribunale ha ritenuto che sulla base degli elementi istruttori in atti che e Controparte_2 Pt_1
avessero la doppia qualità di eredi del donante e di beneficiari della donazione oggetto di
[...]
revocatoria, mentre la sola qualità di donataria. Parte_2
In particolare a fronte della rinuncia all'eredità del 19 agosto 2013 invocata dai convenuti il tribunale ha valorizzato il provvedimento emesso nel procedimento di volontaria giurisdizione n.
501/2013 che, a con il quale è stata rigettata l''stanza di nomina del curatore di eredità giacente proposta da evidenziando “i signori e Parte_3 Controparte_2 Parte_1
hanno entrambi assunto il titolo di erede ai sensi dell'art. 475 c.c., accettando l'eredità,
[...]
qualificandosi come unici eredi e dichiarando di voler accettare ed intestare a loro nome due veicoli di proprietà di ”. Tale accettazione ha precluso ogni successiva Controparte_3
rinuncia.
Nel merito il Tribunale ha in primo luogo rilevato che l'atto di disposizione è successivo al momento del sorgere del credito individuato nel rilascio della garanzia ipotecaria da parte della terza datrice ed ha quindi evidenziato che il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione dovesse certamente ritenersi non avendo i convenuti fornito alcuna prova sulla sussistenza di ampie residualità patrimoniali in grado di neutralizzare il rischio di una satisfazione del credito più incerta o più difficile.
Con riferimento all'elemento soggettivo considerato che nella fattispecie in esame l'atto pregiudizievole è un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito e che, pertanto, è sufficiente per la sua sussistenza la sola prova della consapevolezza del debitore della lesione apportata con l'atto di disposizione alle ragioni creditorie, il Tribunale ha ritenuto che detta consapevolezza potesse nella specie ritenersi pienamente integrata sulla base dei seguenti elementi: 1) piena consapevolezza dell'ingente debito con la banca mutuataria da parte del de cuius
e della garanzia reale relativa al debito medesimo rilasciata dall'attrice; 2) consistente rilevanza economica dei beni di cui lo stesso donante si è spogliato con la donazione;
3) beneficiari dell'atto di donazione sono stati la moglie e i figli del donante.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha accolto la domanda attrice e rigettato quella riconvenzionale
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
5 2.1. Avverso la detta sentenza, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 4.11.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 10.02.2023 si è costituita in giudizio , per resistere al gravame e chiederne _1
il rigetto.
All'udienza dell'8/03/2023, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ritenuto litisconsorte necessario e ha rinviato la causa per tale incombente Controparte_2
al 12.07.2023, riservando all'esito della corretta instaurazione del contraddittorio la decisione sulla istanza di sospensione.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo pec in data 31.03.2023 presso l'indirizzo non ha inteso costituirsi. Email_1 Controparte_2
All'udienza del 12.07.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensiva e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
15.10.2024 depositato il 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato solo la comparsa conclusionale.
2.2. Questioni preliminari
Deve essere dichiarata la contumacia di , il quale benché evocato regolarmente Controparte_2
in giudizio con notifica a mezzo pec del 31.03.2023, non ha inteso costituirsi.
Non può essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata solo in questa sede dagli appellanti perché tale eccezione non
è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione e, comunque, l'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. non rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 162/2014.
2.3. Con un unico e articolato motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per “errata interpretazione dei fatti di causa, con contestuale ed illogica applicazione dei presupposti giustificanti l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. Assenza di prova sul consilium fraudis.
Mancata produzione della prova, da parte dell'istante, sulla pretesa creditoria”.
In primo luogo, lamentano gli appellanti che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non sussistono nella vicenda in esame i presupposti per ottenere una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
6 In particolare, in relazione alla pretesa creditoria, ribadiscono anche in questa sede che _1
non ha fornito alcuna prova circa la sua qualità di creditrice o sulla sua eventuale
[...]
aspettativa di credito.
Nella prospettazione degli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe, invece, potuto escludere siffatta qualità dando rilievo alle motivazioni che avevano indotto a Controparte_3
contrarre quel mutuo, considerato che nessun rapporto di parentela o di convivenza more uxorio ha legato l'odierna appellata al loro congiunto. Tanto avrebbe dovuto indurre a ritenere che probabilmente, ha preso questa decisione solo per mero spirito di Controparte_3
amicizia, al fine di consentire a di ottenere la somma necessaria per l'acquisto di _1
una casa e di una macchina. Intento particolarmente rafforzato dal fatto che l'appellata era giunta in Italia solo da poco tempo e non avendo alcun impiego, non avrebbe potuto offrire alcuna idonea garanzia.
Altra ipotesi, sempre secondo gli appellanti, sarebbe quella per cui si sia _1
approfittata di un periodo di smarrimento di per ottenere un appartamento. Controparte_3
Evidenziato quanto sopra, e ritengono che, Parte_1 Parte_2
comunque, piuttosto che agire in revocatoria, avrebbe potuto evitare la procedura _1
esecutiva attraverso il pagamento delle rate del mutuo e poi agire in regresso nei confronti di
Controparte_3
Tuttavia, precisano ulteriormente gli appellanti che laddove si ritenesse sussistente una ragione di credito, tale posizione creditoria è sorta solo nel 2013, ossia nel momento in cui l'odierna appellata ha ricevuto la missiva del 30.01.2013 dalla banca mutuataria che, in Parte_3
risposta ai suoi chiarimenti del 16.01.2013 sullo stato della posizione debitoria, ha comunicato alle parti interessate che per effetto della morosità, per rate scadute dall'8.12.2011 all'8.01.2013,
l'importo dovuto sino a quel momento ammontava a euro 11.327,96.
Di conseguenza, considerato che il credito non è sorto al momento della stipula del contratto di mutuo dell'8.10.2007 ma quando è stata ricevuta la suddetta missiva del 30.01.2013, l'atto dispositivo del 12.04.2012 ritenuto pregiudizievole risulta anteriore al sorgere del credito.
Pertanto, l'elemento soggettivo da vagliare non è quello della scientia damni ma del consilium fraudis e dell'animus nocendi.
In questa prospettiva, avrebbe dovuto dimostrare non la semplice esistenza del _1
credito, comunque non provato, ma la dolosa preordinazione.
Infine, anche in relazione al requisito dell'eventus damni, il giudice di prime cure è incorso in errore perché avrebbe dovuto verificare se nella fattispecie in esame vi fossero ulteriori beni idonei
7 a garantire la soddisfazione del debito contratto e avrebbe dovuto valorizzare la circostanza per cui, comunque, tale prova non è stata fornita dalla presunta creditrice.
2.4. Il motivo è complessivamente fondato anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle invocate dagli appellanti.
Rileva la Corte che la risoluzione della presente controversia deve necessariamente prendere le mosse dal tipo di credito che l'attrice ha inteso azionare e dalle modalità con le quali detto credito potrà essere tutelato.
Va quindi evidenziato che nei rapporti tra terzo datore di ipoteca e destinatario del mutuo garantito da quella ipoteca l'unica ragione di credito ipotizzabile è quella disciplinata dall'art. 2871 c.c. che riconosce al terzo datore che abbia estinto il debito o che abbia subito l'espropriazione di agire in regresso verso il mutuatario: ne discende che fino a quando non si sia verificata una di queste due condizioni il terzo datore nulla potrebbe pretendere dal mutuatario. Va allora rilevato che, nel caso in esame, al momento della proposizione dell'azione revocatoria il mutuatario era già deceduto mentre il credito a tutela del quale l'attrice ha spiegato l'azione revocatoria non era ancora venuto ad esistenza non avendo ella allegato né il pagamento del debito del mutuatario né l'espropriazione del bene sul quale è stata concessa ipoteca. Discende da questo che il credito di cui si discute, si ribadisce ancora non sorto al momento della morte del mutuatario, potrà e dovrà essere azionato, ricorrendone le condizioni, solo nei confronti degli eredi di questi, il che rende assolutamente irrilevante ai fini della tutela di quelle ragioni creditorie, il compimento di atti di dismissione compiuti dal mutuatario, peraltro in favore dei medesimi soggetti cui la terza datrice di ipoteca dovrà eventualmente rivolgersi nel momento in cui si verificheranno ( e se si verificheranno ) le condizioni per l'esercizio dell'azione di regresso. La pronuncia di inefficacia richiesta con l'azione revocatoria spiegata è strutturalmente inidonea ad apprestare tutela alle ragioni creditorie dell'attrice posto che l'inopponibilità relativa degli atti di disposizione del de cuius discendente da quella pronuncia non incide in alcun modo sulla garanzia patrimoniale degli eredi unici soggetti nei cui confronti l'attrice in revocatoria potrà eventualmente rivolgere la propria azione di regresso.
Sotto tale profilo e con queste specificazioni occorre quindi convenire con gli appellanti in ordine alla mancanza di un credito tutelabile in capo all'attrice che, in realtà, si declina piuttosto nella mancanza di un interesse giuridicamente qualificato ad ottenere la pronuncia richiesta, difetto che può essere rilevato d'ufficio dl giudice in ogni stato e grado del giudizio ( cfr Cass. 19268/2016).
Tanto vale a fondare l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta con assorbimento di ogni altro profilo.
8 Le ragioni della decisione, basata su rilievi di diritto non espressamente invocati dalle parti giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 693/2022 Parte_2 _1 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Castrovillari in data 27.05.2022, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_2 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso il 10 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1642/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Saracena (CS), alla
[...] C.F._2
Via A. Casini n. 31, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Chiaramonte, rappresentate e difese dagli
Avv.ti Emilia Cerchiara e Vincenzo Chiaramonte giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corigliano _1 C.F._3
– Rossano (CS), alla Via della Scuola n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo Lavorato, il quale la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione nel giudizio n. 913/2013
R.G. Tribunale di Castrovillari;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_2 Parte_1
Catanzaro, contrariis reiectis:
1 1) In via pregiudiziale di rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 693/2022 emessa dal Tribunale di
Castrovillari, Giudice Dott. Gaetano Laviola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 913/2013, depositata in cancelleria in data 27/05/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“rigettare l'atto di vocatio in ius per carenza di legittimazione attiva della signora _1
; respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto” e
[...]
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per il NY IA: “…. si conclude col chiedere che l'Ecc.ma Corte dichiari
l'inammissibilità e l'improponibilità di motivi nuovi addotti in appello rispetto al giudizio di primo grado.
In via subordinata, rigettarsi il proposto gravame perché infondato in fatto e diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza.
Il tutto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidare
a favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione depositato il 21.06.2013, ha convenuto in _1
giudizio , e davanti al Tribunale Controparte_2 Parte_1 Parte_2
di Castrovillari, per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto di donazione stipulato da in data 12.04.2012 per Notar Controparte_3 Persona_1
(rep. 42296, racc. 19195), avente a oggetto degli immobili siti in Spezzano Albanese alla Via
Gennaro Cassiani e riportati catastalmente nel Foglio 21, p.lle 995 sub. 10 e 19, rispettivamente cat. C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse di 37 mq) e A2 (abitazione di tipo civile, consistenza 11 vani).
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ , poi deceduto il 29.11.2012, ha stipulato in data 8.10.2007 un atto Controparte_3 di compravendita ex art. 1411 c.c. con la , dinanzi al Notaio Controparte_4
(rep. n. 32492, racc. n. 12781 e trascritto a Cosenza l'11.10.207), avente Persona_2
2 a oggetto un appartamento riportato al catasto sezione fabbricati del Comune di Corigliano
Calabro al foglio 76 mappale 294 sub. 8 Piazza SS. Somma e AB (piano 3 interno 6, categoria A/3, classe 3), con beneficiaria la stessa attrice;
➢ contestualmente ha contratto un mutuo ipotecario (rep. 32493, Controparte_3
racc. 12782) con per la somma di euro 145.000,00, con un Parte_3 piano d'ammortamento ventennale suddiviso in 240 rate mensili per un importo di euro
1.082,58 per ciascuna rata;
➢ a garanzia della somma finanziaria erogata, ha iscritto una ipoteca Controparte_3
di primo grado sugli immobili situati nel Comune di Terranova di Sibari, alla via Largo
Regina Elena n. 7 e precisamente:
1. appartamento posto al piano terra composto di un vano scale (foglio 26, part. 381 sub 8, categoria A/5, classe 1), 2. appartamento posto al primo piano composto di un vano scale (foglio 26, part. 381 sub 9, categoria A/5, classe
1);
➢ inoltre, sempre a garanzia della suddetta somma, è intervenuta l'attrice, in qualità di terza datrice di ipoteca, e ha provveduto a iscrivere una ipoteca sul proprio immobile situato in
Corigliano Calabro, alla piazza SS Somma AB, posto al terzo piano e così riportato in catasto: foglio 76 mappale 294 sub. 8 cat. A3, classe 3;
➢ con provvedimento del Ministero dell'Interno del 21.11.2008, l'attrice ha ottenuto la cittadinanza italiana e in luogo dell'originale nome ha Persona_3
acquistato il nome e cognome di;
_1
➢ in data 27.08.2012, ha inviato a lei e a Pt_3 Parte_3 Controparte_3
una diffida ad adempiere relativa al pagamento dei ratei scaduti dall'8.12.2011
[...]
fino alla data della diffida (27.08.2012) pari a euro 6.473,12, compresi euro 420,00 per spese commissioni, euro 128,35 a titolo di interessi convenzionali dalla scadenza dei ratei non pagati, con aggiunta degli interessi maturandi e delle spese di diffida pari a euro
243,86;
➢ nonostante la suddetta diffida, il debitore principale, , non solo non Controparte_3
ha provveduto al pagamento di quanto richiesto in tale atto ma non ha nemmeno corrisposto gli importi previsti dalle successive rate;
➢ inoltre, invece di procedere all'estinzione della propria posizione debitoria, Controparte_3
ha donato in data 12.04.2012 alla moglie e ai figli, ,
[...] Parte_2
e con atto a rogito del Notaio (rep. Controparte_2 Parte_1 Persona_1
3 n. 42296, racc. 19195), i beni immobili siti in Spezzano Albanese, censiti al catasto al
Foglio 21, particella 995 sub. 10 e 19.
Sulla base delle suddette premesse, ha ritenuto sussistente nella vicenda in esame _1
tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per ottenere una declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo pregiudizievole. In particolare, ha rappresentato che la suddetta donazione avente a oggetto gli unici beni potenzialmente aggredibili dall'istituto bancario in ragione del mancato pagamento delle rate discendenti dal contratto di mutuo, avrebbe inevitabilmente comportato la perdita del suo unico bene immobile offerto in garanzia dalla stessa alla banca mutuante, in qualità di terza datrice di ipoteca.
Con comparsa depositata in data 15.10.2013 si sono costituiti in giudizio Controparte_2
e , per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché Parte_1 Parte_2
infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare hanno eccepito. 1) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice perché non qualificabile come creditrice, 2) la loro carenza di legittimazione passiva a seguito di rinuncia all'eredità del donante ( ). Inoltre, in via riconvenzionale, hanno chiesto la Controparte_3 condanna dell'attrice al pagamento in loro favore della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Benché fosse stata ammessa la prova orale, a seguito di rinuncia alla stessa a causa è stata istruita solo documentalmente.
Con sentenza n. 693/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 27.05.2022, il Tribunale di Castrovillari ha: 1) dichiarato inefficace nei confronti di parte attrice l'atto di donazione realizzato da in favore di , Controparte_3 Parte_2 Controparte_2
e (rogato per notar il 12 aprile 2012, rep. 42.296, racc. n. 19.195); Parte_1 Persona_1
2) rigettato la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
3) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/02.
In estrema sintesi il Tribunale in risposta all'eccezione di difetto di legittimazione dell'attrice sollevata dai convenuti ha ritenuto che fosse, invece, legittimata ad agire in _1
giudizio sulla base delle seguenti considerazioni: 1) la stessa ha offerto in ipoteca, a garanzia del mutuo ipotecario acceso da l'8.10.2007, il proprio immobile, sito in Controparte_3
Corigliano Calabro e censito al Catasto al Foglio 76, particella 294 sub. 8; 2) il suddetto immobile
è stato oggetto di un pignoramento immobiliare del 14.04.2015; 3) l'art. 2871 c.c. dispone che il
4 terzo datore di ipoteca, che abbia pagato il creditore o abbia sofferto l'espropriazione, ha diritto ad esercitare azione di regresso nei confronti del debitore;
4) l'azione revocatoria è un'azione a tutela delle ragioni del creditore al fine di impedire che il debitore, con atti di disposizione, possa depauperare il proprio patrimonio così pregiudicando le sue garanzie di solvibilità.
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti il Tribunale ha ritenuto che sulla base degli elementi istruttori in atti che e Controparte_2 Pt_1
avessero la doppia qualità di eredi del donante e di beneficiari della donazione oggetto di
[...]
revocatoria, mentre la sola qualità di donataria. Parte_2
In particolare a fronte della rinuncia all'eredità del 19 agosto 2013 invocata dai convenuti il tribunale ha valorizzato il provvedimento emesso nel procedimento di volontaria giurisdizione n.
501/2013 che, a con il quale è stata rigettata l''stanza di nomina del curatore di eredità giacente proposta da evidenziando “i signori e Parte_3 Controparte_2 Parte_1
hanno entrambi assunto il titolo di erede ai sensi dell'art. 475 c.c., accettando l'eredità,
[...]
qualificandosi come unici eredi e dichiarando di voler accettare ed intestare a loro nome due veicoli di proprietà di ”. Tale accettazione ha precluso ogni successiva Controparte_3
rinuncia.
Nel merito il Tribunale ha in primo luogo rilevato che l'atto di disposizione è successivo al momento del sorgere del credito individuato nel rilascio della garanzia ipotecaria da parte della terza datrice ed ha quindi evidenziato che il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione dovesse certamente ritenersi non avendo i convenuti fornito alcuna prova sulla sussistenza di ampie residualità patrimoniali in grado di neutralizzare il rischio di una satisfazione del credito più incerta o più difficile.
Con riferimento all'elemento soggettivo considerato che nella fattispecie in esame l'atto pregiudizievole è un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito e che, pertanto, è sufficiente per la sua sussistenza la sola prova della consapevolezza del debitore della lesione apportata con l'atto di disposizione alle ragioni creditorie, il Tribunale ha ritenuto che detta consapevolezza potesse nella specie ritenersi pienamente integrata sulla base dei seguenti elementi: 1) piena consapevolezza dell'ingente debito con la banca mutuataria da parte del de cuius
e della garanzia reale relativa al debito medesimo rilasciata dall'attrice; 2) consistente rilevanza economica dei beni di cui lo stesso donante si è spogliato con la donazione;
3) beneficiari dell'atto di donazione sono stati la moglie e i figli del donante.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha accolto la domanda attrice e rigettato quella riconvenzionale
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
5 2.1. Avverso la detta sentenza, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 4.11.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 10.02.2023 si è costituita in giudizio , per resistere al gravame e chiederne _1
il rigetto.
All'udienza dell'8/03/2023, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ritenuto litisconsorte necessario e ha rinviato la causa per tale incombente Controparte_2
al 12.07.2023, riservando all'esito della corretta instaurazione del contraddittorio la decisione sulla istanza di sospensione.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo pec in data 31.03.2023 presso l'indirizzo non ha inteso costituirsi. Email_1 Controparte_2
All'udienza del 12.07.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensiva e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
15.10.2024 depositato il 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato solo la comparsa conclusionale.
2.2. Questioni preliminari
Deve essere dichiarata la contumacia di , il quale benché evocato regolarmente Controparte_2
in giudizio con notifica a mezzo pec del 31.03.2023, non ha inteso costituirsi.
Non può essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata solo in questa sede dagli appellanti perché tale eccezione non
è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione e, comunque, l'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. non rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 162/2014.
2.3. Con un unico e articolato motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per “errata interpretazione dei fatti di causa, con contestuale ed illogica applicazione dei presupposti giustificanti l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. Assenza di prova sul consilium fraudis.
Mancata produzione della prova, da parte dell'istante, sulla pretesa creditoria”.
In primo luogo, lamentano gli appellanti che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non sussistono nella vicenda in esame i presupposti per ottenere una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
6 In particolare, in relazione alla pretesa creditoria, ribadiscono anche in questa sede che _1
non ha fornito alcuna prova circa la sua qualità di creditrice o sulla sua eventuale
[...]
aspettativa di credito.
Nella prospettazione degli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe, invece, potuto escludere siffatta qualità dando rilievo alle motivazioni che avevano indotto a Controparte_3
contrarre quel mutuo, considerato che nessun rapporto di parentela o di convivenza more uxorio ha legato l'odierna appellata al loro congiunto. Tanto avrebbe dovuto indurre a ritenere che probabilmente, ha preso questa decisione solo per mero spirito di Controparte_3
amicizia, al fine di consentire a di ottenere la somma necessaria per l'acquisto di _1
una casa e di una macchina. Intento particolarmente rafforzato dal fatto che l'appellata era giunta in Italia solo da poco tempo e non avendo alcun impiego, non avrebbe potuto offrire alcuna idonea garanzia.
Altra ipotesi, sempre secondo gli appellanti, sarebbe quella per cui si sia _1
approfittata di un periodo di smarrimento di per ottenere un appartamento. Controparte_3
Evidenziato quanto sopra, e ritengono che, Parte_1 Parte_2
comunque, piuttosto che agire in revocatoria, avrebbe potuto evitare la procedura _1
esecutiva attraverso il pagamento delle rate del mutuo e poi agire in regresso nei confronti di
Controparte_3
Tuttavia, precisano ulteriormente gli appellanti che laddove si ritenesse sussistente una ragione di credito, tale posizione creditoria è sorta solo nel 2013, ossia nel momento in cui l'odierna appellata ha ricevuto la missiva del 30.01.2013 dalla banca mutuataria che, in Parte_3
risposta ai suoi chiarimenti del 16.01.2013 sullo stato della posizione debitoria, ha comunicato alle parti interessate che per effetto della morosità, per rate scadute dall'8.12.2011 all'8.01.2013,
l'importo dovuto sino a quel momento ammontava a euro 11.327,96.
Di conseguenza, considerato che il credito non è sorto al momento della stipula del contratto di mutuo dell'8.10.2007 ma quando è stata ricevuta la suddetta missiva del 30.01.2013, l'atto dispositivo del 12.04.2012 ritenuto pregiudizievole risulta anteriore al sorgere del credito.
Pertanto, l'elemento soggettivo da vagliare non è quello della scientia damni ma del consilium fraudis e dell'animus nocendi.
In questa prospettiva, avrebbe dovuto dimostrare non la semplice esistenza del _1
credito, comunque non provato, ma la dolosa preordinazione.
Infine, anche in relazione al requisito dell'eventus damni, il giudice di prime cure è incorso in errore perché avrebbe dovuto verificare se nella fattispecie in esame vi fossero ulteriori beni idonei
7 a garantire la soddisfazione del debito contratto e avrebbe dovuto valorizzare la circostanza per cui, comunque, tale prova non è stata fornita dalla presunta creditrice.
2.4. Il motivo è complessivamente fondato anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle invocate dagli appellanti.
Rileva la Corte che la risoluzione della presente controversia deve necessariamente prendere le mosse dal tipo di credito che l'attrice ha inteso azionare e dalle modalità con le quali detto credito potrà essere tutelato.
Va quindi evidenziato che nei rapporti tra terzo datore di ipoteca e destinatario del mutuo garantito da quella ipoteca l'unica ragione di credito ipotizzabile è quella disciplinata dall'art. 2871 c.c. che riconosce al terzo datore che abbia estinto il debito o che abbia subito l'espropriazione di agire in regresso verso il mutuatario: ne discende che fino a quando non si sia verificata una di queste due condizioni il terzo datore nulla potrebbe pretendere dal mutuatario. Va allora rilevato che, nel caso in esame, al momento della proposizione dell'azione revocatoria il mutuatario era già deceduto mentre il credito a tutela del quale l'attrice ha spiegato l'azione revocatoria non era ancora venuto ad esistenza non avendo ella allegato né il pagamento del debito del mutuatario né l'espropriazione del bene sul quale è stata concessa ipoteca. Discende da questo che il credito di cui si discute, si ribadisce ancora non sorto al momento della morte del mutuatario, potrà e dovrà essere azionato, ricorrendone le condizioni, solo nei confronti degli eredi di questi, il che rende assolutamente irrilevante ai fini della tutela di quelle ragioni creditorie, il compimento di atti di dismissione compiuti dal mutuatario, peraltro in favore dei medesimi soggetti cui la terza datrice di ipoteca dovrà eventualmente rivolgersi nel momento in cui si verificheranno ( e se si verificheranno ) le condizioni per l'esercizio dell'azione di regresso. La pronuncia di inefficacia richiesta con l'azione revocatoria spiegata è strutturalmente inidonea ad apprestare tutela alle ragioni creditorie dell'attrice posto che l'inopponibilità relativa degli atti di disposizione del de cuius discendente da quella pronuncia non incide in alcun modo sulla garanzia patrimoniale degli eredi unici soggetti nei cui confronti l'attrice in revocatoria potrà eventualmente rivolgere la propria azione di regresso.
Sotto tale profilo e con queste specificazioni occorre quindi convenire con gli appellanti in ordine alla mancanza di un credito tutelabile in capo all'attrice che, in realtà, si declina piuttosto nella mancanza di un interesse giuridicamente qualificato ad ottenere la pronuncia richiesta, difetto che può essere rilevato d'ufficio dl giudice in ogni stato e grado del giudizio ( cfr Cass. 19268/2016).
Tanto vale a fondare l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta con assorbimento di ogni altro profilo.
8 Le ragioni della decisione, basata su rilievi di diritto non espressamente invocati dalle parti giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 693/2022 Parte_2 _1 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Castrovillari in data 27.05.2022, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_2 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso il 10 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
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