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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11474 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. Letti gli atti della causa n. 30592 r.g. 2022 pendente tra (Avv. Parte_1
CO Di LO) e (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) e avente ad CP_1 oggetto, in via principale, il riconoscimento di un periodo contributivo (di 113 settimane, dal 1.5.1976 al 30.6.1978) e , in via subordinata, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, all'indennità per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico prevista dall'articolo 1 comma 179 delle legge 11 dicembre 2016 n. 232; rilevato che parte ricorrente chiedeva espressamente: “dichiarare l tenuto a CP_1 riconoscere, in favore della ricorrente, ai fini del calcolo previdenziale e contributivo, le 113 settimane riferite al rapporto di lavoro intercorso dal 1.5.1976 al 30.6.1978 con la Ditta artigiana di Bufacchi Marinella, essendo stato l'onere previdenziale dell'apprendista assolto dal Fondo per l'addestramento professionale Parte_1 dei lavoratori. In via del tutto subordinata: Voglia il Tribunale adito riconoscere alla ricorrente il diritto alla costituzione della rendita vitalizia a sue spese, ordinando all' di predisporre i CP_1 relativi conteggi” (cfr., in termini, pagg. 6 e 7 del ricorso); rielevato per quanto concerne la domanda principale che la stessa è fondata su una normativa applicabile, ratione temporis, alle ditte artigiane e sulla natura di ditta artigiana del datore di lavoro presso cui ha svolto apprendistato nel periodo per cui è causa;
rilevato che la natura di ditta artigiana del datore di lavoro Bufacchi Marinella non appare dimostrata, essendo invece emersa dal documento depositato dall' la diversa CP_1 natura del datore che svolgeva l'attività di commercio (cfr. all. 1 del fascicolo di parte resistente); ritenuto conseguentemente che dalla mancata dimostrazione della qualità di ditta artigiana di parte datoriale discende l'inapplicabilità del normativa azionata a sostegno della domanda svolta in via principale, la stessa va rigettata;
rilevato per quanto concerne la domanda svolta in via subordinata che recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentissimamente statuito che “fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all la costituzione CP_1
pagina 1 di 2 della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del
12 agosto 1962 e ss. mm. il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi;
la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962” (cfr. sentenza 8 agosto 2025 n. 22802); rilevato che appare pacifico tra le parti, oltre che documentalmente dimostrato, che al momento della presentazione della domanda di ricostituzione anche per il periodo contributivo 1976-1978 - domanda depositata in data 8.4.2019 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) -, era interamente decorso il termine prescrizionale anche per la lavoratrice, odierna ricorrente e conseguentemente anche la domanda svolta in via subordinata va rigettata;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va interamente rigettato;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 12.11.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. Letti gli atti della causa n. 30592 r.g. 2022 pendente tra (Avv. Parte_1
CO Di LO) e (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) e avente ad CP_1 oggetto, in via principale, il riconoscimento di un periodo contributivo (di 113 settimane, dal 1.5.1976 al 30.6.1978) e , in via subordinata, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, all'indennità per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico prevista dall'articolo 1 comma 179 delle legge 11 dicembre 2016 n. 232; rilevato che parte ricorrente chiedeva espressamente: “dichiarare l tenuto a CP_1 riconoscere, in favore della ricorrente, ai fini del calcolo previdenziale e contributivo, le 113 settimane riferite al rapporto di lavoro intercorso dal 1.5.1976 al 30.6.1978 con la Ditta artigiana di Bufacchi Marinella, essendo stato l'onere previdenziale dell'apprendista assolto dal Fondo per l'addestramento professionale Parte_1 dei lavoratori. In via del tutto subordinata: Voglia il Tribunale adito riconoscere alla ricorrente il diritto alla costituzione della rendita vitalizia a sue spese, ordinando all' di predisporre i CP_1 relativi conteggi” (cfr., in termini, pagg. 6 e 7 del ricorso); rielevato per quanto concerne la domanda principale che la stessa è fondata su una normativa applicabile, ratione temporis, alle ditte artigiane e sulla natura di ditta artigiana del datore di lavoro presso cui ha svolto apprendistato nel periodo per cui è causa;
rilevato che la natura di ditta artigiana del datore di lavoro Bufacchi Marinella non appare dimostrata, essendo invece emersa dal documento depositato dall' la diversa CP_1 natura del datore che svolgeva l'attività di commercio (cfr. all. 1 del fascicolo di parte resistente); ritenuto conseguentemente che dalla mancata dimostrazione della qualità di ditta artigiana di parte datoriale discende l'inapplicabilità del normativa azionata a sostegno della domanda svolta in via principale, la stessa va rigettata;
rilevato per quanto concerne la domanda svolta in via subordinata che recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentissimamente statuito che “fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all la costituzione CP_1
pagina 1 di 2 della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del
12 agosto 1962 e ss. mm. il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi;
la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962” (cfr. sentenza 8 agosto 2025 n. 22802); rilevato che appare pacifico tra le parti, oltre che documentalmente dimostrato, che al momento della presentazione della domanda di ricostituzione anche per il periodo contributivo 1976-1978 - domanda depositata in data 8.4.2019 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) -, era interamente decorso il termine prescrizionale anche per la lavoratrice, odierna ricorrente e conseguentemente anche la domanda svolta in via subordinata va rigettata;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va interamente rigettato;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 12.11.2025 Il G.L. P. Farina
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