Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08743/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8743 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS- del 9.5.2022 (Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 16.5.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Linfoma non Hodgkin tipo follicolare di grado 3 a livello inguinale destro trattato con chemioterapia in attuale follow up clinico” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. 2669 del 13.1.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. 2846 del 19.4.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del verbale BL/B n. -OMISSIS- in data 26.02.2020 con il quale la CMO di Roma ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente come non ascrivibile a tabella e categoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Caporal Maggiore Capo Scelto (Q.S.) dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, in servizio presso il Raggruppamento Unità Difesa – Distaccamento di OL (RM) con l’incarico di conduttore di automezzi vari, ha impugnato innanzi a questo Tribunale il decreto -OMISSIS- del 09/05/2022 (posizione n. -OMISSIS-) con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo da lui presentata per l’infermità “Linfoma non Hodgkin tipo follicolare di grado 3 a livello inguinale destro trattato con chemioterapia in attuale follow up clinico ”; sono stati impugnati altresì il parere nr. -OMISSIS- e il parere nr. -OMISSIS- nella parte in cui hanno giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente e il verbale BL/B n. -OMISSIS- del 26/02/2020 con cui la C.M.O. di Roma ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente come non ascrivibile ad alcuna tabella e categoria.
2. Riferiva il militare che nel corso nella sua carriera all’interno dell’Arma aveva prestato servizio presso il Battaglione Logistico Ariete in Maniago (ove svolgeva numerose attività presso la polveriera di Arzene e il cd. poligono del “Dandolo”) e che successivamente veniva impiegato in operazioni militari all’estero in teatri di guerra: dapprima dal 11/09/1999 al 19/02/2000 svolgeva l’incarico di conduttore di automezzi vari in Kosovo nell’ambito della missione internazionale di pace “Joint Guardian”, successivamente dal 03/12/2002 al 07/04/2003 veniva nuovamente chiamato a prendere parte alla missione “Joint Guardian” in Kosovo lavorando all’interno della task force E.O.D. (“Explosive Ordinance Disposal”) svolgendo pertanto missioni durante le quali veniva indirizzato in luoghi ove venivano rinvenute bombe di aereo, missili di vario genere e munizionamento vario e, infine, dal 10/05/2004 al 08/09/2004 partecipava all’operazione “Antica Babilonia” in Iraq con l’incarico di conduttore impegnato in attività esterne con mezzi tattici in condizioni meteorologiche avverse e continui disagi e rilevanti condizioni di stress.
Il ricorrente riferisce che durante tali missioni veniva in contatto con un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione di metalli pesanti e da munizionamento all’uranio impoverito, senza essere munito di alcun mezzo di protezione individuale, come tute, mascherine o guanti.
3. Dopo alcuni anni dal rientro in patria, in data 21/06/2019, al ricorrente veniva formulata la diagnosi di “ Linfoma non Hodgkin tipo follicolare di grado 3 a livello inguinale destro trattato con chemioterapia in attuale follow up clinic ” e, pertanto, in data 25/09/2019 avanzava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità e di concessione dell’equo indennizzo.
La C.M.O. di Roma, in data 26/02/2020, con verbale BL/B n. -OMISSIS-, riteneva la patologia sofferta dal ricorrente come non ascrivibile a tabella e categoria.
Il Comitato di Verifica per le Cause di servizio con parere nr. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. 2669 del 13/01/2022 riteneva la predetta infermità come non dipendente da causa di servizio sulla base di motivazioni ritenute dal militare del tutto generiche, stereotipate e inconferenti col caso di specie.
Successivamente, l’Amministrazione, dopo aver ricevuto un’istanza di riesame da parte del ricorrente, con parere nr. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. 2846 del 19/04/2022, confermava il precedente giudizio di non dipendenza. Da ultimo, veniva adottato il gravato decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
4. Avverso i citati provvedimenti è insorta parte ricorrente con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi di ricorso.
Con la prima censura, rubricata “Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.”, parte ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati si siano limitati a considerare i fattori di rischio generici della patologia secondo l’astratta letteratura medica, senza approfondire in concreto la storia anamnestica del ricorrente e, soprattutto, senza considerare in modo appropriato il rischio connesso al servizio espletato nei teatri di guerra (Kosovo e Iraq).
Con la seconda censura, rubricata “Illegittimità violazione ed erronea interpretazione e/o applicazione della Tabella “A” annessa al D.P.R. 915/78 e della Tabella annessa al D.M. Sanità 02.02.1992 e dell’art. 1082 del D.P.R. nr. 90/2010. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, inattendibilità, incongruità, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione ed erronea interpretazione e/o applicazione della Tabella “A” annessa al D.P.R. 915/78 e della Tabella annessa al D.M. Sanità 02.02.1992 e dell’art. 1082 del D.P.R. nr. 90/2010.” , viene censurato il verbale emesso dalla C.M.O. di Roma in data 26/02/2020 laddove non ha ascritto ad alcuna tabella o a categoria la patologia sofferta dal ricorrente; invero, le conclusioni a cui è giunta la Commissione sarebbero palesemente incongrue e inattendibili e ciò alla luce di una attenta lettura delle tabelle annesse al D.P.R. nr. 915/78. Infatti, pur tenendo conto dello stato di remissione della patologia riscontrata al ricorrente, la Commissione non avrebbe dovuto discostarsi dalle previsioni della tabella annessa al D.M. Sanità 05.02.1992 recante " Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti" che individua con esattezza al codice nr. 9319 (LINFOMI LINFOBLASTICI NON HODGKIN) una percentuale fissa di invalidità del 60%; pertanto, sulla base della tabella di equivalenza di cui all’art. 1082 del T.U.O.M., l’ascrizione della patologia riscontrata al ricorrente avrebbe dovuto perlomeno essere quella nella 5°Categoria, mentre, ove si fosse tenuto conto della generica natura di “Tumore maligno a rapida evoluzione” contemplata dalla tabella “A” annessa al D.P.R. nr. 915/78, l’infermità riscontrata al ricorrente avrebbe dovuto essere ascritta addirittura alla 1° categoria.
5. Le Amministrazioni intimate della Difesa e dell’Economia si costituivano in giudizio con memoria di mera forma.
6. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini seguenti.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio, nel richiamare il consolidato orientamento della Sezione in materia (cfr. di recente, TAR Lazio, Sez. I bis, 5 dicembre 2025, n. 21972), non può che opinare nel senso che i gravati pareri del CVCS siano dotati di una motivazione stereotipata e insufficiente e carenti di una adeguata attività istruttoria.
Invero, pur avendo riportato la storia militare del ricorrente evidenziandone il servizio prestato all’estero in scenari di guerra, l’Amministrazione non ha però approfondito i noti e correlati fattori di rischio legati all’impiego dei soldati, senza adeguate protezioni, in località e siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito, limitandosi a negare il nesso di causalità tra infermità sofferta e servizio prestato sulla base di ragionamenti astratti.
A tal riguardo, il Collegio non può che richiamare quanto recentemente statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la recente sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025 - affrontando la specifica questione delle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante servizio all'estero - ha avuto modo di riaffermare che, data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente al militare la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra, gravando quindi sull'Amministrazione l’onere di dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia (es. fattori personali o ambientali non legati al servizio).
Nel caso di specie, allora, al fine di escludere il nesso presunto di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati (quale sicuramente era quello del Kosovo e dell’Iraq) l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.
Ciò tuttavia non si rinviene nei provvedimenti impugnati che si sono limitati ad una generica ricognizione delle principali ragioni statistiche di causazione della malattia nella popolazione in generale.
Il decreto -OMISSIS- del 09/05/2022 (Posizione n. -OMISSIS-) con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Linfoma non Hodgkin tipo follicolare di grado 3 a livello inguinale destro trattato con chemioterapia in attuale follow up clinico” e i presupposti pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS- devono pertanto essere annullati, con conseguente rimessione della pratica all’Amministrazione affinché riesamini la domanda di riconoscimento della causa di servizio del ricorrente emendando le carenze sopra evidenziate. Il Collegio, peraltro, osserva che “ la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7499; TAR Lazio, Sez. I Bis, 28 giugno 2022, n. 8819). Pertanto, in esito alla presente sentenza, il Comitato dovrà riesaminare, una volta per tutte, l’istanza del ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato. Nel compiere tale rinnovata valutazione, il Comitato dovrà pronunciarsi in merito agli specifici fattori di rischio e situazioni di disagio ai quali l’interessato si è trovato in concreto a operare.
3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che lo stesso sia fondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che, benché non sia presente tra gli atti di causa copia del verbale della C.M.O. impugnato, nel decreto -OMISSIS- del 09/05/2022 sono riportati gli esiti a cui è pervenuto il Comitato, venendo pertanto confermata l’asserzione di parte ricorrente seconda la quale la patologia sofferta dal militare non è stata ritenuta ascrivibile ad alcuna categoria.
Ciò posto, il Collegio rileva che, come sostenuto da parte ricorrente, la consolidata giurisprudenza amministrativa è nel senso che “in applicazione del criterio dell'equivalenza sancito dall'art. 11 d.P.R. n. 915 del 1978, alle tabelle ad esso allegate deve riconoscersi carattere indicativo, sicché le infermità e lesioni in esse non contemplate debbono essere ascritte alle categorie comprendenti infermità e lesioni equivalenti per il grado di inabilità al lavoro da esse determinato. Inoltre, secondo il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ed E, alla lettera a) si prevede che il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non trova applicazione per le sole infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione «carattere tassativo», salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F numero 8). Dunque, in base al dettato normativo ora citato, l'Amministrazione, una volta che abbia ravvisato l'impossibilità di ascrivere l'infermità accertata in capo al dipendente ad alcuna categoria prevista dalle tabelle di riferimento, è tenuta a verificare l'applicabilità del criterio dell'equivalenza previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 (e già dall'art. 48 del d.P.R. n. 686/1957). Ciò significa che la P.A. è tenuta a valutare se l'infermità riscontrata in capo al dipendente possa essere considerata equivalente, per la natura e la gravità degli esiti invalidanti, a qualcuna delle patologie espressamente elencate in siffatte tabelle (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 346). Nella vicenda ora in esame, tuttavia, non risulta che tale valutazione di equivalenza sia stata mai effettuata: di qui discende la fondatezza del ricorso e la necessità che l’Amministrazione provveda alla riedizione del potere in conformità alla presente sentenza” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 22 giugno 2022, n. 5134).
Ebbene, nel caso di specie, non risultando agli atti che l’Amministrazione abbia effettuato un giudizio di equivalenza tra l’infermità sofferta dal ricorrente e una delle patologie di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il Collegio ritiene che la pratica debba essere rimessa all’Amministrazione affinché si pronunci sulla ascrivibilità della infermità di cui soffre il ricorrente ad una delle categorie e tabelle di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Non può invece essere accolta la richiesta di diretta attribuzione di una determinata categoria da parte del giudice amministrativo, attesa la ricorrenza di discrezionalità tecnica al riguardo il cui esercizio è riservato all’Amministrazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
i) annulla il decreto -OMISSIS- del 09/05/2022 (Posizione n. -OMISSIS-) con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “ Linfoma non Hodgkin tipo follicolare di grado 3 a livello inguinale destro trattato con chemioterapia in attuale follow up clinico” e i presupposti pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS- nei limiti dell’interesse del ricorrente con dovere del Ministero della difesa di ripronunciarsi, previo nuovo parere del CVCS, sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio emendando le carenze citate in motivazione e quindi evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi, specificamente riferibili al militare, che avrebbero agito nel caso di specie eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito;
ii) annulla il verbale BL/B n. -OMISSIS- adottata dalla C.M.O. di Roma in data 26.02.2020 con cui è stato ritenuto che la patologia sofferta dal ricorrente non è ascrivibile ad alcuna tabella e categoria, con dovere della C.M.O. competente di ripronunciarsi nei termini precisati in parte motiva.
Condanna i Ministeri resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
IA NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NT | VA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.