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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7770/2023 promossa da:
, E Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dell'avv. Giovanni Bonato del
Foro di Roma
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 11.11.2024
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
e , nati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Brasile rispettivamente il 07.07.1952, il 20.12.1971 e il 29.09.1980, adivano il
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti in linea maschile di
nato il [...] a [...], Comune ora aggregato al Persona_1
Comune di Marostica (Vicenza), figlio di e cittadino Persona_2 Persona_3
italiano trasferitosi in Brasile e ivi deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente
1 quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 21.11.2024 veniva trattata ex art. 127 ter cpc e venivano precisate le conclusioni dai soli ricorrenti, con note scritte del 11.11.2024; la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente;
la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_1
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver proposto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, ma che il Consolato generale italiano in Rio De Janeiro non gli ha dato risposta, con prospettiva di evasione nei 10 anni successivi.
2 Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, va accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti, anche perché non risultano allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Parte_1
Laranjeiras (RO) Brasile, residente in [...], 487 Petropolis
(RJ) Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- accerta e dichiara che , nato il Parte_2
20/12/1971 a Guajara IR (RO) Brasile, residente in [...],
487 Petropolis (RJ) Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...] Parte_3
Branco (AC) Brasile, residente in [...], 408 Atibaia (SP)
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile competenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e adempimenti di competenza.
Venezia, il 23/01/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7770/2023 promossa da:
, E Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dell'avv. Giovanni Bonato del
Foro di Roma
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 11.11.2024
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
e , nati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Brasile rispettivamente il 07.07.1952, il 20.12.1971 e il 29.09.1980, adivano il
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti in linea maschile di
nato il [...] a [...], Comune ora aggregato al Persona_1
Comune di Marostica (Vicenza), figlio di e cittadino Persona_2 Persona_3
italiano trasferitosi in Brasile e ivi deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente
1 quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 21.11.2024 veniva trattata ex art. 127 ter cpc e venivano precisate le conclusioni dai soli ricorrenti, con note scritte del 11.11.2024; la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente;
la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_1
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver proposto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, ma che il Consolato generale italiano in Rio De Janeiro non gli ha dato risposta, con prospettiva di evasione nei 10 anni successivi.
2 Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, va accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti, anche perché non risultano allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Parte_1
Laranjeiras (RO) Brasile, residente in [...], 487 Petropolis
(RJ) Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- accerta e dichiara che , nato il Parte_2
20/12/1971 a Guajara IR (RO) Brasile, residente in [...],
487 Petropolis (RJ) Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...] Parte_3
Branco (AC) Brasile, residente in [...], 408 Atibaia (SP)
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile competenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e adempimenti di competenza.
Venezia, il 23/01/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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