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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Basiglio - Via A. Brunetti 60 00186 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO CR n. 2025/67067 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4121/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis D.P.R. 602/73 n. 2025/67066 e cron n. 2025/117093, notificato per stessa ammissione del ricorrente in data
05/02/2025, con ordine di pagamento diretto rivolto a più terzi per la somma di € 316,99.
Solleva varie eccezioni tra le quali la nullità della notificazione degli atti prodromici perché avvenuti mediante invio diretto a mezzo posta da parte del Concessionario, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento perché effettuata al vecchio indirizzo di residenza -la intervenuta prescrizione, la mancata indicazione del
Ruolo, la omessa notifica della comunicazione di cui all'art 1 comma 544 L. 228/2012 .
Conclude chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto di credito di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento n. 2025/67067, notificato il 05/02/2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio in favore del sottoscritto
Si costituisce il Comune di Basiglio che fa presente che il pignoramento è già inefficace per intervenuto pagamento in data 18/02/2025 e quindi la pretesa creditoria è stata estinta. Replica puntualmente alle eccezioni del ricorrente ed in via preliminare rileva che l'opposizione è inammissibile e/o nulla per la mancata citazione di tutti i terzi che secondo dottrina e Giurisprudenza sono litisconsorti necessari e anche perchè deve riguardare vizi propri del titolo in forza del quale il creditore intende procedere al pignoramento, e non vizi riguardanti l'atto prodromico. L'atto di pignoramento notificato al debitore trae origine dall'intimazione di pagamento n. 202400699192 notificata il 05/12/2024 che non è stata impugnata nei termini e pertanto la pretesa creditoria è divenuta definitiva. Infine contesta le eccezioni relative alla notifica e quanto alla eccepita prescrizione fa presente che la stessa senza notifica di atti interruttivi si sarebbe verificata in data 31/12/2020, ma a controparte è stata notificato l'avviso di accertamento in data 25/07/2019, al quale è seguita l'intimazione di pagamento in data 05/12/24.
Conclude chiedendo in via preliminare, dichiarare improcedibile/inammissibile l'opposizione in quanto sono stati pretermessi i terzi che per giurisprudenza costante rivestono la qualità di litisconsorti necessari, ovvero rigettare l'opposizione poiché tardiva essendo stata introdotta in spregio al termine di 20 giorni disposto dall'art 617 cpc nel merito rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del difensore anticipatario ex art. 93 cpc.
Si è costituito in giudizio la Bconsulenze s.r.l che replica alle eccezioni del contribuente econclude chiedendo
: in via preliminare, dichiarare improcedibile/inammissibile l'opposizione in quanto sono stati pretermessi i terzi che per giurisprudenza costante rivestono la qualità di litisconsorti necessari, ovvero rigettare l'opposizione poiché tardiva essendo stata introdotta in spregio al termine di 20 giorni disposto dall'art 617 cpc nel merito rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del difensore anticipatario ex art. 93 cpc.
Alla udienza odierna la causa viene riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
Come è noto secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. Cass. Sez. U. n. 7822 del
14/04/2020): “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di naturatributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto exart. 72 bis del DR n, 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va cosi individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validita della notifica degli atti ad esso prodromici)..."
E' preliminarmente necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzate dai resistenti costituiti.
L'atto di pignoramento notificato al debitore trae origine dall'intimazione di pagamento n. 202400699192 regolarmente notificata il 05/12/2024 -come dichiarato nell'atto introduttivo dallo stesso contribuente- e pertanto l'intimazione non essendo stata impugnata nei termini è oramai divenuta definitiva cristallizzando la pretesa creditoria.
Infatti, la Cassazione con la sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025 ha stabilito: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Inoltre, per quanto riguarda le intimazioni non impugnate, si osserva che in materia di notifica e impugnazione di “Intimazione di pagamento , la Corte di legittimità, con carattere nomofilattico, ha statuito il seguente principio di diritto a cui questa Corte vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi. “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. (cass. n. 25756/25, n. 20476/2025, cass. n. 6436/2025).
La Cassazione nell'ordinanza n. 16236 del 19 maggio 2022 ha precisato che “ In tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72- bis D.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l'agente della riscossione nell'esecuzione “esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto)” .
Rilevato inoltre che il pignoramento ex 72 bis è stato notificato a diversi terzi – CA CA_1
CA CA_2, CA CA_3, CA_4, CA CA_5, Gruppo CA_6, CA_7 – l'opposizione doveva essere notificata a tutti i terzi indicati nell'atto di pignoramento.
Il ricorrente nulla eccepisce in relazione al pignoramento impugnato ma solleva eccezioni unicamente in relazione agli atti prodromici ed essendo la pretesa impositiva cristallizzata, il ricorso è inammissibile.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato.
Per quanto sopra il ricorso è inammissibile e quanto alle spese la peculiarità della controversia induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Basiglio - Via A. Brunetti 60 00186 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO CR n. 2025/67067 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4121/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis D.P.R. 602/73 n. 2025/67066 e cron n. 2025/117093, notificato per stessa ammissione del ricorrente in data
05/02/2025, con ordine di pagamento diretto rivolto a più terzi per la somma di € 316,99.
Solleva varie eccezioni tra le quali la nullità della notificazione degli atti prodromici perché avvenuti mediante invio diretto a mezzo posta da parte del Concessionario, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento perché effettuata al vecchio indirizzo di residenza -la intervenuta prescrizione, la mancata indicazione del
Ruolo, la omessa notifica della comunicazione di cui all'art 1 comma 544 L. 228/2012 .
Conclude chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto di credito di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento n. 2025/67067, notificato il 05/02/2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio in favore del sottoscritto
Si costituisce il Comune di Basiglio che fa presente che il pignoramento è già inefficace per intervenuto pagamento in data 18/02/2025 e quindi la pretesa creditoria è stata estinta. Replica puntualmente alle eccezioni del ricorrente ed in via preliminare rileva che l'opposizione è inammissibile e/o nulla per la mancata citazione di tutti i terzi che secondo dottrina e Giurisprudenza sono litisconsorti necessari e anche perchè deve riguardare vizi propri del titolo in forza del quale il creditore intende procedere al pignoramento, e non vizi riguardanti l'atto prodromico. L'atto di pignoramento notificato al debitore trae origine dall'intimazione di pagamento n. 202400699192 notificata il 05/12/2024 che non è stata impugnata nei termini e pertanto la pretesa creditoria è divenuta definitiva. Infine contesta le eccezioni relative alla notifica e quanto alla eccepita prescrizione fa presente che la stessa senza notifica di atti interruttivi si sarebbe verificata in data 31/12/2020, ma a controparte è stata notificato l'avviso di accertamento in data 25/07/2019, al quale è seguita l'intimazione di pagamento in data 05/12/24.
Conclude chiedendo in via preliminare, dichiarare improcedibile/inammissibile l'opposizione in quanto sono stati pretermessi i terzi che per giurisprudenza costante rivestono la qualità di litisconsorti necessari, ovvero rigettare l'opposizione poiché tardiva essendo stata introdotta in spregio al termine di 20 giorni disposto dall'art 617 cpc nel merito rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del difensore anticipatario ex art. 93 cpc.
Si è costituito in giudizio la Bconsulenze s.r.l che replica alle eccezioni del contribuente econclude chiedendo
: in via preliminare, dichiarare improcedibile/inammissibile l'opposizione in quanto sono stati pretermessi i terzi che per giurisprudenza costante rivestono la qualità di litisconsorti necessari, ovvero rigettare l'opposizione poiché tardiva essendo stata introdotta in spregio al termine di 20 giorni disposto dall'art 617 cpc nel merito rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del difensore anticipatario ex art. 93 cpc.
Alla udienza odierna la causa viene riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
Come è noto secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. Cass. Sez. U. n. 7822 del
14/04/2020): “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di naturatributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto exart. 72 bis del DR n, 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va cosi individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validita della notifica degli atti ad esso prodromici)..."
E' preliminarmente necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzate dai resistenti costituiti.
L'atto di pignoramento notificato al debitore trae origine dall'intimazione di pagamento n. 202400699192 regolarmente notificata il 05/12/2024 -come dichiarato nell'atto introduttivo dallo stesso contribuente- e pertanto l'intimazione non essendo stata impugnata nei termini è oramai divenuta definitiva cristallizzando la pretesa creditoria.
Infatti, la Cassazione con la sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025 ha stabilito: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Inoltre, per quanto riguarda le intimazioni non impugnate, si osserva che in materia di notifica e impugnazione di “Intimazione di pagamento , la Corte di legittimità, con carattere nomofilattico, ha statuito il seguente principio di diritto a cui questa Corte vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi. “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. (cass. n. 25756/25, n. 20476/2025, cass. n. 6436/2025).
La Cassazione nell'ordinanza n. 16236 del 19 maggio 2022 ha precisato che “ In tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72- bis D.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l'agente della riscossione nell'esecuzione “esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto)” .
Rilevato inoltre che il pignoramento ex 72 bis è stato notificato a diversi terzi – CA CA_1
CA CA_2, CA CA_3, CA_4, CA CA_5, Gruppo CA_6, CA_7 – l'opposizione doveva essere notificata a tutti i terzi indicati nell'atto di pignoramento.
Il ricorrente nulla eccepisce in relazione al pignoramento impugnato ma solleva eccezioni unicamente in relazione agli atti prodromici ed essendo la pretesa impositiva cristallizzata, il ricorso è inammissibile.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato.
Per quanto sopra il ricorso è inammissibile e quanto alle spese la peculiarità della controversia induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.