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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1070/2024 R.G.A.C. promossa da (avv.ti Salvatore Mezzanotte, Monica Di Toro Parte_1
Mammarella e Ivan Di Toro Mammarella), contro il Controparte_1
(ex art. 417-bis c.p.c.) avente ad oggetto: ricostruzione carriera docenti,
[...] osserva quanto segue:
- 1 - Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la parte ricorrente, docente di educazione fisica immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1°.09.2015 ed economica dal 1°.07.2016, impugnava il decreto di ricostruzione della carriera n. 228 del 13.01.2020, nella parte in cui non aveva riconosciuto il servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. A fondamento del ricorso il ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del blocco delle progressioni economiche del personale del pubblico impiego, evidenziava che tale blocco impediva un aumento del trattamento economico solo nel periodo oggetto del blocco (anno 2013), ferma restando la valutazione del servizio prestato nel 2013 sia ai fini giuridici, che ai fini della maturazione delle fasce di anzianità superiori e del conseguimento degli incrementi economici negli anni successivi al blocco stipendiale. Tanto esposto, il ricorrente chiedeva di: “accertare e dichiarare l'illegittimità/erroneità del decreto di ricostruzione carriera n. 228 emesso in data 13.01.2020 dal Dirigente dell'I.T.C.G. “ ”, con conseguente Controparte_2 disapplicazione;
accertare e dichiarare il diritto del Prof. al Parte_1 riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013 e condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova e corretta ricostruzione della carriera che tenga conto
[...] anche dell'anno 2013; condannare il al pagamento Controparte_1
a favore del Prof. delle differenze retributive derivanti dall'esatta Parte_1 ricostruzione della carriera che tenga conto anche dell'anno 2013; condannare il
alla regolarizzazione della posizione assicurativa e Controparte_1 contributiva del Prof. ; condannare il Parte_1 Controparte_1
al pagamento di spese e competenze di lite”.
[...] Il , costituitosi in giudizio, eccepiva la prescrizione Controparte_1 del diritto e deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 - Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente ha prestato attività lavorativa di insegnante in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato ed è stato immesso definitivamente in ruolo con decorrenza giuridica dal 1°.09.2015 ed economica dal 1°.07.2016. Al momento della ricostruzione della carriera, il Controparte_1 non ha riconosciuto, ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali, il servizio prestato nell'anno 2013. Il mancato riconoscimento si fonda sulla previsione di cui all'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, secondo la quale “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013. Il decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 ha previsto uno stanziamento per il recupero dell'anno 2010 “ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA”. Gli anni 2011 e 2012 sono stati recuperati, rispettivamente, con il CCNL del 13 marzo 2013 e con il CCNL del 7 agosto 2014, come espressamente consentito dall'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, richiamato dall'art. 9, comma 23. Allo stato, dunque, l'unico anno che non va valutato ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali è il 2013. Del tutto correttamente, quindi, il non ha tenuto conto della Controparte_1 suddetta annualità nella ricostruzione di carriera della parte ricorrente e nell'attribuzione della corrispondente posizione stipendiale. La previsione dell'art. 9, comma 23 D.L. n. 78/2010, costituisce specifica applicazione, per il settore scolastico, della disciplina dettata, per tutti i pubblici dipendenti, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, che stabilisce: “per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”. La Corte Costituzionale, pronunciatasi con sentenza n. 310/2013, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, ha ben chiarito come il blocco previsto dalla suddetta norma, del tutto analogo a quello previsto dal successivo comma 23 per il personale scolastico, riguardi, non solo le annualità oggetto del blocco, ma anche le future progressioni, con esclusione, quindi, della
Pag. 2 di 7 possibilità di recuperare, con le progressioni stipendiali future, le annualità oggetto del blocco. Si legge in particolare nella motivazione della citata sentenza (punto 13.3): “Nella specie, quanto all'adeguamento, il blocco è stato previsto per la durata di tre anni (poi prorogato sino al 31 dicembre 2014), con l'espressa esclusione di successivi recuperi. In proposito, va ricordato che, come in passato (….) la scelta del legislatore è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili. […..] Peraltro il quarto periodo del comma 21 stabilisce che <<per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici>>. Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del
2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”…. “Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto 13.5. sent. 310/2013). I principi espressi dalla pronuncia sopra riportata sono stati integralmente ribaditi nella sentenza n. 219/2014 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, ha chiarito: “va ricordato che la disposizione in esame ha contenuto analogo all'art. 9, comma 21, dello stesso decreto- legge avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 181 del 2014), che ha previsto, per il personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tra l'altro, il blocco per il triennio 2011-
2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, relativi allo stesso periodo, di ogni effetto economico delle progressioni in carriera, comunque denominate. E al riguardo questa Corte, con le sentenze n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate da più Tribunali amministrativi regionali, in riferimento, nel complesso,
Pag. 3 di 7 agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.” (in motivazione-punto 4.1.). Infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha chiarito che l'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 “preclude ogni efficacia economica delle progressioni di carriera”, il che vuol dire che gli anni oggetto del blocco non possono essere considerati nelle progressioni di carriera successive al periodo di blocco. Il tenore letterale delle disposizioni in materia di blocco stipendiale (art. 9, commi 21 e 23, del D.L. n. 78/2020), come più volte interpretate dalla Corte Costituzionale, è chiaro nell'escludere che gli anni oggetto di blocco, nel caso di specie l'anno 2013, possano essere considerati utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici futuri. Il sacrifico imposto al personale scolastico, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, si risolve, non solo nella mancata attribuzione di incrementi stipendiali maturati nel 2013, ma anche in un ampliamento dell'arco temporale della progressione economica, ossia in un allungamento dei tempi della progressione economica, nel senso che questa sarà realizzata con un anno di ritardo, non potendo tenersi conto del servizio prestato nel 2013. L'interpretazione della normativa proposta dalla parte ricorrente, tesa a recuperare a fini retributivi l'anzianità maturata nell'anno 2013, non solo non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo di legge, ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione, secondo cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. La norma non lascia spazio alcuno a favore dell'interpretazione proposta dalla parte ricorrente, giacché essa è chiaramente formulata in termini tali da neutralizzare del tutto tale periodo lavorativo rispetto alle progressioni stipendiali, preservandolo eventualmente ai fini esclusivamente giuridici. È chiaro che nel prevedere la neutralizzazione a fini economici di determinate annualità di servizio, il legislatore ha inteso proprio evitare che il risparmio della spesa pubblica, derivante dal temporaneo blocco, potesse essere vanificato in una proiezione futura, computando tali elementi retributivi nel complessivo trattamento economico successivo. La norma, quindi, non ha una portata limitata al solo periodo di blocco, ma è finalizzata a stabilizzare nel tempo gli effetti finanziari del blocco degli incrementi stipendiali e della progressione economica automatica dei trattamenti retributivi, con la conseguenza che l'anzianità rilevante ai fini economici risulta strutturalmente ridotta dell'intero periodo sottoposto al regime di blocco (anno 2013), senza possibilità di recuperi futuri dell'anzianità. La proiezione nel tempo della misura del blocco verso gli esercizi futuri è quindi tesa a consolidarne, da un lato, le implicazioni finanziarie di medio e di lungo periodo e, dall'altro, il sacrificio economico imposto ai docenti, sacrificio che costituisce, a ben vedere, la necessaria premessa dei favorevoli effetti generati dalla riduzione della spesa iscritta nel bilancio pubblico. Tale stabilizzazione degli effetti per un periodo medio-lungo, risolvendosi in un mero allungamento dei tempi della progressione economica automatica e non in un blocco definitivo, non appare in contrasto con i valori costituzionali, né appare irragionevole o eccessiva se ragguagliata agli obiettivi perseguiti, come più volte precisato
Pag. 4 di 7 dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 310/2013; 304/2013; 219/2014; 154/2014; 189/2012). Alla luce delle considerazioni che precedono, la tesi della parte ricorrente, secondo cui l'anno 2013 dovrebbe essere considerato utile per la maturazione delle posizioni stipendiali e degli scatti successivi al periodo di blocco, è priva di fondamento. L'anzianità maturata nell'anno 2013, dunque, non è utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici (punteggi per le procedure di mobilità, per conferimento di incarichi, per le graduatorie o per la partecipazione a procedure concorsuali o selezioni pubbliche, anzianità utile per il conseguimento del trattamento pensionistico). La stessa ordinanza della Corte di Cassazione citata dalla parte ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133), distingue chiaramente gli effetti giuridici della progressione di carriera da quelli economici, affermando che “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Anche tale pronuncia, quindi, evidenzia come l'anno 2013 debba essere considerato ai soli fini giuridici ma non anche ai fini economici. Ad ogni modo, di recente la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 13618 del 21.05.2025) ha risolto il contrasto interpretativo registrato nella giurisprudenza di merito, pronunciandosi in ordine ad una fattispecie nella quale la Corte d'Appello territoriale non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte ha ritenuto che il contrasto vada risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.” A questa conclusione il Collegio è pervenuto rilevando che la disciplina specifica contenuta nel comma 23 del citato art.
9 - nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici - “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.” In argomento, la Corte ha osservato che si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica
Pag. 5 di 7 stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che, significativamente, è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né al passaggio fra aree diverse. Pertanto, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata, ovvero il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco in un caso e la sterilizzazione delle annualità nell'altro caso. In conclusione, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità interessate. La pronuncia in esame ha infine ribadito che la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” Il ricorso va, pertanto, rigettato.
- 4 - La novità della questione giuridica trattata, l'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente e il recente intervento nomofilattico della Corte di Cassazione sulla fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite. Chieti, li 23 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Pag. 6 di 7 dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1070/2024 R.G.A.C. promossa da (avv.ti Salvatore Mezzanotte, Monica Di Toro Parte_1
Mammarella e Ivan Di Toro Mammarella), contro il Controparte_1
(ex art. 417-bis c.p.c.) avente ad oggetto: ricostruzione carriera docenti,
[...] osserva quanto segue:
- 1 - Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la parte ricorrente, docente di educazione fisica immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1°.09.2015 ed economica dal 1°.07.2016, impugnava il decreto di ricostruzione della carriera n. 228 del 13.01.2020, nella parte in cui non aveva riconosciuto il servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. A fondamento del ricorso il ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del blocco delle progressioni economiche del personale del pubblico impiego, evidenziava che tale blocco impediva un aumento del trattamento economico solo nel periodo oggetto del blocco (anno 2013), ferma restando la valutazione del servizio prestato nel 2013 sia ai fini giuridici, che ai fini della maturazione delle fasce di anzianità superiori e del conseguimento degli incrementi economici negli anni successivi al blocco stipendiale. Tanto esposto, il ricorrente chiedeva di: “accertare e dichiarare l'illegittimità/erroneità del decreto di ricostruzione carriera n. 228 emesso in data 13.01.2020 dal Dirigente dell'I.T.C.G. “ ”, con conseguente Controparte_2 disapplicazione;
accertare e dichiarare il diritto del Prof. al Parte_1 riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013 e condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova e corretta ricostruzione della carriera che tenga conto
[...] anche dell'anno 2013; condannare il al pagamento Controparte_1
a favore del Prof. delle differenze retributive derivanti dall'esatta Parte_1 ricostruzione della carriera che tenga conto anche dell'anno 2013; condannare il
alla regolarizzazione della posizione assicurativa e Controparte_1 contributiva del Prof. ; condannare il Parte_1 Controparte_1
al pagamento di spese e competenze di lite”.
[...] Il , costituitosi in giudizio, eccepiva la prescrizione Controparte_1 del diritto e deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 - Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente ha prestato attività lavorativa di insegnante in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato ed è stato immesso definitivamente in ruolo con decorrenza giuridica dal 1°.09.2015 ed economica dal 1°.07.2016. Al momento della ricostruzione della carriera, il Controparte_1 non ha riconosciuto, ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali, il servizio prestato nell'anno 2013. Il mancato riconoscimento si fonda sulla previsione di cui all'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, secondo la quale “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013. Il decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 ha previsto uno stanziamento per il recupero dell'anno 2010 “ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA”. Gli anni 2011 e 2012 sono stati recuperati, rispettivamente, con il CCNL del 13 marzo 2013 e con il CCNL del 7 agosto 2014, come espressamente consentito dall'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, richiamato dall'art. 9, comma 23. Allo stato, dunque, l'unico anno che non va valutato ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali è il 2013. Del tutto correttamente, quindi, il non ha tenuto conto della Controparte_1 suddetta annualità nella ricostruzione di carriera della parte ricorrente e nell'attribuzione della corrispondente posizione stipendiale. La previsione dell'art. 9, comma 23 D.L. n. 78/2010, costituisce specifica applicazione, per il settore scolastico, della disciplina dettata, per tutti i pubblici dipendenti, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, che stabilisce: “per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”. La Corte Costituzionale, pronunciatasi con sentenza n. 310/2013, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, ha ben chiarito come il blocco previsto dalla suddetta norma, del tutto analogo a quello previsto dal successivo comma 23 per il personale scolastico, riguardi, non solo le annualità oggetto del blocco, ma anche le future progressioni, con esclusione, quindi, della
Pag. 2 di 7 possibilità di recuperare, con le progressioni stipendiali future, le annualità oggetto del blocco. Si legge in particolare nella motivazione della citata sentenza (punto 13.3): “Nella specie, quanto all'adeguamento, il blocco è stato previsto per la durata di tre anni (poi prorogato sino al 31 dicembre 2014), con l'espressa esclusione di successivi recuperi. In proposito, va ricordato che, come in passato (….) la scelta del legislatore è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili. […..] Peraltro il quarto periodo del comma 21 stabilisce che <<per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici>>. Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del
2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”…. “Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto 13.5. sent. 310/2013). I principi espressi dalla pronuncia sopra riportata sono stati integralmente ribaditi nella sentenza n. 219/2014 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, ha chiarito: “va ricordato che la disposizione in esame ha contenuto analogo all'art. 9, comma 21, dello stesso decreto- legge avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 181 del 2014), che ha previsto, per il personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tra l'altro, il blocco per il triennio 2011-
2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, relativi allo stesso periodo, di ogni effetto economico delle progressioni in carriera, comunque denominate. E al riguardo questa Corte, con le sentenze n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate da più Tribunali amministrativi regionali, in riferimento, nel complesso,
Pag. 3 di 7 agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.” (in motivazione-punto 4.1.). Infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha chiarito che l'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 “preclude ogni efficacia economica delle progressioni di carriera”, il che vuol dire che gli anni oggetto del blocco non possono essere considerati nelle progressioni di carriera successive al periodo di blocco. Il tenore letterale delle disposizioni in materia di blocco stipendiale (art. 9, commi 21 e 23, del D.L. n. 78/2020), come più volte interpretate dalla Corte Costituzionale, è chiaro nell'escludere che gli anni oggetto di blocco, nel caso di specie l'anno 2013, possano essere considerati utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici futuri. Il sacrifico imposto al personale scolastico, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, si risolve, non solo nella mancata attribuzione di incrementi stipendiali maturati nel 2013, ma anche in un ampliamento dell'arco temporale della progressione economica, ossia in un allungamento dei tempi della progressione economica, nel senso che questa sarà realizzata con un anno di ritardo, non potendo tenersi conto del servizio prestato nel 2013. L'interpretazione della normativa proposta dalla parte ricorrente, tesa a recuperare a fini retributivi l'anzianità maturata nell'anno 2013, non solo non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo di legge, ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione, secondo cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. La norma non lascia spazio alcuno a favore dell'interpretazione proposta dalla parte ricorrente, giacché essa è chiaramente formulata in termini tali da neutralizzare del tutto tale periodo lavorativo rispetto alle progressioni stipendiali, preservandolo eventualmente ai fini esclusivamente giuridici. È chiaro che nel prevedere la neutralizzazione a fini economici di determinate annualità di servizio, il legislatore ha inteso proprio evitare che il risparmio della spesa pubblica, derivante dal temporaneo blocco, potesse essere vanificato in una proiezione futura, computando tali elementi retributivi nel complessivo trattamento economico successivo. La norma, quindi, non ha una portata limitata al solo periodo di blocco, ma è finalizzata a stabilizzare nel tempo gli effetti finanziari del blocco degli incrementi stipendiali e della progressione economica automatica dei trattamenti retributivi, con la conseguenza che l'anzianità rilevante ai fini economici risulta strutturalmente ridotta dell'intero periodo sottoposto al regime di blocco (anno 2013), senza possibilità di recuperi futuri dell'anzianità. La proiezione nel tempo della misura del blocco verso gli esercizi futuri è quindi tesa a consolidarne, da un lato, le implicazioni finanziarie di medio e di lungo periodo e, dall'altro, il sacrificio economico imposto ai docenti, sacrificio che costituisce, a ben vedere, la necessaria premessa dei favorevoli effetti generati dalla riduzione della spesa iscritta nel bilancio pubblico. Tale stabilizzazione degli effetti per un periodo medio-lungo, risolvendosi in un mero allungamento dei tempi della progressione economica automatica e non in un blocco definitivo, non appare in contrasto con i valori costituzionali, né appare irragionevole o eccessiva se ragguagliata agli obiettivi perseguiti, come più volte precisato
Pag. 4 di 7 dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 310/2013; 304/2013; 219/2014; 154/2014; 189/2012). Alla luce delle considerazioni che precedono, la tesi della parte ricorrente, secondo cui l'anno 2013 dovrebbe essere considerato utile per la maturazione delle posizioni stipendiali e degli scatti successivi al periodo di blocco, è priva di fondamento. L'anzianità maturata nell'anno 2013, dunque, non è utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici (punteggi per le procedure di mobilità, per conferimento di incarichi, per le graduatorie o per la partecipazione a procedure concorsuali o selezioni pubbliche, anzianità utile per il conseguimento del trattamento pensionistico). La stessa ordinanza della Corte di Cassazione citata dalla parte ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133), distingue chiaramente gli effetti giuridici della progressione di carriera da quelli economici, affermando che “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Anche tale pronuncia, quindi, evidenzia come l'anno 2013 debba essere considerato ai soli fini giuridici ma non anche ai fini economici. Ad ogni modo, di recente la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 13618 del 21.05.2025) ha risolto il contrasto interpretativo registrato nella giurisprudenza di merito, pronunciandosi in ordine ad una fattispecie nella quale la Corte d'Appello territoriale non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte ha ritenuto che il contrasto vada risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.” A questa conclusione il Collegio è pervenuto rilevando che la disciplina specifica contenuta nel comma 23 del citato art.
9 - nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici - “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.” In argomento, la Corte ha osservato che si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica
Pag. 5 di 7 stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che, significativamente, è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né al passaggio fra aree diverse. Pertanto, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata, ovvero il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco in un caso e la sterilizzazione delle annualità nell'altro caso. In conclusione, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità interessate. La pronuncia in esame ha infine ribadito che la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” Il ricorso va, pertanto, rigettato.
- 4 - La novità della questione giuridica trattata, l'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente e il recente intervento nomofilattico della Corte di Cassazione sulla fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite. Chieti, li 23 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Pag. 6 di 7 dott.ssa Laura Ciarcia
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