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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone, all'esito di discussione orale, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 4501 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e proposto
D A
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Foggia, presso e nello studio degli avv. ti
Giuseppe VASCO e Potito D'ANGELICO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
A T T R I C E I N O P P O S I Z I O N E -
C O N T R O
(c.f.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Brescia, presso e nello studio dell'avv. Paola Zappa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- C O N V E N U T A O P P O S T A -
C O N C L U S I O N I
L e p a r t i h a n n o c o n c l u s o c o m e d a v e r b a l e d i u d i e n z a o d i e r n a .
- L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato Parte_3
in giudizio al fine di ottenere la revoca Parte_2
del decreto ingiuntivo n. 1050/2023 del 05.07.2023, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 3131/2023 R.G., con il quale le è stato intimato di pagare la somma di
€. 40.152,24, oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002, spese e competenze legali e accessori di legge.
A fondamento della opposizione, la Società ha dedotto: a) l'inidoneità dell'estratto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
b) l'insussistenza di prova in ordine al presunto credito azionato, contestato sia nell'an che nel quantum; c)
l'infondatezza della domanda. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento della opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge.
Si è costituita in giudizio Parte_2
impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via principale e nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna in ogni caso dell'opponente a pagare la somma di €. 40.152,24 o altro importo risultante dovuto in corso di causa, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico della sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel pag. 2/6 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Parte opponente ha eccepito l'inidoneità dell'estratto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
E, però, va rilevata l'infondatezza di tale eccezione in ragione del fatto che l'opposto decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso da codesto Tribunale sulla base dell'estratto conto e dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili e detta documentazione è bastevole ai fini della emissione del decreto ingiuntivo atteso che la stessa costituisce prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 co. 2 c.p.c.
In questa fase, per contro, parte opposta, in ragione della contestazione del credito ad opera di parte opponente, deve fornire la prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria azionata.
Ora, alla luce della documentazione in atti, mentre con riferimento all'an detta prova è stata compiutamente offerta, lo stesso non può certo dirsi con riferimento al quantum.
Ma procediamo con ordine.
La opposta ha opportunamente suffragato sul piano probatorio la legittimità della propria pretesa creditoria, provando documentalmente l'allaccio abusivo alla rete elettrica “ … a monte del contatore”, finalizzato al prelievo irregolare di energia, ossia versando in atti il verbale di verifica del 20.08.2015.
pag. 3/6 E' noto che il verbale di verifica dei dipendenti di Servizio Elettrico Nazionale, in quanto redatto da incaricati di pubblico servizio, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi riportate e dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e/o da loro stessi compiuti.
A mente della L. 26 aprile 1990 n. 86, requisiti necessari per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non sono né la forma giuridica dell'Ente, né la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico o privato, ma esclusivamente la natura delle funzioni esercitate. E la funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico e/o da atti autoritativi (art. 357, co. 2 c.p.).
E' fuori di dubbio, pertanto, che i dipendenti di Servizio Elettrico Nazionale sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio proprio perché la Società eroga un servizio pubblico disciplinato da norme di natura pubblica (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ. sent. n. 7075/2020).
Discorso diverso va fatto in ordine al quantum della pretesa azionata dalla società opposta: se non si possono nutrire dubbi, infatti, in ordine alla circostanza che vi siano stati consumi di energia elettrica non fatturati proprio perché è stata compiutamente provata l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, dubbi possono legittimamente sorgere in ordine al quantitativo di energia effettivamente trafugata e, quindi, in ordine ai conteggi in base ai quali è stato quantificato l'importo richiesto.
In altri termini, non vi è nessuna norma di legge che preveda che i conteggi in parola siano coperti dalla stessa fede pubblica che, invece, copre il verbale di verifica dell'allaccio abusivo.
Per tale motivo, peraltro, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta di
CTU avanzata dall'opponente.
E dalla relazione tecnica d'ufficio versata in atti risulta chiaramente che
[...]
ha calcolato per i consumi di energia Controparte_1 Parte_2 elettrica sottratti alla fatturazione dall'opponente nel periodo in contestazione
(28.03.2013 – 20.08.2015), basandosi su mere presunzioni, ossia tenendo presente la potenza tecnicamente prelevabile in considerazione della sezione del cavo rinvenuto in pag. 4/6 occasione della verifica del 20.08.2015 e i tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia.
E' evidente che le conclusioni tratte da tali errati presupposti non possono che essere errate: in altri termini, non possono ritenersi attendibili né la quantificazione in
360.244 kWh di energia elettrica complessiva (di cui 199.717 kWh registrati dal contatore e, quindi, già fatturati e 160.527 kWh non fatturati), né la quantificazione in €.
40.152,24 del suo costo totale operate da parte opposta.
Pare, invece, scientifica, precisa e fondata la ricostruzione dei consumi e dei costi effettuata dal CTU:
a) egli, partendo dalla verifica dello stato dei luoghi, della sua estensione e della destinazione d'uso dei vai locali, dall'esame dell'impianto di fornitura di energia elettrica (nicchia di alloggiamento, quadro di distribuzione elettrica e illuminazione principale e secondaria, ecc.), dalla constatazione delle utenze presenti e della distribuzione dell'impianto elettrico nel supermercato, dal rilievo delle misure sul contatore, ha elaborato delle tabelle riepilogative che indicano i periodi con consumi anomali in quanto inferiori alla media dei consumi mensili in rapporto a periodi omologhi utilizzati per il confronto ed ha determinato il quantitativo totale di energia elettrica utilizzato dalla opponente nel periodo in contestazione in 204.222,8 kWh;
b) ancora, partendo dal grafico dei consumi storici del punto di presa riferiti alla stessa tipologia di attività commerciale esercitata dalla opposta (supermercato Conad), ha determinato in 4.505,8 kWh il quantitativo di energia consumato in più rispetto a quanto registrato nel periodo in contestazione, per un costo di €. 1.241,80.
Alla luce della scientificità e applicazione al caso concreto del metodo utilizzato, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
In definitiva, l'opposizione è parzialmente fondata e, in ragione di tanto, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di €. 1.241,80, oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002.
.
III - Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
pag. 5/6
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in Parte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni Parte_2
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n.
1050/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 05.07.2023, nel procedimento iscritto al n. 3131/2023 R.G.;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore, al pagamento in favore di Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di €. 1.241,80, oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002.
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di
CTU.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c..
Foggia, sette febbraio duemilaventicinque
Il Giudice
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone, all'esito di discussione orale, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 4501 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e proposto
D A
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Foggia, presso e nello studio degli avv. ti
Giuseppe VASCO e Potito D'ANGELICO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
A T T R I C E I N O P P O S I Z I O N E -
C O N T R O
(c.f.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Brescia, presso e nello studio dell'avv. Paola Zappa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- C O N V E N U T A O P P O S T A -
C O N C L U S I O N I
L e p a r t i h a n n o c o n c l u s o c o m e d a v e r b a l e d i u d i e n z a o d i e r n a .
- L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato Parte_3
in giudizio al fine di ottenere la revoca Parte_2
del decreto ingiuntivo n. 1050/2023 del 05.07.2023, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 3131/2023 R.G., con il quale le è stato intimato di pagare la somma di
€. 40.152,24, oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002, spese e competenze legali e accessori di legge.
A fondamento della opposizione, la Società ha dedotto: a) l'inidoneità dell'estratto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
b) l'insussistenza di prova in ordine al presunto credito azionato, contestato sia nell'an che nel quantum; c)
l'infondatezza della domanda. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento della opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge.
Si è costituita in giudizio Parte_2
impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via principale e nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna in ogni caso dell'opponente a pagare la somma di €. 40.152,24 o altro importo risultante dovuto in corso di causa, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico della sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel pag. 2/6 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Parte opponente ha eccepito l'inidoneità dell'estratto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
E, però, va rilevata l'infondatezza di tale eccezione in ragione del fatto che l'opposto decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso da codesto Tribunale sulla base dell'estratto conto e dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili e detta documentazione è bastevole ai fini della emissione del decreto ingiuntivo atteso che la stessa costituisce prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 co. 2 c.p.c.
In questa fase, per contro, parte opposta, in ragione della contestazione del credito ad opera di parte opponente, deve fornire la prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria azionata.
Ora, alla luce della documentazione in atti, mentre con riferimento all'an detta prova è stata compiutamente offerta, lo stesso non può certo dirsi con riferimento al quantum.
Ma procediamo con ordine.
La opposta ha opportunamente suffragato sul piano probatorio la legittimità della propria pretesa creditoria, provando documentalmente l'allaccio abusivo alla rete elettrica “ … a monte del contatore”, finalizzato al prelievo irregolare di energia, ossia versando in atti il verbale di verifica del 20.08.2015.
pag. 3/6 E' noto che il verbale di verifica dei dipendenti di Servizio Elettrico Nazionale, in quanto redatto da incaricati di pubblico servizio, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi riportate e dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e/o da loro stessi compiuti.
A mente della L. 26 aprile 1990 n. 86, requisiti necessari per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non sono né la forma giuridica dell'Ente, né la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico o privato, ma esclusivamente la natura delle funzioni esercitate. E la funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico e/o da atti autoritativi (art. 357, co. 2 c.p.).
E' fuori di dubbio, pertanto, che i dipendenti di Servizio Elettrico Nazionale sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio proprio perché la Società eroga un servizio pubblico disciplinato da norme di natura pubblica (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ. sent. n. 7075/2020).
Discorso diverso va fatto in ordine al quantum della pretesa azionata dalla società opposta: se non si possono nutrire dubbi, infatti, in ordine alla circostanza che vi siano stati consumi di energia elettrica non fatturati proprio perché è stata compiutamente provata l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, dubbi possono legittimamente sorgere in ordine al quantitativo di energia effettivamente trafugata e, quindi, in ordine ai conteggi in base ai quali è stato quantificato l'importo richiesto.
In altri termini, non vi è nessuna norma di legge che preveda che i conteggi in parola siano coperti dalla stessa fede pubblica che, invece, copre il verbale di verifica dell'allaccio abusivo.
Per tale motivo, peraltro, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta di
CTU avanzata dall'opponente.
E dalla relazione tecnica d'ufficio versata in atti risulta chiaramente che
[...]
ha calcolato per i consumi di energia Controparte_1 Parte_2 elettrica sottratti alla fatturazione dall'opponente nel periodo in contestazione
(28.03.2013 – 20.08.2015), basandosi su mere presunzioni, ossia tenendo presente la potenza tecnicamente prelevabile in considerazione della sezione del cavo rinvenuto in pag. 4/6 occasione della verifica del 20.08.2015 e i tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia.
E' evidente che le conclusioni tratte da tali errati presupposti non possono che essere errate: in altri termini, non possono ritenersi attendibili né la quantificazione in
360.244 kWh di energia elettrica complessiva (di cui 199.717 kWh registrati dal contatore e, quindi, già fatturati e 160.527 kWh non fatturati), né la quantificazione in €.
40.152,24 del suo costo totale operate da parte opposta.
Pare, invece, scientifica, precisa e fondata la ricostruzione dei consumi e dei costi effettuata dal CTU:
a) egli, partendo dalla verifica dello stato dei luoghi, della sua estensione e della destinazione d'uso dei vai locali, dall'esame dell'impianto di fornitura di energia elettrica (nicchia di alloggiamento, quadro di distribuzione elettrica e illuminazione principale e secondaria, ecc.), dalla constatazione delle utenze presenti e della distribuzione dell'impianto elettrico nel supermercato, dal rilievo delle misure sul contatore, ha elaborato delle tabelle riepilogative che indicano i periodi con consumi anomali in quanto inferiori alla media dei consumi mensili in rapporto a periodi omologhi utilizzati per il confronto ed ha determinato il quantitativo totale di energia elettrica utilizzato dalla opponente nel periodo in contestazione in 204.222,8 kWh;
b) ancora, partendo dal grafico dei consumi storici del punto di presa riferiti alla stessa tipologia di attività commerciale esercitata dalla opposta (supermercato Conad), ha determinato in 4.505,8 kWh il quantitativo di energia consumato in più rispetto a quanto registrato nel periodo in contestazione, per un costo di €. 1.241,80.
Alla luce della scientificità e applicazione al caso concreto del metodo utilizzato, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
In definitiva, l'opposizione è parzialmente fondata e, in ragione di tanto, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di €. 1.241,80, oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002.
.
III - Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
pag. 5/6
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in Parte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni Parte_2
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n.
1050/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 05.07.2023, nel procedimento iscritto al n. 3131/2023 R.G.;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore, al pagamento in favore di Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di €. 1.241,80, oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002.
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di
CTU.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c..
Foggia, sette febbraio duemilaventicinque
Il Giudice
pag. 6/6