Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art.17 D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2013, n. 18708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18708 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 27/02/2013
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 660
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 10795/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 39/2010 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 04/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. D'Angelo Giovanni, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. T.G. era condannato con sentenza del 19 febbraio 2009 dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova per i delitti di omicidio volontario e sfruttamento della prostituzione, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di giustizia. La Corte d'assise d'appello confermava tale decisione in data 26 novembre 2009, ma, a seguito di ricorso proposto dal difensore dell'imputato, la Corte di Cassazione, Prima Sezione, con sentenza 540 del 26 maggio 2010 annullava la decisione, limitatamente all'omicidio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Milano, rigettando nel resto il ricorso e dichiarando irrevocabile la condanna per i delitti di induzione e di sfruttamento della prostituzione. In particolare era accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si contestava la sussistenza del dolo di omicidio e si chiedeva di qualificare come omicidio preterintenzionale il reato, alla luce della consulenza medico legale di parte, che aveva evidenziato una preesistente patologia della vittima, affetta da cirrosi epatica;
la Prima Sezione di questa Corte rinveniva vizio di motivazione nella decisione, per avere la Corte territoriale negato che la splenomegalia della vittima avesse avuto rilevante influenza nella eziologia dell'evento e per aver trascurato le obiezioni difensive circa la natura e l'entità delle lesioni esterne rilevate sul cadavere della donna, elementi decisivi ai fini dell'accertamento del dolo eventuale. Con sentenza del 4 ottobre 2011, la seconda sezione della Corte di assise di appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio volontario, riducendo la pena a 15 anni di reclusione.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, mediante atto del 13-16 gennaio 2012, con il quale sviluppa tre motivi:
1) violazione di legge e/o inosservanza delle norme processuali relative alla partecipazione all'udienza ed alla violazione del diritto alla difesa. All'udienza del 4 ottobre 2011 l'imputato non compariva in giudizio E la difesa ne eccepiva il legittimo impedimento, collegato al fatto che egli fosse stato illegittimamente allontanato dal territorio nazionale. La Corte territoriale respingeva l'eccezione, considerando che l'imputato aveva liberamente scelto di non partecipare al processo, pur essendo a conoscenza della data di udienza, avendone ricevuto la citazione a comparire. Secondo il ricorrente l'imputato è stato allontanato dal territorio nazionale con provvedimento del prefetto di Livorno, emesso contestualmente alla sua scarcerazione, per cui non si poteva porre a suo carico, come invece la Corte territoriale ha ritenuto, un onere di attivazione per chiedere di rientrare nel territorio italiano al fine di partecipare al processo.
2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 c.p.p., lett. B); mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. E); e/o inosservanza dell'art. 627 c.p.p.. La Prima
Sezione di questa Corte ha annullato la decisione della Corte d'assise di appello di Genova per avere trascurato di considerare le obiezioni difensive circa la natura e la entità modeste delle lesioni esterne, rilevate sul cadavere della vittima, in rapporto alla ricostruzione della condotta del ricorrente. Questi rinnova la censura proposta nei confronti della decisione annullata di non aver disposto l'esame istologico sul cadavere al fine di accertare l'esistenza della cirrosi epatica con iperplasia della milza e di valutarne la concreta incidenza sul determinismo dell'evento mortale;
il giudice di merito ancora una volta avrebbe errato nel ricorrere all'argomento secondo cui, poiché il processo è stato definito con rito abbreviato condizionato alla acquisizione della consulenza tecnica di parte - cui peraltro era seguita l'audizione in contraddittorio dei consulenti disposto dal G.I.P. - la richiesta di integrazione probatoria doveva ritenersi intempestiva, avendo l'imputato accettato il giudizio allo stato degli atti ed essendo egli a conoscenza del contrasto tra le due consulenze fin dal momento della richiesta di rito alternativo. Inoltre sono contestate la ricostruzione temporale degli eventi, contenuta nella sentenza, e l'esistenza di un vero e proprio pestaggio ai danni della giovane, erroneamente desunto da elementi, a giudizio del ricorrente, non decisivi: alcune tracce ematiche su una parete e su una maglietta rossa contenuta in una federa, la "presenza di contusioni ecchimotiche diffuse secondarie a pugni o calci reiterati infetti in varie parti del corpo", che vengono contestate sulla base dell'esame esterno del medico legale, della consulenza difensiva e della descrizione dello stato dei luoghi nell'immediatezza dei fatti operato dalla P.G., secondo cui i vani dell'appartamento in cui viveva la coppia furono trovati in ordine. In definitiva, secondo il T. , il giudice del rinvio ha operato una distorta valutazione dei dati processuali, sulla base di una superficiale consulenza tecnica del pubblico ministero e di argomentazioni medico legali prive di qualsivoglia riscontro oggettivo e scientifico, laddove invece dalle emergenze processuali oggettivamente considerate doveva escludersi il dolo omicidiario, anche sotto il profilo eventuale, e l'omicidio doveva essere denominato come preterintenzionale. 3) manifesta e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. E, in relazione al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato. A giudizio del ricorrente una volta affermato che l'aggressione fu causata da motivazioni connesse al reato di sfruttamento della prostituzione (rientro anticipato a casa ed insufficienza dei guadagni) non si vede come potesse escludersi l'identità del disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Quanto al primo motivo, relativo al legittimo impedimento dell'imputato, va considerato che, a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 17, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 16, a seguito di espulsione, "lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore". Ciò significa che l'intervenuta espulsione non determina un legittimo impedimento dell'imputato, poiché egli avrebbe potuto fruire di un iter amministrativo particolarmente celere, nella prospettiva della necessità di trovarsi in Italia il giorno 4 ottobre 2011 e, in ipotesi, avrebbe anche potuto decidere di fare rientro in Italia illegalmente, senza cioè le necessarie autorizzazioni, sempre allo scopo di presenziare al processo, interesse primario e prevalente su ogni altro, avendo egli in primo grado riportato condanna a ben sedici anni di reclusione per il contestato delitto di omicidio volontario (Sez. 3, n. 5763 del 20/12/2006, Hodaj, Rv. 236176). Questa Corte, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi della richiesta di restituzione nel termine, ha affermato che l'emissione del decreto di respingimento dello straniero alla frontiera e, a maggior ragione, l'avvenuta espulsione del medesimo non costituiscono ostacolo assoluto all'esercizio dei poteri cognitivi e difensivi indicati nell'art. 175 c.p.p., comma 1, posto che sia il D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 1 quinquies, convertito nella L.28 febbraio 1990, n. 39, che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.17, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 16, prevedono la possibilità, per l'imputato espulso, di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 19947 del 07/04/2005, Omorogbe, Rv. 231718).
2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa perizia ed al vizio motivazionale della sentenza, va ritenuto infondato. La sentenza della Prima Sezione di questa Corte aveva annullato la prima decisione ritenendo che la Corte territoriale avesse immotivatamente negato - senza, peraltro, confutare il dato clinico dedotto - che la spleno-megalia della vittima avesse avuto rilevante influenza nella causazione della morte, trascurando di esaminare le deduzioni formulate in proposito dalla difesa tecnica dell'appellante e di considerare le obiezioni difensive circa la natura e la entità delle lesioni esterne, rilevate sul cadavere della vittima, in rapporto alla ricostruzione della condotta del ricorrente;
tali questioni erano ritenute decisive ai fini dell'accertamento del dolo eventuale desunto dalla obiettività della condotta in assenza di cause patologiche preesistenti.
In altri termini non era affermata la necessità dell'esame istologico sul cadavere, ma si riscontrava un vizio motivazionale nell'aver negato efficacia eziologia alla pregressa cirrosi epatica senza procedere a quell'esame, ne' fornendo altrimenti risposta alle argomentazioni difensive, secondo le quali vi erano numerosi elementi che rendevano inverosimile la tesi del "pestaggio brutale" (le testimonianza delle persone presenti, che non sentirono rumori di una colluttazione, ma al più una lite verbale e che non si allarmarono;
le risultanze medico legali dell'esame immediato del dott. C. , che non rilevò, all'esame esterno, "chiari elementi ... di lesioni mortali" ne' "segni evidenti di colluttazione"; le tracce emetica rilevate in loco, che sono di "minima entità"; i contrasti tra la consulenza della dott.ssa M. , medico incaricato dal P.M., ed il dott. S. , consulente della difesa, in ordine alla cirrosi epatica della vittima, con conseguente splenomegalia - ingrossamento della milza - che aveva avuto una rilevanza causale nella determinazione della morte non prevedibili dall'indagato); sicché la morte sembrava compatibile con un solo colpo, caratterizzato da una potenzialità lesiva minima, favorita dalla "alterazione delle funzioni coagulative" conseguente alla cirrosi epatica.
2.1 In via generale deve osservarsi che nell'odierna sentenza il quadro motivazionale è ampiamente rinnovato ed è strutturato proprio tenendo conto dei rilievi formulati dalla prima sezione in occasione dell'annullamento della prima decisione, dando piena copertura motivazionale ai rilievi difensivi indicati.
2.2 Quanto alla rinnovazione dell'istruttoria, la Corte di assise di appello di Milano ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato, poiché dall'esame dei due consulenti di parte, avvenuto nel contraddittorio delle parti innanzi al G.I.P., all'esito dell'acquisizione della consulenza della difesa, cui era condizionata la richiesta di rito abbreviato proposta dal T. , la Corte ha ritenuto siano emersi elementi di valutazione sufficienti a consentire la decisione anche rispetto ai profili che la difesa assume essere controversi e problematici. Correttamente, allora, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riapertura dell'istruttoria: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., comma 2, è doverosa in caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti;
diversamente, nell'ipotesi contemplata dall'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526;
Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Gloria, Rv. 233391). E la rigorosa condizione cui è subordinato l'abbandono del principio di oralità vigente nel giudizio di appello, che è procedimento critico avente per oggetto la sentenza di primo grado, è stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la superfluità delle ulteriori prove richieste (Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000 - Accettola, Rv. 216532). Recentemente si è anche osservato che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D. S. B., Rv. 247872). Va anche ricordato che l'imputato, presentando richiesta di rito abbreviato, ha accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero, per cui non si può dolere della mancata assunzione di nuova prova sopravvenuta e decisiva, richiesta ex art. 603 c.p.p., comma 3 (tra le ultime, Cass., Sez. 2, n. 25659 del 18/06/2009, Rv.
244163); infatti, se è sempre possibile, da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, la non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397 , ric. Palomba) -in virtù del rinvio dell'art. 443 c.p.p., comma 4 all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo,
che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p. - comporta che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n. 1944 , ric. De Carolis). Pertanto deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove, alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato, con la conseguenza che deve escludersi che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905) e deve ulteriormente negarsi un obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161). Deve ancora escludersi, per concludere sul punto, la denunciata violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 2, che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio:
la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione stessa - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., deve essere anche rilevante, come prescritto dall'art. 627 c.p.p., comma 2, ultima parte (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232020). È ben vero d'altra parte, che il giudizio di rinvio presenta, rispetto all'ordinario giudizio di appello, la indubbia particolarità derivante dalla pronuncia rescindente, che costituisce, ad un tempo, la fonte di investitura per il giudice e la "perimetrazione" dell'area del devoluto:
cosicché, è solo con riferimento all'oggetto di tale devoluzione che possono in concreto misurarsi le attribuzioni (ed i vincoli) del giudice del rinvio. Ma è pur sempre vero che, dovendosi i poteri di quel giudice conformare a quelli ordinariamente attribuiti al giudice la cui sentenza è stata annullata (è infatti "quel" giudizio a dover essere rinnovato a seguito dell'annullamento), la previsione di un incondizionato potere probatorio delle parti in caso di "regressione" in appello, risulterebbe davvero eccentrica, tanto sul piano del sistema (il giudizio di rinvio, infatti, si configurerebbe sempre, agli effetti del diritto alla prova, come se fosse un giudizio di primo grado), che sul versante degli equilibri processuali (qualsiasi decadenza dalla prova sarebbe inspiegabilmente rimossa). D'altra parte, ed in chiave non poco restrittiva, la giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo di affermare che l'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che quando l'annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di prova reputata decisiva, il giudice del rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. Principio, questo, affermato con riferimento ad una ipotesi nella quale la Corte di Cassazione ha rilevato che, essendo la richiesta di parte finalizzata all'espletamento di una indagine peritale, il giudice di rinvio conserva piena autonomia nella individuazione dei dati utili per la ricostruzione del fatto, potendoli desumere anche aliunde ed escludendosi che l'indagine peritale rientrasse nel novero delle prove in senso proprio (Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237165).
2.3 La Corte territoriale ha innanzi tutto dettagliatamente descritto le numerose lesioni riscontrate sul cadavere della vittima (e direttamente apprezzate dalla visione della documentazione fotografica della polizia scientifica), osservando che, anche se nessuna di questa poteva ritenersi di per sè letale, come sostenuto dal dott. C. , queste interessavano varie parti del corpo, confermando l'avvenuto pestaggio: il fianco sinistro, all'altezza del torace, il fianco destro, in area addominale, il volto, la bocca, il capo, la zona auricolare, gli arti. La circostanza che la mano sinistra della vittima è interamente coperta nella zona dorsale, ma anche sul pollice sul palmo, da ematomi e la contusione alla mano destra riscontrata al T. confermano la violenza e la pluralità dei pugni sferrati dall'imputato alla donna, che tentò di difendersi;
l'assenza di gravi segni all'esame esterno, rispetto alle gravi lesioni interne, poi, si può spiegare con l'impiego di mezzi contundenti che non lasciarono tracce sulla cute, come delle ginocchiate. La ricostruzione della dinamica dell'aggressione è avvenuta anche grazie ad alcune deposizioni, come quella di D.L.M. , che udì l'imputato dire "l'ho ammazzata di botte"; B.F. , cui il T. disse di aver colpito G. con dei calci nelle costole e manifestò la preoccupazione che sarebbe andato in galera per aver ucciso la ragazza. Del tutto infondata, invece, si è rivelata la dinamica descritta dal T. , che pure ha ammesso di aver picchiato la Du. , che aveva smesso in anticipo la sua attività di prostituzione, fonte di reddito per il T. . Anche la circostanza che nessuno dei familiari o amici dell'imputato presenti nell'appartamento abbia udito i rumori di una colluttazione è spiegata logicamente dalla sentenza, poiché si trattava di soggetti interessati a restare ai margini della vicenda, posizione che solo la minimizzazione di quanto accaduto poteva garantire. Sul punto più delicato, ovvero l'asserito concorso di una preesistente e grave patologia della vittima nella determinazione dell'evento letale, la sentenza, con motivazione logica e coerente, smentisce le deduzioni difensive in ordine alla esistenza di una pregressa grave patologia di cirrosi epatica, che si manifesterebbe normalmente in età media o avanzata (50-60 anni), maggiormente per i maschi e in alcuni casi in presenza di un difetto metabolico congenito, non riscontrato nella Du. . Anche la dimensione ed il peso della milza (il cui ingrossamento è stato spiegato proprio con le lacerazioni conseguenti alle lesioni, anche sulla base di una foto, la n. 41) sono risultati decisamente inferiori a quanto riferito dal consulente della difesa, in una quantità che non consentiva di parlare di splenomegalia, patologia riscontrabile in una milza di almeno 400 grammi, laddove quella della vittima era di 290 grammi.
Smentita la tesi difensiva in ordine alla concausa della morte, non conosciuta ne' prevedibile dall'imputato, coerentemente è stata esclusa la preterintenzione ed è stata confermata la sussistenza del dolo omicidiario, desumibile dalle modalità del pestaggio con calci e pugni verso parti vitali, come il capo, il torace e l'addome; anche la sottolineatura della tardiva richiesta di intervento di soccorso al 118, dopo aver fatto sparire gli abiti recanti le tracce evidenti dell'aggressione, depone nello stesso senso.
3. Passando all'esame del terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbiano escluso la sussistenza dell'unicità dell'elemento soggettivo, poiché l'insorgere repentino dell'impulso criminoso rende incompatibile il delitto in esame con l'esistenza di un legame atto a ricondurre la genesi dei reati ad un'unica matrice progettuale deliberativa. Anche questo motivo deve ritenersi pertanto infondato.
4. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali. La natura dei reati impone particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2013