Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
Deve essere considerata viziata da nullità, ai sensi dell'art.178, lett. c) cod. proc. pen., l'ordinanza con cui il giudice di appello non ha ritenuto sussistere il legittimo l'impedimento a comparire dell'imputato, dimostrato attraverso certificazione medica che attesta il ricovero in struttura ospedaliera estera, perché carente la prova che l'imputato, espulso dal territorio dello Stato, avesse proposto domanda per essere autorizzato al rientro in Italia. (Ha affermato la Corte che nessun obbligo di preventiva comunicazione alle autorità di polizia è previsto dai commi primo e terzo dell'art. 486, ora art. 420-ter cod. proc. pen., così che anche al cittadino straniero espulso dal territorio dello Stato debbono applicarsi i principi generali in tema di legittimo impedimento a comparire; la motivazione prosegue sostenendo che una deroga a tali principi non può essere giustificata dalla mera presenza di un decreto di espulsione, posto che, in caso di buone condizioni di salute, al fine di presenziare al processo l'imputato avrebbe potuto sia avvalersi delle procedure semplificate per il reingresso in Italia sia decidere di farvi ingresso illegalmente alla luce dell'entità della pena a lui inflitta in primo grado).
Commentario • 1
- 1. Testimoniare sul contenuto delle intercettazioni viola i diritti della difesa (Cass. 20824/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2006, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 20/12/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 2151
Dott. IANNELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 19391/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OD IR, N. IL 03/04/1974;
avverso SENTENZA del 17/09/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Passacantando G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Spina Giovanni (Perugia).
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 17.9.2004 la Corte d'Appello di Perugia confermò la sentenza 19.11.2002 del Tribunale di quella città, con la quale IL HO era stato condannato alla pena di giustizia, perché riconosciuto colpevole dei reati, unificati a titolo di continuazione, di cui agli artt: A) art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 2 - 4 c.p., e L. n. 895 del 1967; B) artt. 110 - 605 c.p.; C) L. n. 75 del 1958, art. 110, art. 3 nn.5 e 8, commessi in Perugina fino al 13.12.1999.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, il quale denuncia con il primo motivo la sussistenza di una nullità ex art. 78 c.p.p., lett. c) e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza 17.9.94 con cui la Corte d'Appello aveva disatteso la certificazione medica fatta pervenire dall'imputato (residente all'estero a seguito di espulsione dal territorio dello Stato italiano) e attestante il suo impedimento a comparire in quanto ricoverato in ospedale il 15.9.2004. Il ricorrente chiarisce che la Corte perugina aveva osservato che il legittimo impedimento dell'imputato a comparire non poteva avere rilievo, in quanto egli, espulso dal territorio dello Stato, non aveva fornito prova della proposizione della domanda volta al rientro in Italia al fine della partecipazione al processo. Il motivo è fondato e assorbente degli altri. La Corte territoriale ha rigettato l'indicata richiesta di rinvio rilevando: 1)che "sul documento oggi prodotto dalla difesa ... non risulta essere stata apposta alcuna firma, sicché non può essere attribuita alla documentazione oggi prodotta alcun valore certificativi"; 2)che la difesa non ha "mai prodotto la documentazione attestante la richiesta da parte dell'imputato stesso di essere all'uopo autorizzato dal Questore". Premesso che l'impedimento certificato non era manifestamente inattendibile (si trattava di un ricovero ospedaliero per trauma contusivo alla testa), deve osservarsi che il primo dei rilievi indicati è inesatto, in quanto in calce al certificato è chiaramente visibile la firma del sanitario certificante con relativo timbro;
il secondo non giustificava il rigetto della richiesta, in quanto l'impedimento a comparire andava valutato di per se, e cioè indipendentemente dallo espletamento da parte dell'imputato (in precedenza, come si è detto, espulso dal territorio nazionale) delle pratiche che potessero consentirgli il lecito rientro. Anche per l'imputato all'estero (anche se, come nel caso in esame, in precedenza espulso) vale il principio, pacifico in dottrina e giurisprudenza, secondo cui nessun onere di preventiva e sollecita comunicazione è imposto all'imputato dalle disposizioni dell'art.486 c.p.p., commi 1 e 3 le quali subordinano la rilevanza dell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento alla sola condizione che questo risulti obiettivamente accertato. Inoltre, l'inesattezza della contraria opinione dei giudici di appello è dimostrata della possibilità di due ipotesi, entrambe estreme ma pur sempre astrattamente verificabili: l'imputato, invero, per un verso, avrebbe potuto anche fruire, proprio a partire dal 15.9.2004 (giorno del ricovero) di un iter amministrativo particolarmente celere (eventualmente proprio nella prospettiva della necessità di trovarsi in Italia il successivo giorno 17); e, per l'altro, avrebbe anche potuto decidere di fare rientro in Italia illegalmente, senza cioè le necessarie autorizzazioni, sempre allo scopo di presenziare al processo, interesse primario e prevalente su ogni altro, avendo egli in primo grado riportato condanna a ben cinque anni di reclusione.
È, infine, opportuno rilevare che la sentenza di questa stessa Sezione della C.S.
7.4.2005 n. 19947, richiamata in udienza dal Proc. Gen. a supporto delle Sue conclusioni difformi da quelle qui accolte, è, rispetto alla questione qui trattata, deassiale;
tale decisione, in effetti, ha per oggetto un ricorso avverso ordinanza di rigetto di richiesta di restituzione nel termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3 c.p.p. e ha escluso che il "decreto di respingimento possa comunque rappresentare impedimento assoluto all'esercizio del diritto di difesa e, quindi, motivo valido per supportare la richiesta di restituzione nel termine.
Deve, quindi, concludersi che l'ordinanza impugnata, avendo negato all'imputato il diritto di presenziare al processo in violazione del citato art. 486 c.p.p., è inficiata dai vizi denunciati e va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'Appello più vicina (essendo quella di Perugia composta di un'unica sezione penale).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2007