Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2006, n. 5763
CASS
Sentenza 20 dicembre 2006

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Massime1

Deve essere considerata viziata da nullità, ai sensi dell'art.178, lett. c) cod. proc. pen., l'ordinanza con cui il giudice di appello non ha ritenuto sussistere il legittimo l'impedimento a comparire dell'imputato, dimostrato attraverso certificazione medica che attesta il ricovero in struttura ospedaliera estera, perché carente la prova che l'imputato, espulso dal territorio dello Stato, avesse proposto domanda per essere autorizzato al rientro in Italia. (Ha affermato la Corte che nessun obbligo di preventiva comunicazione alle autorità di polizia è previsto dai commi primo e terzo dell'art. 486, ora art. 420-ter cod. proc. pen., così che anche al cittadino straniero espulso dal territorio dello Stato debbono applicarsi i principi generali in tema di legittimo impedimento a comparire; la motivazione prosegue sostenendo che una deroga a tali principi non può essere giustificata dalla mera presenza di un decreto di espulsione, posto che, in caso di buone condizioni di salute, al fine di presenziare al processo l'imputato avrebbe potuto sia avvalersi delle procedure semplificate per il reingresso in Italia sia decidere di farvi ingresso illegalmente alla luce dell'entità della pena a lui inflitta in primo grado).

Commentario1

  • 1Testimoniare sul contenuto delle intercettazioni viola i diritti della difesa (Cass. 20824/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2006, n. 5763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5763
Data del deposito : 20 dicembre 2006

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