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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3470/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente, Pt_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro il con sede legale in Cagliari, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P. I.V.A. n. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 novembre 2023, il signor ha adito Pt_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue.
Ha allegato di lavorare alle dipendenze del a far data Controparte_1 dall'8.1.2007 in qualità di impiegato, con inquadramento nel Livello 3, Area 3, e di prestare servizio, alla data del ricorso, presso la filiale di Assemini.
Ha poi allegato che in data 10.1.2022, allorquando prestava servizio presso la sede di Sassari, con residenza anagrafica in ER, aveva formulato richiesta di trasferimento presso l'Ufficio Bancassurance di Cagliari, precisando quanto segue: “in caso tale assegnazione non fosse possibile, do disponibilità alla piazza di Cagliari in
pagina 1 ruoli di rete (così come da Voi proposto in parziale accoglimento) tenendo presente il pendolarismo come base di tale sede logistica”.
Ha quindi allegato di essere stato trasferito in data 28.2.2022 presso la filiale di
Sanluri, senza alcun preavviso scritto, e che successivamente, con lettera del 30.1.2023, il gli aveva comunicato il trasferimento presso la filiale di Controparte_1
Assemini, con l'incarico di . Parte_2
Con lettera del 9.6.2023, la segreteria del sindacato Parte_3
aveva rappresentato al che nel periodo tra il
[...] Controparte_1
28.2.2022 e il 6.2.2023 il ricorrente era stato assegnato alla filiale di Sanluri e che, poiché tale destinazione non rappresentava integrale accoglimento della sua richiesta, lo stesso aveva diritto a vedersi corrisposta l'indennità per mobilità territoriale, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di Gruppo del 28.12.2021. CP_2
Con la stessa missiva era stato quindi richiesto, per conto del ricorrente, l'accredito delle somme spettanti per intero, per il solo periodo di assegnazione alla filiale di
Sanluri.
Con lettera del 23.6.2023 la Direzione Generale del aveva Controparte_1 comunicato alla predetta organizzazione sindacale il rigetto dell'istanza.
Nella predetta missiva il nel fornire la prioria versione dei fatti, Controparte_1
Part ha allegato che con email del 10.1.2022 il aveva avanzato richiesta di trasferimento presso l'Ufficio Bancassurance, con sede in Cagliari, e, al contempo, aveva rappresentato che, qualora la citata richiesta non potesse essere accolta, si rendeva disponibile ad essere trasferito nella piazza di Cagliari in ruoli di Rete, “tenendo in considerazione il pendolarismo come base da tale sede logistica”. Poiché le contingenti condizioni tecniche, organizzative e produttive consentivano in quel Part momento di venire incontro alle esigenze del assegnandolo alla Filiale di Sanluri, sede più vicina alla piazza di Cagliari, il medesimo, informato di tale possibilità, nel confermare l'interesse per motivi personali all'avvicinamento alla piazza di Cagliari, aveva rappresentato di voler accettare il trasferimento, dichiarando che l'indennità di mobilità doveva essere calcolata dalla sede di Cagliari. In considerazione di quanto Part rappresentato dal l' aveva deciso di venire incontro alle sue esigenze Pt_4 personali, trasferendolo alla Filiale di Sanluri. In conseguenza di tale trasferimento, era Part stata riconosciuta al un'indennità a titolo di mobilità giornaliera ai sensi dell'accordo 28.12.2021, commisurata al tragitto Cagliari-Sanluri-Cagliari.
Tanto premesso il ricorrente ha quindi rilevato che, sulla base del C.C.N.L.
Dipendenti Imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19.12.2019 e del Verbale di
pagina 2 Accordo del 28.12.2021 stipulato con le organizzazioni sindacali, gli spettavano i seguenti emolumenti, il cui pagamento era stato omesso dal datore di lavoro:
1) in conseguenza del trasferimento del 28.2.2022 da Sassari a Sanluri, era dovuta l'indennità di mancato preavviso, pari a euro 79,40 per 30 giorni, per complessivi euro
2.382,00, in forza dell'art. 115 del vigente C.C.N.L. e dell'Allegato 7 del vigente
C.C.N.L., mai erogata dal Controparte_1
2) in conseguenza del trasferimento da Sassari a Sanluri, era dovuta l'indennità chilometrica per mobilità territoriale (prevista dai sopra citati C.C.N.L. e Verbale di
Accordo in ragione di euro 1.400,00 al mese), in riferimento alla mobilità non giornaliera da ER a Sanluri (km. 163 per due tratte) e precisamente: euro 0,30 x 163
x 2-40 = euro 84 x 20gg = euro 1.400,00 x mesi 12 = euro 16.800,00.
Non sussistevano, come viceversa ritenuto dal nella citata nota Controparte_1 del 23.6.2023, i motivi di esclusione dal beneficio dell'indennità per mobilità territoriale, in quanto la richiesta di trasferimento del 10.1.2022 concerneva i ruoli di rete presenti esclusivamente in Cagliari, in riferimento ai quali era stata formulata.
Mai il ricorrente, in occasione del trasferimento presso la sede di Sanluri, aveva manifestato la volontà di accettare la quantificazione dell'indennità chilometrica per mobilità territoriale dalla sede di Cagliari anziché da quella di Sassari.
Parte ricorrente ha quindi concluso richiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione delle indennità di mancato preavviso e di quella chilometrica, e quindi di condannare il al relativo pagamento, in Controparte_1 ragione di euro 2.382.00 per l'indennità di mancato preavviso e di euro 16.800,00 per differenze sull'indennità chilometrica.
2. Con memoria tempestivamente depositata, il si è costituto in Controparte_1 giudizio ed ha resistito all'avverso ricorso.
Ha allegato che la mobilità che aveva interessato il ricorrente era stata il frutto della sua esclusiva volontà, evidentemente vagliata all'interno delle ordinarie esigenze organizzative aziendali. Part Prima del giugno del 2021 il che già operava all'interno del Servizio del
Personale della Banca, aveva richiesto ai suoi responsabili se vi fosse la possibilità di un cambio lavorativo e geografico che lo potesse avvicinare, per sue esclusive ragioni personali ed affettive, all'Area Sud Sardegna. Part Il aveva addirittura indicato l'ufficio dove desiderava essere trasferito, ovvero l'Ufficio Bancassurance di Cagliari.
In ragione della peculiarità della richiesta e poiché non vi erano le condizioni per un Part suo inserimento in quella specifica unità produttiva, al era stato successivamente
pagina 3 proposto il trasferimento presso l'Area del Sud Sardegna (Piazza di Cagliari), e, nello specifico, presso la Filiale di Sanluri.
Egli era stato formalmente convocato per ricevere, intanto, una serie di ragguagli sulla proposta, all'esito dei quali aveva manifestato il proprio consenso. Part Conseguentemente, in data 24.1.2022, al era stata consegnata, nel pieno rispetto del preavviso, da parte della dottoressa sua responsabile, la relativa Parte_5 comunicazione di trasferimento.
Nella medesima data, subito dopo la consegna, nel fare ritorno alla sua postazione, il Part si era fermato di fronte alla stanza della sua coordinatrice Parte_6 mostrandogli, dalla soglia, la lettera di trasferimento per farle intendere e confermare di aver ricevuto la comunicazione ufficiale del trasferimento, sempre nel rispetto del preavviso contrattuale.
Per ragioni sopra esposte, non spettava al ricorrente né l'indennità di mancato preavviso, né quella chilometrica.
Quanto alla prima, infatti, il trasferimento era stato comunicato nel rispetto del termine di preavviso, mentre, quanto alla seconda, il ricorrente aveva accettato la sede proposta nella Piazza di Cagliari, presso la Filiale di Sanluri, in relazione alla quale, sulla base del sopravvenuto accordo tra le parti, egli aveva percepito il trattamento economico di mobilità, come evidenziato nei prospetti paga in atti.
Parte convenuta ha inoltre contestato gli avversi conteggi relativi all'indennità chilometrica, rilevando che, se da un lato si dovevano detrarre le somme già percepite a tale titolo, dall'altro dovevano essere prese in considerazione le sole giornate di effettiva presenza del lavoratore presso la sede di lavoro.
Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, era dovuta la minor somma di euro 8.735,96 (come da conteggio a pag. 7 della memoria di costituzione).
3. La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del ricorrente e prova testimoniale, è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
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4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
4.1. L'indennità di mancato preavviso.
Non è fondata la domanda di corresponsione della predetta indennità.
È pacifico che il ricorrente è stato trasferito presso la filiale di Sanluri e che vi ha prestato la propria attività lavorativa a partire dal 28 febbraio 2022 e sino al 5 febbraio
2023.
pagina 4 Pur non avendo il prodotto la lettera di trasferimento del Controparte_1 ricorrente presso la filiale di Sanluri, che ha affermato di aver smarrito, si osserva che, secondo il consolidato orientamento, il provvedimento datoriale di trasferimento del dipendente non è soggetto ad alcun onere di forma (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 11984 del 17.5.2010 e successive pronunce conformi).
Attraverso la prova testimoniale, svoltasi mediante l'audizione di Parte_6
e è stato provato che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del Parte_5 trasferimento presso la filiale di Sanluri in data 24 gennaio 2022. Part La testimone all'epoca dei fatti coordinatrice del ha Parte_6 confermato che costui, subito dopo essersi recato presso l'ufficio della responsabile per ricevere la lettera di trasferimento, si è fermato nel suo ufficio e Parte_5 che, nell'occasione, i due hanno parlato del suo trasferimento a Sanluri. La stessa Part testimone ha affermato di ricordare che il “aveva in mano la lettera di trasferimento”. Inoltre, su richiesta di chiarimenti da parte del giudice, ha così dichiarato: “Ho visto la lettera di trasferimento”. Part La testimone all'epoca dei fatti responsabile del ha dichiarato Parte_5 di aver consegnato personalmente a quest'ultimo, recatosi a tal fine presso il suo ufficio, la lettera di trasferimento in data 24 gennaio 2022.
La testimone ha affermato di essere sicura che la consegna della lettera è avvenuta in tale data ed ha riferito che “della lettera di trasferimento, che reca la data del 24 gennaio 2022, vi è la copia digitale, ovvero il file word, ma non la copia cartacea, che non è stata rinvenuta negli archivi” del Controparte_1
Dalla prova testimoniale è quindi emerso che, essendo stato il trasferimento comunicato in data 24 gennaio 2022 ed avendo avuto effetto a far data dal successivo
28 febbraio 2022, è stato rispettato il termine di preavviso di 30 giorni previsto dall'art. 115 secondo comma del vigente C.C.N.L. per l'ipotesi di trasferimento presso una sede di destinazione distante oltre 30 km.
4.2. L'indennità per mobilità territoriale.
Con riferimento a tale domanda, il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
L'art. 5 del citato Verbale di Accordo del 28.12.2021 espressamente prevede che l'indennità chilometrica alla quale il ricorrente ha fatto riferimento, denominata
“indennità per mobilità territoriale” spetti “Con riferimento a tutti i trasferimenti dal
15.11.2021 al 31.12.2024, attuati dalle Aziende destinatarie del presente Accordo
(…)”, ovvero quelle del gruppo , tra le quali rientra anche il CP_2 Controparte_1
Il caso di specie non rientra neppure tra le ipotesi di esclusione previste dal punto 3, ed in particolare tra quelle di cui alla lettera b), ovverosia i casi “il cui trasferimento
pagina 5 avvenga su richiesta del lavoratore/lavoratrice per filiali/uffici/località esplicitamente richiesti e formalizzati ed integralmente accolti”; la stessa norma precisa che “se parzialmente accolti verrà erogata la relativa indennità così come previsto dal presente accordo”.
Nel caso di specie la domanda del ricorrente non può dirsi integralmente accolta, in quanto egli aveva richiesto di essere trasferito presso l'Ufficio Bancassurance di
Cagliari e, solo per l'ipotesi in cui tale assegnazione non fosse stata possibile, aveva dato la disponibilità ad essere trasferito in una filiale ricompresa nella piazza di
Cagliari.
Poiché nel caso di specie il trasferimento è avvenuto con effetto dal 28 febbraio
2022, al ricorrente spetta l'indennità in questione.
Per altro verso, la spettanza della predetta indennità è stata espressamente riconosciuta al ricorrente, sia pure “commisurata al tragitto Cagliari-Sanluri-Cagliari”
(v. la nota del Servizio Risorse Umane del del 23 giugno 2023). Controparte_1
Tuttavia, tale commisurazione è errata per difetto.
Il punto 4 dell'art. 5 del citato Accordo, con riferimento ai criteri di calcolo della predetta indennità, prevede quanto segue: “Per “tragitto” chilometrico casa – lavoro – casa si intende la somma della distanza, espressa in Km, tra il comune di residenza - inteso come l'indirizzo di residenza - (verrà considerato l'indirizzo di domicilio, e non quello di residenza, qualora il dipendente lo abbia precedentemente comunicato all'Azienda), ed il nuovo comune di lavoro, inteso come indirizzo del luogo di lavoro, considerando il percorso più veloce indicato da Google Maps, indicativamente nelle fasce orarie mattutine di percorrenza, fatta salva l'accentuata e perdurante
(indicativamente almeno 30 giorni) impercorribilità del percorso indicato. Per il calcolo dell'indennità il lavoratore/lavoratrice dovrà formalizzare la propria residenza
e/o il proprio domicilio con le modalità tempo per tempo vigenti in Azienda. Ai fini del riconoscimento dell'indennità si terrà sempre solo in considerazione la tratta di andata
(percorso casa – lavoro) moltiplicata per due”.
Rileva inoltre ai fini della presente causa la pattuizione per cui l'indennità in esame, in modalità giornaliera, “verrà corrisposta, per ogni giorno di effettiva presenza”.
Nel caso di specie, non risulta, innanzitutto, che ricorrente abbia mai accettato la quantificazione dell'indennità, siccome commisurata al tragitto Cagliari - Sanluri –
Cagliari effettuata dal Controparte_1
Non si ritiene sufficiente a tal fine l'inciso, invero poco chiaro, contenuto nella domanda di trasferimento (“tenendo presente il pendolarismo come base di tale sede
pagina 6 logistica”), dal quale non si può desumere una chiara, univoca ed espressa rinuncia del lavoratore ad un proprio diritto.
Del resto, l'atto abdicativo del lavoratore può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che egli ha l'onere di impugnare secondo la disciplina di cui all'art. 2113
c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che esso sia stato posto in essere con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (v.
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 10218 del 18.4.2008).
Una siffatta consapevolezza difetta in capo al ricorrente, il quale, alla data della domanda di trasferimento, neppure sapeva se e in quali termini la stessa sarebbe stata accolta.
In secondo luogo, neppure risulta che il ricorrente abbia mai comunicato all'azienda datrice di lavoro un domicilio diverso da quello della sua residenza anagrafica.
Di tale circostanza parte convenuta, a ciò onerata ai sensi dell'art. 2697 secondo comma c.c., non ha dato alcuna prova.
Ne consegue che la predetta indennità doveva essere correttamente calcolata tenuto conto della distanza chilometrica, secondo Google Maps, relativa al tragitto da ER
(Comune di residenza del ricorrente) a Sanluri (Comune del luogo di lavoro), moltiplicato per due.
Per quanto concerne la quantificazione della predetta indennità, alla luce della ricordata pattuizione contrattuale per cui, conformemente alla ratio ad essa sottesa, rilevano soltanto i giorni di effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, si ritengono corretti i conteggi effettuati dal Controparte_1
Dall'indennità spettante debbono essere inoltre detratte le somme che il CP_1 ha corrisposto al ricorrente sulla base dell'erronea quantificazione
[...]
“commisurata al tragitto Cagliari-Sanluri-Cagliari”.
La corresponsione delle predette somme deve ritenersi provata dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente, oltre che alla luce del principio di non contestazione, non avendo parte ricorrente contestato la mancata percezione di esse nella prima difesa utile successiva al deposito della memoria di costituzione di parte convenuta.
Ne consegue che al ricorrente spetta, a titolo di indennità per mobilità territoriale, la somma di euro 8.735,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429
c.p.c., con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo.
5. In considerazione dell'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per metà, mentre il viene condannato alla Controparte_1
pagina 7 rifusione delle spese processuali residue, che si liquidano nel dispositivo, ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00).
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., viene disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna il a pagare in favore di la somma Controparte_1 Pt_1 di euro 8.735,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore di delle spese processuali residue, che liquida in euro Pt_1
2.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
Luigi Pateri.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 8