CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 17057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17057 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI UI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del Tribunale di Catanzaro , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT NI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato Nicola Rendace, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17057 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del locale G.i.p., che aveva applicato a UI RI la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di concorso nell'omicidio premeditato di IA LO, commesso il 12 luglio 2003, in Fuscaldo, quale componente del commando che aveva portato a termine l'azione di fuoco nell'ambito e con i mezzi del sodalizio di stampo mafioso denominato ER, radicato in quella zona. La vicenda criminale si inseriva nel contesto della faida allora esistente tra i clan che si contendevano l'egemonia sul territorio, essendo la vittima esponente del gruppo avversario denominato Scofano-LO-La Rosa. A quest'ultimo era da ricondurre la precedente uccisione di TR ER, e l'azione era anche mossa da specifico movente di vendetta. 2. Gli elementi indiziari a carico di RI erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN BR, IE NN e RO RU;
tutti - a giudizio del Tribunale - soggettivamente credibili, oggettivamente attendibili e reciprocamente riscontrantisi. RO RU si era autoaccusato di avere materialmente partecipato alla fase preparatoria del delitto, nonché di avere incontrato il commando e fornito ad esso supporto logistico, subito prima e subito dopo la consumazione dell'omicidio. Del commando facevano parte LU RU, AN BR e un terzo soggetto (in origine sconosciuto al dichiarante), chiamato «Angioletto», descritto nelle fattezze fisiche e indicato come appartenente a una comunità nomade. Tale terzo soggetto era giunto a Fuscaldo appositamente da Cosenza, il 12 luglio 2003, a bordo di un'autovettura VW Golf, di colore blu scuro, con cui i tre esecutori avevano raggiunto il luogo dell'agguato. Il narrato di RO RU, frutto di conoscenza diretta, considerato altamente preciso, puntuale e coerente, si incrociava con quello degli altri due collaboratori, entrambi dichiaranti de relato. AN BR, organico alla cosca Zingari di Cosenza, aveva indicato LU RU, AN BR e l'odierno indagato quali esecutori materiali, essendo stato al riguardo destinatario, in tempi diversi, di una vera e propria confessione da parte dei medesimi LU RU e UI RI. BR aveva anche dichiarato che RI, da lui anche riconosciuto in fotografia, era conosciuto, nell'ambiente criminale di appartenenza (la stessa cosca Zingari), con vari soprannomi, tra cui quello di «Angioletto», di cui si serviva per rendere più difficile\ c't>/ 2 la sua identificazione. Il racconto del collaboratore era considerato dettagliato e perfettamente aderente alla dinamica degli avvenimenti. IE NN, esponente di vertice della cosca ER, aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle di BR. In sintesi, secondo il suo racconto, LU RU aveva sparato e ucciso IA LO;
AN BR non era riuscito ad esplodere i colpi, perché la sua arma si era inceppata;
UI RI aveva preso parte all'attentato, guidando la VW Golf. Le informazioni provenivano al collaboratore dalla viva vice di LU RU e AN BR;
quest'ultimo si era confidato in occasione dell'esecuzione di un assalto a un furgone portavalori. NN aveva identificato puntualmente RI, descrivendolo nelle sembianze fisiche e confermando la circostanza del soprannome. 3. Avverso l'ordinanza di riesame ricorre per cassazione UI RI con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe considerato l'apporto informativo dei tre collaboratori gravemente indiziante, con ciò violando il paradigma normativo di riferimento sotto un duplice e determinante profilo. Da un lato, le dichiarazioni di costoro sarebbero, almeno in parte, non individualizzanti;
dall'altro lato, si tratterebbe di dichiarazioni de relato, rispetto alle quali non sarebbe possibile risalire alla fonte primaria. In ordine al primo profilo, il ricorrente osserva che RO RU non avrebbe mai identificato con certezza l'indagato, né fornito in proposito elementi sicuri di individuazione, posto che l'appellativo di «Angioletto» sembrerebbe riferirsi più ad un nome di battesimo, che ad un soprannome od alias. Il collaboratore, peraltro, non sarebbe stato in grado di attribuire ad «Angioletto» alcun ruolo preciso e ulteriore, rispetto alla mera presenza sull'autovettura Golf il giorno del delitto. In ordine al secondo profilo, la chiamata in reità de relato di BR sarebbe inficiata dalla preclusa audizione della fonte diretta, stante anche il decesso di LU RU, già imputato in procedimento connesso, e la concomitante qualità di indagato rivestita dal secondo preteso confitente, per incidens nient'affatto organico alla cosca Zingari. In ogni caso, le propalazioni del collaboratore non sarebbero particolarmente credibili e si caratterizzerebbero per eccessiva genericità. Non sarebbero stati, infine, compiuti i doverosi e necessari accertamenti, prodromici all'accreditamento della fonte indiretta. La chiamata in reità di NN, sempre de relato, intervenuta solo dopo la sua separata assoluzione, sarebbe affetta da vizi di analogo segno. Inoltre, le propalazioni d ' Tls..._ 3 collaboratori sarebbero affette dal vizio ulteriore di circolarità dell'informazione, stante la comunanza delle fonti dirette di riferimento. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel procedimento odierno il quadro di gravità indiziaria è integrato da plurime chiamate in reità, o correità, da parte di collaboratori di giustizia, che riferiscono l'uno (RO RU) per conoscenza diretta, gli altri (AN BR e IE NN) de relato. Alla confutazione dell'adeguatezza e concludenza di tale quadro il ricorso si dirige, ma le corrispondenti censure sono manifestamente infondate, essendo l'ordinanza impugnata ineccepibilmente motivata, nel pieno rispetto dei principi inerenti la valutazione della prova dichiarativa offerta dai collaboratori medesimi, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. 2. Conformemente ad essa (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01), il Tribunale del riesame non ha mancato di verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (esaminandone la personalità e i rapporti con gli indagati e con le fonti dirette), l'attendibilità dei loro narrati (l'intrinseca consistenza e le caratteristiche di spontaneità, precisione, completezza e costanza), nonché la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest'ultima ulteriormente postula, per quanto di rilievo in questa sede, la convergenza delle chiamate in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché, ove trattisi di chiamate de relato, l'autonomia genetica delle medesime, vale a dire la derivazione da fonti diverse onde evitare il vizio logico di circolarità di una medesima informazione, e ancora l'affidabilità delle fonti medesime (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143- 01). 3. Su tutti i citati aspetti l'ordinanza impugnata possiede un corredo argomentativo in tutta evidenza esaustivo e coerente, privo di aporie logiche, che palesemente resiste alle prospettate doglianze. 4 Il ricorso insiste, in modo particolare, sulla pretesa mancata identificazione dell'indagato, contestando l'esistenza di elementi certi per ritenere che proprio egli si nascondesse sotto lo pseudonimo di «Angioletto». L'argomento è privo di ogni consistenza, perché la ragionevole conferma, allo stato, della partecipazione di RI alla fase esecutiva dell'omicidio la fornisce l'interessato stesso, che confessò il ruolo svoltovi a AN BR, come risulta dalle cruciali affermazioni di quest'ultimo. E' noto che la confessione stragiudiziale dell'imputato, o indagato, assume valore dimostrativo secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel procedimento e quindi, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923-01), che nella specie il giudice a quo ha ineccepibilmente ritenuto soddisfatti, anche alla luce dei plurimi riscontri che al narrato di BR forniscono i dichiaranti ulteriori;
e quindi anzitutto RO RU, osservatore diretto, che personalmente incontrò, il giorno del delitto, il terzo componente del commando, individuato (anche indipendentemente dalla questione dell'intraneità dell'indagato alla cosca Zingari) proprio dal soprannome, che anche IE NN indica come appellativo univoco dell'odierno ricorrente. Non risultano dunque affatto violati i principi di valutazione della prova, sanciti dagli artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., tenuto conto che è palesemente da escludere il vizio di difetto di autonomia genetica delle chiamate de relato, le quali attingono in realtà a più fonte dirette (coincidenti con i tre protagonisti dell'azione esecutiva), dal contenuto dichiarativo perfettamente armonico con il narrato della fonte diretta ulteriore (il collaboratore RO RU, coinvolto nella fase organizzativa e preparatoria). 4. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 195 cod. pen., basti osservare che non rientra nella relativa disciplina la dichiarazione de relato dei collaboratori che abbiano riferito fatti appresi dallo stesso imputato o indagato, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, dep. 2015, Trovato, Rv. 265298-01). L'art. 195 cod. proc. pen. torna invece applicabile quando la fonte diretta sia persona coinvolta in un procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen. (come LU RU o AN BR), o un testimone assistito, ex art. 197-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20804 del 2013, Aquilina, cit., Rv. 255142-01). Ma sul punto occorre rammentare che, per pacifica giurisprudenza (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, dep. 2015, Lopalco, Rv. 263062-01; Sez. 4, n. 1151 del 24/10/2005, dep. 2006, Carmellino, Rv. 233170-01), l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato deriva (1 - , 5 esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'audizione della fonte diretta, reperibile e capace di deporre;
e non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltà di sentirla, conferitagli dall'art. 195 al comma 2. E il ricorrente non fa menzione di una sua richiesta in detta direzione, che il giudice di merito abbia lasciato inascoltata. 5. Resta da dire che, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato stesso, mediante il rafforzamento del proposito criminoso, o la consapevole agevolazione dell'opera degli altri concorrenti;
il partecipe, per effetto di una tale condotta, ideale o materiale, idonea a facilitare l'esecuzione del reato, incrementa infatti le chances di consumazione (tra le molte, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01). L'accompagnamento in automobile dei sicari, funzionale al compimento del mandato omicida, possiede innegabile valenza concorsuale, alla stregua di tale ultimo principio. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in base alle considerazioni che precedono. A tale esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT NI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato Nicola Rendace, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17057 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del locale G.i.p., che aveva applicato a UI RI la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di concorso nell'omicidio premeditato di IA LO, commesso il 12 luglio 2003, in Fuscaldo, quale componente del commando che aveva portato a termine l'azione di fuoco nell'ambito e con i mezzi del sodalizio di stampo mafioso denominato ER, radicato in quella zona. La vicenda criminale si inseriva nel contesto della faida allora esistente tra i clan che si contendevano l'egemonia sul territorio, essendo la vittima esponente del gruppo avversario denominato Scofano-LO-La Rosa. A quest'ultimo era da ricondurre la precedente uccisione di TR ER, e l'azione era anche mossa da specifico movente di vendetta. 2. Gli elementi indiziari a carico di RI erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN BR, IE NN e RO RU;
tutti - a giudizio del Tribunale - soggettivamente credibili, oggettivamente attendibili e reciprocamente riscontrantisi. RO RU si era autoaccusato di avere materialmente partecipato alla fase preparatoria del delitto, nonché di avere incontrato il commando e fornito ad esso supporto logistico, subito prima e subito dopo la consumazione dell'omicidio. Del commando facevano parte LU RU, AN BR e un terzo soggetto (in origine sconosciuto al dichiarante), chiamato «Angioletto», descritto nelle fattezze fisiche e indicato come appartenente a una comunità nomade. Tale terzo soggetto era giunto a Fuscaldo appositamente da Cosenza, il 12 luglio 2003, a bordo di un'autovettura VW Golf, di colore blu scuro, con cui i tre esecutori avevano raggiunto il luogo dell'agguato. Il narrato di RO RU, frutto di conoscenza diretta, considerato altamente preciso, puntuale e coerente, si incrociava con quello degli altri due collaboratori, entrambi dichiaranti de relato. AN BR, organico alla cosca Zingari di Cosenza, aveva indicato LU RU, AN BR e l'odierno indagato quali esecutori materiali, essendo stato al riguardo destinatario, in tempi diversi, di una vera e propria confessione da parte dei medesimi LU RU e UI RI. BR aveva anche dichiarato che RI, da lui anche riconosciuto in fotografia, era conosciuto, nell'ambiente criminale di appartenenza (la stessa cosca Zingari), con vari soprannomi, tra cui quello di «Angioletto», di cui si serviva per rendere più difficile\ c't>/ 2 la sua identificazione. Il racconto del collaboratore era considerato dettagliato e perfettamente aderente alla dinamica degli avvenimenti. IE NN, esponente di vertice della cosca ER, aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle di BR. In sintesi, secondo il suo racconto, LU RU aveva sparato e ucciso IA LO;
AN BR non era riuscito ad esplodere i colpi, perché la sua arma si era inceppata;
UI RI aveva preso parte all'attentato, guidando la VW Golf. Le informazioni provenivano al collaboratore dalla viva vice di LU RU e AN BR;
quest'ultimo si era confidato in occasione dell'esecuzione di un assalto a un furgone portavalori. NN aveva identificato puntualmente RI, descrivendolo nelle sembianze fisiche e confermando la circostanza del soprannome. 3. Avverso l'ordinanza di riesame ricorre per cassazione UI RI con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe considerato l'apporto informativo dei tre collaboratori gravemente indiziante, con ciò violando il paradigma normativo di riferimento sotto un duplice e determinante profilo. Da un lato, le dichiarazioni di costoro sarebbero, almeno in parte, non individualizzanti;
dall'altro lato, si tratterebbe di dichiarazioni de relato, rispetto alle quali non sarebbe possibile risalire alla fonte primaria. In ordine al primo profilo, il ricorrente osserva che RO RU non avrebbe mai identificato con certezza l'indagato, né fornito in proposito elementi sicuri di individuazione, posto che l'appellativo di «Angioletto» sembrerebbe riferirsi più ad un nome di battesimo, che ad un soprannome od alias. Il collaboratore, peraltro, non sarebbe stato in grado di attribuire ad «Angioletto» alcun ruolo preciso e ulteriore, rispetto alla mera presenza sull'autovettura Golf il giorno del delitto. In ordine al secondo profilo, la chiamata in reità de relato di BR sarebbe inficiata dalla preclusa audizione della fonte diretta, stante anche il decesso di LU RU, già imputato in procedimento connesso, e la concomitante qualità di indagato rivestita dal secondo preteso confitente, per incidens nient'affatto organico alla cosca Zingari. In ogni caso, le propalazioni del collaboratore non sarebbero particolarmente credibili e si caratterizzerebbero per eccessiva genericità. Non sarebbero stati, infine, compiuti i doverosi e necessari accertamenti, prodromici all'accreditamento della fonte indiretta. La chiamata in reità di NN, sempre de relato, intervenuta solo dopo la sua separata assoluzione, sarebbe affetta da vizi di analogo segno. Inoltre, le propalazioni d ' Tls..._ 3 collaboratori sarebbero affette dal vizio ulteriore di circolarità dell'informazione, stante la comunanza delle fonti dirette di riferimento. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel procedimento odierno il quadro di gravità indiziaria è integrato da plurime chiamate in reità, o correità, da parte di collaboratori di giustizia, che riferiscono l'uno (RO RU) per conoscenza diretta, gli altri (AN BR e IE NN) de relato. Alla confutazione dell'adeguatezza e concludenza di tale quadro il ricorso si dirige, ma le corrispondenti censure sono manifestamente infondate, essendo l'ordinanza impugnata ineccepibilmente motivata, nel pieno rispetto dei principi inerenti la valutazione della prova dichiarativa offerta dai collaboratori medesimi, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. 2. Conformemente ad essa (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01), il Tribunale del riesame non ha mancato di verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (esaminandone la personalità e i rapporti con gli indagati e con le fonti dirette), l'attendibilità dei loro narrati (l'intrinseca consistenza e le caratteristiche di spontaneità, precisione, completezza e costanza), nonché la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest'ultima ulteriormente postula, per quanto di rilievo in questa sede, la convergenza delle chiamate in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché, ove trattisi di chiamate de relato, l'autonomia genetica delle medesime, vale a dire la derivazione da fonti diverse onde evitare il vizio logico di circolarità di una medesima informazione, e ancora l'affidabilità delle fonti medesime (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143- 01). 3. Su tutti i citati aspetti l'ordinanza impugnata possiede un corredo argomentativo in tutta evidenza esaustivo e coerente, privo di aporie logiche, che palesemente resiste alle prospettate doglianze. 4 Il ricorso insiste, in modo particolare, sulla pretesa mancata identificazione dell'indagato, contestando l'esistenza di elementi certi per ritenere che proprio egli si nascondesse sotto lo pseudonimo di «Angioletto». L'argomento è privo di ogni consistenza, perché la ragionevole conferma, allo stato, della partecipazione di RI alla fase esecutiva dell'omicidio la fornisce l'interessato stesso, che confessò il ruolo svoltovi a AN BR, come risulta dalle cruciali affermazioni di quest'ultimo. E' noto che la confessione stragiudiziale dell'imputato, o indagato, assume valore dimostrativo secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel procedimento e quindi, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923-01), che nella specie il giudice a quo ha ineccepibilmente ritenuto soddisfatti, anche alla luce dei plurimi riscontri che al narrato di BR forniscono i dichiaranti ulteriori;
e quindi anzitutto RO RU, osservatore diretto, che personalmente incontrò, il giorno del delitto, il terzo componente del commando, individuato (anche indipendentemente dalla questione dell'intraneità dell'indagato alla cosca Zingari) proprio dal soprannome, che anche IE NN indica come appellativo univoco dell'odierno ricorrente. Non risultano dunque affatto violati i principi di valutazione della prova, sanciti dagli artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., tenuto conto che è palesemente da escludere il vizio di difetto di autonomia genetica delle chiamate de relato, le quali attingono in realtà a più fonte dirette (coincidenti con i tre protagonisti dell'azione esecutiva), dal contenuto dichiarativo perfettamente armonico con il narrato della fonte diretta ulteriore (il collaboratore RO RU, coinvolto nella fase organizzativa e preparatoria). 4. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 195 cod. pen., basti osservare che non rientra nella relativa disciplina la dichiarazione de relato dei collaboratori che abbiano riferito fatti appresi dallo stesso imputato o indagato, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, dep. 2015, Trovato, Rv. 265298-01). L'art. 195 cod. proc. pen. torna invece applicabile quando la fonte diretta sia persona coinvolta in un procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen. (come LU RU o AN BR), o un testimone assistito, ex art. 197-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20804 del 2013, Aquilina, cit., Rv. 255142-01). Ma sul punto occorre rammentare che, per pacifica giurisprudenza (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, dep. 2015, Lopalco, Rv. 263062-01; Sez. 4, n. 1151 del 24/10/2005, dep. 2006, Carmellino, Rv. 233170-01), l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato deriva (1 - , 5 esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'audizione della fonte diretta, reperibile e capace di deporre;
e non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltà di sentirla, conferitagli dall'art. 195 al comma 2. E il ricorrente non fa menzione di una sua richiesta in detta direzione, che il giudice di merito abbia lasciato inascoltata. 5. Resta da dire che, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato stesso, mediante il rafforzamento del proposito criminoso, o la consapevole agevolazione dell'opera degli altri concorrenti;
il partecipe, per effetto di una tale condotta, ideale o materiale, idonea a facilitare l'esecuzione del reato, incrementa infatti le chances di consumazione (tra le molte, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01). L'accompagnamento in automobile dei sicari, funzionale al compimento del mandato omicida, possiede innegabile valenza concorsuale, alla stregua di tale ultimo principio. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in base alle considerazioni che precedono. A tale esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/01/2023