Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 1
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).
Commentari • 6
- 1. Cass. Pen., Sez. II, 30 dicembre 2020, n. 37824 in tema di incauto acquistoAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
La massima. “Sussiste l'elemento soggettivo del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all'art. 712 cod. pen. ove si dimostri che l'agente non abbia usato la diligenza dell'uomo medio nella verifica della legittima provenienza del cellulare di marca, acquistato da un suo conoscente, “come nuovo” ad un prezzo particolarmente vantaggioso (e quindi di sospetta provenienza).” Il caso. Il Tribunale di Catania aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di acquisto di un telefonino di sospetta provenienza, ex art. 712 c.p., condannandolo per il reato di “acquisto di cose di sospetta provenienza”, alla pena di euro 500,00 di ammenda. L'imputato ha impugnato la sentenza …
Leggi di più… - 2. Incauto acquistoDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2023
Incauto acquisto: l'art. 712 c.p. Acquisto di cose di sospetta provenienza: la condotta incriminata Elemento soggettivo e pena La Cassazione sul reato di incauto acquisto Incauto acquisto: l'art. 712 c.p. [Torna su] L'incauto acquisto è una fattispecie di rilevanza penale che trova disciplina nel disposto dell'art. 712 del Codice Penale, il quale così recita: "Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci …
Leggi di più… - 3. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
Leggi di più… - 4. Acquisto di cose di sospetta provenienza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 marzo 2021
- 5. Quando è reato comprare cose rubate? (Cass. 31262/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Per commettere il reato di ricettazione, non è necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell'elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell'azione, soprattutto quando il possesso si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell'origine dei beni medesimi. Cfr., in tema, l'approfondimento I rischi penali dell'usato: …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 25439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25439 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
14. 25439-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1196 - Presidente - Dott. Giovanni Diotallevi UP 21.4.2017 Dott. Ignazio Pardo - Dott. Alberto Pazzi Relatore R.G.N. 37683/2016 Dott. Giovanni Ariolli Dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IM, nato in [...] il [...], avverso la sentenza n. 1173/2014 in data 9.5.2016 della Corte d' Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell' imputato, Avv. Francesco Anelli per l' Avv. Vincenzo Vegliante, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 9 maggio 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 26 settembre 2013, nei confronti di AR IM in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell' imputato, deducendo: Parri 2.1 la nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, privo dell'indicazione della data di udienza e notificato a mani di persona convivente non compiutamente generalizzata;
2.2 vizio di motivazione in merito alla riferibilità all' imputato della detenzione dei beni in sequestro e alla ritenuta finalità di vendita dei medesimi;
2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell' elemento soggettivo del delitto di ricettazione;
2.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, che era stato compiuto sull' erroneo presupposto che l' imputato fosse privo di una stabile dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il decreto di citazione per il giudizio di appello riporta infatti la corretta indicazione della data di udienza (9 maggio 2016) fissata avanti alla Corte d' Appello di Salerno. Non inficia la validità di tale atto il fatto che allo stesso sia stato unito il precedente decreto di citazione per l' udienza del 30 novembre 2015, in quanto la contestuale allegazione anche del verbale di tale udienza spiegava chiaramente che il dibattimento in grado di appello era stato rinviato al 9 maggio 2016 in ragione dell' omessa notifica dell' atto introduttivo del giudizio di gravame all' imputato. Risulta poi del tutto regolare la notifica del nuovo decreto di citazione, che è stata effettuata in data 18 gennaio 2016 a mani della moglie di AR IM, capace e convivente, come risulta dal contenuto della relata di notifica e nel senso ammesso dallo stesso difensore nell' ultima parte del ricorso ("È da considerare valida ed efficace la notificazione dell' atto di citazione effettuata a mani del coniuge dell' imputato quando la convivenza risulti indicata nella relata dall' ufficiale giudiziario e dagli atti non emerga alcun elemento per ritenere che la stessa manchi" Sez. 4, n. 195 del 24/01/1996 - dep. 13/03/1996, Parisi, Rv. 20458301).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la corte territoriale ha ritenuto, sulla base della deposizione del teste Marconato, che l' esposizione della merce al pubblico da parte dell' imputato in pieno centro cittadino dovesse considerarsi chiaro indice non solo della disponibilità diretta dei beni in sequestro, ma anche della finalità di vendita dei prodotti contraffatti. 2 Aborti A fronte di una simile motivazione esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); i motivi proposti tendono, invece, a ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la Corte d' Appello ha spiegato che la modalità di presentazione degli oggetti al pubblico (a terra su un lenzuolo) era tale da consentire di escludere che il soggetto agente ignorasse la loro provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale;
siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l' ipotesi contravvenzionale dell' acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). La corte territoriale ha anche tenuto conto dell' accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei prodotti contraffatti. In tal modo la Corte d' Appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell' elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell' omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
né si richiede all' imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell' origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (si veda in tal senso Cass., Sez. Un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
4. L'ultimo motivo di ricorso è invece fondato. 3 aboon La corte territoriale ha respinto la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria esprimendo un giudizio con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere dell' imputato, in quanto egli è un cittadino extracomunitario, privo di reddito fisso e un lavoro stabile e di cui non vi è nemmeno certezza circa la stabilità della dimora. Una simile valutazione non è corretta. La sostituzione delle pene detentive brevi è infatti rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale però deve tenere conto dei criteri indicati nell' art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell' imputato ma non quello delle sue condizioni economiche;
per di più la sostituzione è consentita anche in relazione a una condanna inflitta nei confronti di una persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell' art. 58, comma 2, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata (si vedano in questo senso Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 - dep. 30/06/2010, Gagliardi, Rv. 24727401 nonché Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016 - dep. 26/04/2016, Bolognini, Rv. 26663901).
5. La parziale fondatezza del ricorso impone di constatare, pur tenendo conto dei periodi di sospensione verificatisi e degli atti interruttivi, l' intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) della rubrica;
di conseguenza sarà necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato, oramai estinto per prescrizione, ed eliminare la relativa pena in continuazione, determinata dal giudice di primo grado nella misura di due mesi di reclusione ed € 100 di multa. La sentenza impugnata la sentenza deve essere annullata anche nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ex art. 53 I. 689/1981, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto, da svolgersi in coerenza con i principi sopra enunciati. Stante l'inammissibilità del ricorso nella sua residua parte deve essere infine precisato, a mente dell' art. 624, comma 2, c.p.p., che la decisione diviene irrevocabile nella parte relativa all' accertamento della penale responsabilità dell' imputato per il delitto di cui all'art. 648 cpv. c.p. contestato al capo B).
P.Q.M.
Akori Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all' art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa. Annulla altresì la sentenza impugnata in ordine alla richiesta di riconversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l' affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cpv. c.p.. Così deciso in Roma il 21 aprile 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi Alberto Pazzi 我 Flar Alberto furt DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 MAG. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 5