Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 1
In base a quanto dispone l'art. 34 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, i medici di base hanno diritto al concorso della Usl nelle spese di produzione del reddito, mentre - ove il totale di tali spese sia inferiore al concorso erogato dalla Usl - quest'ultima provvede a trattenere le eccedenze sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi; in base a tale previsione, il recupero delle dette eccedenze con le indicate modalità costituisce una facoltà della Usl, autorizzata a compensare le eccedenze con somme erogate a titolo diverso dalle erogazioni di spesa, ma non vale ad integrare un limite temporale alla possibilità di ripetizione, che resta soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9234 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SANSEVERINI 54, presso lo studio dell'avvocato DE MARCO DANTE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MARCO LUIGI, RIZZO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.S.L. BA/4 di BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO D., rappresentato e difeso dall'avvocato PUTIGNANO NICOLA, giusta delega in atti.
- controricorrente -
nonché contro
REGIONE PUGLIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4245/98 del Tribunale di BARI, depositata il 07/11/98 R.G.N. 1520/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 3 marzo 1992 l'U.S.L. BA - 13 chiese che il Pretore di Bari in funzione di giudice del Lavoro condannasse il Dott. SI TO, medico di base, alla restituzione della somma di lire 8.868.000, erroneamente percepita per contribuzione alle spese di produzione, oltre al danno per svalutazione ed agli interessi di legge.
Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 7 novembre 1998 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello proposto dal TO. Secondo il giudicante l'U.S.L. aveva corrisposto al Dott. TO per contributo alle spese di produzione negli anni 1985, 1986 e 1987 una somma superiore di lire 8.868.000 a quanto dovutogli;
ed il quantum, ammesso dal TO nel giudizio di primo grado, non era contestabile. Questa somma, avendo causa nella disponibilità degli strumenti (studio e servizi) del lavoro, non aveva natura retributiva, e poiché il rapporto aveva natura privatistica, all'indebito non era applicabile in via analogica l'eccezionale norma, prevista per i pubblici impiegati, dell'irripetibilità delle somme riscosse in buona fede ed attinenti ai bisogni primari;
ed essendo indebito oggettivo, era soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre SI TO, percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria. Resiste l'AZIENDA SANITARIA LOCALE BA - 4 con controricorso. La REGIONE PUGLIA non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1367 cod. civ. nonché difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che l'art. 34 settimo comma sub "b" dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 prevede che ove le spese effettivamente sostenute siano inferiori al concorso erogato a favore del medico, L'UNITÀ SANITARIA LOCALE tratterrà la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere nei mesi successivi;
fondamento della clausola è il principio di irripetibilità delle somme acquisite in buona fede dai pubblici dipendenti, che abbiano fatto affidamento sulla correttezza contabile della pubblica amministrazione;
la norma esige pertanto una compensazione, da effettuarsi attraverso gli "emolumenti da corrispondere nei mesi successivi": e pertanto nel corso dello stesso rapporto e nell'arco di mesi. Argomentazione per questa interpretazione, ad avviso del ricorrente, era anche l'art. 2113 cod. civ.: sarebbe illogico ritenere che il legislatore abbia imposto al lavoratore un termine di sei mesi al lavoratore per l'impugnazione, e nel contempo abbia consentito al datore la ripetizione nell'ordinario termine di dieci anni. Nè, poi, il Tribunale aveva indicato quale senso fosse da attribuire alla clausola stessa;
e questo silenzio costituiva violazione dell'art. 1367 cod. civ., in quanto non dava alcun significato alla norma, cui un significato era da attribuire, anche in base alla prassi nei rapporti di pubblico impiego, in cui era da ricomprendere anche la parasubordinazione. Nel caso in esame la ripetizione era stata chiesta non solo dopo la cessazione del rapporto, bensì a distanza di 4 anni.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 34 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, il ricorrente sostiene che l'espressione usata dalla predetta norma è solo la qualificazione di una parte della retribuzione, scandita dalle voci ivi previste;
era pertanto erronea l'affermazione del Tribunale, che aveva ritenuto non retributive le somme erogato a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 1948 cod. civ., il ricorrente sostiene che per l'art. 2948 n. 4 cod. civ. le somme pagate periodicamente ad anno od in termini più brevi si prescrive in 5 anni;
e poiché le somme dovute per concorso nella produzione del reddito erano pagate mensilmente, il credito in controversia era assoggettato alla prescrizione quinquennale e non decennale.
I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
L'art. 34 settimo comma sub "b" dell'accordo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 dispone che L'UNITÀ SANITARIA LOCALE, nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvederà a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi.
In sede di denuncia di violazione delle norme di questo accordo è consentita alla Corte di cassazione l'interpretazione delle norme stesse, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 12 delle Preleggi (Cass. 13 aprile 1995 n. 4221). La retribuzione, come compenso del lavoro prestato, è un'entità (in denaro o natura) che amplia la sfera patrimoniale del lavoratore;
essendo diretto, quale compenso di una pregressa erogazione, a reintegrare il patrimonio del lavoratore, il rimborso delle spese non determina questo ampliamento: per la sua stessa natura, non è retribuzione.
Nel caso in esame, l'indicato art. 34 prevede un concorso spese sostenute dal medico convenzionato, in relazione alle attività professionali ed alla disponibilità dello studio medico con locale di attesa e servizio, telefono, mezzi di trasporto ed ogni altro strumento utili all'attività a favore degli assistiti;
il concorso, espressamente correlato alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività e provate a cura del medico, non ha natura retributiva, bensì è solo strumento di agevolazione dell'attività attraverso il recupero di pregresse necessarie erogazioni. La possibilità di "trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi" ha la funzione di attribuire all'UNITÀ il potere di compensare l'eccedenza non solo con somme erogate ad eguale titolo (spese), bensì con ogni altra somma. In questo quadro, i "mesi successivi" sono solo un'indicazione, non un limite temporale (che avrebbe ovviamente richiesto un espressa lettera normativa).
Il richiamo all'art. 2113 secondo comma cod. civ. è infondato. Ed invero, pur essendo questa norma applicabile alla parasubordinazione, la rinuncia fatta dal lavoratore è espressa manifestazione di una pur invalida volontà diretta all'estinzione del diritto: questa volontà, nella sua espressa natura, e l'esigenza di certezza che determina nei confronti dei destinatari, conduce il legislatore a contenere il tempo di tutela del lavoratore (in relazione all'invalidità). Ben diverso è l'omesso tempestivo esercizio del diritto (quale fatto che ne determina la prescrizione) - la mancanza di un'espressa volontà remittente e dell'altrui affidamento escludono la possibilità di un raffronto fra questa situazione e quella precedentemente delineata (prevista dall'art. 2113 secondo comma cod. civ.). In ordine all'invocata prescrizione quinquennale, è da osservare che si prescrive "ciò che si deve pagare periodicamente ad anno od in termini più brevi" (art. 2948 n. 4 cod. civ.): e, nell'ambito di questa ipotesi, il compenso mensile. Ben diverso è il diritto alla ripetizione di un'indebita erogazione, che si paga mensilmente. Ed il fatto che la ripetizione sia effettuabile attraverso la compensazione con ciò che si paga mensilmente non conferisce natura periodica al relativo diritto.
Il ricorso deve essere respinto;
ed il ricorrente deve essere condannato, in favore dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE BA - 4, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'A.S.L. BA - 4, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 10.000, oltre a lire 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001