Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9234
CASS
Sentenza 7 luglio 2001

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In base a quanto dispone l'art. 34 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, i medici di base hanno diritto al concorso della Usl nelle spese di produzione del reddito, mentre - ove il totale di tali spese sia inferiore al concorso erogato dalla Usl - quest'ultima provvede a trattenere le eccedenze sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi; in base a tale previsione, il recupero delle dette eccedenze con le indicate modalità costituisce una facoltà della Usl, autorizzata a compensare le eccedenze con somme erogate a titolo diverso dalle erogazioni di spesa, ma non vale ad integrare un limite temporale alla possibilità di ripetizione, che resta soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9234
    Data del deposito : 7 luglio 2001

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