TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20635/2025 R.G. promosso da
) (avv. RUBINO NATALIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. RUBINO NATALIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “- 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, i quali collaboreranno nello svolgimento delle Per_1
funzioni educative di istruzione e cura della stessa, consultandosi nelle decisioni importanti di natura ordinaria e straordinaria;
3. avrà la residenza con la madre;
4. nella casa coniugale rimarrà a Per_1
vivere il sig. che ne è l'esclusivo proprietario mentre la sig.ra si Parte_2 Parte_1
trasferirà con in altra abitazione: sino a quando non avrà trovato idonea abitazione la sig.ra Per_1
e la figlia continueranno a risiedere nella casa coniugale;
5. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
di il padre verserà alla sig.ra da quando la stessa uscirà dalla casa coniugale con Per_1 Pt_1
, l'importo mensile di € 300,00, somma rivalutabile ex legge, da versarsi entro il giorno 25 di ogni Per_1
mese a mezzo bonifico bancario sul conto che la sig.ra avrà cura di indicare;
6. l'assegno unico Pt_1
1 attualmente incassato dal marito verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
7. restano a carico dei genitori, ciascuno per la quota del 50% le spese straordinarie così come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere e che in copia dagli stessi sottoscritta, viene allegata al presente ricorso (doc.10);
8. il sig. potrà vedere quando vorrà, previo Pt_2 Per_1
accordo con la mamma e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di , Per_1
almeno un pomeriggio alla settimana con pernottamento e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
inoltre starà con il papà metà tempo delle vacanze di Natale e Pasqua (alternando Per_1
il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno) e 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
9. Il conto corrente aperto presso la Banca filiale di NA (Brescia) Controparte_1
è cointestato ad entrambi i coniugi e così rimarrà, ma la sig.ra riconosce e dà atto che l'intera Pt_1
provvista ivi presente è di esclusiva titolarità del marito;
10. il sig. riconosce di Parte_2
essere l'unico debitore del mutuo ipotecario stipulato in data 20.01.2010 del quale si accolla in via totalmente liberatoria l'intera quota del debito residuo liberando da ogni onere e garanzia la sig.ra
[...]
11. qualora la banca non autorizzasse l'accollo liberatorio e qualora la sig.ra fosse Pt_1 Pt_1
costretta al pagamento di rate residue, il sig. sarà tenuto all'immediato rimborso di quanto dalla Pt_2
stessa versato;
12. a seguito dello scioglimento della comunione e nell'ottica della sistemazione degli assetti patrimoniali conseguenti alla separazione dei coniugi, l'autovettura Polo Volkswagen targata
FK930BZ già intestata alla sig.ra rimane alla stessa assegnata in proprietà così come Parte_1
l'autovettura Renault Arcana targata GG169BR già intestata al sig. rimane allo Parte_2
stesso assegnata in proprietà; 13. entrambi i coniugi lavorano e dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto non viene disposto alcun contributo al loro mantenimento;
14. le spese legali verranno sostenute in parti uguali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/9/2010, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 206, parte II, serie A, anno 2010), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 6/5/2012) Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND LL ND ES
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20635/2025 R.G. promosso da
) (avv. RUBINO NATALIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. RUBINO NATALIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “- 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, i quali collaboreranno nello svolgimento delle Per_1
funzioni educative di istruzione e cura della stessa, consultandosi nelle decisioni importanti di natura ordinaria e straordinaria;
3. avrà la residenza con la madre;
4. nella casa coniugale rimarrà a Per_1
vivere il sig. che ne è l'esclusivo proprietario mentre la sig.ra si Parte_2 Parte_1
trasferirà con in altra abitazione: sino a quando non avrà trovato idonea abitazione la sig.ra Per_1
e la figlia continueranno a risiedere nella casa coniugale;
5. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
di il padre verserà alla sig.ra da quando la stessa uscirà dalla casa coniugale con Per_1 Pt_1
, l'importo mensile di € 300,00, somma rivalutabile ex legge, da versarsi entro il giorno 25 di ogni Per_1
mese a mezzo bonifico bancario sul conto che la sig.ra avrà cura di indicare;
6. l'assegno unico Pt_1
1 attualmente incassato dal marito verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
7. restano a carico dei genitori, ciascuno per la quota del 50% le spese straordinarie così come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere e che in copia dagli stessi sottoscritta, viene allegata al presente ricorso (doc.10);
8. il sig. potrà vedere quando vorrà, previo Pt_2 Per_1
accordo con la mamma e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di , Per_1
almeno un pomeriggio alla settimana con pernottamento e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
inoltre starà con il papà metà tempo delle vacanze di Natale e Pasqua (alternando Per_1
il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno) e 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
9. Il conto corrente aperto presso la Banca filiale di NA (Brescia) Controparte_1
è cointestato ad entrambi i coniugi e così rimarrà, ma la sig.ra riconosce e dà atto che l'intera Pt_1
provvista ivi presente è di esclusiva titolarità del marito;
10. il sig. riconosce di Parte_2
essere l'unico debitore del mutuo ipotecario stipulato in data 20.01.2010 del quale si accolla in via totalmente liberatoria l'intera quota del debito residuo liberando da ogni onere e garanzia la sig.ra
[...]
11. qualora la banca non autorizzasse l'accollo liberatorio e qualora la sig.ra fosse Pt_1 Pt_1
costretta al pagamento di rate residue, il sig. sarà tenuto all'immediato rimborso di quanto dalla Pt_2
stessa versato;
12. a seguito dello scioglimento della comunione e nell'ottica della sistemazione degli assetti patrimoniali conseguenti alla separazione dei coniugi, l'autovettura Polo Volkswagen targata
FK930BZ già intestata alla sig.ra rimane alla stessa assegnata in proprietà così come Parte_1
l'autovettura Renault Arcana targata GG169BR già intestata al sig. rimane allo Parte_2
stesso assegnata in proprietà; 13. entrambi i coniugi lavorano e dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto non viene disposto alcun contributo al loro mantenimento;
14. le spese legali verranno sostenute in parti uguali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/9/2010, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 206, parte II, serie A, anno 2010), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 6/5/2012) Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND LL ND ES
3