TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
SC AL IU
DR HE IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9519/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BENEVENTI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. CRISTINI LAURA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) Autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'obbligo del mutuo Parte_2 Parte_1 rispetto.
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
3) Ordinare al Comune di Moniga del Garda (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1 4) Affidare le figlie minori congiuntamente a entrambi i genitori, che ne cureranno assieme Per_1 Per_2
l'educazione e la crescita, concordando sia le questioni di maggiore interesse, che quelle di ordinaria amministrazione e ciò nell'esclusivo interesse morale e materiale delle figlie stesse e tenendo conto delle loro attitudini naturali e delle loro aspirazioni, con collocamento con la madre presso la casa coniugale sita a Moniga del Garda (BS), alla Via Unità d'Italia 11/A.
5) Casa coniugale sita in Moniga del Garda (BS), alla Via Unità d'Italia 11/A, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata in abitazione alla moglie, corredata di tutti i mobili e gli arredi. La sig.ra Pt_2 manterrà la propria residenza unitamente alle figlie, con obbligo di trasferimento della residenza da parte del sig. entro un mese dalla pronuncia di assegnazione;
Parte_1
La sig.ra si impegna a non fare pernottare un eventuale futuro nuovo compagno presso la casa Pt_2 coniugale, fino a quando la casa rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi.
6) Diritto di visita del padre alle figlie. Il padre potrà vedere, tenere con sé e sentire le figlie come segue: nella settimana nella quale le figlie trascorreranno il weekend con il padre da sabato alle ore 14.00 al martedì con accompagnamento a scuola/grest oppure nel periodo extrascolastico con accompagnamento alle 9.00 dalla madre e mercoledì dal termine della scuola o dalle ore 9.00 al giovedì mattina con accompagnamento a scuola/grest o dalla madre alle 9.00; nella settimana con weekend con la madre, il padre le terrà lunedì e mercoledì dal termine della scuola o dalle ore 9.00 e giovedì con pernotto;
- vacanze natalizie, le figlie trascorreranno il giorno 25 dicembre il pranzo con un genitore sino alle 16.00
e la cena con l'altro genitore che le terrà sino al giorno 26 dicembre alle ore 10.00. Dal 26 dicembre alle ore 10 al 1 gennaio alle ore 15.00 con un genitore e dal 1 gennaio alle ore 15.00 al 7 gennaio con riaccompagno a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni;
- vacanze Pasquali, le bambine trascorreranno con i genitori ad anni alterni i giorni di Pasqua o Pasquetta;
- le feste dei genitori: Festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà;
- compleanni: mezza giornata con ciascun genitore, con la specifica che il genitore che trascorrerà il pranzo l'anno dopo trascorrerà la cena;
- ponti le bambine trascorreranno i vari ponti calendarizzati, con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza;
- vacanze estive: le bambine trascorreranno 6 giorni consecutivi per due volte con il padre e altrettanto con la madre al termine dell'anno scolastico e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, da concordare entro il 30.05 di ogni anno.
7) Assegno di mantenimento. Il sig. si impegna a versare quale contributo al mantenimento delle Pt_1 figlie, assegno di mantenimento pari a € 200,00 (duecento/00) mensili per ogni figlia, per un totale pari a €
400,00 (quattrocento/00). Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat a partire dal mese di aprile 2026, tale somma sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario
2 su conto corrente intestato a IBAN [...], oltre al 50% delle Parte_2 spese straordinarie riguardanti le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
8) Assegno Unico familiare per le figlie , verrà percepito al 100% dalla madre. Per_1 Per_2
9) Libero assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, nonché dei passaporti per i coniugi e per le figlie minori.
10) Rata del mutuo. Ogni coniuge contribuirà al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale.
11) I coniugi dichiarano che il sig. verserà a la somma di € 1.500,00 Parte_1 Parte_2
(millecinquecento/00) a titolo di concorso nelle spese pregresse occorse per il mantenimento delle figlie, da pagarsi quanto a € 1.000,00 (mille/00) alla data di deposito del presente ricorso e quanto a € 500,00
(cinquecento/00) mediante rate mensili di € 100,00 (cento/00) a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
12) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni questione di carattere economico, avendo provveduto a dividere ogni bene e/o risparmio comune, e di non vantare reciprocamente ulteriori richieste di carattere patrimoniale, essendo entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, per qualsiasi altra ragione o causa.
13) Spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI DEL DA (BS) in data 21.3.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NI DEL DA al n. 1, parte II, serie
A, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie l 1.1.2014 e il 4.9.2017. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
e . Per_2
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
SC AL IU
DR HE IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9519/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BENEVENTI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. CRISTINI LAURA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) Autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'obbligo del mutuo Parte_2 Parte_1 rispetto.
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
3) Ordinare al Comune di Moniga del Garda (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1 4) Affidare le figlie minori congiuntamente a entrambi i genitori, che ne cureranno assieme Per_1 Per_2
l'educazione e la crescita, concordando sia le questioni di maggiore interesse, che quelle di ordinaria amministrazione e ciò nell'esclusivo interesse morale e materiale delle figlie stesse e tenendo conto delle loro attitudini naturali e delle loro aspirazioni, con collocamento con la madre presso la casa coniugale sita a Moniga del Garda (BS), alla Via Unità d'Italia 11/A.
5) Casa coniugale sita in Moniga del Garda (BS), alla Via Unità d'Italia 11/A, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata in abitazione alla moglie, corredata di tutti i mobili e gli arredi. La sig.ra Pt_2 manterrà la propria residenza unitamente alle figlie, con obbligo di trasferimento della residenza da parte del sig. entro un mese dalla pronuncia di assegnazione;
Parte_1
La sig.ra si impegna a non fare pernottare un eventuale futuro nuovo compagno presso la casa Pt_2 coniugale, fino a quando la casa rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi.
6) Diritto di visita del padre alle figlie. Il padre potrà vedere, tenere con sé e sentire le figlie come segue: nella settimana nella quale le figlie trascorreranno il weekend con il padre da sabato alle ore 14.00 al martedì con accompagnamento a scuola/grest oppure nel periodo extrascolastico con accompagnamento alle 9.00 dalla madre e mercoledì dal termine della scuola o dalle ore 9.00 al giovedì mattina con accompagnamento a scuola/grest o dalla madre alle 9.00; nella settimana con weekend con la madre, il padre le terrà lunedì e mercoledì dal termine della scuola o dalle ore 9.00 e giovedì con pernotto;
- vacanze natalizie, le figlie trascorreranno il giorno 25 dicembre il pranzo con un genitore sino alle 16.00
e la cena con l'altro genitore che le terrà sino al giorno 26 dicembre alle ore 10.00. Dal 26 dicembre alle ore 10 al 1 gennaio alle ore 15.00 con un genitore e dal 1 gennaio alle ore 15.00 al 7 gennaio con riaccompagno a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni;
- vacanze Pasquali, le bambine trascorreranno con i genitori ad anni alterni i giorni di Pasqua o Pasquetta;
- le feste dei genitori: Festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà;
- compleanni: mezza giornata con ciascun genitore, con la specifica che il genitore che trascorrerà il pranzo l'anno dopo trascorrerà la cena;
- ponti le bambine trascorreranno i vari ponti calendarizzati, con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza;
- vacanze estive: le bambine trascorreranno 6 giorni consecutivi per due volte con il padre e altrettanto con la madre al termine dell'anno scolastico e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, da concordare entro il 30.05 di ogni anno.
7) Assegno di mantenimento. Il sig. si impegna a versare quale contributo al mantenimento delle Pt_1 figlie, assegno di mantenimento pari a € 200,00 (duecento/00) mensili per ogni figlia, per un totale pari a €
400,00 (quattrocento/00). Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat a partire dal mese di aprile 2026, tale somma sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario
2 su conto corrente intestato a IBAN [...], oltre al 50% delle Parte_2 spese straordinarie riguardanti le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
8) Assegno Unico familiare per le figlie , verrà percepito al 100% dalla madre. Per_1 Per_2
9) Libero assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, nonché dei passaporti per i coniugi e per le figlie minori.
10) Rata del mutuo. Ogni coniuge contribuirà al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale.
11) I coniugi dichiarano che il sig. verserà a la somma di € 1.500,00 Parte_1 Parte_2
(millecinquecento/00) a titolo di concorso nelle spese pregresse occorse per il mantenimento delle figlie, da pagarsi quanto a € 1.000,00 (mille/00) alla data di deposito del presente ricorso e quanto a € 500,00
(cinquecento/00) mediante rate mensili di € 100,00 (cento/00) a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
12) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni questione di carattere economico, avendo provveduto a dividere ogni bene e/o risparmio comune, e di non vantare reciprocamente ulteriori richieste di carattere patrimoniale, essendo entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, per qualsiasi altra ragione o causa.
13) Spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI DEL DA (BS) in data 21.3.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NI DEL DA al n. 1, parte II, serie
A, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie l 1.1.2014 e il 4.9.2017. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
e . Per_2
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
4