Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2025, proposto da
Ecoservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B616BE4E22, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Izzo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, Corzo Mazzini, n. 74, il domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Versante Ionico, Comune di Amaroni, non costituiti in giudizio;
nei confronti
M.E.A. Manna Ecologica Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 84 del 10 giugno 2025 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico (comunicata con nota, anch'essa qui impugnata) con cui è stata disposta ed approvata l'aggiudicazione, in favore della controinteressata M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.r.l., della gara per l'affidamento della durata di tre anni del "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Amaroni (CZ) per 36 mesi. CIG: B616BE4E22";
- del successivo provvedimento con cui il Responsabile dell'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, ha reso noto che la gara è stata aggiudicata alla M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso ai provvedimenti sopra indicati e, in particolare, del Verbale di ammissione del 24 aprile 2025, del Verbale seduta riservata del 28 maggio 2025 e del Verbale di aggiudicazione del 29 maggio 2025 in tutte le parti in cui è stata ammessa, valutata, ritenuta regolare e congrua l'offerta dell'odierna controinteressata, nonché nella parte in cui è stata proposta l'aggiudicazione in favore di M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.r.l.;
con conseguente adozione
di ogni provvedimento necessario a garantire piena effettività alla richiesta di tutela giurisdizionale avanzata dalla ricorrente, dichiarando, anche sotto forma del riconoscimento del risarcimento danni in forma specifica, l'obbligo della stazione appaltante di escludere dalla gara la concorrente M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.I.l., nonché di disporre l'aggiudicazione della gara a favore della medesima ricorrente Ecoservizi s.r.l., con declaratoria di inefficacia del contratto in ipotesi stipulato medio tempore con l'attuale aggiudicataria, statuendo l'obbligo per la stazione appaltante di stipulare il contratto con l'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M.E.A. Manna Ecologica Ambiente S.r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 475 dell’8 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. DE AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione n. 88 del 5 marzo 2025, il Comune di Amaroni ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Amaroni (CZ) per 36 mesi. CIG: B616BE4E22", indicando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara hanno partecipato M.E.A. – Manna Ecologica Ambiente S.r.l. (di seguito, per brevità, solo EA) e Ecoservizi s.r.l. (di seguito, per brevità, si omette la sigla sociale), precedente affidataria del servizio.
All’esito delle operazioni di gara EA si è classificata al primo posto della graduatoria ed è risultata dunque aggiudicataria della gara.
2. Il conseguente procedimento di aggiudicazione è stato impugnato da Ecoservizi con ricorso affidato a un unico motivo, oltre istanza di sospensione cautelare.
Con il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 4, lett. a) e dell’art. 108, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e contraddittorietà. Si censura inoltre la illegittima applicazione del punteggio per il criterio A1 “ Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli che descrivono la conoscenza dello stato del servizio con le sue criticità e l’organizzazione futura dell’intero servizio ”.
In estrema sintesi la ricorrente deduce: a) che il criterio di valutazione A1 è relativo alla completezza del progetto ed alla accuratezza dei dettagli; b) che in relazione a questa voce EA ha previsto un servizio di pulizia delle spiagge libere e altri servizi relativi alle “ fasce costiere ricadenti nel comune di Amaroni ” e alle “ pinete di Amaroni a ridosso del litorale ”; viene inoltre dichiarato da EA di aver effettuato un sopralluogo sui luoghi del servizio, riscontrando “ cestini colmi di rifiuti sulle spiagge ”; c) che tuttavia il Comune di Amaroni non ha alcun accesso sul mare; d) che l’offerta del servizio di pulizia spiagge in un territorio privo di costa configura una incongruenza e abnormità macroscopica, con effetto invalidante dell’intera offerta e conseguente esclusione di EA dalla gara; e) che, in subordine, comunque è illegittimo il punteggio di 24 assegnato all’offerta di EA, maggiore di quello assegnato alla ricorrente, precedente affidataria del servizio.
In data 22 luglio 2025 si è costituita in giudizio EA, con memoria di forma.
Con memoria dell’1 settembre 2025 EA ha controdedotto: a) l’inammissibilità della censura volta a censurare l’attribuzione del punteggio, in quanto trattasi di materia rientrante nella discrezionalità tecnica della amministrazione, sulla quale quindi il T.A.R. non può pronunciarsi salvo i casi di macroscopica illogicità e irragionevolezza; b) l’errore commesso da EA nel riferimento alle spiagge e alla fascia costiera, costituente un mero refuso, in particolare perché riguardante due pagine delle 45 totali della relazione presentata, non rientra tra i casi tassativi di esclusione individuati dall’art. 70 d.lgs. n. 36/2023; c) una esclusione per questo motivo “ si porrebbe in contrasto con i principi di risultato e proporzionalità di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36/2023 , considerato che il refuso in questione non incide in alcun modo sulla sostanza né sulla valutazione complessiva dell’offerta presentata da EA ”; d) deve essere respinta la tesi per cui il punteggio da attribuire a EA per il criterio in esame sarebbe dovuto essere 0, in quanto il punteggio di 0 è ricollegato dalle regole di gara a un’offerta “ senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti ”; e) infatti, sostiene EA, la marginalità del refuso rispetto al resto del progetto, non rende possibile parlare di assenza di proposta e inadeguatezza rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
Con memoria del 1° settembre 2025 Ecoservizi ha richiamato, depositandola, nota del Comune di Amaroni del 20 agosto 2025, rivolta all’Unione dei Comuni del Versante Ionico, con la quale il sindaco rappresenta perplessità rispetto alla proposta progettuale della aggiudicataria, tenuto conto delle voci dell’offerta tecnica relative alla pulizia delle spiagge.
Ecoservizi ha inoltre sottolineato che il riferimento alle spiagge ed alla fascia costiera non potrebbe costituire un mero refuso “ ma un errore sostanziale che inficia inevitabilmente l’intera attendibilità della proposta progettuale ”.
Con ordinanza cautelare n. 475 dell’8 settembre 2025 il T.A.R., “ considerato che il lamentato difetto dell’offerta tecnica della controinteressata merita adeguato approfondimento nella valutazione di merito del gravame e che nelle more, meritando tutela l’interesse cautelare della parte ricorrente ”, ha sospeso la procedura di stipula del contratto e di subentro nell’affidamento del servizio da parte dell’aggiudicataria ed ha fissato per la discussione l’udienza pubblica del 26 novembre 2025.
Con memoria del 10 novembre 2025 EA ha dedotto l’irrilevanza, sul piano giuridico, della nota del Sindaco di Amaroni, alla luce del fatto che la sola Centrale Unica di Committenza ha competenza quanto alla gara mentre, all’interno del Comune di Amaroni, la competenza ad adottare provvedimenti relativi a gare (di competenza del Comune) spetterebbe non al Sindaco bensì al Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva del Comune. Per il resto, EA ha perorato le difese già svolte.
Con memoria di replica del 14 novembre 2025, Ecoservizi ha dedotto che: “ La nota del primo cittadino di Amaroni, infatti, non costituisce la fonte dell’illegittimità, ma ne rappresenta una mera conferma ad abundantiam ”. Ha poi perorato le difese già svolte.
Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. Deve essere prioritariamente esaminata l’eccezione di inammissibilità del motivo volto a sindacare il punteggio attribuito alla aggiudicataria in relazione al criterio A1.
3.1. L’eccezione non è condivisibile.
3.2. E’ vero, infatti, quanto dedotto da EA, con ampio richiamo alla giurisprudenza in materia, cioè che l’assegnazione dei punteggi in sede di valutazione delle offerte di gara rientra nella discrezionalità tecnica amministrativa, e può essere sindacata solo in presenza di vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza.
Nondimeno, l’esame circa la sussistenza di vizi di macroscopica illogicità e ragionevolezza è un profilo che attiene al merito, con la conseguenza che la difesa è spendibile, appunto, ai fini della infondatezza del motivo e non ai fini della sua inammissibilità in rito.
Il motivo deve quindi essere considerato ammissibile, salvo poi valutare la sua fondatezza nel merito, alla luce di quanto detto.
4. Ciò premesso, il motivo si compone di due distinte sotto-censure.
4.1. La prima sotto-censura è diretta a far dichiarare l’esclusione di EA, alla luce delle argomentazioni sopra riportate e in particolare dell’art. 70 d.lgs. n. 36/2023.
4.1.1. La censura non è condivisibile.
4.1.2. L’art. 70 d.lgs. n. 36/2023 è rubricato: “ Procedure di scelta e relativi presupposti ” e al comma 4, lett. a), prevede che: “Son o inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara ”.
Nel caso di specie l’art. 2.1 del disciplinare di gara stabilisce che: “ La documentazione di gara comprende: a) disciplinare di gara; b) capitolato speciale; c) DUVRI; d) schema di domanda di partecipazione; e) documento di gara unico europeo; d) autorizzazione trattamento dati personali FVOE ”.
L’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 deve essere interpretato in modo tassativo e cioè restrittivo, alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
In questo senso deve essere condiviso il richiamo della controinteressata alla relazione illustrativa del codice appalti la quale, in relazione alla disposizione poc’anzi esaminata, afferma che: “ Con riferimento alla previsione di cui al comma 4, pure dovendosi dare atto che il diritto unionale, anche al fine di assicurare un’uniformità terminologica nei vari ordinamenti degli Stati membri, con apposite norme definitorie, ha individuato le ipotesi in cui un’offerta possa intendersi irregolare o inammissibile, l’articolato precisa che le offerte irregolari o inammissibili danno luogo ad atti inammissibili, in quanto difformi rispetto al paradigma regolatorio di riferimento.
In tale modo si chiarisce che non si tratta di una mera irregolarità dell’offerta - categoria che tradizionalmente, nell’ambito dell’ordinamento italiano, richiama errori ostativi o errori materiali, di natura non invalidante, come tali rettificabili ex tunc - bensì di una difformità rispetto alle regole disciplinanti la redazione (per come delineati nei documenti di gara) (…) dell’offerta (senza condizionamenti illeciti e nel rispetto della base di gara oltre che dei principi di sostenibilità e affidabilità dell’impegno assunto dall’offerente), tale da dare luogo ad offerte invalide, come tali non valutabili ai fini selettivi” .
In altre parole, se pure l’art. 70, comma 4, lett. a) in via letterale sanziona con l’inammissibilità l’offerta non conforme ai documenti di gara, l’inammissibilità non può essere comminata se non in caso di una totale difformità rispetto alle regole disciplinanti la redazione dell’offerta, tale da farla ritenere del tutto non valutabile.
4.1.3. Le regole disciplinanti la formulazione dell’offerta, nel caso di specie, consistono in particolare nell’obbligo: a) di presentazione dell’offerta esclusivamente attraverso la Piattaforma, ai sensi dell’art. 13 del disciplinare; b) che l’offerta sia composta dalla documentazione amministrativa, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del disciplinare; c) che la documentazione amministrativa sia conforme ai modelli contenuti nella Sezione Allegati della Piattaforma, ai sensi dell’art. 15 del disciplinare; d) di redazione della domanda secondo il modello predisposto, ex art. 15, comma 1, del disciplinare; e) di contenuto di una relazione tecnica dei servizi offerti contenente una “ proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 e nell'allegato "criteri di aggiudicazione" ”, ciò ai sensi dell’art. 16 del disciplinare.
Ne deriva che l’offerta di EA appare conforme al dettato normativo in quanto, con particolare riferimento all’art. 16 del disciplinare, è pacifico che consti anche di una proposta tecnico-organizzativa formulata in relazione ai criteri di valutazione.
4.1.4. Alla luce di ciò il vizio contestato da parte ricorrente, cioè l’erroneo riferimento a zone costiere per l’espletamento del servizio, non assume a difformità sostanziale nel senso previsto dall’art. 70, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023 e non può dunque costituire causa di inammissibilità dell’offerta.
4.2. Quale seconda sotto-censura, parte ricorrente deduce che, comunque, l’errore commesso da EA rende ingiustificata l’attribuzione, per il criterio di aggiudicazione A1, del punteggio di 24 punti, dovendo invece essere assegnato il punteggio di 0.
4.2.1. Sul punto va ricordato anzitutto che, nell'ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma che: " Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte. Pertanto, è precluso al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso "sommario") di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti " (ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 24 maggio 2024, n. 4654; in senso conforme, Consiglio di Stato Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3387).
Ciò premesso, come si diceva, l’art. 16 del disciplinare stabilisce che l’offerta tecnica deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra i servizi offerti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 e nell'allegato " criteri di aggiudicazione ".
L’art. 18.1 riguarda i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e, tra questi, il criterio A1 riguarda la “ Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli che descrivono la conoscenza dello stato del servizio con le sue criticità e l’organizzazione futura dell’intero servizio: con particolare riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata riportati all’art. 45, nel quale vengono indicate percentuali minime ” e prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di trenta punti.
4.2.2. Per quanto riguarda il criterio in questione, EA ha presentato una relazione della lunghezza di 47 pagine, delle quali soltanto due, e cioè le pagine 41 e 42, sono relative alla “ Organizzazione e incremento quali/quantitativo del servizio di pulizia straordinaria delle spiagge libere ”.
È vero che la sezione in discorso contiene plurimi riferimenti al litorale, alle spiagge, alle fasce costiere, accostate al Comune di Amaroni, che non ha sbocco sul mare. È altrettanto vero, però, che l’intera sezione può essere giustificata come un disattento riutilizzo di un testo precedente, del quale è stata omessa l’espunzione, pur provvedendosi alla sostituzione automatica del nome del Comune.
Resta però fermo che l’errore in discorso riguarda, come già sottolineato e come condivisibilmente eccepito dalla aggiudicataria, una parte minima rispetto alla relazione progettuale considerata nel suo complesso, che pertanto non consente di ritenere l’intera relazione del tutto inattendibile e meritevole del punteggio di 0, come richiesto dalla parte ricorrente.
Il punteggio di 0 infatti si ricollega ad un progetto formalmente esistente ma sostanzialmente del tutto incompleto e inaccurato al punto da considerarsi nei fatti omesso.
L’assegnazione di tale punteggio dovrebbe ricollegarsi alla dimostrazione che l’intero documento presentato sia del tutto incompleto e inaccurato mentre invece l’inaccuratezza dedotta dalla parte ricorrente è relativa a due pagine delle 47 in totale che compongono il documento.
Stante la limitata ampiezza del sindacato del giudice amministrativo in materia, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il punteggio attribuito dalla commissione non presenta vizi di macroscopica illogicità e irragionevolezza: da una parte il punteggio attribuito è di 24 punti su 30, dunque non il massimo, e non può essere escluso che proprio la considerazione di questo errore abbia precluso l’attribuzione di un punteggio più alto; dall’altra il riferimento a luoghi che non esistono comporta in via logica che quella parte del progetto è relativa a un servizio che concretamente non verrà svolto, e non si può escludere che anche di questo la commissione abbia tenuto conto, in mancanza dell’attribuzione del punteggio di trenta o prossimo al trenta.
4.2.3. Da ultimo non può condividersi l’asserita disparità di trattamento rispetto al progetto della ricorrente, a cui sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore, pur essendo privo di analoghi refusi. Questa asserzione di per sé non dimostra una disparità di trattamento perché l’attribuzione del voto è relativa al progetto nel suo complesso e non alla esistenza o mancanza di singole e minime parti che contengano refusi, o siano frutto di un errore materiale.
Ciò rende non ravvisabile una disparità di trattamento tanto più che, a fronte della già menzionata limitata ampiezza del sindacato giurisdizionale sul punto, non sono state svolte censure relative ad altre parti del progetto di EA, né è stato depositato il progetto presentato da Ecoservizi, al fine di rendere possibile una comparazione.
5. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Ecoservizi s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore di M.E.A., che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE AF | IV EA |
IL SEGRETARIO