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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 346 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nata a [...] il [...], CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Salvatore Romano
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da atti scritti ex art 127 ter cpc
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Pagina 1 CP_ ha dato prova, mediante la produzione documentale autorizzata da questo Giudice,
di una prima regolare notifica dell'Ava impugnato già fin dal 2.11.2023 (v produzione
CP_ documentale del 12.5.2025); circostanza questa contestata da già con la memoria di costituzione, ragione per cui non può parlarsi di alcuna tardività.
Il ricorso pertanto andava proposto entro il 12.12.2023; esso invece è stato depositato il
8.2.2024, ben oltre il termine perentorio di gg 40 previsto dalla legge.
Pertanto esso è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO.
RR ES:
1) Dichiara inammissibile il ricorso
CP_ 2) Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Ragusa il 22.12.2025
Il Giudice Gop
DO RR ES
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 346 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nata a [...] il [...], CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Salvatore Romano
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da atti scritti ex art 127 ter cpc
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Pagina 1 CP_ ha dato prova, mediante la produzione documentale autorizzata da questo Giudice,
di una prima regolare notifica dell'Ava impugnato già fin dal 2.11.2023 (v produzione
CP_ documentale del 12.5.2025); circostanza questa contestata da già con la memoria di costituzione, ragione per cui non può parlarsi di alcuna tardività.
Il ricorso pertanto andava proposto entro il 12.12.2023; esso invece è stato depositato il
8.2.2024, ben oltre il termine perentorio di gg 40 previsto dalla legge.
Pertanto esso è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop DO.
RR ES:
1) Dichiara inammissibile il ricorso
CP_ 2) Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in € 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Ragusa il 22.12.2025
Il Giudice Gop
DO RR ES
Pagina 2