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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 339 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
tramite la mandataria con rappresentanza Parte_1
elettivamente domiciliata in Bari, via Garruba n. 57, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Salvatore Gianmaria, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Virginio Nista, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vittorio Nista, giusta procura in atti --------------------------------------------------- appellati
contumace --------------- Controparte_5
------------------------------------------------------- convenuta ex art. 331 cpc
Conclusioni: all' udienza del 14 febbraio 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
1 Con sentenza n. 174/22 del 19.1.22, il Tribunale di Foggia ha accolto l'opposizione proposta da , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e avverso il decreto ingiuntivo n. 685/18 del
[...] CP_4
29.3.18 emesso in favore della Controparte_5
per il pagamento di €599.535,40, e ha condannato quest'ultima alla
[...] rifusione delle spese giudiziali, mentre ha dichiarato estinto il processo rispetto all'opposizione proposta da avverso il Controparte_6 medesimo decreto, nulla disponendo sulle spese del relativo giudizio.
Con citazione del 23.2.22, ha proposto appello avverso la sentenza la quale cessionaria del credito vantato dalla Parte_1
chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , CP_1
, e , con vittoria di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 spese.
Costituendosi, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno, in via pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità del CP_4 gravame per difetto di legittimazione dell'appellante e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Disposta l'integrazione contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della all'udienza del 14 Controparte_5 febbraio 2025, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia di quest'ultima, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Va, in via pregiudiziale, scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare della sollevata dalla difesa Parte_1 degli appellati deducendo che la società appellante, estranea al giudizio di primo grado, non avesse fornito la prova dell'inclusione del credito controverso nella cessione dedotta a fondamento della propria legittimazione.
L'eccezione è infondata.
In punto di diritto, giova rammentare che la parte la quale agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina
2 di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 5857/22; 24798/20), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/20;
4116/16).
Il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass. 31188/17), regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 10200/21).
Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. 31118/17, anche Cass. 15884/19,
4277/23, 26127/24).
Ebbene, nel caso di specie, la appellante, la quale ha premesso di stare in giudizio in qualità di cessionaria dei crediti della
[...]
tra cui quello per cui è causa, ne ha fornito la Controparte_7 prova producendo l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999 (“la legge sulla cartolarizzazione”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.12.21, parte seconda n. 151, nel quale sono espressamente indicati “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) […] e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza […]. In particolare, i
3 crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 ed il 1° gennaio 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa banca cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021”.
Non v'è, quindi, dubbio che il credito dedotto in giudizio sia compreso tra quelli oggetto della menzionata cessione in blocco, trattandosi di credito sorto e passato in sofferenza anteriormente al 2021, derivante da un'anticipazione di €600.000,00 con scadenza 30.6.16 concessa dalla
. Controparte_5
Venendo al merito, con un unico motivo di appello, si censura la dichiarata nullità parziale delle fideiussioni concluse dagli appellati, con riguardo alle sole clausole ex articoli 2, 6 e 8, pur senza la prova che fossero attuative di un'intesa - a monte - restrittiva della concorrenza, trattandosi di patti fideiussori del 2015 e, quindi, successivi al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
La censura è infondata.
Non è, in questa sede, in discussione il principio, enunciato dalle sezioni unite della Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
Ad essere, invece, controverso è il diverso profilo relativo all'epoca di stipulazione delle fideiussioni, se cioè questa sia avvenuta entro l'ambito temporale al quale si riferisce l'accertamento della Banca d'Italia o successivamente, tenuto conto che tale accertamento, operato nel 2005, non può consentire di reputare persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non
4 certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (cfr. Cass.1170/25).
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che le fideiussioni intercorse tra le parti risalgono non già al 2015, come erroneamente sostiene l'appellante, ma al 9.11.99, tranne quella del , conclusa il CP_1
2.7.02.
Questo perché nel 2015 le parti si limitarono a modificare l'importo garantito, ampliandolo, ferme tutte le condizioni dei contratti originari del 1999 e del 2002, come chiaramente si desume dal testo contrattuale (“Vi dichiaro/dichiariamo che il presente atto non produce alcun effetto novativo in ordine agli impegni da me/noi a suo tempo assunti e che pertanto restano fermi tutti i patti e le condizioni di cui alla predetta fideiussione”).
Detto questo, dal provvedimento n. 55/05 (prodotto in primo grado) risulta che: nell'ottobre 2002 l'ABI concordava uno schema negoziale tipo per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie, che provvedeva a comunicare alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 1. n.
287/1990; 1'8.11.2003 la Banca d'Italia avviava l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 1. n. 287/1990 ed inviava ad un campione di sette banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI; accertato che "i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria" (v. par. 60 provv. della Banca d'Italia), la Banca d'Italia, quale autorità di controllo, procedeva a verificare se l'uniformità delle singole clausole fosse giustificata con l'esigenza di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche, ovvero se la diffusione generalizzata di talune clausole potesse produrre effetti anticoncorrenziali in quanto inducesse una completa uniformità in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela;
all'esito dell'istruttoria, la
Banca d'Italia dichiarò l'illegittimità di tre clausole dello schema ABI
(ovvero gli artt. 2, 6,8), ritenendole in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a) della legge n. 287/1990.
5 Secondo quanto evincibile dal provvedimento n. 55/05, quindi, l'autorità di controllo accertò l'esistenza di una consolidata prassi bancaria, persino preesistente allo schema ABI dell'ottobre 2002, che determinava la sostanziale uniformità delle condizioni generali di fideiussione omnibus applicate dagli istituti bancari in violazione della disciplina sulla concorrenza. In particolare, il contenuto dello schema ABI era sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica;
l'art. 8 dello schema avrebbe dovuto essere modificato dall'ABI già in esito al provvedimento della Banca d'Italia n. 12 del 1994, che aveva avuto per oggetto l'esame delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI; e soprattutto, con riferimento a tutte le clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI “discendeva da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate)”.
Deve, perciò, darsi per assodato, alla luce degli elementi istruttori acquisiti dalla Banca d'Italia, che, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni oggetto di impugnazione (1999-2002), esistessero intese restrittive della concorrenza dirette all'applicazione uniforme delle clausole controverse.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni, con riguardo a quelle clausole (segnatamente, artt. 2,6,8) riproduttive di disposizioni che, in quanto applicate in modo uniforme dalle banche sulla base di una “consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI” del 2002, sono state giudicate illegittime per violazione dell'art. 2, 2° comma, lett. a), l. n. 287 del 1990.
Né può escludersi la nullità di un contratto di fideiussione per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'autorità indipendente, “poiché, se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione
«a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principî e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 legge antritrust)” (in termini, Cass. 29810/17).
6 In buona sostanza, “ai fini dell'illecito concorrenziale di cui alla l. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”: ciò che conta è solo che gli "artt. 2, 6 e 8
[…] costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata", ovvero che, inserendo tali disposizioni nei contratti (a valle), si attuino gli effetti della condotta illecita (Cass. n. 13846 del 22.5.19).
Ed è proprio il caso di specie, in cui le fideiussioni omnibus sono state stipulate in un arco temporale (1999-2002) compreso in quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55/05, che si conclude a maggio 2005.
Risulta, perciò, pienamente assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice con la produzione del provvedimento della Banca d'Italia del
2005, il quale esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati sino a maggio 2005.
Infine, non merita accoglimento la tesi dell'appellante secondo cui le fideiussioni in oggetto siano da qualificare come contratti autonomi di garanzia.
Sin dalla sentenza a sezioni unite n. 3947/2010, la Cassazione è univocamente orientata nel senso di richiedere, per l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia, non la mera previsione dell'obbligo, da parte del garante, di eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, ma l'esclusione della facoltà, per lo stesso, di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall'art. 1945 c.c.
E', cioè, l'inserimento nel negozio giuridico della clausola di pagamento
“senza eccezioni” a qualificarlo come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (in termini, cfr. anche Cass.
32402/19; 19736/11; 10998/11).
Tale non è, però, il caso di specie, in cui le fideiussioni dedotte in giudizio non privano affatto il garante del potere di sollevare eccezioni, in
7 deroga all'art. 1945 c.c., prevedendo unicamente l'obbligo, per lo stesso, di pagare le somme dovute “a semplice richiesta scritta” (art. 7).
L'appello va,
per questi motivi
, respinto e la regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 con citazione del 23.2.22, avverso la sentenza n. 174/22 del 19.1.22 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente giudizio, che si liquidano in €17.002,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
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