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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6803 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1563/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1843/2022 del Tribunale di Napoli depositata in data 22.02.2022
TRA già , Parte_1 Parte_2 nuova denominazione assunta con verbale rep. n. 46.123/16.147 come da certificazione notarile dott.ssa del 26/02/2019 con sede legale in Persona_1
Parma alla Via Università, 1 (P.I. n. ), in persona del Dott. P.IVA_1 Per_2
n qualità di Responsabile Servizio Gestione Bad Loans, munito dei necessari
[...] poteri delega, in virtù di procura per Notar del 28/04/2021 rep. Persona_1
48.121/racc. 17.241, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 22, presso lo studio dell'Avv.Antonio De Simone (C.F ), dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti come da foglio separato allegato all'atto di appello
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli CP_1 C.F._2 alla Via S.Anna dei Lombardi, n.44 presso lo studio dell'Avv.Stefania Romano, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2019 conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- in data 9.12.2005 aveva stipulato con un contratto di apertura di Controparte_3 credito sul conto n. 8238477/01/93;
- a garanzia dell'apertura di credito veniva stipulata la polizza vita n. 3671069;
- la filiale del veniva trasferita alla CP_4 Controparte_3 Parte_2 unitamente ai contratti da essa perfezionati;
- in data 18.07.2012 l'istituto di credito comunicava Controparte_5 all'istante la revoca delle facilitazioni concesse e il recesso dal contratto di c/c., invitando la stessa a provvedere alla copertura dei saldi passivi ammontanti complessivamente ad E. 36.150,25, costituiti dal saldo passivo del c/c. n. 35325608, oltre interessi, spese ed accessori;
- in data 14.05.2014 la in qualità di mandataria della Parte_3 [...] ex , operava la Controparte_5 Controparte_6 compensazione tra l'importo di Euro 54.340,98, riveniente da somma bonificata in favore di da Intesa Sanpaolo Vita, in virtù dell'escussione della Persona_3 polizza in oggetto assunta in pegno, e le ragioni di credito vantante dalla
[...] relativamente alla sofferenza n. 78673 originata Controparte_7 dall'esposizione di conto corrente n. 468-35325608, per totale E.46.405,97, mettendo a disposizione dell'istante l'importo residuale di E. 7.935.01;
- la esercitava il diritto di compensazione di cui all'art.3 del contratto di apertura CP_8 di credito, in maniera del tutto arbitraria ed ingiustificata, violando l'art. 2 comma 2 del contratto di apertura di credito, nonché il principio di correttezza e buona fede;
- la inoltre applicava a carico dell'istante un tasso di interesse usurario nonché CP_8 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittima
Chiedeva pertanto “A) Accertarsi l'illegittimità del contratto stipulato tra le parti, nonché l'usurarietà dei tassi applicati allo stesso e di conseguenza condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 29.814,60, così come indicata nella perizia tecnica di parte;
B) Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i CP_8 danni subiti dall'attrice a seguito dell'illegittimo comportamento della CP_8 convenuta e dell'illegittima segnalazione alla CRIFF, nella misura di €. 10.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche a mezzo
CTU o in via equitativa;
C) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1843/2022 così statuiva: “1) Condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € CP_8
52.447,39, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna la convenuta a CP_8 rimborsare all'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, pari ad € 2600 di cui
€ 100 per spese vive, oltre Iva e Cp;
3) Condanna la convenuta a rimborsare CP_8 all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 13430 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Stefania
Romano.”
In particolare il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità della compensazione operata dalla l'infondatezza della questione di usurarietà dei tassi di interesse CP_8 ed, infine, riconosceva l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Con atto di appello notificato in data 5.04.2022, la impugnava Parte_2 la menzionata sentenza, articolando un unico motivo di appello, con il quale contestava, in estrema sintesi, la metodologia di calcolo adottata dal C.T.U. e la correttezza del risultato cui perveniva.
Si costituiva , che, in primo luogo chiedeva l'inammissibilità CP_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art.342 c.p.c.; contestava, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione proposta chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa era assegnata in decisione con la concessione di trenta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Secondo quanto prescritto dall'art.342 c.p.c. le doglianze contenute nell'atto di appello devono essere argomentate in modo conferente alla motivazione posta a base del provvedimento impugnato e, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile alla controversia in esame, l'atto di impugnazione deve, specificamente, contenere: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Invero, già prima della riforma dell'art. 342 c.p.c., la Suprema Corte aveva chiarito che la specificità dei motivi, pur non esigendo particolari formalità, dovesse consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e vagliare, attraverso la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si è proposto gravame (cfr. Cass. SS.UU. 8181/93) e l'indicazione dei capi o i punti nei quali si assume che la sentenza sarebbe ingiusta, nonché la ragione per la quale si sostiene l'erroneità della decisione.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da sempre ritenuto che: “nel giudizio di appello - che non è un <> - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata”.( Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 924). Come è noto, poi, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione, pur chiarendo che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello e pur precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali, hanno comunque sottolineato che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado e che il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile.
Tale ultimo onere si considera validamente adempiuto da parte dell'appellante con la chiara individuazione nell'atto di impugnazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze ("affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice").
Pur se non sia richiesta la necessità di forme sacramentali ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
“l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. n. 27199/2017 cit.).
Non è sufficiente, quindi, che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà di impugnare la sentenza di primo grado, con la proposizione di generiche critiche o richiamando tesi già esposte in primo grado.
Occorre, invero, che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Sez. 1, Sentenza n. 1248 del 18/01/2013).
L'atto di impugnazione proposto dall'appellante non soddisfa i detti requisiti richiesti dalla legge a pena di inammissibilità.
Ed invero il Tribunale di Napoli ha condannato al pagamento Parte_2 di E.52.447,39 quale risultato della somma degli importi illegittimamente compensati e il saldo del conto corrente ricalcolato, espungendo le somme incamerate a titolo di illegittima applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e tenendo ferme le somme corrisposte a titolo di interessi perché infondata la questione concernente l'usurarietà dei tassi di interesse.
Il giudice di prime cure ha posto a fondamento del proprio convincimento l'ipotesi di calcolo che il C.T.U. ha elaborato operando un riconteggio che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi “nel caso in cui gli interessi e le spese sono addebitate così come ha provveduto la banca” (pag.18 relazione tecnica), al solo fine
“di evidenziare il solo effetto della capitalizzazione trimestrale fermo restando tutte le altre opzioni di ricalcolo così come addebitate dalla banca” (pag.19 relazione tecnica).
È evidente che con l'ipotesi di calcolo in esame ha preso in considerazione soltanto gli effetti derivanti dall'illegittima pratica dell'anatocismo bancario, rideterminando un saldo a credito del correntista pari a E. 6.041,42 (pag. 4 della sentenza)
A fronte di quanto appena detto, risalta in maniera chiara la non pertinenza della censura articolata in sede di gravame rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado.
Infatti, parte appellante contesta la correttezza della sentenza impugnata sostenendo che il giudice di primo grado abbia operato un'erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che ha effettuato il ricalcolo del saldo del rapporto escludendo quegli interessi e tutte le voci che concorrono a determinarne il TEG ed ha indicato il saldo risultante da tale riconteggio in E. 23.577,74, contro il saldo reale del conto corrente di E. - 44.202,06.
Deduce al riguardo che il C.T.U. ha operato il conteggio sull'errore presupposto che le clausole fossero nulle, “escludendo quegli interessi e tutte le voci che concorrano
a determinarne il TEG” (pag.9 dell'appello).
Ebbene, l'ipotesi censurata dall'appellante attiene ad una risposta relativa ad altro e diverso quesito formulato dal giudice di prime cure, segnatamente “di verificare se nel contratto per cui è causa siano stati pattuiti interessi usurari, ed in caso affermativo ricalcoli il saldo del rapporto escludendo quegli interessi e tutte le voci che concorrano a determinarne il TEG”, che non è stato assunto a fondamento della decisione di primo grado, considerata l'insussistenza dell'usurarietà dei tassi di interessi.
La censura si appalesa dunque non coerente rispetto ai capi della sentenza impugnata.
Ne discende che la doglianza formulata in questi termini è inidonea a scalfirne l'impianto logico-argomentativo della decisione appellata. Quindi l'atto di appello si rivela del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l'iter logico motivazionale seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall'appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dagli appellati.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri tra minimi e medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Responsabile Parte_2 Pt_4
Gestione Bad Loans, avverso la sentenza n. 1843/2022 del Tribunale di Napoli, con atto notificato in data 5.4.2022 nei confronti di così provvede: CP_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio, che liquida in E.6.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Napoli addì 16.12.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1563/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1843/2022 del Tribunale di Napoli depositata in data 22.02.2022
TRA già , Parte_1 Parte_2 nuova denominazione assunta con verbale rep. n. 46.123/16.147 come da certificazione notarile dott.ssa del 26/02/2019 con sede legale in Persona_1
Parma alla Via Università, 1 (P.I. n. ), in persona del Dott. P.IVA_1 Per_2
n qualità di Responsabile Servizio Gestione Bad Loans, munito dei necessari
[...] poteri delega, in virtù di procura per Notar del 28/04/2021 rep. Persona_1
48.121/racc. 17.241, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 22, presso lo studio dell'Avv.Antonio De Simone (C.F ), dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti come da foglio separato allegato all'atto di appello
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli CP_1 C.F._2 alla Via S.Anna dei Lombardi, n.44 presso lo studio dell'Avv.Stefania Romano, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2019 conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- in data 9.12.2005 aveva stipulato con un contratto di apertura di Controparte_3 credito sul conto n. 8238477/01/93;
- a garanzia dell'apertura di credito veniva stipulata la polizza vita n. 3671069;
- la filiale del veniva trasferita alla CP_4 Controparte_3 Parte_2 unitamente ai contratti da essa perfezionati;
- in data 18.07.2012 l'istituto di credito comunicava Controparte_5 all'istante la revoca delle facilitazioni concesse e il recesso dal contratto di c/c., invitando la stessa a provvedere alla copertura dei saldi passivi ammontanti complessivamente ad E. 36.150,25, costituiti dal saldo passivo del c/c. n. 35325608, oltre interessi, spese ed accessori;
- in data 14.05.2014 la in qualità di mandataria della Parte_3 [...] ex , operava la Controparte_5 Controparte_6 compensazione tra l'importo di Euro 54.340,98, riveniente da somma bonificata in favore di da Intesa Sanpaolo Vita, in virtù dell'escussione della Persona_3 polizza in oggetto assunta in pegno, e le ragioni di credito vantante dalla
[...] relativamente alla sofferenza n. 78673 originata Controparte_7 dall'esposizione di conto corrente n. 468-35325608, per totale E.46.405,97, mettendo a disposizione dell'istante l'importo residuale di E. 7.935.01;
- la esercitava il diritto di compensazione di cui all'art.3 del contratto di apertura CP_8 di credito, in maniera del tutto arbitraria ed ingiustificata, violando l'art. 2 comma 2 del contratto di apertura di credito, nonché il principio di correttezza e buona fede;
- la inoltre applicava a carico dell'istante un tasso di interesse usurario nonché CP_8 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittima
Chiedeva pertanto “A) Accertarsi l'illegittimità del contratto stipulato tra le parti, nonché l'usurarietà dei tassi applicati allo stesso e di conseguenza condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 29.814,60, così come indicata nella perizia tecnica di parte;
B) Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i CP_8 danni subiti dall'attrice a seguito dell'illegittimo comportamento della CP_8 convenuta e dell'illegittima segnalazione alla CRIFF, nella misura di €. 10.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche a mezzo
CTU o in via equitativa;
C) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1843/2022 così statuiva: “1) Condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € CP_8
52.447,39, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna la convenuta a CP_8 rimborsare all'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, pari ad € 2600 di cui
€ 100 per spese vive, oltre Iva e Cp;
3) Condanna la convenuta a rimborsare CP_8 all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 13430 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Stefania
Romano.”
In particolare il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità della compensazione operata dalla l'infondatezza della questione di usurarietà dei tassi di interesse CP_8 ed, infine, riconosceva l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Con atto di appello notificato in data 5.04.2022, la impugnava Parte_2 la menzionata sentenza, articolando un unico motivo di appello, con il quale contestava, in estrema sintesi, la metodologia di calcolo adottata dal C.T.U. e la correttezza del risultato cui perveniva.
Si costituiva , che, in primo luogo chiedeva l'inammissibilità CP_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art.342 c.p.c.; contestava, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione proposta chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa era assegnata in decisione con la concessione di trenta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Secondo quanto prescritto dall'art.342 c.p.c. le doglianze contenute nell'atto di appello devono essere argomentate in modo conferente alla motivazione posta a base del provvedimento impugnato e, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile alla controversia in esame, l'atto di impugnazione deve, specificamente, contenere: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Invero, già prima della riforma dell'art. 342 c.p.c., la Suprema Corte aveva chiarito che la specificità dei motivi, pur non esigendo particolari formalità, dovesse consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e vagliare, attraverso la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si è proposto gravame (cfr. Cass. SS.UU. 8181/93) e l'indicazione dei capi o i punti nei quali si assume che la sentenza sarebbe ingiusta, nonché la ragione per la quale si sostiene l'erroneità della decisione.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da sempre ritenuto che: “nel giudizio di appello - che non è un <
Unite civili della Corte di Cassazione, pur chiarendo che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello e pur precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali, hanno comunque sottolineato che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado e che il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile.
Tale ultimo onere si considera validamente adempiuto da parte dell'appellante con la chiara individuazione nell'atto di impugnazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze ("affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice").
Pur se non sia richiesta la necessità di forme sacramentali ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
“l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. n. 27199/2017 cit.).
Non è sufficiente, quindi, che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà di impugnare la sentenza di primo grado, con la proposizione di generiche critiche o richiamando tesi già esposte in primo grado.
Occorre, invero, che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Sez. 1, Sentenza n. 1248 del 18/01/2013).
L'atto di impugnazione proposto dall'appellante non soddisfa i detti requisiti richiesti dalla legge a pena di inammissibilità.
Ed invero il Tribunale di Napoli ha condannato al pagamento Parte_2 di E.52.447,39 quale risultato della somma degli importi illegittimamente compensati e il saldo del conto corrente ricalcolato, espungendo le somme incamerate a titolo di illegittima applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e tenendo ferme le somme corrisposte a titolo di interessi perché infondata la questione concernente l'usurarietà dei tassi di interesse.
Il giudice di prime cure ha posto a fondamento del proprio convincimento l'ipotesi di calcolo che il C.T.U. ha elaborato operando un riconteggio che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi “nel caso in cui gli interessi e le spese sono addebitate così come ha provveduto la banca” (pag.18 relazione tecnica), al solo fine
“di evidenziare il solo effetto della capitalizzazione trimestrale fermo restando tutte le altre opzioni di ricalcolo così come addebitate dalla banca” (pag.19 relazione tecnica).
È evidente che con l'ipotesi di calcolo in esame ha preso in considerazione soltanto gli effetti derivanti dall'illegittima pratica dell'anatocismo bancario, rideterminando un saldo a credito del correntista pari a E. 6.041,42 (pag. 4 della sentenza)
A fronte di quanto appena detto, risalta in maniera chiara la non pertinenza della censura articolata in sede di gravame rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado.
Infatti, parte appellante contesta la correttezza della sentenza impugnata sostenendo che il giudice di primo grado abbia operato un'erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che ha effettuato il ricalcolo del saldo del rapporto escludendo quegli interessi e tutte le voci che concorrono a determinarne il TEG ed ha indicato il saldo risultante da tale riconteggio in E. 23.577,74, contro il saldo reale del conto corrente di E. - 44.202,06.
Deduce al riguardo che il C.T.U. ha operato il conteggio sull'errore presupposto che le clausole fossero nulle, “escludendo quegli interessi e tutte le voci che concorrano
a determinarne il TEG” (pag.9 dell'appello).
Ebbene, l'ipotesi censurata dall'appellante attiene ad una risposta relativa ad altro e diverso quesito formulato dal giudice di prime cure, segnatamente “di verificare se nel contratto per cui è causa siano stati pattuiti interessi usurari, ed in caso affermativo ricalcoli il saldo del rapporto escludendo quegli interessi e tutte le voci che concorrano a determinarne il TEG”, che non è stato assunto a fondamento della decisione di primo grado, considerata l'insussistenza dell'usurarietà dei tassi di interessi.
La censura si appalesa dunque non coerente rispetto ai capi della sentenza impugnata.
Ne discende che la doglianza formulata in questi termini è inidonea a scalfirne l'impianto logico-argomentativo della decisione appellata. Quindi l'atto di appello si rivela del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l'iter logico motivazionale seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall'appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dagli appellati.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri tra minimi e medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Responsabile Parte_2 Pt_4
Gestione Bad Loans, avverso la sentenza n. 1843/2022 del Tribunale di Napoli, con atto notificato in data 5.4.2022 nei confronti di così provvede: CP_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio, che liquida in E.6.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Napoli addì 16.12.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio