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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5416 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15951/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1 FRANCIA N. 9 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CASCIONE ADELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2 FRANCIA N. 238 10146 TORINO presso lo studio dell'avv. DELL'OGLIO SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e resistente: come da note scritte presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA Parte_1 Controparte_1 DI TORINO il 06/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati i figli: il 1.4.2005 e il 13.9.2009 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/08/2025 la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile .Chiedeva quindi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al Controparte_1 mantenimento di moglie nella misura complessiva di euro 200,00 e per i figli nella misura complessiva di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 22/10/2025 il sig. si è costituito e ha rappresentato la volontà Controparte_1 dei coniugi di addivenire ad un accordo.
Infatti, con istanza congiunta le parti hanno chiesto la revoca del decreto di comparizione personale delle parti e un termine per il deposito di note congiunte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che sia:
1) dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ordinata al di Torino (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine Controparte_2 dell'atto di matrimonio;
3) il figlio minore studente iscritto all'ITS Colombatto di Torino, è affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
il minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso pagina 2 di 5 la madre, nella casa coniugale, in Rivoli (TO), Corso Einaudi n. 115/B; 4) i tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore saranno gestiti dal medesimo, sulla base dei propri impegni e desiderata;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 Parte_1 di contributo nel mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 200,00=, rivalutabile Per_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario, dalla data di sottoscrizione della presente domanda;
6) il figlio è maggiorenne, frequenta il corso di laurea in Filosofia presso l'Ateneo Torinese;
Per_1 svolge alcuni lavori in modo saltuario. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio la somma Per_1 mensile di Euro 200,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, dalla data di sottoscrizione della presente domanda;
7) i genitori parteciperanno nella misura pari al 50% alle spese straordinarie di entrambi i figli, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, secondo i termini e le modalità di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia dai rispettivi difensori e di accettare senza riserva alcuna;
DÀ ATTO che:
8) l'assegno unico universale per i figli verrà percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
9) la casa coniugale e il pertinenziale box auto, sita a Rivoli (TO), Corso Enaudi n. 115/B, di esclusiva proprietà del sig. , su concorde volontà dei coniugi sarà messa in vendita e il Controparte_1 ricavato sarà suddiviso con le seguenti modalità:
a) nel caso di realizzo del prezzo di vendita pari o superiore ad Euro 380.000,00=, sarà riconosciuta alla sig.ra la somma di Euro 155.000,00=; Parte_1
b) nel caso di realizzo di un prezzo di vendita compreso tra Euro 300.000,00= ed Euro 379.999,00= alla sig.ra sarà riconosciuta una somma pari al 40% del prezzo;
Parte_1
c) le parti concordano che non verrà presa in considerazione alcuna proposta di vendita ad un prezzo inferiore ad Euro 300.000,00=.
In ogni caso, i coniugi si faranno carico in parti uguali del compenso dovuto all'agente immobiliare e concordano fin da ora che l'agenzia immobiliare incaricata, ora per allora, riceverà mandato per versare direttamente e distintamente al sig. e alla sig.ra le somme ricavate dalla CP_1 Parte_1 vendita, nel rispetto delle percentuali convenute tra i coniugi. La sig.ra si impegna fin Parte_1 da ora a permettere l'accesso all'alloggio coniugale all'agente immobiliare ed ai potenziali promissari acquirenti, rendendolo disponibile ed idoneo in occasione delle visite che verranno fissate dall'agente immobiliare. Fino alla vendita dell'alloggio coniugale, le parti si faranno carico in eguale misura delle utenze e spese ordinarie del medesimo. Restano a carico esclusivo del sig. , fino alla CP_1 vendita, solo le spese ed imposte correlate alla proprietà dell'immobile.
10) La predetta cessione dell'immobile, casa coniugale, costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione consensuale del conflitto tra le parti;
11) Con il ricavato della predetta vendita la sig.ra si impegna ed obbliga ad acquistare Parte_1 un immobile la cui nuda proprietà dovrà essere intestata ai figli e in pari quota, riservato Per_1 Per_2 l'usufrutto in favore della sig.ra . In tal senso, la sig.ra si Parte_1 Parte_1 impegna ad affidare apposito incarico ad agenzia immobiliare, comunicandone i dati al sig. pagina 3 di 5 , contemporaneamente alla conferma del mandato all'agenzia incaricata della vendita CP_1 della casa coniugale. Per l'intestazione della quota di proprietà del predetto immobile al figlio minore i coniugi chiederanno espressa autorizzazione all'Ufficio del Giudice Tutelare. La sig.ra Per_2
, inoltre, si impegna fin da ora a farsi carico in via esclusiva di ogni imposta, utenza e Parte_1 spesa, comunque denominata, relativa all'alloggio la cui nuda proprietà acquisterà per i figli con i proventi della vendita dell'immobile già casa coniugale, senza oneri di sorta per i figli e/o per il sig;
la sig.ra si farà altresì carico in via esclusiva del costo dell'eventuale CP_1 Parte_1 locazione di un alloggio, qualora l'immobile coniugale 3 venga venduto prima dell'acquisto del nuovo alloggio da intestare ai figli, nonché del compenso dovuto all'agente immobiliare. Per fare fronte a tali, eventuali, oneri la sig.ra utilizzerà le somme ricavate dalla vendita della casa coniugale Parte_1 per la quota di competenza.
12) le parti danno atto che intendono avvalersi, sia per la cessione dell'alloggio coniugale che per l'acquisto da parte della sig.ra dell'alloggio da intestare ai figli, delle agevolazioni di Parte_1 cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la quale dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
13) in adempimento del dovere di assistenza morale e materiale la sig.ra si impegna Parte_1 altresì a corrispondere in favore del sig. , a titolo di prestito, l'importo di euro 6.000,00= CP_1 di cui euro 3.000,00= contestualmente alla sottoscrizione e deposito in Tribunale del presente accordo di separazione, ed euro 3.000,00= entro il 31.10.2025, a copertura dello scoperto della carta di credito intestata al sig. ; Il predetto importo sarà restituito alla sig. all'atto della CP_1 Parte_1 vendita della casa coniugale;
oltre alla percentuale della somma ricavata dalla vendita nella misura convenuta nel presente atto.
14) le parti danno atto che gestiranno con separato accordo le modalità di divisione e/o di cessione a terzi (a titolo gratuito o oneroso) di mobilio, arredi, suppellettili e beni presenti nell'alloggio coniugale;
15) fermo il rispetto di quanto sopra pattuito tra le parti, i coniugi dichiarano altresì di avere già definito ogni questione economico/patrimoniale e che, con l'adempimento delle presenti condizioni, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere, a qualunque titolo o ragione, fermo quanto contestualmente concordato sopra e la riserva in ordine ai beni presenti nell'alloggio coniugale;
16) le parti fin da ora prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio ed al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore Per_2
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15951/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1 FRANCIA N. 9 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CASCIONE ADELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2 FRANCIA N. 238 10146 TORINO presso lo studio dell'avv. DELL'OGLIO SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e resistente: come da note scritte presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA Parte_1 Controparte_1 DI TORINO il 06/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati i figli: il 1.4.2005 e il 13.9.2009 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/08/2025 la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile .Chiedeva quindi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al Controparte_1 mantenimento di moglie nella misura complessiva di euro 200,00 e per i figli nella misura complessiva di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 22/10/2025 il sig. si è costituito e ha rappresentato la volontà Controparte_1 dei coniugi di addivenire ad un accordo.
Infatti, con istanza congiunta le parti hanno chiesto la revoca del decreto di comparizione personale delle parti e un termine per il deposito di note congiunte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che sia:
1) dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ordinata al di Torino (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine Controparte_2 dell'atto di matrimonio;
3) il figlio minore studente iscritto all'ITS Colombatto di Torino, è affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
il minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso pagina 2 di 5 la madre, nella casa coniugale, in Rivoli (TO), Corso Einaudi n. 115/B; 4) i tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore saranno gestiti dal medesimo, sulla base dei propri impegni e desiderata;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 Parte_1 di contributo nel mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 200,00=, rivalutabile Per_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario, dalla data di sottoscrizione della presente domanda;
6) il figlio è maggiorenne, frequenta il corso di laurea in Filosofia presso l'Ateneo Torinese;
Per_1 svolge alcuni lavori in modo saltuario. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio la somma Per_1 mensile di Euro 200,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, dalla data di sottoscrizione della presente domanda;
7) i genitori parteciperanno nella misura pari al 50% alle spese straordinarie di entrambi i figli, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, secondo i termini e le modalità di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia dai rispettivi difensori e di accettare senza riserva alcuna;
DÀ ATTO che:
8) l'assegno unico universale per i figli verrà percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
9) la casa coniugale e il pertinenziale box auto, sita a Rivoli (TO), Corso Enaudi n. 115/B, di esclusiva proprietà del sig. , su concorde volontà dei coniugi sarà messa in vendita e il Controparte_1 ricavato sarà suddiviso con le seguenti modalità:
a) nel caso di realizzo del prezzo di vendita pari o superiore ad Euro 380.000,00=, sarà riconosciuta alla sig.ra la somma di Euro 155.000,00=; Parte_1
b) nel caso di realizzo di un prezzo di vendita compreso tra Euro 300.000,00= ed Euro 379.999,00= alla sig.ra sarà riconosciuta una somma pari al 40% del prezzo;
Parte_1
c) le parti concordano che non verrà presa in considerazione alcuna proposta di vendita ad un prezzo inferiore ad Euro 300.000,00=.
In ogni caso, i coniugi si faranno carico in parti uguali del compenso dovuto all'agente immobiliare e concordano fin da ora che l'agenzia immobiliare incaricata, ora per allora, riceverà mandato per versare direttamente e distintamente al sig. e alla sig.ra le somme ricavate dalla CP_1 Parte_1 vendita, nel rispetto delle percentuali convenute tra i coniugi. La sig.ra si impegna fin Parte_1 da ora a permettere l'accesso all'alloggio coniugale all'agente immobiliare ed ai potenziali promissari acquirenti, rendendolo disponibile ed idoneo in occasione delle visite che verranno fissate dall'agente immobiliare. Fino alla vendita dell'alloggio coniugale, le parti si faranno carico in eguale misura delle utenze e spese ordinarie del medesimo. Restano a carico esclusivo del sig. , fino alla CP_1 vendita, solo le spese ed imposte correlate alla proprietà dell'immobile.
10) La predetta cessione dell'immobile, casa coniugale, costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione consensuale del conflitto tra le parti;
11) Con il ricavato della predetta vendita la sig.ra si impegna ed obbliga ad acquistare Parte_1 un immobile la cui nuda proprietà dovrà essere intestata ai figli e in pari quota, riservato Per_1 Per_2 l'usufrutto in favore della sig.ra . In tal senso, la sig.ra si Parte_1 Parte_1 impegna ad affidare apposito incarico ad agenzia immobiliare, comunicandone i dati al sig. pagina 3 di 5 , contemporaneamente alla conferma del mandato all'agenzia incaricata della vendita CP_1 della casa coniugale. Per l'intestazione della quota di proprietà del predetto immobile al figlio minore i coniugi chiederanno espressa autorizzazione all'Ufficio del Giudice Tutelare. La sig.ra Per_2
, inoltre, si impegna fin da ora a farsi carico in via esclusiva di ogni imposta, utenza e Parte_1 spesa, comunque denominata, relativa all'alloggio la cui nuda proprietà acquisterà per i figli con i proventi della vendita dell'immobile già casa coniugale, senza oneri di sorta per i figli e/o per il sig;
la sig.ra si farà altresì carico in via esclusiva del costo dell'eventuale CP_1 Parte_1 locazione di un alloggio, qualora l'immobile coniugale 3 venga venduto prima dell'acquisto del nuovo alloggio da intestare ai figli, nonché del compenso dovuto all'agente immobiliare. Per fare fronte a tali, eventuali, oneri la sig.ra utilizzerà le somme ricavate dalla vendita della casa coniugale Parte_1 per la quota di competenza.
12) le parti danno atto che intendono avvalersi, sia per la cessione dell'alloggio coniugale che per l'acquisto da parte della sig.ra dell'alloggio da intestare ai figli, delle agevolazioni di Parte_1 cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la quale dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
13) in adempimento del dovere di assistenza morale e materiale la sig.ra si impegna Parte_1 altresì a corrispondere in favore del sig. , a titolo di prestito, l'importo di euro 6.000,00= CP_1 di cui euro 3.000,00= contestualmente alla sottoscrizione e deposito in Tribunale del presente accordo di separazione, ed euro 3.000,00= entro il 31.10.2025, a copertura dello scoperto della carta di credito intestata al sig. ; Il predetto importo sarà restituito alla sig. all'atto della CP_1 Parte_1 vendita della casa coniugale;
oltre alla percentuale della somma ricavata dalla vendita nella misura convenuta nel presente atto.
14) le parti danno atto che gestiranno con separato accordo le modalità di divisione e/o di cessione a terzi (a titolo gratuito o oneroso) di mobilio, arredi, suppellettili e beni presenti nell'alloggio coniugale;
15) fermo il rispetto di quanto sopra pattuito tra le parti, i coniugi dichiarano altresì di avere già definito ogni questione economico/patrimoniale e che, con l'adempimento delle presenti condizioni, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere, a qualunque titolo o ragione, fermo quanto contestualmente concordato sopra e la riserva in ordine ai beni presenti nell'alloggio coniugale;
16) le parti fin da ora prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio ed al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore Per_2
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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