CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2023, n. 18264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18264 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Daniele Carmenati, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. 7/ 7 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18264 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte di appello di Ancona, disapplicando la contestata recidiva e riducendo conseguentemente la pena, ha confermato la penale responsabilità di AU OR per il reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso quale amministratore della Safir Sri. Le condotte contestate hanno riguardo all'utilizzo di una fattura per l'acquisto - ritenuto inesistente - di un carrello elevatore nella dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2010 e, quanto agli annuali ammortamenti, nelle dichiarazioni IRES degli anni da 2010 a 2013. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione per essere stata ritenuta la prova del fatto mediante l'accertamento effettuato su un altro carrello elevatore, utilizzato dalla società in comodato d'uso. Per mero errore - si allega - la matricola di quel mezzo era stata indicata nella fattura di compravendita, essendo questa invece relativa al carrello rinvenuto dai militari presso la società nel sopralluogo effettuato nell'ottobre 2015. 3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. per essere stata la responsabilità affermata in una situazione di ragionevole dubbio e nella prospettata sussistenza dell'alternativa ipotesi ricostruttiva di cui sopra si è detto. Si aggiunge che in istruttoria non era peraltro emersa la prova che il venditore fosse una ditta "cartiera", essendo inoltre stato confermato il pagamento del mezzo. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 42 cod. pen. per omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato, posto che il contestato risparmio fiscale appare irrisorio rispetto al fatturato della società e che la fattura in questione non recava la firma dell'imputato, avendo egli mostrato la sua buona fede, in sede di accertamento, nell'indicare il carrello elevatore al momento utilizzato come quello oggetto della compravendita poi contestata come inesistente. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. per inidoneità dell'azione ed impossibilità dell'evento dannoso di evasione con riguardo all'anno d'imposta 2012, essendosi il bilancio chiuso con una pesante perdita d'esercizio. Con riguardo a quell'annualità andava comunque escluso quantomeno il dolo d'evasione. 6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. per essere stata negata la circostanza attenuante del danno di lieve entità nonostante i modesti importi delle imposte IRES ritenute evase, da computarsi in misura del 32% degli importi oggetto di ammortamento per tre anni d'imposta e, per un anno, come detto addirittura insussistente. Questi importi, pur se complessivamente considerati, erano peraltro ben lontani dalla soglia che, sino al 2011, l'art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000 fissava per l'ipotesi di reato di lieve entità. Analoga conclusione vale per la contestata evasione IVA, peraltro ben lontana dalla soglia di rilevanza penale richiesta per la punibilità dell'omesso versamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi primo, secondo e quinto sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le doglianze sollevate con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto 3 a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362)- 1.1. Più in particolare, osserva il Collegio che la sentenza ha non illogicamente argomentato le ragioni per cui è stata ritenuta l'inesistenza della prestazione oggetto della contestata fattura e ha vagliato le censure qui nuovamente riproposte, senza sostanziali profili di novità, le quali non scalfiscono la tenuta logica della decisione. 1.2. Sotto altro profilo, dette censure sottendono una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile in questa sede, che la sentenza impugnata ha esaminato e non illogicamente disatteso. Va ribadito che nel giudizio di legittimità non è deducibile il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Non rilevano, pertanto, le argomentazioni spese dalla difesa del ricorrente nella memoria conclusiva depositata in vista della discussione, ove, in modo non pertinente, si argomenta sulla deducibilità del travisamento, senza tuttavia indicare quale sarebbe la prova fatta oggetto di travisamento. Ed invero, la sentenza non afferma che il carrello elevatore rinvenuto presso la Safir nel sopralluogo del 22 ottobre 2015 fosse quello dato in comodato dalla AB Car, ma non illogicamente attesta che, essendo stato quest'ultimo indicato come acquistato dalla Safir nella fattura oggetto di contestazione, ed essendo la ditta del venditore risultata priva di operatività - senza che questa valutazione venga fatta oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente - la prestazione fatturata doveva ritenersi oggettivamente inesistente. Che il veicolo rinvenuto in sede di sopralluogo fosse diverso non è certo messo in discussione nella sentenza e - esclusa la fondatezza della tesi dell'errore allegata dall'imputato, con giudizio di fatto qui non censurabile - la circostanza è dunque irrilevante ai fini della decisione e, comunque, in alcun modo integra un travisamento probatorio. 1.3. Quanto alla dedotta violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, va ribadito che esso non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e 4 rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e a., Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). 1.4. La sentenza, con valutazione di merito non illogicamente motivata, ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Va al proposito rammentato che la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro, perseguito o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). Diversamente da quanto opina il ricorrente, la speciale tenuità del lucro e dell'evento richiesta da tale disposizione ha nulla a che vedere sia con la quantificazione degli elementi passivi fittizi un tempo prevista per l'integrazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000 - idonea a determinare evasioni per importi ben lontani da quelli che la diffusa prassi reputa necessari per poter applicare la circostanza attenuante in parola - sia con la soglia di punibilità prevista dalla diversa fattispecie dell'omesso versamento IVA, che peraltro presuppone una dichiarazione fedele e non fraudolenta. 2. I motivi terzo e quarto sono inammissibili giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazioni di legge non dedotte nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Ry. 259066). Nella specie 5 questo non è avvenuto e per ciò solo il ricorso è sul punto inammissibile per genericità. Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che le doglianze concernenti il difetto di elemento soggettivo e l'inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen. non erano state effettivamente proposte, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi alcun difetto di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Daniele Carmenati, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. 7/ 7 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18264 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte di appello di Ancona, disapplicando la contestata recidiva e riducendo conseguentemente la pena, ha confermato la penale responsabilità di AU OR per il reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso quale amministratore della Safir Sri. Le condotte contestate hanno riguardo all'utilizzo di una fattura per l'acquisto - ritenuto inesistente - di un carrello elevatore nella dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2010 e, quanto agli annuali ammortamenti, nelle dichiarazioni IRES degli anni da 2010 a 2013. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione per essere stata ritenuta la prova del fatto mediante l'accertamento effettuato su un altro carrello elevatore, utilizzato dalla società in comodato d'uso. Per mero errore - si allega - la matricola di quel mezzo era stata indicata nella fattura di compravendita, essendo questa invece relativa al carrello rinvenuto dai militari presso la società nel sopralluogo effettuato nell'ottobre 2015. 3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. per essere stata la responsabilità affermata in una situazione di ragionevole dubbio e nella prospettata sussistenza dell'alternativa ipotesi ricostruttiva di cui sopra si è detto. Si aggiunge che in istruttoria non era peraltro emersa la prova che il venditore fosse una ditta "cartiera", essendo inoltre stato confermato il pagamento del mezzo. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 42 cod. pen. per omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato, posto che il contestato risparmio fiscale appare irrisorio rispetto al fatturato della società e che la fattura in questione non recava la firma dell'imputato, avendo egli mostrato la sua buona fede, in sede di accertamento, nell'indicare il carrello elevatore al momento utilizzato come quello oggetto della compravendita poi contestata come inesistente. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. per inidoneità dell'azione ed impossibilità dell'evento dannoso di evasione con riguardo all'anno d'imposta 2012, essendosi il bilancio chiuso con una pesante perdita d'esercizio. Con riguardo a quell'annualità andava comunque escluso quantomeno il dolo d'evasione. 6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. per essere stata negata la circostanza attenuante del danno di lieve entità nonostante i modesti importi delle imposte IRES ritenute evase, da computarsi in misura del 32% degli importi oggetto di ammortamento per tre anni d'imposta e, per un anno, come detto addirittura insussistente. Questi importi, pur se complessivamente considerati, erano peraltro ben lontani dalla soglia che, sino al 2011, l'art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000 fissava per l'ipotesi di reato di lieve entità. Analoga conclusione vale per la contestata evasione IVA, peraltro ben lontana dalla soglia di rilevanza penale richiesta per la punibilità dell'omesso versamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi primo, secondo e quinto sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le doglianze sollevate con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto 3 a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362)- 1.1. Più in particolare, osserva il Collegio che la sentenza ha non illogicamente argomentato le ragioni per cui è stata ritenuta l'inesistenza della prestazione oggetto della contestata fattura e ha vagliato le censure qui nuovamente riproposte, senza sostanziali profili di novità, le quali non scalfiscono la tenuta logica della decisione. 1.2. Sotto altro profilo, dette censure sottendono una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile in questa sede, che la sentenza impugnata ha esaminato e non illogicamente disatteso. Va ribadito che nel giudizio di legittimità non è deducibile il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Non rilevano, pertanto, le argomentazioni spese dalla difesa del ricorrente nella memoria conclusiva depositata in vista della discussione, ove, in modo non pertinente, si argomenta sulla deducibilità del travisamento, senza tuttavia indicare quale sarebbe la prova fatta oggetto di travisamento. Ed invero, la sentenza non afferma che il carrello elevatore rinvenuto presso la Safir nel sopralluogo del 22 ottobre 2015 fosse quello dato in comodato dalla AB Car, ma non illogicamente attesta che, essendo stato quest'ultimo indicato come acquistato dalla Safir nella fattura oggetto di contestazione, ed essendo la ditta del venditore risultata priva di operatività - senza che questa valutazione venga fatta oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente - la prestazione fatturata doveva ritenersi oggettivamente inesistente. Che il veicolo rinvenuto in sede di sopralluogo fosse diverso non è certo messo in discussione nella sentenza e - esclusa la fondatezza della tesi dell'errore allegata dall'imputato, con giudizio di fatto qui non censurabile - la circostanza è dunque irrilevante ai fini della decisione e, comunque, in alcun modo integra un travisamento probatorio. 1.3. Quanto alla dedotta violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, va ribadito che esso non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e 4 rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e a., Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). 1.4. La sentenza, con valutazione di merito non illogicamente motivata, ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Va al proposito rammentato che la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro, perseguito o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). Diversamente da quanto opina il ricorrente, la speciale tenuità del lucro e dell'evento richiesta da tale disposizione ha nulla a che vedere sia con la quantificazione degli elementi passivi fittizi un tempo prevista per l'integrazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000 - idonea a determinare evasioni per importi ben lontani da quelli che la diffusa prassi reputa necessari per poter applicare la circostanza attenuante in parola - sia con la soglia di punibilità prevista dalla diversa fattispecie dell'omesso versamento IVA, che peraltro presuppone una dichiarazione fedele e non fraudolenta. 2. I motivi terzo e quarto sono inammissibili giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazioni di legge non dedotte nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Ry. 259066). Nella specie 5 questo non è avvenuto e per ciò solo il ricorso è sul punto inammissibile per genericità. Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che le doglianze concernenti il difetto di elemento soggettivo e l'inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen. non erano state effettivamente proposte, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi alcun difetto di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2023.