Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purchè la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 455 cod. pen.).
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- 1. stupefacenti e lucro di speciale tenuitàAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2022
- 2. Attenuante della speciale tenuità anche per spaccio lieve (Cass., 24990/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2021
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
Leggi di più… - 3. Fatto di lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.: le sezioni unite risolvono il contrasto sulla loro compatibilitàMarika Zanerolli · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2021
Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2016, n. 27874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27874 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
27 8 7 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA : IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 245 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - N. Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere N. 31485/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA ☐ ☐ sul ricorso proposto da: AN AL N. IL 25/01/1972 avverso la sentenza n. 6581/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Anello ROSSI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 novembre 2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale AL AN era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 110 - 455 cod. pen., commessi in Roma il 3 ottobre 2006. 2. Con atto sottoscritto personalmente ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi, nei quali vengono denunziati violazioni di legge e vizi di motivazione.
2.1. Con il primo dei motivi il ricorrente censura la sentenza d'appello per aver disatteso l'eccezione di nullità di quella di primo grado, essendo stata rigettata all'udienza del 15 gennaio 2008 l'istanza di rinvio del processo per impedimento del difensore di fiducia dell'imputato.
2.2. Si duole poi il ricorrente della motivazione della Corte territoriale sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, rappresentando la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della condizione di non punibilità, anche nella sua variante c.d. putativa, della legittima reazione ad atti arbitrari di un pubblico ufficiale (artt. 59 e 393 bis cod. pen.) ovvero della causa scriminante della legittima difesa.
2.3. Lamenta ancora vizi di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato del reato di cui all'art. 455 cod. pen.
2.4. Denunzia poi vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di spendita della banconota falsa, sostenendo la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., giacché le banconote sarebbero state spese in buona fede.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità e il mancato accoglimento della richiesta di minimo aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen.
2.6. Chiede, infine, l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale, rispondendo all'analogo motivo proposto con l'atto di appello, ha esaustivamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di differimento del difensore, rilevando altresì che nessuna lesione del diritto di difesa si era verificato, giacché si era data successivamente la possibilità di controesaminare i testi escussi nell'udienza in relazione alla quale era stata presentata la richiesta di rinvio (pagg. 1 e 2 della sentenza).
2. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo dei motivi proposti con il ricorso. 2 Essi, infatti, oltre ad essere reiterativi di analoghe censure mosse con l'atto di appello, sono finalizzate ad una diversa ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito e ad una correlata rivalutazione del materiale probatorio. Peraltro, dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato evincere vizi di illogicità del percorso valutativo ovvero travisamento della prova. La Corte di Appello, rispondendo alle argomentazioni difensive proposte in quella sede e richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha specificamente indicato le risultanze processuali dalle quali è stato possibile delineare il ruolo dell'imputato nella vicenda in esame (pagg. 2 - 7 della sentenza).
3. Analoga declaratoria di inammissibilità merita il motivo con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità della meno grave fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., giacché la banconota sarebbe stata spesa in buona fede. Infatti, anche con tale motivo in effetti si è richiesta una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in questa sede, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata un'errata applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen, né una mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; né, a maggior ragione, può ravvisarsi una violazione dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata ha motivatamente valutato le censure dell'appellante, confutandone le prospettazioni anche sul piano probatorio proprio in relazione alla configurabilità del meno grave reato di cui all'art. 457 cod. pen.
4. Manifestamente infondato è il motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale, riaffermato anche recentemente da questa Sezione (Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri e altro, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; contra Sez. 5, n. 23812 del 15/05/2013, Artoni, Rv. 255522; Sez. 5, n. 4967 del 21/10/2009, Khaddy, Rv. 245824) secondo cui, a seguito della modifica recata all'art. 62, comma 1, n. 4 dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro e cioè per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 1, n. 36299 del 12/09/2001, Giambo, Rv. 3 219898). L'espressione "evento dannoso o pericoloso", secondo questa tesi, deve ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico ed è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, sia in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) sia in concreto (come contestata), di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Sicché l'attenuante risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili (quelli che la dottrina più genericamente definisce "contrassegnati da maggiore disvalore sociale"). Tuttavia, nel caso in esame il valore della banconota contraffatta (euro 100) di per sè non consente l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye, Rv. 255791); ciò induce il Collegio a non rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc.pen., poiché la soluzione del contrasto giurisprudenziale è da ritenersi ininfluente ai fini della soluzione del caso concreto.
5. Non può essere accolta la richiesta formulata con l'ultimo motivo. Invero, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente. (Sez. F, n. 40152 del 18/08/2015, Vece, Rv. 264573; in tal senso si veda anche la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 13682/16, del 25 febbraio 2016, ric. Coccimiglio).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2016 Il consigliere estensore Il presidente AZ LAPALORCIA AZ CO LE DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 6 LUG 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Garmela Lanzuise um 4