Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di svolgimento della ricognizione personale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. al fine di assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 44595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44595 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/10/2008
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1263
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 014846/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA AN IA, N. IL 14/04/1969;
avverso SENTENZA del 05/05/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Cantano Gabriele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza in data 11-5-2004, con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato PI AN AR colpevole dei reati di calunnia (per avere, in concorso con altre persone, mediante telefonata anonima, accusato DR AN, pur sapendolo innocente, di detenere in casa sostanze stupefacenti, dopo aver simulato a carico del predetto le tracce del reato mediante l'introduzione e il deposito nella sua abitazione di un panetto di hashish, in tal modo procurando l'apertura di un procedimento penale a carico dello DR) e di illecita detenzione e cessione di un panetto di hashish di gr. 57,7 (con un principio attivo pari a gr. 0,404) e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'ha condannata alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, con i doppi benefici di legge. La Corte di Appello ha ritenuto certo, in punto di fatto, che la PI il 28-2-2004 si recò nell'abitazione dello DR e vi introdusse un panetto di hashish, per simulare a suo carico le tracce di reato. Il giudice del gravame, in particolare, ha dato atto che l'imputata è stata riconosciuta, oltre che dalla parte offesa, anche da due testi totalmente estranei alla vicenda e quindi immuni da ogni sospetto, ha evidenziato che la PI è stata l'unica persona che è entrata nell'appartamento dello DR nella immediatezza della perquisizione nel corso della quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, ed ha fatto presente che la stessa prevenuta, pur protestando la propria innocenza, ha ammesso di essersi recata il giorno dei fatti per cui si procede nel palazzo dove viveva lo DR, e di essere salita fino all'appartamento di quest'ultimo.
La PI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, denunciando con un primo motivo vari profili di illogicità della motivazione. In particolare, deduce che la motivazione è incongrua nella parte in cui ha ritenuto verosimile che l'imputata possa essersi autonomamente determinata a compiere il suo gesto criminale per compiacere i suoi amici AT e NC, trascurando di considerare che nel febbraio del 1994 i rapporti tra la prevenuta ed il AT si erano già deteriorati.
Sostine che è altresì illogico e contraddittorio affermare l'aderenza al vero delle dichiarazioni rese dalla PI in relazione alla vicenda della tentata estorsione dello DR nei confronti del AT, e mutare poi radicalmente tale valutazione, allorquando la stessa imputata riferisce che fu la coppia AT - VI ad aver progettato una incursione in casa dello DR, rivolgendole la richiesta di aiutarli, seguita dal suo rifiuto.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte di Appello a ritenere non credibile la discolpa dell'imputata.
Col terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p., in relazione alle modalità di svolgimento del riconoscimento di persona effettuato dai testi, sia perché a questi ultimi, prima della ricognizione, è stata mostrata l'effige della PI, senza che di ciò si desse atto nel verbale, sia perché la ricognizione è stata effettuata ponendo l'imputata tra persone che non avevano alcuna somiglianza con lei, e senza riprodurre le condizioni in cui sarebbe stata vista la "misteriosa" visitatrice della casa dello DR.
Col quarto motivo, infine, viene denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto gli specifici punti posti in risalto ai fini del dedotto vizio di motivazione mirano, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, sulla base di una rinnovata lettura degli atti.
Come è noto, peraltro, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402). 2) Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte di Appello dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la versione dei fatti resa dall'imputata, basando il suo giudizio da un lato sulla personalità della prevenuta (persona ritenuta incline a rielaborare le esperienze esistenziali alterandone il contenuto, tanto da essere solita raccontare, per mera vanteria e senza che ciò corrispondesse alla realtà, di essere una stabile collaboratrice delle forze dell'ordine, all'interno delle quali godeva di influenti amicizie), e dall'altro sulla sicura falsità di almeno una parte del racconto (avendo l'imputata negato, anche a fronte dell'evidenza degli elementi a suo carico, di aver portato la droga in casa dello DR), strettamente correlata alla rimanente parte della narrazione. Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza di motivazione.
3) Quanto ai profili di nullità dedotti col terzo motivo di ricorso, si osserva che, in tema di modalità di svolgimento della ricognizione personale, l'omessa osservanza delle formalità previste dall'art. 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto (Cass. Sez. 3, 18-2-2002 n. 5150; Cass. Sez. 2, 26-9-2007 n. 38619). Nella specie, pertanto, risulta priva di rilevanza l'eventuale inosservanza delle modalità di svolgimento della ricognizione personale effettua dai testi, con riferimento alle caratteristiche fisiche delle persone tra le quali è stata collocata l'imputata, non somiglianti a quest'ultima. L'ulteriore rilievo, secondo cui, prima della ricognizione personale ai testi sarebbe stata mostrata l'effige della PI, senza che di ciò venisse dato atto nel relativo verbale, risulta privo di fondamento, basandosi su affermazioni apodittiche, in nessun modo riscontrate.
4) Il quarto motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte di Appello motivatamente disatteso le censure mosse dall'appellante in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendo congrua la pena determinata dal giudice di primo grado, in considerazione della particolare gravità dei delitti ascritti all'imputata. 5) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2008