Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L 716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 716/2024 rgl avverso la sentenza n. 675 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano ) deciso il 15 ottobre 2024 e promosso da: Pt_1
(c.f. ) in proprio e Parte_2 P.IVA_1
quale mandatario della Parte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocato Caterina Angela Santanoceto (c.f.
) elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 (Ufficio C.F._1
Legale Distrettuale dell' presso il difensore – Appellante, Pt_2
contro
(P.Iva: rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2
anche disgiuntamente, dall'Avvocato Prof. Roberto Pessi (c.f. ) e C.F._2
dall'Avvocato Prof. Raffaele Fabozzi (c.f. ), elettivamente C.F._3
domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 15, presso lo studio dei difensori - Appellata.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da Parte_2
ricorso in appello datato 03 luglio 2024:”Chiede, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente giudizio di appello, che, all'esito, la On. Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: in riforma della sentenza del Tribunale di pagina 1 di 9
92 000 confermando il credito ivi libellato e condannando Controparte_1
al pagamento in favore dell' per il tramite dell'agente per la
[...] Pt_2
riscossione della suddetta somma o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Vinte le spese. In via istruttoria: ove l'On. Corte d'Appello adita lo ritenesse necessario, si chiede sentirsi il Dott. e/o il Dott. e la Parte_4 Parte_5
dott.ssa di Milano e/o un loro delegato, a chiarimento e conferma di Persona_1 Pt_2
quanto esposto in fatto”;
Per la parte appellata come da Memoria di Controparte_1
costituzione in appello datata 04 ottobre 2024:” Piaccia all'Ecc.ma Corte adita rigettare il ricorso in appello in quanto inammissibile o, comunque perché infondato sia in fatto che in diritto, nonché perché sprovvisto di prova. Con vittoria di spese competenze ed onorari. In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie articolate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, espressamente pronunciandosi nei limiti di cui agli articoli 4 e 5
LAC, con la sentenza n. 675 del 2024 ha accolto il ricorso proposto dall
[...]
dichiarando sia l'illegittimità dell'Avviso di addebito n. Controparte_1
368 2023 0002585092000 emesso dall avente ad oggetto il pagamento del Pt_2
contributo addizionale per l'Indennità Naspi per i lavoratori a termine e sia la insussistenza di ogni debito dell per tale titolo Controparte_1
per contributi, sanzioni e interessi.
Spese del grado secondo la soccombenza liquidate in € 4.300,00 oltre spese forfettarie al
15%, oltre iva e cpa e contributo unificato se versato e dovuto. pagina 2 di 9 In motivazione il primo giudice – preliminarmente evidenziando che non risulta contestata la natura, dell opponente, di Università non statale legalmente CP_1
riconosciuta ai sensi della legge n. 243/91 – ha, innanzitutto, ritenuto che, alla luce della normativa di cui agli articoli 2 commi 2, 28 e 29 della legge n. 92/12, il contributo addizionale dedotto in atti non si applica ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 tra cui devono annoverarsi i dipendenti delle università statali e, dunque, l'università statali non devono versare ,per i lavoratori a termine, il contributo addizionale.
Disattendendo l'eccezione dell'Istituto previdenziale secondo cui l'Università opponente non avrebbe la natura di Ente pubblico e richiamando la norma di cui all'articolo 4 comma 8 della legge n. 243 del 1991 – secondo cui ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, le Università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali - il primo giudice ha, quindi, concluso che la medesima disciplina deve trovare applicazione anche per le Università non statali e che, quindi, neppure per i dipendenti dell'università non statali, quali l'opponente, deve essere versato il contributo addizionale per cui è causa.
Avverso detta decisione ha interposto appello l' Parte_2
.
[...]
L'appellante ha, in primo luogo, censurato l'interpretazione della norma di cui all'articolo 4 comma 8 della legge 29 luglio 1991 n. 243 all'uopo deducendo che detta norma opera un'assimilazione tra le università private e quelle statali solo “ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria” e che entrambe le Università non sono tenute al versamento del contributo Naspi solo per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato - in quanto tali lavoratori sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione pagina 3 di 9 involontaria ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 92/2012 e dell'articolo 2 del d.lgs. n. 22/2015 - ma, entrambe, sono tenute al versamento del detto contributo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a termine.
Nell'ambito della doglianza in esame l'appellante ha evidenziato che altra cosa è la determinazione della misura della contribuzione dovuta per tali lavoratori che deve tener conto della disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012, in quanto richiamata dall'articolo 14 del d.lgs. n. 22/2015, sul punto precisando che la misura della contribuzione Naspi per i lavoratori assunti con contratto di lavoro “non a tempo indeterminato” è determinata dall'articolo 2 commi 25 e 28 della legge n. 92/2012 e comprende il versamento del contributo sia ordinario sia addizionale - oltre che l'incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato – ribadendo che l'esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale è applicabile, ex art. 2, comma 29, lett. d), della legge n. 92/2012, solo “ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e e, quindi, richiamando incidentalmente CP_2
l'esistenza di un vivace contrasto giurisprudenziale sulla natura dell'Opponente, alle
Università statali ma non alle Università private legalmente riconosciute.
In particolare l'appellante ha, inoltre, dedotto che l'esclusione sopra richiamata non può essere estesa alle Università private ai sensi del citato articolo 4 comma 8 della legge 29 luglio 1991 n. 243 in quanto detta norma attiene all'individuazione delle assicurazioni che si applicano ai lavoratori dipendenti delle università private e non alla misura della contribuzione dovuta per il finanziamento di dette assicurazioni, oggetto del giudizio.
L'appellante, da ultimo - richiamando l'articolo 1 comma 3 del D.L. 87 del 2018 convertito dalla legge n. 96 del 2018 relativa a:” Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, entrato in vigore il 14 luglio 2018 – ha dedotto che la menzione espressa delle Università private tra i soggetti esclusi dall'incremento del contributo addizionale contenuta nella norma richiamata, non sarebbe stata necessaria pagina 4 di 9 qualora le Università private fossero già state incluse o assimilate dal legislatore alle pubbliche amministrazioni, e quindi escluse dal versamento del contributo per cui è causa.
All'interposto appello ha resistito l chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello all'uopo richiamando alcuni precedenti della Corte di Appello di
Milano.
All'udienza del 15 ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto non ravvisando, questo Collegio, motivi per discostarsi dai plurimi precedenti già espressi dalla Corte di Appello di Milano (Sentenze n. 305 del 2022; 1110 del 2021; 709 del 2022; 91 del 2023) sulla medesima questione dedotta in atti.
Preliminarmente va richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui
“la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
L'insegnamento di legittimità sopra riportato consente di motivare il rigetto del proposto appello richiamando, ex art. 118 disp. att. c.p.c, i precedenti di Questa Corte territoriale atteso che la questione versata in atti - l'assoggettamento degli atenei privati al contributo addizionale NASPI, introdotto dalla Legge c.d. “Fornero” – è la medesima già decisa in plurimi precedenti e identiche sono le doglianze articolate dall'
[...]
appellante. CP_3
pagina 5 di 9 In particolare con la sentenza n. 709 del 2022 (Presidente Vitali, Estensore Pattumelli) – qui richiamata anche ex art. 118 disp.att.c.p.c. – la Corte di Appello di Milano, ha, innanzitutto richiamato le doglianze articolate dall' rilevando che:” sulle questioni Pt_2
sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga controversia, insorta fra le stesse parti del presente giudizio, con sentenza n.
305/2020 (Pres. Rel. G. PICCIAU), sulla base delle seguenti motivazioni: “(…) con un unico articolato motivo di appello, con diffuse argomentazioni e richiami normativi e giurisprudenziali, l' censura la sentenza per aver ritenuto decisiva la disciplina di Pt_2
cui all'art. 4, comma 8 della legge 1991 n. 243 (“Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente Nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali”). L'appellante osserva: “Ciò che discende da questa norma è che le università private legalmente riconosciute non sono tenute, come non lo sono le università statali, al versamento del contributo Naspi per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratori sono esclusi, ex art. 2, comma 2 della legge n. 92/2012 e art. 2 del d.lgs. n. 22/2015, dall'ambito di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Parimenti, le università private rimangono soggette, come le università statali, al versamento del contributo Naspi per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a termine.
Altro però è la determinazione della misura della contribuzione dovuta per tali lavoratori che deve tener conto della disciplina introdotta dalla legge 92/2012 in quanto richiamata dall'art. 14 del d.lgs. 22/2015. La misura della contribuzione dovuta per i lavoratori assunti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato è determinata dall'art. 2, commi 25 -28 della legge 92/2012 e comprende sia il versamento del contributo ordinario sia il versamento del contributo addizionale. Ebbene, l'esclusione dell'obbligo di versamento del contributo addizionale è applicabile, ex art. 2, comma 29 pagina 6 di 9 lettera d della legge 92/2012, solo ai “lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e quindi alle università statali, ma non alle università private legalmente riconosciute, né detta esclusione può essere estesa anche alle università private in forza del citato articolo 4, comma 8 della legge 29 luglio 1991 n. 243 in quanto quest'ultima norma attiene alla individuazione delle assicurazioni che si applicano ai lavoratori dipendenti delle università private e non alla misura della contribuzione dovuta per il finanziamento di dette assicurazioni, che è invece oggetto dell'odierno giudizio“. L'appellante censura inoltre, per vari profili, l'affermazione del Tribunale circa la natura di enti pubblici non economici delle
Università non statali;
assume che il Tribunale non ha adeguatamente considerato che solo con l'art. 1, comma 3 del d.l. 87/2018 conv. nella legge 96/2018 il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 “nonché quelle di cui agli artt. 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private” e conclude:
“...è evidente che la menzione espressa delle università private tra i soggetti esclusi dall'incremento del contributo addizionale non sarebbe astata necessaria ...qualora le università private fossero già state incluse o assimilate dal legislatore alle pubbliche amministrazioni ...”.
Nel respingere le richiamate censure la Corte d'Appello di Milano ha, quindi, ritenuto che:” Tali censure, ad avviso della Corte, non sono condivisibili. Ritiene il Collegio che l'esenzione delle Università non statali dal versamento del contributo addizionale
NASPI / ASPI trovi il suo fondamento nell'art. 4, comma 8 della legge n. 243/1991: “ Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento del soppresso Ente Nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ( , le università non statali Per_2
legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle Università Statali”.
L'assunto dell' per cui la norma si limita “alla individuazione delle assicurazioni Pt_2
pagina 7 di 9 che si applicano ai lavoratori dipendenti delle università private e non alla misura della contribuzione dovuta per il finanziamento di dette assicurazioni, che è invece oggetto dell'odierno giudizio”, non appare condivisibile. In senso contrario, come rileva in memoria parte appellata, va battuto l'accento sul tenore letterale ed onnicomprensivo della disposizione (“Ai fini dell'assicurazione ...contro la disoccupazione ...”); la norma non può allora non includere anche i profili inerenti la determinazione e la misura dell'onere contributivo delle Università non statali. Ne consegue che, in relazione a tale misura, deve allora applicarsi alle università non statali - ex art. 4 citato - l'esclusione dal pagamento del contributo addizionale in materia previsto per le università statali dall'art. 2 comma 29 l.92/2012”.
Con la sentenza n. 709 del 2022 la Corte di Appello di Milano ha, inoltre, ritenuto: “non decisivo, in senso contrario, il richiamo dell'Istituto appellante all'art. 1, comma 3 del d.l. 87/2018 conv. nella legge 96/2018; con tale disposizione il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 “nonché quelle di cui agli artt. 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private”. Ritiene infatti il Collegio che con tale disposizione il legislatore abbia solo espressamente riconosciuto quanto in precedenza, per quanto sopra si è detto, già desumibile in via interpretativa in forza dell'art. 4, comma 8 legge 243/1991”.
Assorbita ogni altra questione, in conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
In ragione della oggettiva complessità della questione dedotta ritiene la Corte di compensare tra le parti le spese del grado.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte_6
avverso la sentenza n. 675 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 15 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 9 di 9