Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3052 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, con i Parte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. ti Carlo Correra e Andrea Di Lieto, delega in atti
-attrice- contro
(p.i. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. avv.to P.IVA_2
Faustino De Palma, delega in atti e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
con i proc. dom. avv.ti Guido Verderosa e Rosa Russo, delega in atti
-convenute-
e
(p.i. , già Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
, in persona del procuratore speciale pro tempore, con i proc. dom. avv.ti
[...]
Stefano Taurini e Maurizio Hazan, delega in atti e pagina 1 di 9
in persona del legale rappresentante pro tempore, on il proc. dom. avv.to Gianluca
Cascella, delega in atti
-terze chiamate- sulle seguenti CONCLUSIONI per l'attrice: come da note depositate in data 30.9.2024 per la convenuta : come da note depositate in data 1.10.2024 CP_2
per la terza chiamata : come da note depositate in data 1.10.2024 Controparte_3
per la terza chiamata come da note depositate in data 1.10.2024 CP_5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio l' e l' Parte_1 CP_7 [...]
deducendo - dopo aver premesso che tra i tanti Controparte_1
prodotti alimentari che produce per la vendita a terzi vi sono anche i croissant a lievitazione naturale con crema al latte sottoposti alla vigente normativa CEE
(Regolamenti 852, 853, 882 del 2004) - che durante un controllo di routine, del
17.09.2018, gli operanti della avevano prelevato, presso Parte_2
un esercizio commerciale del Comune di S. Valentino Torio, una confezione casuale di croissant 5 cereali crema al latte, prodotta dall'istante, suddividendolo in aliquote di cui tre erano inviate all' e una Controparte_1
lasciata al titolare dell'esercizio commerciale ove erano state prelevate.
Esponeva l'attrice che, in data 26.09.2018, era stato comunicato il rapporto del suddetto Istituto ove si segnalava la presenza di EL PP in 25 grammi di prodotto (precisamente in tre delle 5 u.c.) e che pertanto l' aveva diramato l'allerta nazionale del prodotto Bauli “croissant a lievitazione naturale con crema al latte” con provvedimento di ritiro del prodotto dal mercato.
Riferiva di aver immediatamente richiesto le controanalisi all' Controparte_8
sulle aliquote in possesso dell' e che, avendo queste
[...] Controparte_1
escluso la presenza di salmonella in tutti e 5 i campioni componenti l'aliquota, in data pagina 2 di 9 23 ottobre 2018 l' convenuta aveva revocato il provvedimento di richiamo del prodotto della sopra descritto. Pt_1
Sul presupposto quindi della erroneità delle analisi effettuate dall' e della CP_9
responsabilità dell' per non aver effettuato la “valutazione approfondita” prevista dal Regolamento Ce n. 178/2002 (art. 19), atteso che dall'esisto sfavorevole dell'analisi non discendeva automaticamente l'allerta ed il richiamo del prodotto dal mercato, la società attrice instava per la condanna degli enti convenuti al risarcimento in suo favore di € 500.000,00 per la riduzione della vendita di merendine ed € 800.000,00 per le spese pubblicitarie necessarie a tentare di riacquisire la fascia di cliente che si è rivolta ad altri produttori, oltre che di € 700.000,00 quale danno all'immagine.
Si costituiva l' chiedendo la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa si costituiva altresì l' , eccependo CP_10 Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione del G.O. in favore del G.A. e rilevando nel merito che il danno era derivato all'attrice dal provvedimento assunto dall' e non dalle analisi da esso svolte, e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa, in garanzia, della compagnia assicurativa si Controparte_11
costituivano le due terze chiamate in cause associandosi in via preliminare alla eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore di quello amministrativo, oltre a chiedere il rigetto della domanda nel merito.
Con una prima ordinanza del 10.07.2020 il precedente giudice assegnatario rilevava che la causa non era definibile sul difetto di giurisdizione, essendo necessaria la produzione dell'atto amministrativo dell' di ritiro-richiamo del prodotto CP_2
alimentare al fine di verificare se esso fosse espressione di una discrezionalità puramente tecnica, radicante la giurisdizione ordinaria sui diritti soggettivi, o invece di una discrezionalità amministrativa, che involge, anche per le azioni esclusivamente risarcitorie, la giurisdizione amministrativa per danno da lesione di interessi legittimi,
e rimetteva la causa sul ruolo.
Successivamente, con ordinanza del 29.9.2021 da intendersi qui richiamata e trascritta,
pagina 3 di 9 il giudice dava atto che la valutazione dell' , richiamato e fatto Controparte_1
proprio dall' costituiva espressione di discrezionalità tecnica, e non amministrativa, della P.A. a fronte della quale il soggetto privato inciso negativamente
è portatore di diritti soggettivi (e non di interessi legittimi) tutelabili innanzi all'A.G. ordinaria (Cassazione, S. U., ord. n. 9678/2019) e dava corso all'istruttoria della causa.
Espletata consulenza tecnica di ufficio ed omessa ogni ulteriore istruttoria, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non può essere accolta.
La compiuta indagine condotta dall'ausiliario ha portato a concludere nel senso che di non ritenere ci siano stati da parte del laboratorio dell' errori durante l'esame dei Pt_3
campioni di Croissant 5 cereali, latte fresco, Bauli – Croissant a lievitazione naturale con crema al latte - lotto LA8312BR V1, 30/11/2018, e che la discordanza tra i risultati delle analisi di prima e di seconda istanza sia dovuta probabilmente ad una eterogenea presenza del patogeno nell'alimento in questione (cfr. foglio 25 relazione ctu del 3.12.2023).
Il consulente incaricato, verificata la corretta applicazione delle procedure operative e dei metodi di esecuzione delle analisi sul campione per cui è causa, ha poi riferito che il campione di alimento oggetto del contenzioso è stato processato mediante l'utilizzo di due metodiche analitiche accreditate: una di tipo colturale, conforme alla norma ufficiale ISO 6579 per la ricerca di EL PP. negli alimenti, che ha consentito l'isolamento del microrganismo vivo dalla matrice;
l'altra, anch'essa accreditata, conforme alla norma AFNOR
BRD 07/06-07/04 ed impiegata come metodo di screening, che utilizza sistemi innovativi biomolecolari di rilevamento del DNA della EL PP. nel campione in esame (cfr. foglio
15).
Inoltre, in merito alla adozione da parte del laboratorio di misure preventive atte a evitare il rischio da contaminazioni, è stato verificato che il campione Persona_1
(campione n.98298) è stato processato in parallelo con il “bianco” che, risultando negativo
pagina 4 di 9 (vedasi all.11), ha attestato l'assenza di contaminazione crociata per la ricerca di EL PP (cfr. foglio 24 relazione).
Al fine di chiarire le cause delle discordanze tra i risultati delle analisi effettuate dall'istituto convenuto e le controanalisi dell' , l'ausiliario ha Controparte_8
esposto che: le analisi microbiologiche presentano una naturale variabilità dipendente da numerosi fattori, come ad esempio:
• l'oggetto della ricerca analitica microbiologia è rappresentato da cellule viventi naturalmente presenti o contaminanti matrici di varia natura;
• la distribuzione dei batteri all'interno di un campione non è omogenea (All.28 pag 76);
• impossibilità pratica di avere, pur partendo da uno stesso campione, aliquote di prova assolutamente corrispondenti, per quanto riguarda le cariche microbiche presenti, qualunque sia la loro “concentrazione”;
• l'influenza che fattori naturali, di tipo fisico, chimico, biologico, possono “stressare” o
“danneggiare in modo irreversibile” i microorganismi che, a causa della loro presenza disomogenea, possono trovarsi vivi in alcuni punti e danneggiate irreversibilmente in altre parti del campione.
In merito al quesito, si può affermare che possono verificarsi situazioni in cui cellule sopravvissute in uno stato vitale crescono e si sviluppano nei terreni di coltura selettivi e non, mentre le cellule stressate sono di fatto impedite nella crescita, con conseguente mancata rilevazione analitica e possibilità di risultati discordi su diverse aliquote del medesimo campione (All.29 pag. 11-12).
Alla luce di quanto sopra esposto e delle repliche fornite dall'ausiliario, deve pertanto prendersi atto che da parte del laboratorio dell' non vi è stato alcun errore nella Pt_3
esecuzione degli esami dei campioni di 5 cereali, latte fresco, Bauli – Per_1
Croissant a lievitazione naturale con crema al latte - lotto LA8312BR V1 30.11.2018.
Invero, la consulenza, che non vi è motivo di rinnovare in quanto esauriente sotto ogni profilo, ha confermato la correttezza delle metodiche utilizzate dall' per le analisi Pt_3
di laboratorio spiegando che la circostanza che ad un primo esito non favorevole pagina 5 di 9 (ottenuto mediante l'utilizzo di due metodiche analitiche accreditate) fosse poi seguito un esito favorevole delle indagini effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità non stava a significare che ci fossero stati degli errori nella esecuzione delle prime analisi, bensì che verosimilmente la presenza del patogeno nell'alimento era eterogenea.
Se allora esiste la concreta probabilità che si verifichi una dispersione non uniforme del micro organismo nell'alimento (cfr. sul punto i limiti microbiologici spiegati all'all.
26 foglio 76 alla ctu) alcuna responsabilità può essere imputata nemmeno all'
Con riferimento alla condotta tenuta da quest'ultima infatti, e precisamente all'attivazione di un sistema di allerta rapido in pendenza della revisione delle indagini, merita in primo luogo ricordare che secondo la procedura operativa standard (allegato 26 alla ctu) a cui l'ente è chiamato ad attenersi: qualora le analisi esitano un giudizio NON favorevole, ovvero di non conformità alla normativa, la relativa comunicazione agli OSA (operatore settore alimentare, nds) interessati e per conoscenza alla UO (unità operativa, nds) che ha eseguito il prelievo, è prerogativa del laboratorio di riferimento. La U.O. che ha richiesto l'accertamento, acquisito il giudizio sfavorevole delle analisi, procede all'adozione dei provvedimenti consequenziali, considerando che, per i campioni sottoposti ad analisi ripetibili, detti provvedimento potranno essere attivati soltanto se l'esito analitico è confermato dalla revisione delle analisi, se richiesta, ovvero decorso il termine utile per l'esercizio di tale diritto (15 giorni dalla notifica all'interessato della irregolarità analiticamente accertata).
In ogni caso, per gli alimenti e mangimi, la richiesta di revisione di analisi da parte dell'OSA, ove previsto, non preclude l'adozione dei provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela della sicurezza dei consumatori e dunque: (i) attivazione SF (sistema allerta rapido per alimenti
e mangimi); (ii) ogni altro provvedimento ritenuto necessario ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE
n. 882/2004.
Parte attrice imputa appunto all' di aver negligentemente optato per l'attivazione
SF (sistema allerta rapido per alimenti e mangimi) senza effettuare la “valutazione approfondita” di cui all'art. 14 par. 6 del Regolamento CE n. 178/2022 (Se un alimento a
pagina 6 di 9 rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio) ed omettendo di considerare la natura dell'alimento in contestazione, cioè prodotto da forno, e la storia commerciale del prodotto medesimo, già in commercio e senza alcuna segnalazione di “non conformità biologica”.
Tali censure non possono essere condivise.
Come rilevato anche in sede di consulenza, il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari prescrive, per alcuni prodotti alimentari, le procedure di campionamento ed i criteri di igiene di processo e quelli di sicurezza.
Per i criteri di sicurezza alimentare, vale a dire quello che definisce l'accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, di cui fa parte il patogeno EL, il Regolamento in questione prescrive un campionamento a due classi cioè, devono essere prelevate dal prodotto oggetto di campionamento cinque unità campionarie e all'analisi il campione risulta conforme solo se in nessuna di esse è stata rilevata la presenza della salmonella. Invece, il campione risulta non conforme anche se in una sola delle cinque unità campionarie si è palesata la presenza della salmonella.
Il consulente ha riferito che i prodotti da forno non sono tra i prodotti alimentari normati dal
Regolamento (CE) n. 2073/2005; ciò nonostante, a causa della severità del pericolo rappresentato dalla Salmonellosi, il personale dell' ha applicato quanto in esso prescritto per prodotti quali carne, prodotti lattiero caseari, gelati, prodotti a base di uova, alimenti pronti contenenti uova crude, semi germogliati, frutta e ortaggi pretagliati, succhi di frutta e ortaggi non pastorizzati, alimenti pronti per lattanti.
Se poi uno dei fattori principali per impedire la proliferazione microbica, è certamente l'adeguato trattamento termico del prodotto alimentare, e nel caso dei prodotti da forno, proprio a causa del ciclo tecnologico cui sono sottoposti, la temperatura pagina 7 di 9 costituisce un valido mezzo di sterilizzazione microbica, con garanzia della sicurezza alimentare per tali categorie di alimenti, pur tuttavia l'ausiliario ha specificato che, analizzando i dati europei delle zoonosi alimentari, i prodotti da forno (nella loro generalità) rientrano tra le categorie alimentari maggiormente responsabili delle tossinfezioni alimentari
(cfr. pag. 17 ctu)
Ha poi aggiunto: l'ente europeo, identificato dal regolamento (CE) n. 178/2002, che gestisce queste segnalazioni e valuta il rischio alimentare nonché le politiche dell'UE in tutti i settori con un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza alimentare, è l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).
Nel 2019, 27 Paesi dell'Unione europea hanno segnalato 5175 focolai epidemici di origine alimentare responsabili di 49.463 casi, 3859 ricoveri ospedalieri e 60 decessi (venti in più rispetto al 2018, +50%). Nei focolai epidemici, EL è l'agente maggiormente identificato
(926 focolai) ed è anche quello che ha richiesto il maggior numero di ricoveri (1915). Le principali fonti di infezione sono state "uova e prodotti a base di uova", seguiti da "carne di maiale e prodotti derivati", da "prodotti da forno" (bakery products) e "alimenti composti".
Anche in precedenza, come indicato nel rapporto del 2018, l'agente eziologico maggiormente rilevato su controlli delle OSA, è stata la EL, con 1580 casi di EL di origine alimentare segnalati da 24 Stati membri, pari al 30.7% del numero totale dei focolai, rispetto al
24.4% del 2017.
Il consulente ha pertanto così concluso: in merito al quesito se i prodotti da forno sono tra le principali cause di malattie trasmesse da alimenti, nonostante i trattamenti termici che essi subiscono durante la loro preparazione, la risposta è affermativa (cfr. foglio 19 ctu) aggiungendo poi che in merito al quesito se la EL PP sopravvive ai processi di essiccazione anche per lunghi periodi, sia sulle superfici che sui prodotti a bassa Aw (acqua libera disponibile per la sopravvivenza/crescita batterica) ad alto contenuto in grassi, la risposta
è affermativa(cfr. foglio 21 ctu).
In definitiva, data la severità del pericolo di cui il patogeno EL PP è portatore e della sua peculiare resistenza al trattamento termico, nonché il fatto che le due pagina 8 di 9 metodiche analitiche adottate avevano convalidato la presenza dello stesso su ben 3 delle 5 unità campionate, l'attivazione nel caso specifico da parte dell del SF in pendenza della revisione delle analisi non appare scelta affetta da negligenza o irragionevolezza, con la conseguenza che nessuna domanda risarcitoria può essere accolta.
Le spese di lite vanno però integralmente compensate tra tutte le parti, ex art. 92 c.p.c., sussistendo eccezionali ragioni integrate dalla peculiarità della controversia e dalle indagini svolte dal ctu che hanno dato contezza della correttezza sia delle operazioni di laboratorio svolte dall' che delle procedure di lavorazione seguite da Pt_3 Pt_1
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
pone definitivamente a carico di parte attrice e delle parti convenute e gli Pt_3
onorari di ctu liquidati con decreto del 13.2.2024.
Così deciso in Salerno, lì 17.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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