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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 2608/2024 , vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. LUCCI FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede e rappresentato e difeso dai propri funzionari
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso ex art. 442 c.p.c. premettendo id Parte_1 essere stato sottoposto a visita da parte dell' il 30.5.2025 e di aver CP_1 avuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha chiesto
1 dichiararsi il diritto a percepire tale indennità e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio, sostenendo l'inammissibilità della CP_1 richiesta di pagamento, non essendo il requisito sanitario mai stato riconosciuto, in quanto il ricorrente è stato riconosciuto solo “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99%” ed essendo il verbale in atti relativo a diversa prestazione.
All'esito dell'udienza di discussione, ove la parte ricorrente ha evidenziato di aver erroneamente richiesto l'indennità di accompagnamento, pur volendosi riferire alle prestazioni per la cecità, la causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
***
In considerazione dell'intervenuto e pacifico riconoscimento dell'insussistenza del diritto fatto valere, compiuto anche dalla parte ricorrente, appare chiara l'infondatezza della domanda, non avendo il ricorrente diritto all'indennità di accompagnamento sulla base di alcun accertamento medico, avendo questi peraltro pure allegato un verbale di riconoscimento relativo ad altra prestazione (cecità).
La domanda va dunque respinta non avendo la parte ricorrente maturato alcun diritto a percepire l'indennità di accompagnamento richiesta e dunque al pagamento dei ratei asseritamente maturati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente integralmente soccombente, liquidate come in dispositivo e tenuto conto del fatto che l' è in giudizio con i propri CP_1 funzionari, né può disporsi la compensazione delle stesse alla luce del riconosciuto “errore” nella redazione del ricorso, considerando che la domanda proposta risulta chiara nel suo tenore e manifestamente infondata e ha costretto la controparte a costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che si CP_1 liquidano in € 800,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cassino il 26/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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